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Intelligenza artificiale e robotica: il parere della commissione LIBE

Intelligenza artificiale e robotica: il parere della commissione LIBE
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Privacy

23/11/2018

L’Europa sta mettendo a punto un piano organico, in grado di sostenere lo sviluppo di progetti di intelligenza artificiale e di robotica, che devono rispettare sufficienti garanzie di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.


I lettori hanno ormai familiarità con la commissione LIBE del parlamento europeo, per la intensa attività che questa commissione ha svolto in fase di preparazione del regolamento generale sulla protezione dei dati.

 

Alla fine di ottobre 2018, questa commissione ha pubblicato un documento, nel quale ha dato un contributo costruttivo allo sviluppo del piano organico europeo, afferente a progetti di intelligenza artificiale e di robotica.

Vediamo quali sono i punti chiave di questo parere, che indubbiamente può guidare in modo efficiente ed efficace lo sviluppo di questo progetto.

 

Tanto per cominciare, la commissione LIBE raccomanda alla commissione europea di coinvolgere degli specialisti, in grado di indagare, prevenire e mitigare i possibili effetti negativi, legati all’uso improprio dell’intelligenza artificiale; inoltre occorre sviluppare degli strumenti, delle politiche e delle norme, che siano in grado di mettere sotto controllo le preoccupazioni legate ad usi non appropriati della intelligenza artificiale, in grado di violare la security e la privacy.

 

Le esperienze già maturate dimostrano come un uso criminoso dell’intelligenza artificiale può portare a violazioni di estrema gravità, anche di livello politico, per la pervasività e la difficoltà di blocco, almeno con la tecnica oggi disponibile, di tali attacchi.

 

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Occorre sottolineare al massimo il rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali, che sono codificati negli articoli 7 ed 8 della convenzione sui diritti fondamentali, nonché nell’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell’unione europea. Occorre precisare, in qualunque sviluppo che venga compiuto nel campo dell’intelligenza artificiale, che i vincoli presenti in tema di protezione dei dati debbono essere puntualmente rispettati.

 

In questo stesso contesto, anche le disposizioni dell’articolo 25 del regolamento, che prevede lo sviluppo di una valutazione di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, debbono essere puntualmente rispettate. Ad esempio, devono essere indicati i tempi massimi di conservazione dei dati acquisiti in fase di sviluppo di progetti di intelligenza artificiale.

È importante che l’Alleanza europea sulla intelligenza artificiale, cui la commissione ha affidato l’incarico di sviluppare delle linee guide etiche, sia in grado di pubblicare al più presto queste linee guida, che dovranno essere applicate a livello unione europea.

 

Inoltre i principi, codificati nel regolamento generale, in merito alla assunzione di decisioni automatizzate, devono essere puntualmente rispettati, perché è evidente che applicativi di intelligenza artificiale possono portare a determinazioni e valutazioni, che potrebbero essere in completo contrasto con la componente umana di valutazione, che è codificata nel regolamento generale.

 

Anche la qualità dei dati, che vengono usati nello sviluppo degli algoritmi di intelligenza artificiale, e che vengono utilizzati per effettuare delle verifiche funzionali degli applicativi stessi, deve essere di alto livello. L’utilizzo, anche per applicazioni di prova, di dati di bassa qualità, incompleti, non corretti e non aggiornati può portare a predizioni di scarsa qualità e di conseguenza sviluppare profili di discriminazione, che sono tassativamente proibiti dalle attuali regole, che governano il trattamento di dati personali.

 

In conclusione, sì allo sviluppo di applicativi di intelligenza artificiale, a livello europeo e con il sostegno dell’Europa, ma a condizione che vengano rispettate fondamentali regole di protezione delle libertà e dei diritti degli individui coinvolti.

 

 

Adalberto Biasiotti

 

 



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