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L’obbligo di aggiornamento per i coordinatori: entro il 15 Maggio 2013

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Coordinatori

18/04/2013

I coordinatori della sicurezza che nel quinquennio non hanno effettuato aggiornamenti professionali nei modi di legge, perdono uno dei requisiti essenziali. Possono ancora esercitare la funzione di coordinatore?

Foligno, 18 Apr – In merito all’imminente scadenza dei termini di aggiornamento per i coordinatori della sicurezza e alla conseguente validità del titolo di coordinatore, proponiamo un contributo di un lettore di PuntoSicuro, l’ingegnere Giampaolo Ceci.

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Riferimenti normativi
La questione relativa gli obblighi di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza è trattata in particolare all’Art. 98 del d.lgs. 81/2008 e nel dettaglio nell’allegato XIV dello stesso decreto.
Per consentire ai colleghi che vogliano approfondire, di farsi un’idea diretta della questione si allega il testo di legge del D.lgs. 81/2008 che tratta dell'argomento (con l’aggiunta delle sanzioni e la sottolineatura delle integrazioni inserite con D.Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106):
 
Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. (arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
 
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
 
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
 
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIV.
 
4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’ ALLEGATO XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
 
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
 
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
 
ALLEGATO XIV
CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
(...)
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
 
La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la parte teorica e 30 per la parte pratica. E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.
Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
 
 
 
Sull’obbligo dell’aggiornamento quinquennale per i coordinatori della sicurezza
Da quanto sopra si desume che la questione viene trattata sostanzialmente dall’art 98 del DLgs 81/2008 così come integrato dal DLgs 106/2009.
In particolare l’art 98 specifica i requisiti che devono essere posseduti dal tecnico che voglia espletare la funzione di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione.
L’art 98 elenca i percorsi formativi necessari per acquisire il titolo di coordinatore e si sofferma anche sul requisito collaterale, ma essenziale, costituito dall’obbligo di frequenza di un corso di formazione di 120 ore.
I contenuti didattici di questa tipologia di corso sono esplicitati nell’allegato XIV ove vengono elencati puntualmente.
Il legislatore, in altri termini, subordina la possibilità di svolgere la funzione di coordinatore al possesso dei requisiti scolastici generali e a quelli integrativi specifici (corso di 120 ore) purché aventi i contenuti elencati nell’allegato XIV.
Vengono specificate anche le eccezioni a tale percorso standard qualora il soggetto ricada in funzioni o in percorsi scolastici particolari che consentono l’esonero dalla formazione integrativa obbligatoria.
Non si entra nel dettaglio di questa parte della norma perché il dettato legislativo appare chiaro e a mio avviso non richiede ulteriori approfondimenti.
 
Riassumendo, si può concludere che, per espletare la funzione di coordinatore, tranne che nei casi particolari puntualmente indicati dal legislatore, si richiede una formazione scolastica di base e una formazione integrativa specifica (corso da 120 ore) purché realizzata coi vincoli e i contenuti espressamente indicati nella norma sopra riportata.
I soggetti autorizzati a espletare tali azioni formative sono elencati nel medesimo art 98.
 
Mancando uno dei requisiti verrebbe meno una condizione essenziale per la validità del titolo abilitativo e il soggetto non potrebbe esercitare la funzione di coordinatore della sicurezza.
 
Il legislatore all’ultimo capoverso dell’allegato XVI impone però un’altra condizione per la validità del percorso abilitante, da fare valere in generale verso tutti quelli che avessero compiuto l’iter abilitante dopo l’entrata in vigore del DLgs. 81/2008 (15 Maggio 2008) e da tale data, per coloro che lo avessero concluso prima.
Mi riferisco all’“OBBLIGO di AGGIORNAMENTO A CADENZA QUINQUENNALE della durata complessiva di 40 ore”.
 
In altri termini, per esercitare la funzione di coordinatore, dopo 5 anni dal conseguimento della abilitazione originaria (corso da 120 ore o laurea), non basta possedere i requisiti elencati in precedenza, ma bisogna possedere anche una documentazione che dimostri di aver frequentato “aggiornamenti” professionali di almeno 40 ore (non una di meno!).
I coordinatori che facessero trascorrere cinque anni dall’abilitazione o, se abilitati prima del 15 Maggio 2008, dalla data di entrata in vigore del DLgs 81/2008, senza effettuare alcun aggiornamento professionale nei modi di legge (corsi e partecipazione a convegni e seminari) non possiederebbero uno dei requisiti essenziali e quindi non potrebbero esercitare più la funzione di coordinatore.
 
Purtroppo il legislatore ha usato parole chiare: “E’ inoltre previsto l’OBBLIGO di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore".
La parola “Inoltre” sta ad indicare un requisito aggiuntivo a quelli già descritti; “Obbligo” ovvero l’inderogabilità vincolante del requisito; “Aggiornamento” ovvero le nuove azioni informative connesse alle modifiche normative o tecniche riguardanti i contenuti del percorso formativo già espletato; “Cadenza quinquennale” ovvero il periodi quinquennali compreso dalla assunzione del titolo abilitante ai cinque anni successivi; “Cadenza” Ovvero che i periodi quinquennali devono essere valutati successivamente e consecutivamente l’uno all’altro in blocchi da 5 anni non frazionabili : “40 Ore”  ovvero un tempo preciso.
 
Chi si “aggiorna” in periodi diversi a cadenze diverse, o in tempi e contenuti diversi da quelli indicati dal legislatore perde uno dei requisiti per espletare le funzioni di coordinatore essendo i requisiti obbligatori. Mi pare chiaro.
 
Ma come si potrebbe riacquistare il requisito dell’aggiornamento di 40 ore nel quinquennio se il quinquennio fosse già trascorso?
Evidentemente sarebbe impossibile un aggiornamento retroattivo e quindi mancherebbe per sempre uno dei requisiti per espletare le funzioni di coordinatore che non potrebbe più essere acquisito. Si perderebbe quindi il quinquennio. Ecco perché la scadenza del 15 Maggio prossimo è importante.
 
L’attestato di frequenza al corso da 120 ore resta valido, in quanto attesta un percorso formativo, ma sarebbe inefficace ai fini della abilitazione alla funzione di coordinatore, qualora mancasse uno degli altri requisiti, infatti l’attestato di frequenza a corso può sempre essere “rispolverato” per il quinquennio successivo, qualora si possa dimostrare l’assolvimento, nel quinquennio precedente, dell’avvenuto aggiornamento nei modi di legge.
 
Per quanto illogico, dalla lettura del dettato normativo, si dedurrebbe che, chi, al termine del quinquennio non possedesse attestati di aggiornamento per un totale di 40 ore, per acquistare nuovamente l’abilitazione a svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza, non potendo portare attestati di aggiornamento, dovrebbe riattivare l’iter e frequentare nuovamente l’intero corso di 120 ore o attendere che trascorra la seconda“cadenza quinquennale” durante la quale espletare l’aggiornamento di legge essendo insanabile quello appena trascorso.
Sono gradite altre interpretazioni.
 
 
Ing. Giampaolo Ceci
 
 

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Rispondi Autore: cippa lippa - likes: 0
18/04/2013 (08:51:13)
...e dov'è la novità, sono comunque trascorsi 5 anni dall'entrata in vigore del T.U.; non ho mai capito poi che ci azzecca la figura del perito agrario o agrotecnico, già è tirata quella del perito industriale. mi ha sempre incuriosito poi l'aggiornamento quinquennale, a parte qualche nuova legge, che diranno mai per 40 ore?
Rispondi Autore: Fabrizio Panichi - likes: 0
18/04/2013 (10:54:40)
Non hai capito perchè non ci azzecca la figura del PERITO AGRARIO o agrotecnico perchè sei poco informato, poi prendersela anche con i Per.Ind. mi sembra troppo. Comunque se ce l'hai con il mondo dell'agricoltura ti sei dimenticato degli agronomi.

Invece IO volevo chiedere UNA cosa, ma se un tecnico ha fatto il corso di 120 e oltre ore nel 2000 (come il sottoscritto in regime di 626) poi ha rifatto l'aggiornamento di 40 ore 2 anni fa (grosso modo) deve fare ugualmente ENTRO il 15 l'aggiornamento ??? IO credo di NO, deve aspettare altri 5 anni dal momento dell'effettuazione del corso di aggiornamento, credo .... aspetto Vostre risposte in merito GRAZIE.
Rispondi Autore: cippa lippa - likes: 0
18/04/2013 (11:20:16)
...gentile dott. panichi non ce l'ho con nessuno, ho solo chiesto chiarimenti che lei, anzichè fornire a titolo di contributo, mi ha solo inveito contro. magari se mi spiega il perchè di certe figure professionali, forse...
Rispondi Autore: Geom. De Carli - likes: 0
18/04/2013 (14:05:46)
Ho conseguito l'abilitazione nel 2001, ho esercitato l'attività di coordinatore fino allo scorso anno, ora opero come consulente per la sicurezza sul lavoro ma solo per quanto riguarda il comparto aziende, non prendo incarichi come CSP o CSE. Se entro il 15 maggio non dovessi aggiornarmi perderei i requisiti, ovviamente, ma frequentando un corso da 40 ore, mettiamo ipotesi tra 4/5 anni, potrei riacquistare il requisito che giustamente alla data del 15 maggio andrei a perdere? Per gli RSPP funziona in questo modo
Rispondi Autore: Fabrizio Panichi - likes: 0
18/04/2013 (16:28:49)
Egregio, Cippa Lippa NON credo di aver inveito con nessuno, comunque basta che cerchi anche attraverso INTERNET e i propri ordinamenti professionali delle figure tecniche che Lei a mensionato e vede di persona o meglio legge quanto scritto ! Forse anch'IO ho dei dubbi al riguardo degli agrotecnici, uscendo dagli Istituti Professionali (e non Tevcnici) non facendo materie tecnico-scientifiche attinenti le costruzioni, catasto, topografia ecc. a secondo dell'indirizzo come per altre professioni mi vengono alcuni dubbi !
RIPROPONGO IL MIO QUESITO:
Invece IO volevo chiedere UNA cosa, ma se un tecnico ha fatto il corso di 120 e oltre ore nel 2000 (come il sottoscritto in regime di 626) poi ha rifatto l'aggiornamento di 40 ore 2 anni fa (grosso modo in regime di T.U.) deve fare ugualmente ENTRO il 15 maggio l'aggiornamento ??? IO credo di NO, deve aspettare altri 5 anni dal momento dell'effettuazione del corso di aggiornamento, mi sembra più logica questa interpretazione.... aspetto Vostre risposte in merito, GRAZIE.
Rispondi Autore: luigi oppo - likes: 0
18/04/2013 (22:21:00)
dall'art. mi sembra di capire che se uno ha fatto il corso dopo l'81/08 se non facesse le 40 ore sarebbe disabilitato... spero di non aver capito bene... certo che lo è, è "tranquillo" per cinque anni e dopo i cinque anni deve iniziare a fare altro aggiornamento in quanto per quel quinquennio ha 120 ore di corso-aggiornamento..
Ho scritto tranquillo tra virgolette perchè ritengo debba comunque aggiornarsi giorno per giorno....
Rispondi Autore: cippa lippa - likes: 0
19/04/2013 (14:15:49)
...gentile dott. panichi, purtroppo internet è la nostra icona sacra e forse è per questo vivere virtuale, che abbiamo perso il senso della realtà ed i risultati si vedono...
Rispondi Autore: Fabrizio Panichi - likes: 0
19/04/2013 (17:15:44)
La penso come Lei Luigi Oppo, soprattutto per il virgolettato "tranquillo".
P.S. per Cippa Lippa, Internet per il Ns. lavoro a volte (anche di +) è indispensabile, piace o non piace (Ma perchè non scrive chiaramente il suo nome !).
Rispondi Autore: Valdimiro Lembo - likes: 0
19/04/2013 (20:20:50)
non sono assoutamente d'accordo con il collega Ceci.
possiamo consultare una risposta ufficiale sull'aggiornamneto dei RSPP/ASPP

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 25 luglio 2012
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento
proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative
degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni e integrazioni». (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012). (12A09056)
(Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/8/2012)

omissis

La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

omissis

“ Relativamente al modulo B, sia nell’accordo che nelle successive linee interpretative, è
specificato che: “Il credito ottenuto con la frequenza al modulo B è valido per cinque
anni. Alla scadenza dei cinque anni scatta l’obbligo di aggiornamento”.
Pertanto, si ritiene che l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento
nei tempi previsti, perda la propria “operatività”. Ciò significa che, pur mantenendo il
requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter
esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il
monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.
Il completamento dell’aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la fruibilità del
credito relativo al modulo B consentendo, contemporaneamente, a ASPP e RSPP di
recuperare la propria “operatività”.

Anche il corso delle 120 ore, è un credito formativo permanente e non può decadere per mancato di aggiornamento.
E' l'operatività del CS che viene sospesa sino al completamento dell'aggiornamento.
ing. Valdimiro Lembo
Rispondi Autore: Carlo Comincini - likes: 0
03/05/2013 (15:04:05)
Gent.mo Valdimiro Lembo, ritengo che l'ing. Ceci sia la più corretta. Il TUSL non dice, infatti, che l'aggiornamento debba essere svolto nel quinquennio antecedente l'assunzione dell'incarico di Coordinatore e , cosa più importante, nel caso degli Accordi Stato Regione sulla formazione degli RSPP è scritto che il corso di prima formazione "costituisce Credito Formativo permanente". Nel caso del Coordinatore il TUSL non dice nulla in merito, e non essendo stati scritti accordi attuativi della Conferenza Permanente sulla figura del coordinatore, non ci sono altre norme che determinino ulteriori caratteristiche del corso.
Sebbene l'interpretazione da lei fornita sembri la più "intelligente" non credo che si possa dire la più corretta dal punto di vista giuridico.(per inciso è anche la più diffusa a livello di Ordini e Collegi, ma anche Ordini e Collegi scrivono nelle circolari che la loro interpretazione non vale nulla se non ratificata dal Ministero del Lavoro, unico ente titolato ad esprimersi sull'interpretazione della norma).
Non si può infatti aggiungere nulla alle norme, che se sono scritte male come lo è il TUSL per il Coordinatore, rendono la vita difficile ai cittadini, ma restano norme cogenti.
Rispondi Autore: Giampaolo Ceci - likes: 0
11/05/2013 (11:25:51)
Ancora sull'aggiornamento dei coordinatori della sicurezza.
Buongiorno sono il nuovo ispettore dell'USLL é lei il coordinatore della sicurezza?
Si, sig ispettore, provengo da un impresa che è fallita. Ho da poco ripreso la mia attività di professionista.
L'ispettore continua: "Mi può mostrare i documenti che dimostrino la sua abilitazione a svolgere la funzione di coordinatore?" Si, risponde il vecchio professionista: " ecco il mio attestato di frequenza al corso".
Vedo che è del 2007 osserva l'ispettore prima della entrata in vigore del D.Lgs 81/2008. Si risponde il professionista ma poi quest'anno ho frequentato il corso di aggiornamento di 40 ore come dice la legge.
Oggi è il 1 aprile 2018. Mi spiace, ma lei non può svolgere la funzione di coordinatore osserva l'ispettore. Perché? ribatte il coordinatore con aria preoccupata. "Vede la legge dice che per mantenere attivo il suo titolo lei avrebbe dovuto frequentare un corso di almeno 40 ore nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della d.lgs 81 ovvero dal 15 maggio 2008 al 15 maggio 2013 . Lei non lo ha fatto! Quindi le manca il requisito dell'aggiornamento quinquennale così come prescritto dalla legge.
Ma io mi sono aggiornato, risponde il coordinatore ancor più preoccupato. Ho seguito quest'anno il corso di 40 ore! Capisco, ma lei non li ha frequentatole nel 1° quinquennio imposti dalla legge, ma un mese fa ovvero nel marzo 2018 quasi cinque anni dopo la scadenza del primo biennio; quindi, seppure sia certamente aggiornato non possiede il requisito dell'aggiornamento del primo quinquennale cos' come prescritto dalla legge ma solo quello del secondo .
nel suo caso la legge impone un aggiornamento a cadenza quinquennale a partire dalla sua entrata in vigore e non dopo. Ha capito?
E allora cosa debbo fare? vediamo: nel suo caso, il primo quinquennio decorre dal 15 maggio 2008 e finisce il 15 maggio 2013 . In quello lei non si è aggiornato, ma non ha neanche esercitato, il secondo quinquennio inizia al termine del primo ovvero il 15 maggio 2013 e termina il 15 maggio 2018 . Oggi siamo il 1 maggio 2018 quindi per sua fortuna tra 14 giorni scade il secondo quinquennio per il quale può dimostrare l'assolvimento dell'obbligo formativo nel quinquennio precedente che va dal 2013 al 2018 avendo frequentato le 40 ore di legge. Quindi da quella data lei ha tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'aggiornamento della seconda cadenza quinquennale.
Mi scusi ma se anzicché il 15 maggio 2018 oggi fossimo 1 giugno 2013 che cosa sarebbe successo secondo lei?
Vediamo
Nel suo caso lei non avrebbe frequentato il corso di aggiornamento del primo quinquennio entro il 15 maggio 2013 e quindi non avrebbe maturato il requisito dell'aggiornamento a svolgere la funzione mancando quello dell'aggiornamento nel 1 quinquennio. Dovrebbe fare l'aggiornamento del 2 quinquennio e abilitarsi entro il 15 Maggio 2018 oppure fare finta di non essere mai stato coordinatore e ricominciare daccapo riabilitandosi perché così ricomincerebbe il conteggio di un nuovo quinquennio dalla data del nuovo attestato.
Ma é sicuro? Leggendo la legge questo si capisce, ma come accade spesso in Italia bisognerà attender la sentenza di un magistrato per capire quale sia la esatta interpretazione anche se ame sembra chiara.
Per ora la mia opinione é questa e quindi, fortuna per lei, che siamo vicini alla scadenza del 2 quinquennio.
Ma l'Ordine degli Ingegneri dice che per riacquisire la abilitazione basta raggiungere le 40 ore anche se successivamente al quinquennio. Si ho letto anche io, ma purtroppo la disposizione di legge mi sembra é chiara . Gliela rileggo: " Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'OBBLIGO di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto". (Ndr 15/05/2008)
Quindi l'aggiornamento deve essere espletato nel quinquennio a partire dalla data di entrata in vigore della legge non dopo. Ma é l'Ordine degli ingegneri!! Beh. Se il suo l'ordine dà una interpretazione diversa dalla legge, non ci posso fare nulla. Attendiamo che decida un giudice.
Per ora si fa come dico io perché non posso fare favoritismi che mi potrebbero mettere nei guai se un suo collega mi denuncia. Se non le sta bene impugni il mio provvedimento così il giudice ci dirà chi ha ragione o chieda i danni al suo Ordine qualora la avesse male consigliata.
Per questo quinquennio per me lei non ha attestai validi acquisiti nei termini e quindi le manca il requisito dell'aggiornamento quinquennale a fare data dalla entrata in vigore della legge e quindi rimetta subito l'incarico al suo committente perché non possiede tutti i requisiti di legge per fare il coordinatore. La saluto.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
13/05/2013 (08:54:56)
Qui c'è la riposta del MinLavoro ad uno specifico quesito dell'Ordine degli ingegneri di Bologna.
I quesiti erano i seguenti:

QUESITO 1
Qualora un ingegnere abilitato Coordinatore della sicurezza non frequenti le 40 ore di aggiornamento entro il quinquennio di riferimento e successivamente (esempio un anno dopo) voglia riprendere l’attività di Coordinatore della sicurezza sarà per lui sufficiente frequentare le 40 ore di aggiornamento o avrà perso l’abilitazione e dovrà frequentare un intero corso di abilitazione di 120 ore?

QUESITO 2
Come si calcola il secondo quinquennio di aggiornamento?
Faccio l’esempio di un coordinatore della sicurezza che si è abilitato con corso di 120h il 31/12/2010: egli dovrà fare 40 ore di aggiornamento entro il 31/12/2015, ma supponiamo abbia fatto tutte le 40 ore già entro il 31/12/2012. In tal caso, essendo il 1° quinquennio di riferimento dal 01/01/2011 al 31/12/2015, tale coordinatore della sicurezza dovrà fare altre 40h dopo il 01/01/2016 ed entro il 31/12/2020 ?

www.ordingbo.it/commissione_sicurezza/MinLavoro_quesito_1e2.pdf
Rispondi Autore: Sergio Moscheo - likes: 0
14/05/2013 (15:47:34)
Chiedo scusa ma l'aggiornamento obbligatorio di cui si parla, sembrerebbe applicarsi ai professionisti in possesso del titolo ex 494; calcolando che l'aggiornamento è previsto dal D.Lgs 81/08, questi professionisti devono frequentare il corso di aggiornamento entro il 15 maggio 2013.
Vorrei sapere se lo stesso aggiornamento è obbligatorio anche per chi ha già effettuato un aggiornamento nel 2009 e, se si, entro quando debba essere effettuato.
Rispondi Autore: aurelio - likes: 0
15/04/2015 (19:38:13)
se facio ggiornamento del attestato ponteggi dopo 8 ani ce qalche problema se non lo fato oni 4 ani.
Rispondi Autore: Marilena - likes: 0
27/09/2015 (19:13:42)
Quesito vorrei capire sel'aggiornamento va dal 15 maggio 2008 al 15 maggio 2013, quindi il secondo quinient io decorre dal 15 maggio 2013 al 15 maggio 2018.Giusto?
Rispondi Autore: Alessandro - likes: 0
03/04/2017 (11:22:14)
La conclusione dunque è che se un coordinatore della sicurezza che svolge solo la professione di coordinatore, se non effettua 40 di aggiornamento entro il quinquennio di validità del corso abilitante di 120 ore, resta fermo per 5 anni? O come sarebbe più logico fino ache non effettua le 40 ore di aggiornamento.
In attesa di una vostro parere .
Saluti Alessandro.

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