Quesito
L’art. 151 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che per i lavori di demolizione da realizzare in un cantiere temporaneo o mobile sia redatto un apposito programma definito anche
''piano delle demolizioni''. Chi deve redigere per legge tale piano? L’obbligo è a carico dell'impresa esecutrice o del coordinatore per la sicurezza? Per la sua redazione inoltre è necessario contattare un tecnico in possesso di una qualifica specifica?
Risposta
Fa riferimento chi ha formulato il quesito ai lavori di demolizione da effettuare in un cantiere edile e chiede di conoscere, in particolare, se l’elaborazione del programma di demolizione richiesto dalle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro è posta a carico dell’impresa esecutrice che provvede alla effettuazione dei lavori stessi o se è un compito del coordinatore per la sicurezza e chiede, inoltre, se per redigere lo stesso è necessaria una particolare e specifica qualifica.
Le norme in materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda le opere di demolizione, sono contenute nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., riportante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e più precisamente nella Sezione VIII del Capo II del Titolo IV dello stesso D. Lgs. dall’articolo 150 all’articolo 155 nei quali sono riportate delle disposizioni sul rafforzamento delle strutture, sull’ordine delle demolizioni, sulle misure di sicurezza da adottare, sul convogliamento del materiale di
demolizione, sullo sbarramento della zona di demolizione e sulla demolizione per rovesciamento.
L’obbligo del programma di demolizione è contenuto in particolare nell’articolo 151 riguardante l’ordine delle demolizioni secondo il quale:
“1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza".
Dalla lettura del citato articolo emerge chiaramente che in esso c’è la risposta alla prima parte del quesito in quanto nello stesso viene precisato che la successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel piano operativo di sicurezza (POS), che come è noto ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è redatto dal datore dell’impresa esecutrice, tenendo conto di quanto indicato nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) redatto dal coordinatore per la sicurezza, ove previsto.
Anche nelle norme di sicurezza preesistenti al D. Lgs. n. 81/2008, applicabili ai cantieri edili e contenute nel D.P.R. 7/1/1956 n. 164 abrogato come è noto dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008, era previsto che per le opere di demolizione venisse elaborato un programma di demolizione e precisamente nel comma 2 dell’articolo 72 riguardante l’ordine di demolizione, articolo corrispondente all’art. 151 del D. Lgs. n. 81/2008 sopra indicato, secondo il quale:
“La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma, il quale deve essere firmato dall’imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro”.
Quindi pur stabilendo sia le vecchie che le nuove norme di sicurezza sul lavoro che la redazione del programma di demolizione è comunque a carico dell’imprenditore, le stesse non hanno però fornito indicazioni di dettaglio sulla effettuazione di tali opere né hanno precisato se tale programma di demolizione deve essere redatto a firma di un soggetto dotato di una particolare qualifica tecnica. Va evidenziato comunque che, al di là di quanto dispongono le norme di legge, le demolizioni sono fra i lavori a più elevato rischio di infortuni, come lo scrivente ha potuto anche verificare direttamente nell’ambito della sua attività ispettiva e di consulenza tecnica. Gli infortuni, infatti, sono spesso conseguenza di una improvvisazione nella esecuzione dei lavori che se condotti male possono essere causa di cedimenti delle stesse strutture in demolizione o di quelle vicine ad esse.
E’ chiaro quindi, in risposta alla seconda parte del quesito formulato, che, considerata la particolare delicatezza delle operazioni in argomento nonché le possibili eventuali conseguenze statiche che possono derivare nel corso dei lavori di demolizione, è importante una programmazione attenta ed oculata dei lavori che richiede una approfondita conoscenza sia delle strutture che delle tecniche lavorative ed è necessario in ogni caso che la stessa sia affidata a soggetti di comprovata esperienza ed idonea specifica competenza tecnica.