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Interpello: il medico competente e la formazione dei lavoratori

Interpello: il medico competente e la formazione dei lavoratori
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Interpelli

07/01/2016

La Commissione Interpelli risponde ad un quesito dell’INPS in relazione alla possibilità di esonero del medico competente dipendente dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori in materia di salute e sicurezza.

Roma, 7 Gen – In questi ultimi anni la tendenza del legislatore alla semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ha riguardato anche vari aspetti relativi agli obblighi formativi. Ad esempio con riferimento a quanto previsto dalla legge 98/2013 n. 98 (di conversione del cosiddetto “decreto del fare”) e dal  Decreto del 27 marzo 2013 (semplificazione per i lavoratori stagionali del settore agricolo) o, più recentemente, dalle bozze del testo relativo alla futura revisione degli  Accordi sulla formazione di RSPP e ASPP.
 
Una volontà di semplificazione che, benché non sempre chiara e univoca, come ha ricordato Rocco Vitale in un  articolo su PuntoSicuro, viene riconfermata anche dall’Interpello n. 13/2015 del 29 dicembre 2015 che ha per oggetto la “risposta al quesito in merito all'esonero del Medico competente dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori (art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)”.
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Il quesito posto alla Commissione Interpelli (art.12, comma 2 del D.Lgs. 81/2008) dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) chiede infatti se può essere esonerato il medico competente, dipendente dell'Istituto, dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori in considerazione del fatto che tale medico - per il ruolo che ricopre – “è già tenuto alla partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 81/2008”.
 
A questo riguardo la Commissione, che si è occupata più volte degli obblighi dei medici competenti (ad esempio, nei mesi scorsi, con l’ interpello n. 8/2015), per rispondere al quesito fa alcune premesse.
 
Ad esempio viene sottolineato come l'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 obblighi il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
(...)
 
Inoltre l'art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente), comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 indica:
 
Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente
(...)
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
 
Ed è poi lo stesso articolo 37 a riportare al comma 14-bis (introdotto dal “ Decreto del fare”) indicazioni per evitare sovrapposizioni dei contenuti dei percorsi formativi:
 
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
(...)
14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
 
Fatte queste premesse la Commissione Interpelli risponde al quesito posto dall’INPS e ribadisce
il ruolo attivo che i medici competenti devono avere anche in relazione alle attività di formazione e informazione.
Infatti – sottolinea la Commissione – il medico competente “si colloca quale soggetto attivo che, ai sensi dell'art.25 del d.lgs. n. 81/2008, ‘collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività  di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro’ [...]”.
E si indica che “dal punto di vista qualitativo e quantitativo della formazione”, il medico competente “partecipa alle attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e potrebbe essere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dal DI 06/03/2013, docente dei suddetti corsi”. Pertanto – conclude la Commissione -  il medico competente “è un soggetto sempre aggiornato in materia di salute e sicurezza”.
 
E partendo da questi presupposti, che valgono nel caso che il “dipendente” svolga effettivamente le funzioni di medico competente per la sua azienda/ente, “la Commissione conclude che tale soggetto sia esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, tenuto conto che la formazione dei lavoratori risponde alla finalità di fornire quel complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi sia tutelando la sicurezza personale. Le suddette conoscenze sono ampiamente già in possesso del medico competente in relazione al ruolo rivestito nell'ambito dell'azienda nonché in relazione alla formazione specifica acquisita, ai sensi del citato art. 38, per lo svolgimento delle mansioni di medico competente”.
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 
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Rispondi Autore: Carmelo Giannì - likes: 0
07/01/2016 (11:24:40)
Non sono affatto d'accordo con il parere della Commissione.
Molto spesso il MC non è a conoscenza di elementari norme di prevenzione e protezione ad esempio per quanto riferito al rischio elettrico. Inoltre, pur vivendo in azienda, potrebbe non conoscere le procedure ad esempio per una corretta e fluida evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, oppure come comportarsi in caso di incendio o di crollo, ecc... argomenti trattati nel corso dell'incontro sul rischio specifico.
Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0
07/01/2016 (12:02:53)
Sig Giannì a mio modesto parere le affermazione della commissione intendono un obbligo di infor ./form. del medico per le competente di cui lo stesso è investito ( ruolo consulenziale e tecnico ) .
Le ha ragione in parte nel ribadire che determinate competente il medico non le ha , oppure sono elementare , in senso strettamente tecnico (ES. gestione antincendio ) , ma se allarghiamo il concetto di gestione delle emergenze , lo stesso ( medico comp. ) , ai fini antincendio può rilevare la idoneità degli addetti antincendio , rilevare le criticità individuali dello stress in occasione delle emergenze ,
(donne in stato di gravidanza con presenza di scale mobili ecc ecc .)
( portatori di Handicap nelle fasi emergenziali ecc ecc .
Per queste ragioni il medico può dire o dare le sue prescrizioni es.
Spero il mio sia stato un contributo utile alla discussione .


Rispondi Autore: Carmelo Giannì - likes: 0
07/01/2016 (15:49:52)
Egregio sig. Ventroni forse non sono stato capace di esprimere al meglio il mio pensiero e cerco ora di rimediare, sempre nella speranza che queste riflessioni possano essere utili ad una approfondita disamina della questione.
Il testo dell'intervento che stiamo commentando riporta testualmente....
“la Commissione conclude che tale soggetto (MC) sia esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, tenuto conto che la formazione dei lavoratori risponde alla finalità di fornire quel complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi sia tutelando la sicurezza personale. Le suddette conoscenze sono ampiamente già in possesso del medico competente in relazione al ruolo rivestito nell'ambito dell'azienda nonché in relazione alla formazione specifica acquisita, ai sensi del citato art. 38, per lo svolgimento delle mansioni di medico competente”.
Ecco io non sono affatto d'accordo sul fatto che "Le suddette conoscenze sono ampiamente già in possesso del medico competente" in quanto A MIO AVVISO il Medico competente nella stragrande maggioranza dei casi NON HA ALCUNE SPECIFICHE CONOSCENZE in merito a specifiche tematiche. Proprio per questo ho già fatto l'esempio del rischio elettrico (le risulta che tra le conoscenze del MC sia compresa anche questa?) oppure delle diverse procedure di sicurezza, tra le quali quella relativa all'antincendio (vie di esodo, percorsi d'emergenza, uscite di sicurezza, punto di raduno, comportamenti da porre in atto, ecc.). Quindi concludo dicendo che se io fossi RSPP in un'azienda ove vi fosse la figura di MC dipendente, suggerirei (sempre per iscritto) al Datore di lavoro di includere la presenza del MC nell'ambito degli incontri formativi riferiti al rischio specifico.
Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0
07/01/2016 (17:24:15)
Sig. Giannì buonpomeriggio , mi sono riletto la risposta della commissione e la sua riflessione in merito ed ammetto che sono uscito un fuori dal seminato e mi scuso per questo . Dopo un attenta rilettura delle sue riflessione mi trovo pienamente d'accordo con lei .Meglio tardi che mai .
Rispondi Autore: dr.Carlo Pamato - likes: 0
04/05/2023 (18:35:38)
i soggetti non soggetti a sorveglianza sanitaria ( es: promoter) hanno obbligo di formazione ?

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