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Indicazioni normative di formazione dei docenti per la sicurezza

Indicazioni normative di formazione dei docenti per la sicurezza

Indicazioni tratte dalla normativa vigente relativa alla qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. I criteri di qualificazione, le novità per i datori di lavoro e l’aggiornamento professionale.

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Brescia, 20 Dic – “In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014”.

Ad affermarlo, allargando il campo di applicazione del Decreto interministeriale del 6 Marzo 2013, che ha dettato i “criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”, è l’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 che non solo individua i requisiti della formazione dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, ma che contiene disposizioni che modificano anche altri accordi approvati in Conferenza Stato-Regioni.

 

E ricordiamo un altro punto indicato nel nuovo accordo del 2016 - Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (punto 12.1 Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro) - che viene a modificare quanto originariamente indicato nel decreto interministeriale:

 

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

 

In relazione all’estensione della necessità per i docenti/formatori di specifici criteri di qualificazione, riepiloghiamo ora alcuni aspetti rilevanti del decreto interministeriale in relazione ai criteri di qualificazione richiesti per garantire nel docente la presenza di tre elementi fondamentali: conoscenza, esperienza e capacità didattica. Elementi che prevedono la combinazione di diversi aspetti teorici e pratici, di requisiti di studio e di esperienza, in coerenza con l'area tematica oggetto della docenza.

 

All’articolo 1 del decreto si segnala che si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito (il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado) ed uno dei criteri elencati nel documento allegato al decreto.

Tuttavia si indica che il prerequisito “non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori”. Inoltre i formatori che non siano in possesso del prerequisito “possono svolgere l'attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella Gazzetta ufficiale” (18 marzo 2013), siano stati in grado di dimostrare di “possedere almeno uno dei criteri” previsti nell’allegato al decreto. Resta inoltre fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale.

 

L’articolo 2 sottolinea poi che i datori di lavoro, nell'individuazione del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, devono poi utilizzare i criteri individuati nel documento allegato al decreto (“e quelli che successivamente pubblicati” sul sito del Ministero del Lavoro).

 

Veniamo, brevemente, ai requisiti richiesti e presentati nell’allegato “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”:

Il prerequisito comune a tutti i formatori è il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (che, come abbiamo già detto, non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori).  E, dopo aver ricordato anche che il prerequisito e i criteri previsti dal presente documento non riguardano le attività di addestramento, vengono definite tre aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro (la qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica):

- area normativa/giuridica/organizzativa;

- area rischi tecnici/igienico–sanitari;

- area relazioni/comunicazioni. 

 

Questi i criteri:

- primo criterio: precedente esperienza come docente esterno nell’area tematica oggetto di docenza per almeno 90 ore negli ultimi tre anni;

- secondo criterio: laurea coerente con le materie oggetto della docenza ovvero corsi post laurea nel campo SSL più una delle seguenti specifiche: “percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione”; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; 

- terzo criterio: possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e dai soggetti abilitati alla formazione di RSPP e DLSPP definiti dall'Accordo 2016). Inoltre almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

- quarto criterio: possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). Inoltre almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

- quinto criterio: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; 

- sesto criterio: esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento). Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

 

Ricordiamo che, a proposito del sesto criterio, con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 sono stati aboliti i moduli B di specializzazione correlati a specifiche attività lavorative e sostituiti da un Modulo comune a tutti i settori produttivi, ad eccezione di quattro per i quali il percorso viene integrato da moduli di specializzazione. Dunque l’esperienza come RSPP/ASPP indicata al sesto criterio sarà da valutare alla luce sia della classificazione precedente che della nuova classificazione introdotta (modulo B comune e moduli di specializzazione).

 

Segnaliamo poi alcune risposte della Commissione per gli interpelli, prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, che in questi anni hanno riguardato il decreto interministeriale del 6 marzo 2013:

- Interpello n. 2/2015 con risposta del 24 giugno 2015, presentato nell’articolo “ Interpello: le condizioni per essere docente nei corsi di formazione”;

- Interpello n. 9/2015 con risposta del 2 novembre 2015, presentato nell’articolo “ Interpello: chiarimenti sull’obbligo di aggiornamento dei formatori”.

 

Ci soffermiamo in particolare sul secondo interpello che offre alcuni chiarimenti e approfondimenti sul tema dell’aggiornamento professionale dei formatori/docenti.

 

Riprendiamo quanto contenuto nel decreto:

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Ai fini dell'aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza. di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del digs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

 

Nell’Interpello n. 9/2015 del 2 novembre 2015 l’interpellante vuole sapere se "con il termine alternativamente si intende che nell'arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore".

La Commissione risponde che con il termine "alternativamente" il legislatore ha inteso “dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni”.

 

Segnaliamo, come indicato nell'Accordo del 2016, che "ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013, è da ritenersi valida e viceversa".

 

Riportiamo, in conclusione, alcuni articoli di PuntoSicuro che hanno affrontato in questi anni il tema della qualificazione dei formatori:

- Pubblicato il decreto sui criteri di qualificazione del formatore

- Formatore per la sicurezza: quali requisiti per tenere i corsi?

- I quesiti sul decreto 81: aggiornamento dei formatori

 

 

RP

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ministero della Salute – Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 - criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.).

 

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 2/2015 con risposta del 24 giugno 2015 ad un quesito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Prot. 37/0010248/ MA007.A001 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 9/2015 con risposta del 2 novembre 2015 ad un quesito della Federcoordinatori – Prot. 37/0018530/MA007.A001.1471 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo il decreto interministeriale 6 marzo 2013.

 

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.



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Rispondi Autore: Roberto Ranaudo - likes: 1
20/12/2017 (09:12:44)
Buongiorno. Faccio un appello a Puntosicuro affinchè approfondisca i seguenti aspetti riguardo al Decreto Formatori:
- Come si devono suddividere e interpretare le tre aree tematiche?
- Come dimostrare l'esperienza nelle tre aree tematiche ? quali requisiti? Come suddividere le ore dei vari corsi della sicurezza nei tre ambiti?
- Se ci si occupa di sicurezza sul lavoro da almeno 3 anni come RSPP e si effettuano docenze, si è qualificati in automatico nelle tre aree tematiche o solo in quella normativa e igienico sanitaria?
- l'aggiornamento come formatore vale anche per l'aggiornamento formazione RSPP, quando la norma indica "viceversa" cosa vuol dire? Che se mi aggiorno come RSPP allora sono aggiornato come formatore?
Grazie

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