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I soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

I soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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Categoria: Informazione, formazione, addestramento

17/06/2016

Un documento della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione in merito alla legittimazione dei soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 
 
La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) interviene con un proprio documento sul dibattito relativo alla legittimazione dei soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia con riferimento alle posizione più volte espresse - anche con un'intervista al nostro giornale ( Il discount della formazione e l’assenza di efficacia e qualità) - sulla qualità della formazione, sia con riferimento al lavoro che si sta conducendo in queste settimane e che dovrebbe concludersi con l'approvazione della revisione degli Accordi. Revisione che potrebbe comprendere anche modifiche sui soggetti formatori legittimati".


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Documento CIIP di proposte in merito a: i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro
 
L’art. 32 del D.Lgs. 81/08 indica i soggetti formatori “legittimati” per la formazione di RSPP e ASPP:
  • Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 

  • Università
  • INAIL
  • Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco 

  • Amministrazione della Difesa 

  • Scuola superiore della pubblica amministrazione e altre Scuole superiori delle singole 
amministrazioni
  • Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori oppure organismi paritetici
  • Soggetti di cui al punto 4 dell’Accordo, comma 2: Ministeri lavoro, salute, attività 
produttive, interno e Formez, istituti tecnici e professionali (limitatamente al proprio personale), ordini e collegi professionali, limitatamente ai propri iscritti 

 
Qualora gli ulteriori soggetti individuati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per i soggetti accreditati dalle Regioni. 

 
Gli Accordi Stato Regioni hanno stabilito comunque che possono svolgere attività di formazione anche i soggetti pubblici o privati accreditati dalle Regioni, che dispongono di esperienza almeno biennale in materia e che dispongono di docenti esperti. Anche questi soggetti possono avvalersi di ulteriori strutture esterne ma, nel punto 4.2.3. dell’Accordo sulla formazione degli RSPP, viene ribadito che anche questi ultimi devono possedere i medesimi requisiti dell’accreditamento regionale.
 
Nell’Accordo Stato Regioni sulla formazione dei datori di lavoro RSPP viene chiaramente specificato che qualora i soggetti formatori legittimati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento regionale. Nella nota aggiuntiva viene prevista una parziale deroga a questo obbligo per le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché per gli enti bilaterali e gli organismi paritetici consentendo a questi soggetti di effettuare la formazione anche avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.
 
Si precisa a tale proposito che l’Accordo del 25 luglio 2012, che fornisce linee applicative dei precedenti accordi, nel paragrafo relativo a “Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione” fornisce precise indicazioni in ordine alla rappresentatività di queste strutture ma, soprattutto, chiarisce il significato di “diretta emanazione” (strutture formative proprie o almeno partecipate) ribadendo che nel caso vengano utilizzate altre strutture esterne queste debbano essere accreditate. Questi organismi non possono procedere ad alcun “accreditamento” della formazione svolta da altri soggetti.
 
Tutti questi elementi sono concordi nel mettere in evidenza che la formazione deve essere effettuata solamente da enti o strutture in possesso dei requisiti e delle competenze e che solamente il sistema regionale può procedere all’accreditamento e alla verifica di tali requisiti.
 
Tuttavia, la complessità del sistema indicato e le diverse specifiche nei vari Accordi Stato Regioni ha comportato una larga violazione di quanto sopraindicato con interpretazioni varie e, di fatto, discordanti con l’obiettivo dichiarato.
 
Come più volte denunciato da CIIP, attualmente continuano ad operare sul mercato moltissimi soggetti privati che erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro senza essere accreditati dai sistemi regionali e, quindi, spesso sprovvisti delle strutture e delle competenze necessarie, ma che rilasciano attestati con loghi di soggetti “legittimati” che si arrogano il diritto di rilasciare sub autorizzazioni o abilitazioni.
Per ovviare a questa grave situazione è necessario che nei prossimi provvedimenti legislativi venga chiaramente specificato che per poter svolgere l’attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è necessario possedere requisiti specifici (organizzazione, strutture, docenti qualificati, competenze) e che la “certificazione” delle competenze avvenga sempre attraverso un sistema di accreditamento pubblico.
Naturalmente il sistema di accreditamento regionale dovrà essere rivisto in quanto attualmente concepito per obiettivi diversi e dovrà considerare le esigenze specifiche proprio relative alla materia in oggetto.
 
Le Regioni potranno adottare una nuova procedura si accreditamento specifica per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio prevedendo obbligatoriamente una certificazione delle competenze ai sensi della norma UNI ISO 29990.2011 e un sistema di gestione secondo standard riconosciuti in Italia e negli altri Paesi) con valenza sull’intero territorio nazionale, in coerenza con il quadro normativo che già riconosce a livello nazionale gli attestati rilasciati dai diversi soggetti formativi accreditati nella singola Regione.
 
Si ricorda, peraltro, che tutti i Profili Professionali, in attuazione delle specifiche Direttive UE introdotte in Italia con il D.Lgs. 13/2013, compresi quindi anche quelli degli Operatori della Prevenzione, devono essere resi coerenti al Quadro Europeo delle Competenze (EQF), in modo di consentire il reciproco riconoscimento tra gli Stati Europei e la libera circolazione dei Lavoratori e dei Professionisti.
 
Si ritiene opportuno, infine, ricordare che per evitare le distorsioni e le vere e proprie violazioni del dettato normativo è indispensabile attivare controlli sulla formazione efficienti che non si limitino alla verifica formale della presenza degli attestati.
È, infatti, necessario che i controlli siano mirati alla efficacia della formazione proprio nello spirito di quanto indicato nel primo comma dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 (il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza ...) e che vengano attivati controlli e adottati provvedimenti anche nei confronti dei soggetti formatori che svolgono queste attività senza disporre dei requisiti necessari e senza le necessarie autorizzazioni.
 
dott. Norberto Canciani                           
 
dott. Arnaldo Zaffanella

Vice Presidente CIIP                    
 
Coord. Gruppo Formazione Professionale
ing. Giancarlo Bianchi
Presidente CIIP



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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Matteo - likes: 0
17/06/2016 (13:58:46)
quanto sopra è vero ma solo parzialmente...
Rispondi Autore: Danilo Faggiano - likes: 0
17/06/2016 (19:34:45)
In questo articolo si è partiti prima con il menzionare come obbligatorio l'accreditamento regionale per la formazione di ASPP e RSPP e si è allargato il discorso dicendo che la normativa attuale imporrebbe a chiunque eroghi formazione in ambito salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di essere accreditato in regione.
Non confondiamo: occorre essere accreditati per la formazione di RLS, RSPP ed ASPP; non è necessario essere accreditati per la formazione di lavoratori e preposti, addetti al primo soccorso ed alcuni livelli di addetti antincendio.
Rispondi Autore: Andrea - likes: 0
18/06/2016 (11:18:35)
Ovviamente l'intento del Bianchi (e di altri "squali") è quello di eliminare la concorrenza e quindi il libero mercato. Vuoi fare un corso sulla sicurezza? Vieni in AIAS! Si, perché si è partiti dai corsi Rspp ma ovviamente il suo intento è quello di abbracciare e poi limitare l'erogazione da parte di chiunque di qualsiasi corso sulla sicurezza. Vuoi fare i corsi? Diventa cfa AIAS, ti vendiamo un pacchetto chiavi in mano compreso di accreditamento e potrai fare formazione: altrimenti per tutti quelli che in Lombardia non possono spendere qualche centinaio di migliaia di euro per l'accreditamento diverrebbero schiavi di lor signori. La cosa imbarazzante che si usa la ciip per perpetrare gli scopi personali economici di questi individui, volendo far credere al mondo profano che stanno introducendo una miglioria nel settore della formazione, un sigillo di qualità, quando in realtà stanno creando un monopolio.
Rispondi Autore: Enrico Cacioni - likes: 0
18/06/2016 (17:50:30)
Condivido pienamente il punto di vista di Danilo ed Andrea.
Inoltre nell'Accordo Stato Regioni che no è certo un capolavoro di chiarezza mi sembra che si possa fare a meno dell'accreditamento in Regione quando la formazione dei lavoratori viene organizzata direttamente dal datore di lavoro, sentite le Organizzazioni Sindacali competenti.
Inoltre non mi sembra che ci sia bisogno di particolari accreditamenti quando il docente che effettua formazione antincendio o primo soccorso è palesemente esperto in materia.
Rispondi Autore: Giorgio Fiorentini - likes: 0
19/06/2016 (18:43:47)
Vi sarei grato se mi faceste sapere se, l'Unione Italiana Tiro a Segno (certamente non Poligoni di tiro o associazioni private) dove si esercitano anche le Forze di Polizia, qualora, al suo interno (come nel mio caso), disponga di professionisti esperti di Sicurezza, può realizzare corsi per i suoi RSPP e ADS ?
Vi ringrazio per la risposta
Rispondi Autore: Enza Pelella - likes: 0
07/11/2018 (15:16:21)
Scusate se riprendo questa vecchia discussione ma, onestamente, dopo aver letto di tutto e di più c'è un dubbio che ancora non riesco ad eliminare: nell'accordo stato regioni 2011 Datore/RSPP si parla di associazioni sindacali come di soggetti formatori; solo nell'accordo del 2016 il concetto di associazione sindacale diventa "associazione sindacale maggiormente rappresentativa" e sono concetti ben diversi. A questo punto l'associazione neocostituita "X" che nello statuto si proclama associazione sindacale, può formare datore/rspp e lavoratori?
Rispondi Autore: PIO DI NICOLA - likes: 0
16/04/2019 (16:39:13)
Anch'io esordisco con....."Scusate se riprendo questa discussione ma......" e l'allargo anche. Premesse le indicazioni sui soggetti formatori indicati nell'Accordo Stato Regioni del 22-2-2012, in particolare quelli indicati alla Lett. B), Punto 1), lett. g) e h), in Abruzzo è anche vigente anche una Direttiva Tecnica ai sensi della DGR 391 del 25-06-2016, dove all'art. 3 indica i soggetti destinatari dell'accretitamento. Da quello che arguisco, l'interpretazione la lascio agli esperti, mi pare di capire che se si rientra nei soggetti previsti dall'art. 3, ci si deve acccreditare secondo la direttiva regionale, e solo se si è accreditati hanno validità i corsi tenuti da società formativa avente sede in Abruzzo. In difetto di questo specifico accreditamento, ma essendolo solo per la formazione continua, i corsi sono invalidi?

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