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I quesiti sul decreto 81: l’aggiornamento dei coordinatori

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

04/04/2012

Sull'aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza in possesso di certificato universitario equipollente ex D.Lgs. 494/96: da quanto decorre il quinquennio, dal giorno della laurea o dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008? A cura di G. Porreca.

 
Bari, 4 Apr - Sull'aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza in possesso di certificato universitario equipollente ex D.Lgs. 494/96. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Domanda
Sono un coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Avendo usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di 120 ore in quanto in possesso di un certificato  universitario previsto dal comma 5 dell’articolo 10 del D. Lgs. n. 494/1996 attestante il superamento di un esame  del corso di laurea in architettura equipollente ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all’allegato V, per poter svolgere l’attività dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 sono tenuto ora a frequentare un corso di formazione della durata di 120 ore con i contenuti di cui all’allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008 o basta che frequenti, prima di iniziare l’attività, il corso di aggiornamento della durata di 40 ore? E per tale aggiornamento da quanto decorre il quinquennio, dal giorno della laurea o dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008?


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Risposta
Non bisogna confondere l’aggiornamento che il legislatore ha stabilito per i coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili con quello previsto per i responsabili (RSPP) e per gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP). Per questi ultimi più volte si è espresso il proprio parere in occasione di altri quesiti pervenuti al sito allorquando si è avuto modo di mettere in evidenza che la decorrenza del quinquennio, a seconda dei casi che si possono prospettare, può essere dal giorno della laurea per chi ha usufruito dell’esonero dalla frequenza dei moduli A e B, o dalla data di ultimazione della frequenza del modulo B per chi ha frequentato l’intero percorso formativo previsto per gli RSPP/ASPP o dalla data del 14/2/2007 per chi ha usufruito dell’esonero perché in possesso di una formazione pregressa così come previsto dagli Accordi Stato Regioni emanati nel 2006.
 
Mentre per gli RSPP e gli ASPP i riferimenti normativi relativi all’obbligo dell’aggiornamento ed i criteri da seguire sono contenuti nell’articolo 32 comma 6 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e negli indirizzi definiti negli Accordi Stato-Regioni del 26/1/2006 e del 5/10/2006, per i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione i riferimenti normativi sono contenuti nell’articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008, sui requisiti di tali figure professionali, e nell’Allegato XIV dello stesso decreto legislativo, così come modificato ed integrato con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, riportante i contenuti minimi dei corsi di formazione per le stesse figure professionali.
 
L’articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008, infatti, confermando sostanzialmente quanto già era stato indicato a proposito nel D. Lgs. n. 494/1996. dopo aver stabilito al comma 2 che:
 
2. I soggetti di cui al comma 1 (coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione), devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia”,
 
ha precisato al comma 4 dello stesso articolo che:
 
“4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26”.
  
Per quanto riguarda poi l’obbligo di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza si fa presente che lo stesso è stato introdotto con l’Allegato XIV dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, a partire quindi dal 15/5/2008, il quale, così come modificato ed integrato con il D. Lgs. n. 106/2009, ha stabilito che:
 
E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.
Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto”.
 
Per questi ultimi, inoltre, e cioè per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008, si fa presente che il citato articolo 98 comma 2, così come integrato dal D. Lgs. n. 106/2009, ha stabilito all’ultimo periodo che:
 
Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell’entrata in vigore del presente decreto”
 
Per quanto sopra detto quindi ed in risposta al quesito formulato, premesso che il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come già detto, ha ritenuto esplicitamente validi i certificati universitari di cui all’articolo 10 comma 5 del D. Lgs. n. 494/1996 attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all’Allegato V dello stesso D. Lgs. n. 494/1996, in quanto rilasciati nel rispetto della previgente normativa, così come indicato nel comma 2 dell’articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sopra citato, il lettore che ha formulato il quesito, essendo in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle disposizioni di legge, può continuare a svolgere l’attività di coordinatore fermo restando l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale di cui all’Allegato XIV, che per lui decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, e cioè dal 15/5/2008 e quindi fino al 15/5/2013, aggiornamento che può essere effettuato anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio o può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.
 
 
 
 


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Rispondi Autore: sandra zanda - likes: 0
04/04/2012 (12:36:30)
Buongiorno...la mia domanda é: il corso di aggiornamento per il Coordinatore di Cantiere,si può fare one line? se sì, è valido su tutto il territorio nazionale,o solo in alcune regioni? nessuno sino a oggi, mi ha saputo dare notizie certe;La ringrazio anticipatamente..Saluti
Rispondi Autore: Stefano Del Pozzo - likes: 0
27/09/2012 (18:21:26)
Buongiorno,
il corso di coordinatore per la sicurezza sul cantiere può essere effettuato online? Totalmente oppure c'è una parte online e una in presenza? Dove è possibile reperire questa importante informazione?
In internet sono presenti centinaia di corsi online sul coordinatore della sicurezza, ma non è chiaro se il corso è valido a tutti gli effetti o meglio se fornisce un attestato valido a tutti gli effetti.
Cordiali saluti
Rispondi Autore: Giancarlo Messori - likes: 0
30/10/2012 (11:10:56)
Vorrei più informazioni ufficiali sulla validità di questi corsi on line
Rispondi Autore: Stefano Del Pozzo - likes: 0
30/10/2012 (16:48:59)
La regione Lombardia ha espresso parere negativo circa la vaidità dei corsi online. Se sei in altra regione ... non so
Rispondi Autore: Maristella Carta - likes: 0
21/02/2013 (12:26:15)
Cosa succede se non frequento i corsi di aggiornamento per coordinatori della sicurezza,avendo io l'attestato dell'università per il corso delle 120 ore e un'attestato per il modulo c in data 2007?
Perdo il riconoscimento del corso da 120 ore e dovrei rifrequentarlo?
Grazie
Rispondi Autore: Carlo Comincini - likes: 0
21/03/2013 (00:18:39)
Secondo quanto previsto dal dlgs 81/2008 l'espressione “prima formazione” fa riferimento ai percorsi formativi obbligatori previsti per l’accesso ad un titolo, per l’espletamento di un compito, per l’assunzione di un ruolo; l’espressione “aggiornamento”, invece, fa riferimento ai successivi corsi obbligatori previsti dalle norme per il mantenimento dei titoli o dei requisiti ottenuti anche con la “prima formazione”.

La distinzione è importante perché in molti casi le regole di erogazione dei corsi di formazione sono diverse per l’aggiornamento e la prima formazione. Il contenuto dei corsi sia di prima formazione che del successivo aggiornamento obbligatorio per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione è indicato poi dall’allegato XIV del dlgs. stesso.

I principi tramite i quali fornire la formazione, informazione e addestramento per i lavoratori, nel medesimo dlgs, sono disciplinati dagli artt. 37 e seguenti. In questo modo vengono enunciati alcuni principi che tutti gli organismi preposti sono tenuti ad osservare in materia di formazione ed aggiornamento di ciascun lavoratore. Il legislatore ha voluto quindi disciplinare dei canoni e delle modalità da applicare a tutti i lavoratori. L’accordo integrativo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 ritiene infatti l’art. 37 norma disciplinante i principi generali della formazione e considera quindi integrative le altre previsioni che regolamentano in modo dettagliato i contenuti diretti ad esigenze ben definite e particolari di tutela, che richiedano corsi ad hoc.

Laddove queste previsioni specifiche e puntuali mancano non si può parlare di norma integrativa, ma il tutto va ricondotto ai principi generali dell’art. 37. L’allegato XIV, pur specificando in maniera precisa il contenuto del corso, manca di altrettanta precisione nell’indicare le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento; in conseguenza di ciò ci si può rifare alle previsioni dettate dall’art. 37 e dai successivi accordi, laddove i principi di queste siano applicabili anche alle figure dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione. Risulta quindi evidente la ratio della norma cioè la finalità di fornire nei modi più consoni un adeguato livello di formazione ed aggiornamento

Per quanto riguarda gli aspetti formativi, la figura che più si avvicina ai CSP e ai CSE è quella dei dirigenti di azienda con funzione di RSPP. Entrambe le figure necessitano, per esempio, di un inquadramento normativo della loro mansione, di una adeguata istruzione riguardo la valutazione del rischio, di una adeguata conoscenza delle misure tecniche, organizzative e procedurali. Naturalmente il contenuto specifico del corso varia visto la differente opera da prestare nello svolgere la mansione lavorativa assegnata.

I successivi accordi sottoscritti nella conferenza Stato/Regioni hanno rispettato il tenore dell’art. 37, disciplinando in modo preciso e puntuale le modalità di ogni singolo ambito formativo per le qualifiche previste dal medesimo articolo, specificando anche quale momento formativo debba essere svolto in aula e aprendo per alcuni momenti formativi la possibilità della c.d. f.a.d. ( formazione a distanza o e-learning). I medesimi accordi hanno definito cosa debba intendersi per e learning e le regole cui attenersi affinché un corso si possa svolgere con tale modalità. L’interpretazione delle parole “l’apertura a questa nuova tipologia di formazione è riferita dagli accordi a parti limitate della formazione” è da svolgersi secondo il principio sopra indicato.

Nel disciplinare, infatti, le modalità con cui viene svolta la formazione al fine di garantire un livello adeguato della stessa, il limite posto dalla norma è riferito non alle figure professionali destinatarie dell'obbligo formativo, bensì ai singoli settori formativi.

A conferma di ciò, per esempio, è infatti previsto che la formazione a distanza sia limitata alla “parte individuata dai punti 1 a 5 della formazione dei preposti e i corsi di aggiornamento, ai quali si aggiungono progetti formativi sperimentali ...”.

Su queste basi normative il collegio dei Geometri ha promosso, sulla propria piattaforma Geoweb, dedicata alla formazione e-learning, corsi di aggiornamento di 40 ore per i propri iscritti abilitati alla carica di CSP e CSE; l’Ordine degli architetti di Sassari ha emanato un bando dove da la possibilità di svolgere il corso di aggiornamento di 40 ore in modalità e-learning; il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ha concesso crediti formativi ai corsi in e-learning organizzati dalla Fondazione Opificium per l'aggiornamento on-line dei Coordinatori.

Inutile precisare come i corsi forniti da dalle più serie società di formazione siano rispettosi e conformi a tutte le prescrizioni e indicazioni di cui alle sopracitate normative e accordi, mentre solo alcuni corsi in videoconferenza o alcuni altri fatti con semplici slides accompagnate da test on-line, siano da ritenersi non conformi ripsetto agli stesssi accordi.

In relazione a quanto scritto finora, riteniamo:
che l’interpretazione delle norme in questione, secondo cui poiché non esplicitata per il coordinatore, la f.a.d. non sia valida, non sia conforme ai principi sulla legge in generale, in particolar modo ritieniamo che non rispetti i canoni di interpretazione della legge, così come stabiliti dall’art 12, comma 2, delle pre-leggi, in tema di analogia,

che la medesima interpretazione sia contraria al dato normativo previsto dagli stessi Accordi della Conferenza Stato Regione.
Rispondi Autore: flavio fantone - likes: 0
10/04/2013 (16:12:55)
sono pubblico dipendente da oltre cinque anni in servizio all'entrata del D.Lgs 494/96 che prevedeva tale fattispecie, non ho fatto finora nessun aggiornamento, li farò ora, se non li faccio prima della scadenza del 15 maggio cosa succede?
Rispondi Autore: Giulia Bassi - likes: 0
31/05/2013 (15:43:17)
Buongiorno,
l'attestato del corso coordinatore sicurezza è datato 19/06/2008, al corso ci avevano detto che la validità sarebbe stata fino alla fine dell'anno 2013. Ho chiesto all'ordine entro quando dovevo fare l'aggiornamento e mi han detto che avendo fatto corso post entrata in vigore del decreto legislativo (19/06/08)l'aggiornamento deve essere fatto entro il 2018 in quanto avrei tempo 5 anni dalla scadenza dell'attestato del corso effettuato?? Nel frattempo è possibile esercitare o no??
La ringrazio anticipatamente.
Distinti saluti.
Rispondi Autore: Marco Zerbetto - likes: 0
08/08/2013 (11:58:19)
Salve, io ho fatto le 120 ore prima dell'entrata in vigore del decreto 81.
Nel quinquennio 2008-2013 ho fatto 16 ore delle previste 40.
Premesso che non faccio il coordinatore dal 2007, ora per riprendere l'attività devo sanare le 24 ore che mi mancano o inizio l'aggiornamento per il quinquennio 2013-2018?
Rispondi Autore: Marco Zerbetto - likes: 0
08/08/2013 (13:00:27)
Salve, io ho fatto le 120 ore prima dell'entrata in vigore del decreto 81.
Nel quinquennio 2008-2013 ho fatto 16 ore delle previste 40.
Premesso che non faccio il coordinatore dal 2007, ora per riprendere l'attività devo sanare le 24 ore che mi mancano o inizio l'aggiornamento per il quinquennio 2013-2018?
Rispondi Autore: Massimo Ferri - likes: 0
19/11/2013 (22:27:07)
36 ore su 40 al 15/05/2013 completano il percorso formativo in ragione della tolleranza del 10%?
Rispondi Autore: Massimo Ferri - likes: 0
19/11/2013 (22:40:50)
Avendo poi frequentato ulteriori 4 ore di aggiornamento in data 05/06/2013 sono a posto per esercitare l'attività di CSE? Riferendomi a quanto esplicitato prima, la domanda è: i corsi di aggiornamento quinquennali seguono la stessa logica del primo percorso formativo per i quali come previsto dall'allegato XIV del 81/08 e s. m. i, è sufficiente una frequenza del 90% delle ore previste. Cordialmente ringrazio.
Rispondi Autore: pasquale conti - likes: 0
17/11/2014 (13:05:06)
Nel giugno 2009 ho seguito il corso di aggiornamento di 40 ore D.Lgs. 81/2008. Debbo rifarlo entro la scadenza dei 5 anni(2014),oppure entro i prossimi 5 anni (2019)?.Alcuni colleghi mi dicono che debbo rifarlo entro quest'anno. Grazie
Rispondi Autore: pasquale conti - likes: 0
13/12/2014 (18:52:49)
Dal chiarimento sull'obbligo di aggiornamento se ne deduce che:
1)chi ha seguito il corso di aggiornamento di 40 ore nel primo anno 2009 dall'entrata in vigore del D.Lgs 81/2008 dovrà rifarlo entro il 2014 al pari di chi non aveva ancora ottemperato, sicchè , il primo dovrà ripeterlo per la seconda volta e così di seguito a cadenza quinquennale... sic. IN ITALIA SIAMO CAMPIONI NEL FARE CONFUSIONE.
2) Non si comprende inoltre la cadenza quinquennale se non a seguito di nuove normative, come nel caso del D.Lgs. 81/2008 rispetto al D.Lgs. 494/96. REPETITA IUVANT ? Ma chi le scrive queste illogicità?
Rispondi Autore: Gullo Rosario Antonino - likes: 0
31/10/2016 (11:42:22)
Buongiorno, nel 1997 ho effettuato corso 120 ore e direttiva macchine, di cui incarichi successivi fino al 2003 di Coordinatore Sicurezza Cantieri. Non ho fatto corso di aggiornamento dopo D.L. 2008. Gradirei Vostre considerazioni. Grazie
Rispondi Autore: FONTE D'ATTOMA - likes: 0
14/12/2016 (20:19:36)
nel 2006 Ho conseguito il certificato universitario di cui all’articolo 10 del D.Lgs.n.494/1996 attestante il superamento di un esame del corsovdi laurea,equipollente ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all’Allegato V dello stesso D. Lgs. n. 494/1996.mi sono laureata nel 2013 e iscritta all'albo degli ing. nel 2016.Visti gli anni decorsi, vorrei sapere se devo seguire un corso di aggiornamento sulla sicurezza o un corso abilitante. grazie
Rispondi Autore: Carlo Cencioni - likes: 0
13/03/2017 (16:35:45)
Leggendo l'accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 alla fine del punto 9 ho letto che ai fini dell'aggiornamento RSPP la partecipazione al corso di aggiornamento per coordinatore è da ritenersi valida e viceversa. entrambi I corsi durano entrambi 40 ore, ma toccano argomenti diversi, posso davvero frequentare il solo corso di aggiornamento come coordinatore ed utilizzarlo anche come aggiornamento RSPP? (sono consulente abilitato quale RSPP per tutti i macrosettori ATECO). Grazie
Rispondi Autore: ilenia Palmieri - likes: 0
26/09/2017 (12:28:02)
Ho effettuato il primo corso di formazione per il coordinatore della sicurezza nel giugno 2012 di 120 ore (possiedo attestato), per adesso ho effettuato solo 24 ore di aggiornamento.
La mia domanda è: entro dicembre 2017 devo raggiungere le 40 ore? (quindi me ne mancherebbero 16). oppure ho tempo fino al 2018?
Rispondi Autore: sergio amorosi - likes: 0
16/02/2018 (21:46:48)
Mi è sorto questo dubbio: nel 1996 o superato il corso da RSPP e nel marzo 2015 ho superati il corso di aggiornamento (40H) per CSE/CSP e analogamente nel novembre 2017 ho superato un altro corso (40H)per CSP/CSE; sono in regola per fare il CSP e CSE? Grazie e cordiali saluti
Rispondi Autore: sergio amorosi - likes: 0
16/02/2018 (21:49:12)
Completo il precedente quesito da me posto affermando che sono Ingegnere dal 1975.
Cordiali saluti

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