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Interpello: la vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza

Interpello: la vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interpelli

31/08/2018

La Commissione Interpelli risponde ad un nuovo quesito sulla sicurezza nel trasporto ferroviario con riferimento alla vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza e all’efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopo.


Roma, 31 Ago – Non c’è dubbio, come evidente ad ogni operatore che si occupi di salute e sicurezza sul lavoro, che, a dieci anni dall’emanazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( decreto legislativo n. 81 del 2008), ci siano ancora aspetti non chiari, quesiti e dubbi sulla corretta interpretazione normativa.

E spesso questi dubbi diventano un ricorrente spunto per richieste di pareri alla Commissione Interpelli, la Commissione prevista dall’articolo 12, comma 2 del D.Lgs. 81/2008.


Uno di questi temi ricorrenti riguarda la sicurezza nell’ambito del trasporto ferroviario su cui la Commissione ha fornito vari pareri. Ad esempio:

 

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Il nuovo interpello sulla sicurezza nel trasporto ferroviario

E come un gioco ad incastri, anche nel nuovo interpello - l’Interpello n. 6/2018 del 18 luglio 2018 - si cita direttamente il parere già fornito nel precedente interpello, l’interpello n. 5/2018.

 

Nel nuovo interpello - pubblicato il 23 luglio 2018 e avente per oggetto “risposta ad interpello «Concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopo» - seduta della Commissione del 18 luglio 2018” – si risponde ad un quesito dell’organizzazione Confederazione Unitaria di Base (Cub) Trasporti.

 

In particolare la Cub Trasporti ha “avanzato istanza di interpello” per conoscere il parere della Commissione Interpelli in relazione ai seguenti quesiti:

 

  1. «tenuto conto che in tutti i settori produttivi in cui vi sono mansioni di sicurezza attinenti all’incolumità dei lavoratori e dei terzi, vi può essere l’esigenza di monitorare la cosiddetta “vigilanza” dell’operatore e fermo restando l’obbligo giuridico delle aziende a garantire misure di tutela della salute e della sicurezza anche in caso di errore, disattenzione e imprudenza dell’operatore, tale obbligo può ritenersi assolto con l’adozione di misure e dispositivi per il controllo della “vigilanza”, individuati e adottati dalla stessa impresa senza che essa - pur nella sua complessità connessa al fattore umano - sia stata preventivamente definita in termini oggettivi, al fine di consentire alle Istituzioni ed in particolare all’Organo di vigilanza di verificarne la rispondenza alle concrete necessità in relazione all’efficacia dei dispositivi alle misure organizzative adottate e alle altre norme poste a tutela dei lavoratori e dei terzi»;
  2. «l’obbligo giuridico posto dalla legge in capo alle aziende - comprese quelle che eserciscono il trasporto ferroviario - di adottare nell’esercizio dell’attività produttiva le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, può ritenersi assolto - in tema di “controllo della vigilanza” degli operatori impiegati in attività rischiose - con il solo assenso di conformità dei dispositivi ritenuti dalle stesse più convenienti, del Ministero dei trasporti e dell’ANSF o tale obbligo deve essere inteso nel senso che le stesse debbano, necessariamente, ricercare, adottare ed avvalersi di mezzi, metodi, tecnologie e sistemi, tecnicamente realizzabili, di concezione più moderna, quando questi siano tali da migliorare, ai sensi del D.lgs. 81/2008, le condizioni di salute, sicurezza e benessere lavorativo».

 

La risposta sul monitoraggio della vigilanza

Con riferimento al tema spinoso del controllo della “vigilanza” dell’operatore, la Commissione comunica che, “nell’ambito del trasporto ferroviario, l’adozione di strumenti per il controllo dell’attività del ‘macchinista’ è da ritenersi obbligatoria sulla base di norme nazionali ed europee, pertanto il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle prescrizioni ivi previste”.

 

Tuttavia si evidenzia che “l’assenso di conformità dei dispositivi per il controllo della vigilanza del macchinista da parte del Ministero dei Trasporti e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, non determina di per sé una presunzione di conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni”.

 

E per rispondere più compiutamente, “pur non rientrando la specifica problematica nell’ambito generale della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”, la Commissione rinvia al parere già fornito nell’ Interpello n. 5/2018 del 14 giugno scorso.

 

In tale interpello si indica che in merito alla ‘correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato unitamente alla locomotiva’, la Commissione rileva ‘che, anche se conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro debba valutarne l’impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito della valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, non potendo l’omologazione in ambito di interoperabilità ferroviaria fungere da presunzione di conformità del dispositivo alle norme previste dal richiamato decreto legislativo’.

 

Inoltre, sempre con riferimento all’interpello n. 6/2018,si evidenzia, altresì, quanto previsto dall’art. 15 comma 1, lettera d) del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 che, tra le misure generali di sicurezza a carico del datore di lavoro, individua anche ‘il rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo’.

 

In definitiva, dunque, si ribadisce che sia l’assenso di conformità, da parte degli enti indicati sopra, sia l’omologazione dei dispositivi per il “monitoraggio della vigilanza” agli standard europei e nazionali, non sollevano le aziende, i datori di lavoro, dall’obbligo di valutarne l’impatto su salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito della valutazione dei rischi.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 6/2018 del 18 luglio 2018, pubblicato il 23 luglio 2018 con risposta al quesito della Cub Trasporti – Prot. n. 14412 – oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ad interpello «Concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopo» - seduta della Commissione del 18 luglio 2018.

 

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 5/2018 del 14 giugno 2018, pubblicato il 22 giugno 2018 con risposta al quesito della FerCargo – Prot. n. 12443 – oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ai quesiti relativi ‘ad un solo macchinista’ e al ‘dispositivo vigilante’ - seduta della Commissione del 14 giugno 2018.

 

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 2/2016 con risposta del 21 marzo 2016 al quesito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Prot. 37/0005574/MA007.A001. 1471 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta in merito al primo soccorso in ambito ferroviario.



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