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Malattie infettive: indicazioni per l’idoneità degli operatori sanitari

Malattie infettive: indicazioni per l’idoneità degli operatori sanitari
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi da agenti biologici

21/05/2018

Una delibera della Regione Emilia-Romagna si sofferma sul rischio biologico in ambiente sanitario e approva linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica e per via aerea. L’idoneità degli operatori sanitari.

Bologna, 21 Mag – Riguardo ad alcuni rischi biologici presenti nelle strutture sanitarie, le vaccinazioni degli operatori sanitari hanno una triplice valenza:
  • “proteggono l’utente del servizio sanitario che, proprio in quanto tale, si trova il più delle volte in una condizione di maggiore suscettibilità alle infezioni;
  • proteggono l’ operatore sanitario che per motivi professionali è maggiormente esposto al contagio;
  • tutelano, infine, il servizio sanitario che, in situazioni epidemiche, potrebbe fronteggiare una carenza acuta di personale, fatto che si è verificato in più contesti nel corso degli ultimi anni proprio a causa di malattie prevenibili da vaccino, quali morbillo e influenza”.

Inoltre nel corso degli ultimi anni il cosiddetto rischio per i terzi “è sempre più spesso posto all’attenzione del medico competente e, sempre più spesso, al medico competente (MC) è richiesto di esprimersi anche su tale aspetto e, certamente, non solo per il rischio biologico”.



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La delibera della giunta regionale della Regione Emilia-Romagna

A fare queste affermazioni è un documento recentemente approvato dalla Regione Emilia-Romagna, con la Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2018, n. 351, e dal titolo “Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica (HBV, HCV, HIV) e per via aerea (tubercolosi, morbillo, parotite, rosolia e varicella), indicazioni per l’idoneità dell’operatore sanitario”. Un documento che in ambito regionale richiede che in alcuni reparti (Oncologia, Ematologia, Neonatologia, Ostetricia, Pediatria, Malattie infettive, nei Pronto soccorso, nei Centri trapianti, …) possano lavorare solo operatori sanitari che risultano immuni a diverse malattie (ad esempio morbillo, parotite, rosolia e varicella).

 

La delibera di approvazione n. 351 fa riferimento a diverse normative regionali e nazionali.

Ne riprendiamo alcune:

  • il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019, “approvato con l’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 19 gennaio 2017, con repertorio n. 10/CSR, che pone in evidenza, come obiettivo primario, l’armonizzazione delle strategie vaccinali in atto nel Paese, al fine di garantire alla popolazione i pieni benefici derivanti dalla vaccinazione, intesa sia come strumento di protezione individuale che di prevenzione collettiva”;
  • la deliberazione regionale n. 427 del 5 aprile 2017 di approvazione del Piano regionale di prevenzione vaccinale 2017;
  • la legge 31 luglio 2017, n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”;
  • la Circolare regionale PG/2014/43089 del 14/02/2014 “Casi di morbillo e varicella con interessamento di operatori sanitari non immuni verso queste malattie: rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo”;
  • la nota regionale PG/2014/301130 del 26/08/2014 “Linee di Indirizzo per la Sorveglianza Sanitaria degli Operatori delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna”.

 

Le raccomandazioni del Piano Nazionale vaccinale

E si ricorda che il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019:

  • “raccomanda l’osservanza, da parte degli operatori sanitari, dell'obbligo della profilassi vaccinale in base ai rilievi del Comitato Nazionale di Bioetica, che ha posto in evidenza l’efficacia preventiva dei vaccini, caratterizzata da un rapporto rischi/benefici positivo e da un valore etico rilevante quanto alla protezione dei pazienti;
  • individua, tra gli interventi prioritari, l’immunizzazione del personale sanitario per tutelare la loro salute e quella dei pazienti”, indicando:
  • “che tutti gli operatori sanitari suscettibili a morbillo e rosolia dovrebbero essere vaccinati;
  • “che per gli operatori sanitari è fondamentale un adeguato intervento di immunizzazione per la prevenzione e il controllo delle infezioni (anti-epatite B, anti-influenzale, anti-morbillo, parotite, rosolia (MPR), anti-varicella, anti-pertosse), in quanto l’immunizzazione attiva riveste un ruolo non soltanto di protezione del singolo operatore, ma soprattutto di garanzia nei confronti dei pazienti, ai quali l’operatore potrebbe trasmettere l’infezione determinando gravi danni e persino casi mortali”.

 

Le indicazioni relative alla protezione dal morbillo

Dal documento approvato dalla Regione Emilia-Romagna riprendiamo, a titolo esemplificativo, le indicazioni relative al morbillo.

 

Si segnala che si “considerano protetti gli operatori che:

  • hanno effettuato due vaccinazioni, distanziate di almeno 28 giorni l’una dall’altra, con vaccino vivo attenuato antimorbillo o antimorbillo-rosolia-parotite;
  • risultano immuni sulla base degli accertamenti di laboratorio;
  • hanno avuto conferma di laboratorio della malattia.

In tutti questi casi la condizione che ricorre deve essere idoneamente documentata nella cartella sanitaria e di rischio del lavoratore. In tutti gli altri casi, gli operatori devono essere considerati non protetti, suscettibili al morbillo, e deve essere raccomandata loro la vaccinazione in fase di visita preventiva/preassuntiva o periodica”.

 

Si indica poi che l’ operatore sanitario del quale non sia ancora conosciuto lo stato di immunocompetenza nei confronti del morbillo, “nel caso sia venuto a contatto con soggetti affetti da morbillo in fase infettante deve sottoporsi nel più breve tempo possibile all’accertamento sierologico del suo stato di immunocompetenza specifica. Tale accertamento va eseguito comunque entro le 48 ore in modo da consentire il rispetto del tempo utile per potersi sottoporre alla vaccinazione qualora suscettibile (72 ore)”. Nel frattempo, l’OS “può proseguire l’attività lavorativa attuando tutte le misure di protezione standard e per la prevenzione delle malattie trasmesse per via aerea”.

 

Inoltre l’operatore sanitario suscettibile, “venuto a contatto con soggetti con morbillo in fase infettante deve essere allontanato dall’attività lavorativa dal 5° giorno dopo la prima esposizione al 21° giorno dopo l’ultima (28° giorno se sono state somministrate immunoglobuline). Il Medico Competente accertato lo stato di suscettibilità in un OS esposto a caso di morbillo in fase infettante rilascia allo stesso giudizio di non idoneità temporanea allo svolgimento di attività assistenziale diretta”.

 

Sono poi sintetizzate le aree ad alto rischio (“UUOO dove possono essere più di frequente assistiti soggetti con la malattia in fase contagiosa e UUOO dove sono ricoverati pazienti in condizioni di ridotta immunocompetenza”), anche ai fini della tutela dei terzi: “Oncologia, Ematologia, Radioterapia, Centro trapianti e dialisi, Neonatologia, Ostetricia, Pediatria, Malattie Infettive, Rianimazione, Pronto Soccorso. Presso queste aree non può essere collocato un OS non immunocompetente per morbillo”.

 

In conclusione, riguardo al morbillo, il documento indica che “nel caso di accertamento di assenza di immunocompetenza e rifiuto/impossibilità a sottoporsi alla specifica vaccinazione (previa compilazione dell’allegato 2 o modulo equivalente) deve essere rilasciato giudizio di idoneità parziale temporanea con le seguenti limitazioni:

  • da non adibire ad attività sanitaria nelle aree ad alto rischio e/o
  • da non adibire ad assistenza diretta a paziente con morbillo (quando assegnato a aree non ad alto rischio). Infatti le misure standard di prevenzione per la protezione delle vie respiratorie non garantiscono la totale protezione dell'operatore non immune”.

 

 

RTM

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Emilia-Romagna - Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2018, n. 351 - Rischio biologico in ambiente sanitario – Linee di indirizzo prevenzione della trasmissione patologie – Indicazioni di idoneità operatori sanitari



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Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
21/05/2018 (08:01:50)
Una domanda: è possibile che un operatore nel settore sanitario si rifiuti (in quanto adulto) di sottoporsi ad un vaccino ? ...Possibile sicuramente si...ma cosa implica , l'eventuale rifiuto a farsi vaccinare da parte dell DdL e della legge ? Grazie

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