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Formazione RSPP e ASSP: basta con gli equivoci

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: RSPP, ASPP

20/02/2008

Di Rolando Dubini, avvocato in Milano, consigliere nazionale AIAS. Un chiarimento sulla formazione per Rspp e Aspp.

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Formazione RSPP e ASSP: basta con gli equivoci. Di Rolando Dubini.
 
E' necessario, citando direttamente l'accordo governo-regioni del 2006, individuare alcuni punti fermi, perché circolano interpretazioni sbagliate e fuorvianti che creano apprensioni infondate.
 
Chiunque ha frequentato il modulo A di formazione previsto dall'accordo, anzi in primo luogo dall'articolo 8 bis del d.lgs. n. 626/94, acquisisce un credito permanente, perché tale frequenza, dice testualmente l'accordo "costituisce Credito Formativo permanente". Chi afferma che il credito formativo acquisito frequentando il modulo A possa per qualunque motivo venir meno dice cosa del tutto sbagliata, sbagliata in modo clamoroso e del tutto illegittimo.
 
Chiunque ha frequentato il modulo B di formazione previsto dall'accordo, anzi in primo luogo dall'articolo 8 bis del d.lgs. n. 626/94, acquisisce un credito formativo particolare, temporalmente condizionato, perche' tale frequenza, dice testualmente l'accordo "costituisce Credito Formativo con fruibilita' quinquennale anche per l’eventuale nomina a RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore", ma "in ogni caso, dopo i cinque anni scatta l’obbligo dell’aggiornamento".
Chi afferma che il credito formativo acquisito frequentando il modulo B possa, per qualunque motivo che non sia la mancata frequenza al corso di aggiornamento, venir meno dice cosa del tutto sbagliata, sbagliata in modo clamoroso e del tutto illegittima.
 
Chiunque ha frequentato il modulo C di formazione previsto dall'accordo, anzi in primo luogo dall'articolo 8 bis del d.lgs. n. 626/94, acquisisce un credito permanente, perché tale frequenza, dice testualmente l'accordo "costituisce Credito Formativo permanente". Chi afferma che il credito formativo acquisito frequentando il modulo C possa per qualunque motivo venir meno dice cosa del tutto sbagliata, sbagliata in modo clamoroso e del tutto illegittima.
 
Per quel che riguarda gli esonerati, in particolare dai moduli A e B ma non solo, con esperienza nel ruolo che costituisce credito formativo, l'accordo prevede testualmente l'"obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo entro il termine di cui al punto 1.1", il che vuol dire che per svolgere legittimamente l'incarico è necessario sommare al credito formativo derivante dall'esperienza pregressa i corsi pertinenti. Ma il credito formativo derivante dall'esperienza pregressa costituisce CREDITO FORMATIVO PERMANENTE.
 
Perciò non è vero che il fatto di non aver rispettato il termine per completare la formazione vanifica il credito formativo, è possibile sempre regolare la propria posizione in relazione alla formazione completando il percorso formativo previsto dall'accordo. Che il credito formativo sia permanente lo si deduce dalla logica dell'accordo, che rende la frequenza ai moduli A e C credito permanente, e il credito da modulo B valido 5 anni, dopo di che è necessario l'aggiornamento per mantenere valida la formazione, oppure, in caso di periodo di tempo piu' lungo entro il quale viene frequentato l'aggiornamento, per riattivare la validità della formazione e rientrare in possesso dei requisiti per l'esercizio dei compiti di RSPP e ASPP sarà sufficiente frequentare quanto non ancora frequentato.
 
Dunque anche il credito formativo derivante dall'esperienza lavorativa pregressa è permanente, in base al principio giuridico di ANALOGIA, il quale prevede quanto segue: Art. 12 preleggi al codice civile (Interpretazione della legge): "... Se una controversia non puo' essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe".
D'altra parte in uno stato democratico di diritto come quello italiano sarebbe ben strano, ovvero incostituzionale, che i diritti legittimamente acquisiti venissero vanificati da ragioni non tassativamente previste dalla legge stessa.
 
Non devono indurre in equivoco le Linee interpretative del 5 ottobre 2006 al punto 2.6 laddove prevedono che per il riconoscimento del credito formativo derivante da esperienza lavorativa pregressa, che si sostanza nell'esonero dai moduli A e B, vi è l'obbligo di aggiornamento che decorre dal 14 febbraio 2007 con obbligo di frequentare il 20% entro il 14 febbraio 2008.
 
Chi non ha iniziato e concluso (le due cose vanno sempre assieme, non è possibile disgiungererle, iniziare un corso o peggio iscriversi ad un corso non significa possedere il necessario requisito professionale, che si acquisisce SOLAMENTE col completamento del percorso formativo previsto, sia esso un modulo completo oppure frazionato in moduli annuali di 1/5 del corso di aggiornamento) l'aggiornamento perde il requisito per poter continuare a svolgere la funzione di Rspp, o aspp, ma la perde non in maniera definitiva con obbligo di dover ricominciare da capo la formazione, con vanificazione dell'esonero stesso, ma invece la perdita è solamente temporanea.
 
Il requisito lo si recupera semplicemente frequentando la parte di formazione obbligatoria omessa, che è il quinto di aggiornamento minimo previsto.
 
Va anche chiarito che l'aggiornamento può essere svolto sia in base al metodo di 1/5 all'anno sia in un'unico blocco di 40-60 o 100 ore per tutti i settori.
 
E non è vero che la formazione in blocco è meno efficace di quella frazionata, soprattuto per gli esonerati che non avendo frequentato nè A nè B, hanno necessità di una visione d'assieme della materia che li riguarda. Anche perchè sarebbe ben singolare che l'aggiornamento dell'Rspp, ed anche dell'Aspp, si limiti a fare una giornata, una giornata e mezza di aggiornamento all'anno, quando magari il giorno dopo la frequenza al corso viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale una nuova legge, o un decreto di recepimento di una impoortante direttiva prevenzionistica europea.
 
L'aggiornamento di rspp e aspp deve essere permanente, e in massima parte autogestito da lui medesimo. Non passa solo attraverso questi corsi di cui all'art. 8 bis del d.lgs. n. 626/94, che al più sono un antipasto.
 
 
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RIFERIMENTI NORMATIVI (ESTRATTI)
Art. 8-bis d. lgs. n. 626/94
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni.
 
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
 
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi. (...)
 
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
 
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
 
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO del 26 gennaio 2006
 
Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407).
(GU n. 37 del 14-2-2006)
 
2.4.1 MODULO A 
E' il modulo di base ed è obbligatorio per RSPP e ASPP:
Credito Formativo:
La frequenza al modulo A vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo permanente.
(...)
 
2.4.2. MODULO B
E' un modulo di specializzazione, adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, è obbligatorio per RSPP e ASPP: 
Credito Formativo:
La frequenza del modulo B costituisce Credito Formativo con fruibilità quinquennale anche per l’eventuale nomina a RSPP o ASPP in altra azienda dello stesso macrosettore. In ogni caso, dopo i cinque anni scatta l’obbligo dell’aggiornamento.
(...)
 
2.4.3. MODULO C
E' un modulo di specializzazione, è per soli RSPP ed è inerente la formazione su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, in attuazione dell’art. 8 bis, comma 4 del d.lgs. 626/94. La frequenza al modulo C e' obbligatoria solo per RSPP.
Credito Formativo:
La frequenza al modulo C, vale per qualsiasi macrosettore e costituisce Credito Formativo permanente.
 
Tabella A4
Riconoscimento agli RSPP dei crediti professionali e formativi pregressi.
 
Esperienza lavorativa
-  > di tre anni
-  con incarico attuale,
-  designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003
 
Titolo di studio
-  Qualsiasi
 
Modulo A:  Esonero
Modulo B: Esonero per il macrosettore ATECO in cui svolge attualmente l'attività;  obbligo immediato di frequenza (con verifica e valutazione dell'apprendimento) al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo entro il termine di cui al punto 1.1.
Modulo C:  Obbligo di frequenza con verifica dell’apprendimento e valutazione.
 


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Rispondi Autore: mirco villani - likes: 0
13/10/2010 (09:30:28)
ovviamente costituisce credito formativo permanente anche l'esonero dalla frequenza del modulo A previsto dall'accordo con riferimento al TITOLO DI STUDIO (diploma di scuola secondaria superiore) e alla FREQUENZA DI CORSO CON CONTENUTI MINIMI INDICATI DALL'ART.3 DEL DM.16/1/97, anche per le nuove nomine successive alla data dell'accordo.....
Rispondi Autore: marco vecchio - likes: 0
20/03/2014 (10:52:55)
una domanda mi sorge spontanea: chi è in possesso del solo modulo A quale professione può esplicare? o meglio, può ricoprire il ruolo di RSPP? se no, che senso ha fare solo il mod A? grazie mille

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