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Legge di Bilancio 2019: le novità in materia di sicurezza sul lavoro

Legge di Bilancio 2019: le novità in materia di sicurezza sul lavoro
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

15/01/2019

La Legge di Bilancio 2019 aumenta del 10% gli importi delle sanzioni relative alla violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Altre novità riguardano la riduzione del tasso Inail e il taglio di alcuni finanziamenti.

 

Brescia, 15 Gen – Il 31 dicembre 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2019 - Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" – una legge che annualmente rappresenta un importante strumento economico con cui il Governo comunica le spese pubbliche e le entrate previste.

E se in questi mesi sono stati altri i temi che hanno tenuto banco nei confronti politici e nelle informazioni pubblicate dai media, a partire dalle pensioni e dal sostegno al reddito, in realtà questa legge porta anche varie novità in materia di sicurezza sul lavoro.

 

Le modifiche dell’apparato sanzionatorio

Sicuramente la novità che può interessare in misura maggiore i nostri lettori è quella relativa all’ apparato sanzionatorio con riferimento alle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

 

Al fine di ‘rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro’ con il comma 445 dell’articolo 1 sono stati aumentati gli importi delle sanzioni per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale e, in particolare, nella misura del 10 per cento gli importi delle sanzioni sia in via amministrativa che penale relative alla violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”.



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Riprendiamo dalla legge i riferimenti che affrontano il tema dell’aumento delle sanzioni:

 

445. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo quanto previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo:  

(…)

d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata: 

1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; 

2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale

3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;  

e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, nonche' alla lettera d), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  

(…)

 

Il rafforzamento dell’attività di vigilanza

Sempre con riferimento al comma 445 dell’articolo 1, la legge di Bilancio intende rafforzare l’attività di vigilanza dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Ad esempio è prevista l’immissione in ruolo, attraverso procedure concorsuali, di 930 unità, prevalentemente ispettive, nell’arco di 3 anni. In particolare l’incremento riguarda ‘un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021’.

 

Il comma prevede poi anche altre novità, ad esempio riguardo al numero dei Dirigenti Generali e al tema delle risorse economiche necessarie.

 

Riduzione del tasso Inail e tagli ai finanziamenti

La Legge di Bilancio introduce la revisione, la riduzione delle tariffe che le aziende devono versare all’Inail per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 2019-2021.

Nel comma 1121 si ricorda che sono attese, dunque, ‘minori entrate, pari a euro 410 milioni per l’anno 2019, a euro 525 milioni per l’anno 2020 e a euro 600 milioni per l’anno 2021’.

Il problema è che – come indicato al comma 1122 – alle minori entrate si provvede anche mediante una riduzione delle risorse strutturali destinate dall’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Anche in questo caso, per chiarezza, riportiamo l’intero comma 1122:

 

1122. Alle minori entrate derivanti dal comma 1121 si provvede mediante:

a) riduzione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 delle risorse strutturali destinate dall’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i seguenti importi:

1) euro 110 milioni per il 2019;

2) euro 100 milioni per il 2020;

3) euro 100 milioni per il 2021;

b) riduzione per ciascuno degli anni 2020 e 2021 delle risorse destinate allo sconto per prevenzione secondo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e relative modalità di applicazione, per i seguenti importi: 1) euro 50 milioni per il 2020; 2) euro 50 milioni per il 2021;

c) ulteriore riduzione delle risorse strutturali di cui alle lettere a) e b) per l’anno 2021 fino a un importo complessivo massimo di euro 50 milioni qualora, previa verifica dell’INAIL unitamente al Ministero dell’economia e delle finanze, non si riscontrassero delle eccedenze, rispetto al livello delle entrate per premi e contributi ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica, per la predetta annualità. La riduzione, operata fino a concorrenza del suddetto importo di 50 milioni di euro, è così ripartita:

1) fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento ai finanziamenti alle imprese, di cui alla lettera a);

2) fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento allo sconto per prevenzione, di cui alla lettera b);

d) utilizzo delle maggiori entrate ai fini IRES per euro 173,8 milioni per l’anno 2020 ed euro 147,2 milioni per l’anno 2021;

e) per l’anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1127 e 1128, pari a 176,1 milioni di euro.

 

La gestione dei certificati di infortunio e malattia professionale

Un'altra modifica riguarda, invece, la gestione telematica dei certificati di infortunio o malattia professionale.

 

Riportiamo il comma 526, sempre dell’articolo 1:

 

526. Per l’attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all’articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l’importo di euro 25.000.000, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale. Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo.

 

Prevenzione incendi negli edifici storici

Riportiamo, infine, una novità in materia di sicurezza antincendio, con riferimento a quanto contenuto nei commi dal 566 al 568, per gli edifici storici.

 

Si indica che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (entrata in vigore il primo gennaio) il Ministero per i beni e le attività culturali ‘provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi’.

 

E il Ministero per i beni e le attività culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili dovranno provvedere, nei limiti delle risorse disponibili, ‘alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all’adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l’ultimazione della ricognizione di cui al comma 566. Il medesimo decreto prevede

opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell’adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022’.

 

Concludiamo ricordando che la legge di Bilancio riporta ulteriori novità in materia di:

  • finanziamento dei corsi per reinserimento lavorativo (comma 533);
  • struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (comma 162 e successivi);
  • inquinamento acustico (comma 746);
  • bonifica siti di interesse nazionale (comma 800/801).

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.



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Rispondi Autore: Dario Tripiciano - likes: 0
21/01/2019 (13:10:49)
Vedremo come l'INAIL declinerà queste cose. Non mi pare un intervento a favore dei lavoratori e nella direzione della sicurezza sul lavoro. Così ad occhio le imprese pagheranno meno premi INAIL e l'INAIL restituirà meno alle imprese in termini di finanziamenti per progetti in materia di SSL o per ridurre i premi in modo mirato alle aziende virtuose. Da notizie che filtrano dall'INAIL soprattutto il meccanismo Bonus Malus di riduzione del premio verrà rivisto fortemente, penalizzando anche qui le aziende virtuose. Non c'è che dire, un bel risultato!!!
Rispondi Autore: Dario Tripiciano - likes: 0
21/01/2019 (13:14:03)
Il mio commento è ovviamente riferito alla parte "Riduzione del tasso Inail e tagli ai finanziamenti"

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