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Le procedure per la vigilanza sulla formazione

Le procedure per la vigilanza sulla formazione

Autore:

Categoria: Vigilanza e controllo

10/03/2016

Pubblicato il numero 1/2016 di "Io scelgo la sicurezza", bollettino della regione Piemonte con le procedure per l’accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Disponibile online il numero di marzo di "Io scelgo la sicurezza", bollettino della  Regione Piemonte sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che affronta il tema della vigilanza sulla formazione, l'articolo è a cura di P. Gatti (ASL AL).
 

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La vigilanza sulla formazione
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 21 gennaio 2016 sono state pubblicate le “ Procedure per l’accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08”.
Tale documento, redatto dal gruppo di lavoro regionale “Vigilanza sulla formazione alla sicurezza” è stato approvato con Determinazione n. 712 del 02 novembre 2015 della Direzione Sanità della Regione.
 
Il mondo della formazione in materia di sicurezza sul lavoro ha subito, negli ultimi anni, numerosi e significativi interventi da parte del Legislatore che con una serie di provvedimenti ha inteso disciplinare (o ridisciplinare) i percorsi formativi relativi a soggetti destinatari di obblighi prevenzionistici o incaricati di svolgere determinate mansioni ritenute particolarmente a rischio.
 
Si citano, a titolo esemplificativo: gli Accordi 21 dicembre 2011 inerenti la formazione dei lavori, dirigenti e preposti e dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi; l’Accordo 22 febbraio 2012 relativo all’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione; il decreto interministeriale 6 marzo 2013 relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore; ecc. Ci si aspetta, per il futuro, l’emanazione di altri provvedimenti analoghi alcuni dei quali sembrerebbero in dirittura d’arrivo, come ad esempio il nuovo accordo sui percorsi didattici/formativi di ASPP e RSPP.
 
Gli obblighi di formazione imposti dalla legge e gli emanati od emanandi provvedimenti di puntualizzazione delle modalità di erogazione di tale formazione hanno inevitabilmente attirato le attenzioni del mercato, facendo nascere non pochi “ soggetti formatori” o sedicenti tali, non sempre e non tutti rigorosamente ligi al rispetto delle regole.
Certamente il Legislatore non è stato particolarmente brillante sul piano della semplificazione delle regole, prova ne sia la frettolosa emanazione del provvedimento noto tra gli addetti ai lavori come “Linee applicative” del 25 luglio 2012 con il quale si fornivano chiarimenti sull’applicazione degli accordi 21 dicembre 2011 che evidentemente non erano così chiari in origine. Non solo, ma alcuni parametri che sarebbe stato auspicabile mantenere costanti per tutti i corsi di formazione disciplinati (in tempi recenti e meno recenti) spesso variano da un corso all’altro (un esempio su tutti il numero massimo dei partecipanti), contribuendo ad ingenerare confusione. Non è quindi improbabile, proprio approfittando della confusione, assistere a forzatura delle regole più o meno spinte fino ad arrivare alle estreme conseguenze: è capitato che nel corso di accertamenti, organi ispettivi si imbattessero in veri e propri “attestatifici”, organizzazioni senza scrupoli disposte a rilasciare attestati, spesso tramite la rete, esclusivamente in cambio di compenso.
 
La sopra richiamata “confusione” costituisce inevitabilmente una difficoltà anche per gli Organi di Vigilanza chiamati alle verifiche ed agli accertamenti del caso in forza dell’articolo 13 del decreto 81.
Proprio in quest’ottica è nata l’idea di mettere a punto una sorta di linea guida con la quale indicare, passo dopo passo, possibili percorsi di verifica circa la corretta erogazione della formazione, sia che gli accertamenti avvengano durante lo svolgimento dei corsi, sia che avvengano dopo la conclusione degli stessi. Nell’Allegato 1 vengono schematicamente riportate delle schede riassuntive dei principali parametri inerenti ogni corso di formazione preso in riferimento; l’Allegato 2 riporta uno schema delle azioni da intraprendere in conseguenza delle inadempienze accertate; in allegato 3 è riportato un fac simile per la redazione di relazioni di non conformità.
 
Il documento, pensato e prodotto come un nuovo strumento da mettere nella cassetta degli attrezzi degli ispettori delle ASL, è stato presentato ed illustrato agli stessi nel corso di tre seminari svoltisi a Torino nel periodo marzo/maggio 2015, ed è disponibile sul sito della Regione Piemonte, nell’area tematica dedicata alla sicurezza sul lavoro.
Resta un’ulteriore considerazione. Al di là dei compiti di vigilanza e controllo si ritiene sia compito dell’Ente pubblico, in questo caso Regione e ASL (proprie emanazioni), costituire un punto di riferimento e di supporto per tutti quei soggetti che, destinatari di particolari obblighi (si pensi in particolare ai datori di lavoro) intendano svolgerli nel migliore dei modi e soprattutto nel rispetto delle regole.
In questa direzione la Regione Piemonte ha raccolto in un unico documento, onnicomprensivo e agevole da consultare, tutte le indicazioni utili alla progettazione, realizzazione e fruizione di diversi corsi di formazione previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il documento, approvato dalla DGR n. 22- 5962 del 17 giugno 2013 è stato aggiornato nel marzo 2014 ed è disponibile sul sito della regione.
 
Tale documento, tra l’altro, fornisce in allegato i modelli fac-simile con i quali rilasciare gli attestati al termine dei vari corsi di formazione disciplinati e, altra cosa importante, riporta l’elenco degli Enti Bilaterali e degli Organismi Paritetici costituiti in Piemonte, ai quali il datore di lavoro deve chiedere la collaborazione per l’effettuazione della formazione ai lavoratori ed ai loro rappresentanti.
 
Ma la conseguenza più importante che scaturisce dal provvedimento richiamato è la creazione di specifici elenchi dei soggetti formatori abilitati all’erogazione di ciascuno dei corsi disciplinati. Tali elenchi, resi pubblici in quanto disponibili e consultabili sul sito regionale indicato, costituiscono un valido riferimento sia per i datori di lavoro nella necessità di ricorrere a corsi di formazione sia per gli stessi organi di vigilanza in grado di verificare l’accreditamento dei soggetti formatori ed erogatori dei corsi. In tali elenchi, infatti, stilati ed aggiornati da un’apposita commissione regionale istituita per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori, sono ricompresi sia i soggetti formatori cosiddetti “autorizzati ope legis” e di volta in volta indicati nei vari provvedimenti nazionali, sia i soggetti abilitati  a seguito di speciale accreditamento rilasciato dalla Regione.
 
 
 
 



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