Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sanità e servizi sociali

13/08/2012

La tutela dei lavoratori in relazione ai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti dall’esposizione a rumore durante il lavoro, in settori particolari come quello della musica e dell’intrattenimento.


Roma, 13 Ago - Nella seduta del 25 luglio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha definito le Linee guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell’articolo 198 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., approvate dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro nella seduta del 7 marzo 2012.
 
Il documento è stato elaborato al fine di agevolare l’attuazione degli obblighi previsti dal Capo II del D.lgs. n.81/2008, concernente le prescrizioni minime per la tutela dei lavoratori in relazione ai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti dall’ esposizione a rumore durante il lavoro, in settori particolari come quello della musica e dell’intrattenimento caratterizzati da livelli sonori elevati ed effetti speciali rumorosi.
 

Pubblicità
Il rischio rumore in DVD
Formazione sui rischi specifici per chi opera all'interno di ambienti rumorosi (Art. 37 D.Lgs. 81/08) in DVD

“MISURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RUMORE
La misura e la valutazione del rischio di esposizione a rumore devono essere eseguiti secondo quanto previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 81/2008, che a sua volta rimanda per gli aspetti metrologici e metodologici alla normativa tecnica, nella fattispecie alle Norme UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011. Nel caso di operatori che utilizzano dispositivi auricolari ricetrasmittenti, la cui esposizione a rumore non è quindi solo di tipo ambientale, ma dipende dall’emissione sonora delle cuffie o auricolari che indossano sull’orecchio o all’interno di esso, può essere necessario ricorrere alle metodologie di misura indicate nelle Norme UNI EN ISO 11904-1:2006 e UNI EN ISO 11904-2:2005.
Il datore di lavoro, come previsto dall’art. 181 del D.Lgs. 81/2008, effettua per il tramite di personale qualificato una valutazione del rischio con misurazioni (se si superano gli 80 dB(A) di LEX e/o 135 dB(C) di LC,picco), che sia rappresentativa dell’ esposizione a rumore di tutti i lavoratori esposti nelle normali condizioni di lavoro, adottando una strategia che tenga conto di una serie di fattori, tra cui:
• tipologia dell’attività: spettacolo dal vivo o riprodotto;
• tipologia del genere di musica eseguita e articolazione nell’anno delle prove e degli spettacoli;
• tipologia dei luoghi in cui l’attività viene svolta: sede permanente o più luoghi;
• modalità di uso delle apparecchiature ed esposizione ai livelli di pressione: con o senza ausilio di amplificazione.
L’obiettivo della valutazione del rischio è di determinare il livello di esposizione personale a rumore (giornaliero, settimanale, settimanale ricorrente a massimo rischio) di ogni singolo lavoratore, sulla base del quale adottare le strategie di tutela e sicurezza previste dagli articoli 192 (Misure di prevenzione e protezione), 193 ( Uso dei dispositivi di protezione individuali), 194 (Misure per la limitazione dell’esposizione), 195 (Informazione e formazione dei lavoratori) e 196 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/2008.
In Allegato 2 è proposta una modalità di misura semplificata dell’esposizione a rumore nel settore della musica, basata sul livello settimanale ricorrente a massimo rischio come descrittore di esposizione.
Vista l’estrema variabilità dei livelli di esposizione a rumore nel settore della musica, si raccomanda di ricorrere all’art. 191, che consente di attribuire ai lavoratori una esposizione al rumore superiore ai valori superiori di azione (LEX ≥ 85 dB(A) e/o LCpicco ≥ 137 dB(C)), limitandosi a determinare il livello di rumore determinato dalle sorgenti sonore ai fini dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per la riduzione del rischio. A supporto di quest’ultimo adempimento il D.Lgs. 81/08 rimanda alla Norma UNI/TR 11347:2010.
Si ricorda infine che nella valutazione del rischio va tenuto conto anche di eventuali fattori sinergici di rischio (rumore impulsivo, sostanze ototossiche, vibrazioni, segnali di avvertimento acustico).”
 
 
 
 
 
RPS


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: MASSIMO ZUCCHIATTI - likes: 0
13/08/2012 (21:21:14)
...hanno normato l'impossibile ! Comunque al di là della battuta è sicuramente necessario provvedere anche a questo. Dopotutto nei miei corsi a Bande Musicali Filarmoniche Orchestre ho sempre detto che si, un falegname...un tornitore...un meccanico può diventare sordo sui sui macchinari ma comunque può continuare a fare il falegname/tornitore/meccanico...ma se lo diventa (sordo)un clarinettista/violinista/musicista (io suono...male...il clarinetto nella banda del mio paese) ha finito di "lavorare" (può sempre fare il ...falegname ma non è lo stesso !!) Complimenti a chi si è buttato in questa avventura (le Linee Guida) un pò strane un pò particolari ma sicuramente BENVENUTE (detto da chi suona davanti alle trombe...!!!)

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!