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Nuovo aggiornamento per la raccolta di quesiti sul Decreto 81

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sanità e servizi sociali

03/08/2012

Aggiornati i “Quesiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” del gruppo di lavoro INFO.SICURI. A cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte.

 
 
La Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte ha aggiornato la raccolta di quesiti sul D. Lgs. 81/08, pervenuti al gruppo di lavoro “info.sicuri”.
 
Info.Sicuri è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gli interessati possono inoltrare quesiti inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al seguente indirizzo e-mail: info.sicuri@regione.piemonte.it
 
Le risposte ai quesiti possono essere immediate o differite nel tempo in base alla loro complessità. Le risposte più complesse sono discusse e concordate in riunioni del gruppo di lavoro che si tengono di norma una volta al mese.
Si ricorda che il contenuto delle risposte fornite dal servizio Info.Sicuri ha carattere meramente informativo e non ha alcun valore giuridico. Le uniche disposizioni vincolanti sono quelle contenute nella normativa vigente alla quale è opportuno fare riferimento.
 
Pubblichiamo alcuni dei quesiti sull’” APPLICAZIONE GENERALE DEL DECRETO 81/08 – TITOLO I (ARTT. 1-61)”


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1.1 Nel caso di una piccola/media impresa che abbia più unità produttive ubicate nello stesso comune è possibile nominare più medici competenti, di cui uno con funzione di medico competente coordinatore?
Come stabilito dall’ art. 39 comma 6 D.lgs. 81/08 e chiarito dalla nota della Regione Piemonte prot. 22719 del 22.07.2010 il datore di lavoro può nominare più medici competenti quando sono presenti le seguenti condizioni:
nei casi di aziende con più unita produttive;
nei casi di gruppi di imprese;
qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.
L’impresa, in esame, rientrando nelle casistiche sopra citate può avvalersi della facoltà di nominare più medici competenti.
Si ricorda che, come stabilito dalla suddetta nota, la nomina di più medici competenti operanti nella stessa unità produttiva richiede necessariamente la nomina di un medico coordinatore.
Tale medico deve avere, oltre un ruolo organizzativo, anche il compito di garantire una omogeneità di comportamento dei vari M.C. nell’ adempimento degli obblighi di cui agli art. 25 e 41 del D.lgs. 81/08. Inoltre deve assicurare una funzione di sintesi nella collaborazione alla valutazione dei rischi e nella stesura del protocollo sanitario.
Si ricorda, infine, che la nomina di un medico competente coordinatore lascia in capo a ciascun medico gli obblighi stabiliti a loro carico dall’art. 25 del D.lgs. 81/08 e che in capo al datore di lavoro e del dirigente restano gli obblighi stabiliti a loro carico dall’art 18 comma 1 lettera g (inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto) e lettera bb (vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità).
 
1.6 Sottopongo una serie di quesiti inerenti la realtà degli stabili residenziali in condominio, aventi un solo lavoratore con mansioni di portiere e/o pulitore delle parti condominiali dello stabile.
1) Ai sensi del Decreto 81/08 chi è il datore di lavoro? Il Condominio o l’amministratore condominiale protempore?
2) Quali obblighi ha questo specifico datore di lavoro?
3) In relazione alla formazione del dipendente, il datore di lavoro ha l’obbligo di servirsi di uno degli enti paritetici presenti sul territorio?
Si ritiene che, nel caso prospettato, il DL sia individuabile nell’amministratore condominiale pro tempore. Qualora il lavoratore rientri nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di formazione e informazione di cui agli art 36 e 37 del decreto 81/08. A tale lavoratore devono essere forniti i necessari DPI in relazione alle effettive mansioni assegnate e qualora vengano fornite attrezzature di lavoro queste ultime dovranno rispondere alle disposizioni indicate al titolo 3 del succitato decreto. Qualora il lavoratore non rientrasse nel contratto citato, lo stesso viene a definirsi come lavoratore ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) e pertanto sono a carico del DL tutti gli obblighi del Decreto 81/08 (VDR, RSPP, MC...).
La formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro.
 
1.8 Una ditta, i cui dipendenti saltuariamente si mettono alla guida di autoveicoli (per la cui guida è sufficiente la patente B) per eseguire «commissioni di lavoro», deve obbligatoriamente disporre i controlli alcolemici prescritti dalla legge 125/2001 e dettagliati dall’Accordo Stato Regioni del 16 marzo 2006?
L’allegato I dell’Accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2006, n. 2540 fa riferimento a «mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto» tra le quali vi sono anche gli «addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E». Si deve pertanto ritenere che sono compresi coloro che svolgono (anche di fatto) mansioni per attività di trasporto (commessi, autotrasportatori, ecc.), anche saltuariamente, e non anche chi guida, sia pure per ragioni di servizio, auto aziendali, ma che non svolge mansioni inerenti le
attività di trasporto.
 
1.22 Esiste un elenco di organismi paritetici per la Regione Piemonte?
Non esiste un elenco regionale degli organismi paritetici; per sapere se esistono degli organismi paritetici in uno specifico comparto lavorativo occorre rivolgersi alle associazioni di categoria o ai sindacati firmatari del contratto applicato dall’azienda in questione.
 
1.31 Nel caso di impresa con dipendenti interinali, i costi relativi alla formazione in merito alla sicurezza e alla visita di idoneità lavorativa sono a carico dell’effettivo datore di lavoro (ovvero dell’agenzia interinale) o dell’impresa presso la quale gli interinali sono impiegati?
L’articolo 3 comma 5 del D.lgs. 81/08 stabilisce che «Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato Decreto, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente Decreto sono a carico dell’utilizzatore».
A sua volta il comma 5 dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 prevede che: «Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.
Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla Legge e dai Contratti collettivi».
Dunque occorre verificare i contenuti del contratto con l’agenzia interinale.
 
 
 
 
 
 


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