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Radiazioni UV: i compiti del medico competente

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sanità e servizi sociali

23/07/2012

I rischi delle radiazioni solari per i lavoratori che operano all’aperto: i compiti del medico competente, gli obiettivi della sorveglianza sanitaria e i risultati di alcuni studi sui tumori cutanei.

 
 
Firenze, 23 Lug – In relazione agli interventi al seminario “ Piano mirato regionale sul rischio di radiazione ultravioletta solare nei lavoratori outdoor”, che si è tenuto a  Firenze il 18 aprile 2011, e per favorire la prevenzione dei rischi dovuti alle radiazioni solari, con particolare riferimento ai lavoratori outdoor, ci occupiamo di sorveglianza sanitaria e dei risultati di alcuni studi sulla casistica dei tumori cutanei.
 
L’intervento “ La sorveglianza sanitaria in lavoratori esposti a radiazione solare ultravioletta” – a cura di Gian Luca Festa, Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Azienda USL 1 Massa e Carrara- si sofferma sui compiti del medico competente (MC).
 


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Dopo aver ricordato le varie categorie a rischio (agricoltori, marittimi e pescatori, addetti su piattaforme petrolifere, edili, addetti edilizia stradale, lavoratori di cave e miniere a cielo aperto, bagnini, giardinieri, vivaisti, operatori ecologici, parcheggiatori, ...), il documento sottolinea che tra i principali compiti del medico competente, secondo l’articolo 25 del Decreto legislativo 81/2008, c’è la collaborazione con il RSPP per la valutazione dei rischi, la predisposizione delle misure di tutela, le attività di informazione e formazione
In particolare le attività previste dall’art 25 sono “fondamentali per la protezione da un rischio poco conosciuto, sottostimato, scarsamente percepito dai lavoratori, come nel resto della popolazione generale che ne apprezza soprattutto gli ‘effetti benefici’”. Ed è proprio la consapevolezza del rischio che può favorire comportamenti corretti in ambienti di vita e di lavoro.
 
Questo è un breve elenco di informazioni da dare al lavoratore in merito alla radiazione solare:
- “tipo di rischio e suscettibilità individuale (Fototipi);
- effetti a breve e lungo termine;
- comportamenti corretti nell’uso di indumenti e DPI;
- uso di farmaci foto sensibilizzanti;
- effetti cumulativi con esposizioni extralavorative;
- auto-esame della pelle”. 
 
Lasorveglianza sanitaria “deve coprire il rischio residuo dopo che siano state adottate tutte le misure tecnico-organizzative e di tutela individuale”, ricordando che il rischio nei lavoratori outdoor esposti ad UV solare “è di regola associato ad altri rischi come il calore e la fatica fisica”. Inoltre bisogna tener conto in certe categorie di lavoratori “di fattori di rischio che agiscono su medesimi organi bersaglio (IPA > epiteliomi cutanei)”.
In particolare la visita medica preventiva (art 41, D.lgs 81/2008) è fondamentale per individuare i soggetti “sensibili”. Questi alcuni elementi da valutare:
- “fattori di rischio costituzionali (fenotipi I e II di Fitzpatrick);
- esame obiettivo (pelle ed occhi chiari, presenza di nevi ed efelidi);
- anamnesi (facilità alle scottature, difficoltà ad abbronzarsi ecc);
- familiarità per il melanoma”. 
 
Il documento riporta diverse controindicazioni e fattori di rischio (patologie dermatologiche, collagenopatie, patologie oculari congenite e acquisite, portatori di cristallino artificiale, uso di farmaci foto sensibilizzanti, uso lampade solari UV attività extralavorative outdoor, ...) e sottolinea che il medico competente può avvalersi di accertamenti specialistici:
- “in soggetti particolarmente suscettibili al rischio (fenotipi I e II);
- in soggetti affetti da patologie oculari o dermatologiche anche pregresse;
- in soggetti che abbiano subito interventi chirurgici a carico dell’apparato visivo;
- soggetti portatori di numerosi nevi, cheratosi attiniche …;
- ovviamente nei soggetti con lesioni sospette per neoplasie cutanee melanocitiche o non melanocitiche”.
Senza dimenticare la visita periodica effettuata dal MC.
Per questa visita:
- “la periodicità è decisa dal medico competente, di norma con cadenza annuale … in questo caso in rapporto anche con gli altri rischi lavorativi;
- la periodicità deve tener conto dei livelli di esposizione e della presenza di fattori di suscettibilità individuale;
- nella visita periodica il medico competente valuta lo stato di salute del lavoratore con riferimento ad alterazioni oculari o dermatologiche sopravvenute, correlabili o meno con il lavoro;
- verifica della effettiva adesione alle indicazioni sui comportamenti corretti (indumenti, dpi)”. 
 
Riguardo al medico competente l’intervento si conclude ricordando gli obblighi di legge ( denuncia di malattia professionale, denuncia ai sensi art. 139 del DPR 1124, obbligo di referto, ..) e gli altri compiti di sua competenza:
- “reinserimento lavorativo dei soggetti che hanno subito un interventi di asportazione di un tumore cutaneo od un intervento chirurgico all’apparto visivo;
- indicazioni sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione del rischio”.
 
Infine riportiamo alcuni dati tratti dall’intervento relativo allo “ Studio sulla casistica del Registro Tumori Toscano relativa ai tumori della pelle non melanoma”, a cura di Lucia Miligi, Simona Alberghini Maltoni, Anna Maria Badiali, Alessandra Benvenuti, Valentina Cacciarini, Emanuele Crocetti, Patrizia Legittimo (ISPO - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica). 
Si tratta di uno studio relativo ai casi del Registro tumori definiti come tumori della pelle non melanomatosi - anno di incidenza 2004 - e relativi alle province di Firenze, Prato e Siena.
A tutti i soggetti (773) è stato mandato un “questionario postale volto a raccogliere informazioni sui fattori di rischio per i tumori cutanei non melanomatosi con particolare riguardo all’esposizione a radiazione ultravioletta solare e artificiale per motivi lavorativi e ricreativi”.
 
Queste alcune considerazioni conclusive relative allo studio sulla casistica di NMSC (tumori della pelle non melanomatosi), considerazioni che forniscono informazioni “sia per quanto riguarda le caratteristiche dei soggetti (fenotipo) sia per una serie di fattori. 
In particolare il:  
- basso titolo di studio;  
- lavoro all’aperto (27% dei soggetti in studio) e tra questi oltre gli agricoltori e gli edili, vi sono anche chi lavora nei trasporti, i rappresentanti, gli sportivi, i fattorini etc;  
- il 46% dei soggetti dichiara di avere avuto scottature;  
- una percentuale del 38% dichiara di fare attività ricreativa all’aperto;  
- ed un 15% dichiara di aver fatto uso di lampade abbronzanti”.
 
Si conferma dunque la complessità dello studio dell’esposizione a radiazione UV: “è legata non solo ad aspetti inerenti al lavoro ma anche all’attività ricreativa ed anche all’uso di apparecchiature abbronzanti”. 
 
          
Studio sulla casistica del Registro Tumori Toscano relativa ai tumori della pelle non melanoma”, Lucia Miligi – ISPO, intervento al seminario “Piano mirato regionale sul rischio di radiazione ultravioletta solare nei lavoratori outdoor” (formato PDF, 200 kB).  
 
La sorveglianza sanitaria in lavoratori esposti a radiazione solare ultravioletta”, Gianluca Festa – USL 1 Massa e Carrara, intervento al seminario “Piano mirato regionale sul rischio di radiazione ultravioletta solare nei lavoratori outdoor”  (formato PDF, 64 kB).        
 
 
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Rispondi Autore: Morando - likes: 0
12/08/2019 (19:26:05)
Bisogna che chi organizza i corsi da assistente bagnanti società nazionale salvamento Genova e FIN salvamento nei corsi vengano descritti codesti rischi radiazioni solari per chi lavora sotto il sole e obbligare i datori di lavoro di fornire informazioni a riguardo e i DPI mai visto che un datore di lavoro fornisca ad esempio gli occhiali da sole a bagnini bagnine..mai viste visite mediche inerenti..

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