DOCUMENTO PUNTOSICURO

27/02/2018: Ing. Gerardo Porreca – I quesiti sul decreto 81 – Sulla possibilità da parte del RSPP di un’azienda di formare i lavoratori della stessa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di rilasciare a questi l’attestato della formazione impartita.

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Fonte: Gerardo Porreca

Data di promulgazione: 27/02/2018

Quesito

Con riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori dipendenti di un’azienda può impartire la stessa, alla luce delle disposizioni vigenti, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della azienda e può quest’ultimo rilasciare direttamente ai lavoratori l’attestato di formazione e di superamento della verifica finale di apprendimento?

 

Risposta

I quesiti sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tengono banco, così come ama dire lo scrivente, e ciò è indice sì che viene rivolta una sempre maggiore attenzione alla formazione degli operatori di sicurezza, come del resto è giusto che sia considerata la sua importanza per porre in essere una efficace azione di prevenzione nei luoghi di lavoro, ma anche che le disposizioni di legge e le indicazioni fornite dagli accordi e dai regolamenti ai quali bisogna fare riferimento per essere in regola non brillano certo di chiarezza e non sempre sono bene coordinate fra di loro. Questa volta il quesito perviene dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una azienda che chiede se, alla luce delle norme vigenti, può formare i lavoratori dell’azienda presso la quale svolge la propria attività di RSPP e se può rilasciare altresì direttamente ai lavoratori stessi il relativo attestato di formazione e di superamento della verifica finale di apprendimento.

 

Per la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro bisogna fare riferimento sempre all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 rep. n. 221 e richiamare più in particolare le indicazioni fornite dall’Accordo stesso in merito ai requisiti dei docenti destinati alla formazione dei lavoratori e quelle sul rilascio degli attestati di formazione. Con riferimento ai requisiti che devono possedere i formatori dei lavoratori si richiama quanto l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 ha indicato nel punto 1 secondo il quale:

 

“1. in attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all’azienda, anche in modalità e-Learning, quale definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all’azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro”.

 

  

I criteri di qualificazione ai quali ha fatto riferimento l’Accordo del 21/12/2011 sono stati successivamente fissati con il Decreto Interministeriale 6/3/2013, entrato in vigore il 18/3/2014, secondo il quale il formatore in materia di salute e di sicurezza sul lavoro deve essere in possesso di un prerequisito costituito da un diploma di scuola secondaria di secondo grado, e di un requisito indicato in uno dei sei criteri riportati nel Decreto medesimo. Il criterio che si riferisce in particolare agli RSPP è il sesto secondo il quale questi, che possono comunque impartire docenze solo nell’ambito del macrosettore Ateco di riferimento, per essere considerati formatori qualificati devono avere una esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP da completare con uno degli elementi indicati in una apposita tabella riportata nel Decreto stesso (percorso formativo in didattica, precedente esperienza come docente. corso formativo in affiancamento a docenti).

 

Per quanto riguarda invece il rilascio dell’attestato di formazione e gli elementi minimi che lo stesso deve contenere si fa riferimento al punto 7. del citato Accordo del 21/12/2011 secondo il quale:

 

“7. Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:

- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4 (lavoratori);

- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti 5 (preposti) e 6 (dirigenti).

     Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- Indicazione del soggetto organizzatore del corso;

- Normativa di riferimento;

- Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;

- Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l’indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);

- Periodo di svolgimento del corso;

- Firma del soggetto organizzatore del corso”.

 

Nel Punto 2 dello stesso Accordo del 21/12/2011 vengono fornite, inoltre, delle indicazioni in merito alla organizzazione dei corsi. Nello stesso viene infatti precisato che:

 

“2. Per ciascun corso si dovrà prevedere:

a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;

b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;

c) i nominativi dei docenti;

d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;

e) il registro di presenza dei partecipanti;

f) l’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;

g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”.

 

Ora non bisogna confondere quelli che l’Accordo indica come soggetti formatori, che sono individuati negli organizzatori del corso di formazione, con i docenti formatori che sono quelli che provvedono ad impartire la formazione ai lavoratori e dei quali l’organizzatore si serve. 

 

Ciò detto si può concludere, a seguito di una lettura coordinata dei vari punti sopra citati degli Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e del Decreto Interministeriale 6/3/2013, che il RSPP, in risposta al quesito formulato, può formare sì i lavoratori dipendenti dell’azienda presso la quale svolge la propria attività ma solo se in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al Decreto Interministeriale 6/3/2013. Lo stesso non può in ogni caso rilasciare ai lavoratori gli attestati di formazione in quanto gli stessi, secondo il punto 7 dell’Accordo del 21/12/2011, devono essere rilasciati direttamente dall’organizzatore del corso che, alla luce del punto 2 lett. a), può essere anche il datore di lavoro.

 

Gerardo Porreca