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I quesiti sul decreto 81: l’idoneità per i lavoratori autonomi

 
 
Bari, 1 Giu – Sui requisiti di idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
 
Quesito
Si discute sull’obbligo da parte dei lavoratori autonomi di sottoporsi a sorveglianza sanitaria nel caso che siano chiamati a prestare la loro opera nell’ambito dell’azienda del committente. Nell’Allegato XVII al D. Lgs. n. 81/2008 fra i requisiti che il lavoratore autonomo deve esibire al committente era riportato un “attestato inerente la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo” successivamente però con il D. Lgs. correttivo n. 106/2009 è stato invece indicato “ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo”.  Che vuole significare tale precisazione e cosa è cambiato rispetto a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 nella versione originale?
 

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Risposta
E ci risiamo con la locuzione “espressamente prevista” riferita all’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori autonomi che prestano la loro opera in regime di appalto presso l’azienda del committente. Sull’argomento lo scrivente ha già avuto modo di esprimersi in occasione della risposta ad un altro quesito pubblicata sul quotidiano del 7/7/2010 nella quale, dopo aver osservato che con il decreto correttivo è stata aggiunta nella lettera d) del comma 2 dell’allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 l’espressione “ove espressamente prevista”, con riferimento alla sorveglianza sanitaria richiesta come requisito al lavoratore autonomo, e dopo avere svolte alcune considerazioni ha espresso il proprio parere secondo il quale con quella aggiunta il legislatore ha voluto confermare e rafforzare l’indicazione già fornita nella versione originale del decreto legislativo e cioè la sussistenza dell’obbligo da parte dei lavoratori autonomi, nel caso che si rechino a svolgere la propria prestazione d’opera nell’ambito dell’azienda del committente, di sottoporsi a sorveglianza sanitaria se la stessa prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 in considerazione della natura dei lavori che gli stessi vanno a svolgere e dei rischi ad essi legati.
 
In realtà si deve far notare che l’interpretazione che viene data a tale punto dell’Allegato XVII è abbastanza discussa e non manca quindi chi la pensa diversamente sostenendo, a supporto del proprio pensiero, che lo stesso D. Lgs. n. 81/2008  con l’art. 21 ha concesso ai lavoratori autonomi la facoltà di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e che in nessuna altra parte del testo di tale decreto viene espressamente imposto al lavoratore autonomo l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria medesima ma se è vera come è vera questa affermazione non si comprende perché il legislatore con il termine espressamente avrebbe voluto far riferimento ad una ipotesi che sapeva benissimo che non è stata avanzata in nessuna altra parte del testo del decreto.
 
Comunque, in risposta al quesito formulato, si ribadisce il parere già in precedenza espresso e cioè che, se è vero che ai sensi dell’art. 21 ai lavoratori autonomi allorquando questi prestano la loro opera nell’ambito della propria organizzazione e del loro luogo di lavoro è stata concessa la facoltà e non imposto l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prevista dal D. Lgs. n. 81/2008, è vero anche che, quando in regime di appalto vengono a trovarsi a svolgere la propria attività nell’ambito di un’altra azienda o di un’altra organizzazione di lavoro, gli stessi sono tenuti a documentare al committente il possesso dei requisiti indicati nell’allegato XVII (che si riferisce comunque si rammenta ai cantieri temporanei o mobili) avendo il datore di lavoro ospitante l’obbligo di verificare la idoneità tecnico professionale anche dei lavoratori autonomi. Ed è proprio nell’ambito di tale verifica che viene esplicitamente richiesto al lavoratore autonomo di attestare, per svolgere la propria attività, di avere l’idoneità sanitaria in riferimento ovviamente a quei campi di rischio per i quali tale adempimento viene richiesto nel testo dello stesso decreto legislativo.
 
In tal senso si è anche espresso del resto il dott. Raffaele Guariniello della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino rispondendo a dei quesiti postigli da alcuni funzionari e da alcune unità ispettive delle ASL di Torino in alcuni incontri tenutisi presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino. Secondo l’autorevole magistrato, infatti, così come è possibile leggere nel verbale della riunione tenutasi il 18/12/2009 “le modifiche introdotte dal D. Lgs. 106/09 all’allegato XVII che indica tra i documenti da esibire da parte del lavoratore autonomo gli ‘attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo’ non cambiano gli obblighi del committente (o del responsabile dei lavori). Quindi: se da un lato la sorveglianza sanitaria, e la partecipazione a corsi di formazione, costituisce una facoltà del lavoratore autonomo, dall’altro il tenore dell’Allegato XVII porta a ritenere vincolante l’esibizione della relativa documentazione al committente ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale. Con la conseguenza che un lavoratore autonomo può anche non sottoporsi a sorveglianza sanitaria e non partecipare a corsi di formazione, ma in tal caso un committente di lavori edili o di ingegneria civile non può legittimamente affidargli tali lavori”.
 
Nella stessa riunione il dott. Raffaele Guariniello ha fatto, altresì, osservare “come le più recenti pronunce della Corte di Cassazione si rivolgono con particolare attenzione agli obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi posti a carico del committente (o del responsabile dei lavori) e di conseguenza la necessità che gli organi di vigilanza indaghino questi aspetti in particolare nei casi di infortunio sul lavoro”.
 
 
 
 
 
 


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Rispondi Autore: Gian - likes: 0
01/06/2011 (08:55:35)
atteniamoci a quello che dice l'allegato XVII: "ove espressamente previsti", quindi non essendo espressamente previsti da nessuna parte l'idoneità sanitaria non è possibile richiederla a lavoratori autonomi (al più art. 21 - "hanno facoltà...").
Nella zona di Torino, sotto l'influsso della procura, l'ispettorato del lavoro richiede, durante le ispezioni sui cantieri, le visite mediche anche ai lavoratori autonomi (così come ho visto da verbali). Al momento non mi risulta che abbiano sanzionato qualcuno, anche perchè danno un minimo di tempo al lavoratore autonomo di fare la visita; lo stesso autonomo preferisce spendere i soldi della visita che controbattere.
Tuttavia, a questo punto, se diamo per assodato che il lavoratore autonomo debba fare la visita, il medico del lavoro su che base fa la visita? Che accertamenti deve fare? Audiometria? Spirometria? ecc. ecc. Dovrebbe farli in base al documento di valutazione del rischio a cui lui dovrebbe aver partecipato attivamente. Ma allora imponiamo anche la valutazione del rischio all'autonomo; di questo però nei verbali o nelle richieste della DPL non c'è traccia. Secondo me la cosa non regge!
Ripeto: il lavoratore non ha voglia di contestare la prescrizione, ma mi piacerebbe sapere se qualcuno l'ha fatto e come è andata a finire.
Rispondi Autore: vincenzo mammuccini - likes: 0
01/06/2011 (10:19:42)
Io ancora nn sono riuscito a capire se un appalto eseguito tra lavoratori autonomi in ambiente edile, ovvero più lavoratori autonomi che stanno eseguendo stesso lavoro, così come se fossero dipendenti di una impresa, siano "fuorilegge" e sanzionabili per questo motivo.
Mi potete aiutare?
Rispondi Autore: Gian - likes: 0
01/06/2011 (11:43:15)
Nel caso proposto dal sig. Mammuccini si tratta di una impresa di fatto anche se sono tutti lavoratori autonomi, sempre che i lavoratori stiano effettuando lo stesso lavoro, ad es. una costruzione dove non è possibile giustificare il fatto che le operazioni che eseguono sono disgiunte tra di loro. In questo caso possono essere sanzionabili anche in riferimento a tutti gli obblighi sulla sicurezza (RSPP, VDR, ecc...) Diverso potrebbe essere ad esempio il caso di un piastrellista che fa tutt'altro lavoro rispetto a quello del muratore; in questo caso è giustificabile il fatto che si tratti di due artigiani autonomi.
Rispondi Autore: alfonso marchese - likes: 0
01/06/2011 (13:17:29)
E' opportuno ricordare che in sede di scelta delle imprese affidatarie ecc. compreso i lavoratori autonomi, il committente conosce già i rischi di massima che l'esecuzione dell'opera comporterà ed ove questa comporti i gravi rischi di cui all'Allegato XI, a prescindere dall'attuale formulazione dell'art. 90-11 comma, deve nominare il Coordinatore specifico in base alla recente sentenza della CGUE, con tutti gli obblighi conseguenti tra cui il PSC. Ebbene i rischi cui commisurare il giudizio di idoneità del lavoratore autonomo da parte del MC saranno in generale quelli propri della professione esercitata in assenza di un PSC di cantiere, sulla base di esperienza e di conoscenza almeno sommaria del capitolato d'opera in modo da consentire al committente/responsabile dei lavori la verifica di quanto disposto dall'All. XVII. Concordo pienamente con il parere reso da Porreca e l'asserzione del procuratore Guariniello. Si tratta in definitiva di evitare che persone inadatte (pardon Inidonee) accedano in luoghi pericolosi per l'esecuzione di attività a rischio anche ai sensi dell'art. 2050 cc. in tema di responsabilità civile.
Rispondi Autore: vincenzo mammuccini - likes: 0
01/06/2011 (15:37:49)
Ringrazio Gian della risposta: è come mi immaginavo.
Ad lfonso marchese chiederei dove posso reperire la sentenza della CGUE.
Per quanto riguarda le visite mediche ai LA, penso che se fossi un pontatore, una visitina me la farei anche se la norma non me lo chiederebbe espressamente. Spesso e troppo spesso le norme e leggi sono incomplete sotto certi aspetti.
Rispondi Autore: alfonso marchese - likes: 0
01/06/2011 (16:14:33)
non riesco ad inviare la risposta (forse pagina scaduta). la sentenza CGUE è la 7 ottobre 2010 causa C-224/09 in Eur Lex giurisprudenza. E' stata già commentata su puntosicuro da Porreca.
Ove necessario invio dossier
Rispondi Autore: Matteo Ianzano - likes: 0
01/06/2011 (16:18:43)
Sono d'accordo con "Gian" al primo commento dell'articolo.

Fermo restando che mi occupo di promozione della sicurezza sul lavoro, sia perchè svolgo l'attività di consulente che quella di formatore, attraverso il mio Centro di Formazione, credo che sia giusto applicare ciò che la legge dice. Proprio negli ultimi giorni, in cui stò partecipando al corso di formazione dei formatori, uno dei formatori, giustamente ha detto secondo me, "... la legge va applicata e non và interpretata ...".

Io credo che ci sia un vuoto legislativo.

Mi auguro che nel prossimo Accordo Satato-Regioni in arrivo entro dicembre 2011, ci sia l'introduzione della sorveglianza sanitaria e della formazione continua obbligatoria anche per i lavoratori autonomi.

Speriamo.

Non sono d'accordo con "Gian", su quanto dice "vincenzo mammuccini".
Vorrei riferimenti legislativi che impediscano ciò. Se esistono.

Buon lavoro a tutti. Il confronto serve sempre.

Matteo Ianzano
Rispondi Autore: alfonso marchese - likes: 0
01/06/2011 (16:33:33)
le leggi e le norme in generale necessariamente esemplificano situazioni astratte mentra la realta cui si applica è spesso fatta da mille sfaccettature (nuances) che rendono necessaria una interpretazione ed adattamento della regola al caso particolare. Le regole d'interpretazione non sono arbitrarie ma prefissate (esempio art. 11 e ss Preleggi codice civile). Proprio seguendo le regole d'ermeneutica s'è pervenuti alle conclusioni che Porreca e Guariniello hanno riportato. La disciplina secondaria, tra cui l'Accordo Conferenza Stato Regioni, può integrare e meglio regolamentare la normativa primaria costituita dalla legge ma non può introdurre nuovi obblighi. E' opportuno che il legislatore coordini e meglio disciplini la materia evitando in primis di dettare una disciplina di dettaglio priva di significato.
Suo compito è quello d'indicare l'obiettivo da raggiungere, nella specie la piena qualificazione ed idoneità tecnico- professionale- sanitaria di tutti i soggetti chiamati ad operare sul cantiere in funzione dei rischi analizzati, valutati e documentati con gli strumenti propri della gestione del rischio (PSC, POS, DUVRI e via discorrendo).
Rispondi Autore: vincenzo mammuccini - likes: 0
01/06/2011 (16:34:06)
Per Matteo Ianzano. L'interpretazione di Gian è quella di alcuni Ispettori. Per quello che ne se io nn ho trovato alcun riferimento di legge: se ce ne sono fatemelo saper, perchè dei lavoratori autonomi, coi tempi che corrono ce ne sono parecchi ed imprese sempre meno.
Il problema fondamentale è che "a legge precisa corrisponde sentenza precisa". E' l'eterno "buco" della legislazione italiana che le leggi sono troppo interpretabili. E qui che nasce lo scontro Parlamento-Magistratura, che oggi va tanto di moda: il problema è che a rimetterci siamo sempre noi, quelli dell'anello iniziale della catena.
Rispondi Autore: Morando Sergio - likes: 0
01/06/2011 (23:20:28)
Lavori autonomi..ma i contratti: a ripartito, aprogetto, sociolavoratori e a ritenuta d'acconto come pure certi contratti interinali questi da dipendente NON sono altro che un vero RAGGIRO E VIOLAZINE DELLE LEGGI SUL LAVORO ! Pertanto neppure visite mediche ne prima ne dopo ..niente corsi sulle sicurezze obbligatorie per le qualifiche etc. ILLEGALITà FUORI LEGGE e tanto lavoro in nero e tasse non pagate fate un po Voi...
Sergio Morando

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