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Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro in gran parte saranno depenalizzate con il nuovo Testo Unico

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Molti dei commentatori del progetto governativo di nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori affermano, con dovizia di argomenti, che con la emanazione di tale decreto legislativo si realizzarebbe, di colpo e inopinatamente, una estesissima depenalizzazione delle norme di sicurezza sul lavoro.
Questo perchè l'intero corpus legislativo che rappresenta il principale riferimento in materia di igiene e sicurezza del lavoro e che risale agli anni 50 verrà esplicitamente abrogato, e per alcune di queste norme (con esclusione, però, del validissimo D.p.r. 19 marzo 1956 n. 3903, che viene interamente abrogato senza alcun "recupero" di sorta) vengono ridotte a norme di buona tecnica, perdono la loro valenza direttamente sanzionabile, a titolo di contravvenzione penalmente rilevante, o quanto meno dal punto di vista amministrativo.
Questa decisione è di portata enorme, considerando che almeno il 90% delle violazioni riscontrate nei luoghi di lavoro, e contravvenzionate dagli organi di vigilanza (u.p.g.), oltre che delle sentenze emesse dalla magistratura, è rappresentanta da violazioni di disposizione della legislazione degli anni '50, che si è dimostrata singolarmente adeguata a far fronte alle prassi di diffusa illegalità esistenti in Italia, dal punto di vista dell'esatto adempimento degli obblighi antinfortunistici che la legge pone a carico dei datori di lavoro e dell'intera gerarchia aziendale.
Nel nuovo Testo Unico, poi, incredibilmente, non viene fatto il minimo riferimento al D. Lgs. n. 19 dicembre 1994 n. 758 che ha introdotto il sistema della prescrizione, basato sulla contestazione delal violazione, e che che in caso di adempimento di quanto prescritto e pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda prevista in sede penale prevede la estinzione in via amminsitrativa della contravvenzione penale
Questa situazione porta fondatamente a pensare che alle violazioni delle disposizioni del nuovo Testo Unico si dovranno applicare nuovamente i vecchi meccanismi penali (e non a caso il testo unico prevede la "resurrezione" della disposizione, provvedimento amministrativo discrezionale dell'organo di vigilanza che consegna all'incertezza delle difformi prassi dei vari organi di vigilanza quella che è la certezza del diritto garantita dal D. Lgs. n. 758/1994 e dai connessi decreti degli anni '50), e si potrebbe così porre una pietra tombale sull'istituto della prescrizione, che invece ha dato risultati brillanti, visto che quasi tutti i soggetti contravvenzionati si sono sempre adeguati alle prescrizioni formulate dagli ufficiali di polizia giudiziaria (u.p.g.).
Il D. Lgs. n. 758/94 attualmente vigente, come si è anticipato, ha introdotto l'istituto della prescrizione, che è quel provvedimento che viene emesso dall'organo di vigilanza, ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto, al fine di imporre l'eliminazione di una contravvenzione, ovvero un reato in materia di sicurezza e di igiene del lavoro punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate espressamente nell'Allegato I /tra cui i decreti degli anni 50) dello stesso decreto (art. 19 D. Lgs. n. 758/1994).
Questa mancata menzione del D. Lgs. n. 758/94, e all'istituto della prescrizione, peraltro citato da uno dei D.Lgs. confluiti nel Testo Unico, il D. Lgs. n. 494/1996, pone sicuramente l'interrogativo sull'applicabilità dello stesso all'emanando Testo Unico.
Ci si può allora porre una domanda: si può adottare il provvedimento di prescrizione per le contravvenzioni a norme di sicurezza e igiene del lavoro non indicate dall'allegato I al D. Lgs. n. 758/94 o a norme di sicurezza e igiene del lavoro emanate successivamente allo stesso decreto?


E' vero che l'art. 2 della legge 5 febbraio 1999 n. 25, contenente le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1998), testualmente stabilisce che "le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, si applicano, ove già non previsto, a tutte le violazioni delle norme di recepimento di disposizioni comunitarie in materia di igiene sul lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali è prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda."
Ma tale legge è una legge delega:
CAPO I Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari
Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitari.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
e l'art. 2 è rubricato Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa, quindi dispone non per altre direttive, ma eslcusivamente per quelle oggetto della direttiva.
E l'articolo è molto chiaro, la delega può essere esercitata entro i termini in essa indicati, oltre non è possibile. Quindi appare problematico dedurre automatica estensibilità del D. Lgs. n. 758 al Testo Unico, in mancanza di una esplicita menzione, stante anche il principo di riserva di legge, di stretta tassatività e di legalità, nonchè di corrispondenza vigente nel nostro ordinamento. E in ogni caso detta disposizione, se anche fosse intesa come norma di carattere generale, non varrebbbe a rendere applicabili tutte quelle norme del testo Unica, e sono molti gli articoli di questo genere, che non rappresentano recepimento di direttive comunitarie!
Il nuovo Testo Unico non è sicuramente in attuazione di quella vecchia legge delega comunitaria, che come tutte le leggi delega, in ossequio alla costituzione, non vale oltre i modi e i tempi, abbondantemente scaduti, in essa previsti.
La questione della prescrizione, che certamente il Testo Unico non affronta affatto (e anche questa ambiguità è pur sempre significativa), è comunque questione totalmente distinta da quella della estesissima depenalizzazione della legislazione prevenzionistica, che deriva dal'aborgazione dei decreti presidenziali degli anni '50 e che non ha nulla a che vedere con l'istituto della prescrizione.
Il collaudato sistema sanzionatorio attualmente vigente in Italia viene in gran parte cancellato dall'ordinamento, travolge i seguenti decreti, e mentre quelli degli anni '50 sono tutti indistintamente abrogati dal seguente progetto di testo unico, quegli degli anni '90, peraltro con alcune alterazioni in alcuni casi preoccupanti, sono trasposti invece nel Testo Unico:
Art. 186 - Abrogazioni
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n.25;
b) Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ad eccezione, per gli aspetti relativi alla prevenzione incendi, degli articoli 11, comma 7, lett. c); 13; 14; 26; 31; 35; 234; 235; da 237 a 240; da 244 a 246; da 248 a 254; 260; 262; 263; 266; 267; 300; 303; da 329 a 337; da 352 a 365 e articolo 389 per la parte sanzionatoria relativa agli articoli richiamati. Le disposizioni, ad eccezione di quelle appena indicate, contenute nei titoli II, III, IV, V e VI sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi;
c) Il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164; le disposizioni contenute nei capi II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi;
d) Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.302; le disposizioni contenute nei titoli II, III e IV sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi;
e) Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303;
f) Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.320; le disposizioni contenute nei capi II, III, IV, V, VI, VII ad eccezione degli articoli 42 e 43,, VIII e IX sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi
g) Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.321; le disposizioni contenute nei capi II, III, IV, V e VI sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi;
h) Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.322; le disposizioni contenute nei capi II, III, IV e V sono considerate norme di buona tecnica o buone prassi;
i) Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.323;
j) Il decreto ministeriale 12 settembre 1958 (G.U. 244 del 9 ottobre 1958);
k) Il decreto ministeriale 22 dicembre 1958 (G.U. n. 23 del 29 gennaio 1959;
l) Il Capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 a decorrere dal 15 febbraio 2006;
m) Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 a decorrere dal 15 aprile 2006;
n) Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;
o) Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni;
p) Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono altresì abrogate le norme incompatibili con le disposizioni in esso contenute.
La disposizione è inequivocabile, e leggendo attentamente il Testo Unico ci si rende conto che sono affermazioni destituite di ogni fondamento quelle di chi dice che nel nuovo testo unico sono state trasposte le norme abrogate.
A smentire questa affermazione, lo ripeto per nulla corrispondente al vero, è sufficiente leggere il testo comparato Testo Unico-leggi vigentiper rendersi contro di quale stravolgimento del sistema esistente sia stato fatto con tale progetto.
Detto per inciso, alla prima lettura, l'impressione che si ricava non è affatto quella di un meditato, e laboriosamente elaborato, testo unico nel vero e proprio senso della parola, cioè un riordino, una sistematizzazione delle leggi vigenti, che vengono recuperate nel testo unico (ad esempio come nel testo unico in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, il d.p.r. n. 1124/1965), ma di una operazione sbrigativamente chirurgica di amputazione delle gambe del sistema di prevenzione, ovvero dei decreti degli anni 50 che praticamente scompaiono dalla scena.
Anche chi, invano, cerca di argomentare che non è così, che la depenalizzazione non è in atto, si rifugia poi, non potendo negare il fatto della cancellazione delle moltissime disposizioni prevenzionistiche degli anni '50, inspiegabilmente retrocesse da norme di legge sanzionate penalmente a rango di norma di buona tecnica, che comunque i principi generali di sicurezza già contenuti in tali decreti sarebbero stati trasferiti nel testo unificato, anche qui affermando qualcosa che non corrisponde affatto alla realtà, visto che anche il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile, è stato retrocesso di grado, col riferimento inopinato (e mai accettato dalla giurisprudenza di legittimità) alle pratiche generalmente utilizzate nel settore di pertinenza.
Del tutto inutile risulta poi l'analisi statistica delle disposizioni penalemente sanzionate dal testo unico, che sono quelle già esistenti nei Decreti degli anni 90, con esclusione appunto di tutti quei comportamenti oggi sanzionati dai decreti degli anni '50, quindi con una drastica riduzione percentuale dal punto di vista della lettera della legge vigente, e con una riduzione molto più forte dal punto di vista sostanziale, visto che costituiscono ben più del 90% delle violazioni riscontrate nei luoghi di lavoro (e chiunque può fare una semplice ricerca su qualunque rassegna di giurisprudenza, notando che quasi tutte le sentenze riguardano reati con violazione di norme degli anni 50).
.Il progetto del legislatore, col testo unico (art. 5 comma 1 punto l), intende ridurre al grado di norma di buona tecnica le disposizioni legislative di sicurezza dei DD.PP.RR. n. 547/1955, n. 164/1956, n. 302/1956, n. 303/1956, n. 320/1956, n. 321/1956, n. 322/1956 e n. 323/1956 ecc. le quali non saranno mai più cogenti per la generalità dei soggetti obbligati, e quindi direttamente sanzionabili penalmente.
Viene invece, come accennato, riportato a nuova vita l'opinabile istituto, discrezionale, del potere di disposizione attribuito alle unità ispettive degli organi di vigilanza ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico..
Occorre premettere, innanzitutto, che NON E' VERO che le norme degli anni '50 declassificate sono quella relative ad elementi di natura tecnica o costruttiva in particolare quelle più obsolete ed arretrate rispetto ai criteri costruttivi ed alle scelte tecniche in continua evoluzione: l'articolo 186 del testo unico è INEQUIVOCABILE, tali norme vengono TUTTE ABORGATE, senza distinguere quelle obsolete, da quelle ancora attuali e applicate oggi massicciamente dagli organi di vigilanza..
Tra l'altro, sia detto per inciso, solo un piccolo numero di norme degli anni 50 appaiono superate dalla tecnica antinfortunistica, la stragrande maggioranza di esse è vitale, e validissima, e tutt'ora contestata a titolo di contravvenzione dagli organi di vigilanza nella quasi totalità dei loro interventi ispettivi.
Tra l'altro, il fatto che tali norme siano obsolete, è smentito dal Testo Unico medesimo, che comunque le considera norme di buona tecnica (se fossero obsolete, sarebbe cattiva tecnica, non certo buona), ma al contempo le priva della loro qualità di norme valide inesorabilmente per tutti.
Resteranno dunque solo come un riferimento opzionale e discrezionale, il cui rispetto non è più necessario (a pena di sanzione penale) perché i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti siano considerati conformi ai principi della salute e sicurezza dei lavoratori.
Questo stravolgimento totale della prospettiva prevenzionistica, questa estesissima depenalizzazione (che concretamente, giova ripeterlo all'infinito, rappresenta più del 90% dei casi di contravvenzioni riscontrate in azienda, e delle sentenze penali in materia) non è un incidente di percorso, ma rappresenta una scelta strategica che confina sempre più la sicurezza e la salute dei lavoratori tra le scelte discrezionali del datore di lavoro, in aperta contraddizione con l'articolo 32, in combinato disposto con gli artt. 41 c. 2, e 35 della costituzione, che lo individua come obbligo inderogabile e incondizionato del datore di lavoro, obbligo contrattuale anche ai sensi dell'art. 2087 del codice civile (che non ha caso viene svuotato, sempre nel testo unico, di ogni effettivo significato prevenzionistico e migliorativo). Vi sono quindi anche gli estremi per una eccezione di incostituzionalità.
Il testo unico lascia ai soggetti obbligati la scelta se ricorrere all'applicazione delle norme degli anni '50 o riferirsi in alternativa a specifiche tecniche contenute nelle altre norme di buona tecnica (CEI, UNI, CEN, CENELEC, ecc.), nonostante che in certi casi le norme Cei, Uni ecc. non prevedono disposizioni specifiche per alcuni obblighi prevenzionistici sanciti dai decreti degli anni '50!
E' dunque chiaro che questa depenalizzazione, evidente ed amplissima, è rappresentata dal venir meno di una diretta sanzione penale per la violazione delle disposizioni oggi penali, domani dopo l'approvazione del testo unico di natura tecnica o costruttiva, dei decreti degli anni '50.
La violazione di tali norme, domani, non sarà più un illecito nè penale nè amministrativo, così come ora avviene per tutte le altre norme di buona tecnica.
Questa depenalizzazione porta con se, inevitabilmente, una deresponsabilizzione e un venir meno dell'interesse per la prevenzione da parte dei datori di lavoro, indebolisce enormemente la posizione dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, tenderà a marginalizzare i consulenti della sicurezza, renderà meno efficace l'azione degli operatori degli organi di vigilanza, privati DEL PRINCIPALE STRUMENTO DI RIFERIMENTO LEGISLATIVO in materia.
Era (ed è) in realtà possibile scegliere una strada diametralmente opposta, certo sicuramente più faticosa e laboriosa, che richiede al legislatore un maggior impegno di studio e di elaborazione giuridica, ma che lascierebbe al lavoratore italiano il livello di tutela esistente, senza retrocederlo a livelli inferiori di protezione rispetto a quelli fino ad oggi goduti.
Tra l'altro quando si afferma che questo testo unico così riduttivo e limitativo dell'obbligo di sicurezza del datore di lavoro a favore dei lavoratori sarebbe necessario per adeguarsi alle direttive comunitarie, si opera ancora una volta una affermazione meramente ideologica, e retorica, perchè al contrario la direttiva quadro in materia di sicurezza e salute dei lavoratori afferma una cosa del tutto differente:
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO (89/391/CEE) DEL 12 GIUGNO 1989 - Attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,
vista la proposta della Commissione (1), elaborata previa consultazione del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro,
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, le prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
considerando che la presente direttiva non può giustificare l'eventuale riduzione dei livelli di protezione già raggiunti in ciascuno Stato membro, poiché gli Stati membri, in virtù del trattato, stanno cercando di promuovere il miglioramento delle condizioni esistenti in questo settore e si sono prefissi l'obiettivo dell'armonizzazione di dette condizioni nel progresso"


Ovvero, NESSUNA direttiva può giustificare la riduzione dei livelli di protezione esistenti in ciascun stato membro.
E dunque, nel sistema del diritto comunitario, MAI il recepimento di una direttiva può essere considerato una deroga a norme nazionali maggiormente protettive, tanto è vero che nel nostro paese le direttive sono semrpe state recepite mantenendo in vigore le norme degli anni '50, salvo limitatissime eccezioni per pochissime commmi o articoli singoli.
Si è cercato di sostenere che il D.P.R. n. 459/96 avrebbe messo in questione il rapporto con il D.P.R. n. 547 sulla sicurezza delle macchine, affermando che il legislatore con la legge 24/4/1998 n. 128 (legge Comunitaria precisato (art. 46 comma 2) avrebbe precisato che per le macchine e le apparecchiature, la cui rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza è disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione di direttive comunitarie e la cui conformità ai requisiti medesimi è debitamente attestata dall'apposizione della marcatura CE e dalla attestazione di conformità, le disposizioni a carattere costruttivo contenute nella legislazione italiana sulle macchine (D.P.R. n. 547/55) dovevano essere considerate solo norme tecniche e quindi di riferimento e non più cogenti.
Questa interpetazione è destituita di ogni fondamento logico-giuridico e contrasta, con ogni evidenza, da un lato con la prassi della Suprema Corte di Cassazione, che continua a condannare in sede penale fabbricanti e utilizzatori di macchine che non rispettano il d.p.r. n. 547/1955 (anche se magari contestualmente producono o utilizzano macchine marchiate Ce, dimostrando che la marcatura non corrisponde in toto alla sicurezza antifortunistica) e dalla lettera dell'articolo citato, che riproduciamo, e che con ogni evidenza vanifica all'interno del d.p.r. n. 547/1955 le SOLE NORME DI OMOLOGAZIONE, E NON TUTTE LE ALTRE NORME PRESCRITTIVE, PENALMENTE SANZIONATE:
LEGGE 24 aprile 1998 n. 128 - Art. 46.


Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali.
Alle macchine, ai componenti di sicurezza ed altri apparecchi, la cui rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza é disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione di direttive comunitarie e la cui conformità ai requisiti stessi é debitamente attestata dalla apposizione della marcatura CE e dalla attestazione di conformità, non si applicano le disposizioni di omologazione contenute nella disciplina vigente, in particolare nella legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e successive modificazioni, nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 dell'11 dicembre 1959, nel regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 586, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268.


Ai fini degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa, le disposizioni di carattere costruttivo di cui al comma 1 si considerano " norme" ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.


Giova qui ricordare che la Cassazione penale, sempre lucidissima sul tema dei rapporti assolutamente complementari e mai contradditori, tra D.p.r. 459/96 (che si occupa di certificazione) e D.p.r. 547/1955 (che si occupa del diverso tema delle prescrizioni prevenzionistiche sanzionate penalmente) (sez. III - sentenza n. 32426 del 4 luglio 2001), ha messo a fuoco la responsabilità del datore di lavoro, o quanto meno la corresponsabilità con il costruttore, in caso di infortunio conseguente ad una mancata protezione dell'organo lavoratore di una macchina operatrice provvista di marcatura CE di cui al D.P.R. n. 459/1996.
Nella fattispecie era stata riscontrata la mancata protezione di una tramoggia di una macchina per la macinatura del mais in violazione agli artt. 41 e 73 del D.P.R. n. 547/1955 il che aveva portato all'infortunio dell'operatore che, venuto a contatto con la propria mano con gli organi in movimento taglienti della macchina, veniva colpito dagli stessi subendo lesioni che hanno portato all'indebolimento della mano offesa.
Il datore di lavoro aveva fatto ricorso alla Cassazione sostenendo che l'infortunio si era verificato per il non corretto comportamento del lavoratore e che la macchina era stata acquistata ritenendola, in buona fede, conforme alle normative di sicurezza.
La Corte di Cassazione conclude che i macchinari posti a disposizione dei lavoratori devono essere forniti di tutti i particolari dispositivi di sicurezza idonei a proteggere l'addetto anche nel caso di condotte negligenti o imprudenti del lavoratore e che il requisito dell'assoluta sicurezza deve essere accertato prima che la macchina sia messa in funzione. Già all'atto dell'acquisto, inoltre, il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare in concreto la sussistenza dei requisiti di sicurezza provvedendo, se necessario, a dotare il macchinario dei dispositivi di prevenzione dei quali risulti sprovvisto oppure ad integrare quelli già esistenti se questi si presentano in maniera evidente insufficienti.
Né ad esonerare il datore di lavoro da tali obblighi si poteva invocare, secondo un meccanismo di pedissequa automaticità, la circostanza che la macchina fosse provvista della marcatura CE di cui al D.P.R. n. 459/1996


Occorre dunque ribadire con forza, e sottolineare che il 90 per cento dei comportamenti effettivamente sanzionati dagli organi di vigilanza, e contenuti nei Decreti degli anni 50, non saranno più previsti come norme sanzionate penalmente e valide per tutti, si tratta, in effetti, di uno strappo clamoroso nel sistema, vulnerato nei suoi assi portanti, e le cui conseguenze potrebbero essere imprevedibili, e sicuramente nel senso di una sempre meno convita attenzione ai dettami di una consapevole e conseguente cultura sistemica della sicurezza a 360 gradi.
Il testo unico, sia detto chiaramente, è in massima parte un collage dei decreti degli anni 90, e le sanzioni in esso previste sono solo quelle, spesso correlate ad obblighi non specifici e a volte anche generici, in tali recenti decreti previsti, e assai raramente contestati dagli organi di vigilanza.


La conclusione è chiarissima, vengono mantenute solo le sanzioni delle leggi più recenti, raramente, molto raramente applicate, mentre vengono cancellate tutte le sanzioni delle leggi degli anni 50, che erano le uniche effettivamente applicate dagli organi di vigilanza.
Ciò detto, come si fa a sostenere che il nuovo Testo Unico non porterà ad una estesissima depenalizzazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori?
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