Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Faq: la risposta ad alcune domande sulla formazione

Faq: la risposta ad alcune domande sulla formazione

L’ULSS 20 Verona fornisce le risposte alle domande più frequenti sul tema della formazione. Accertamenti di assenza di tossicodipendenza, patentini amianto, corsi di aggiornamento RSPP e docenza gru a torre.

Pubblichiamo alcune delle domande e risposte (FAQ) sul tema della formazione pubblicate dall’ ULSS 20 Verona.

Pubblicità
MegaItaliaMedia

1 – Il datore di lavoro e gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza
 
D. Nel caso in cui il datore di lavoro effettui mansioni a rischio verso terzi (uso carrello elevatore) deve sottoporsi agli accertamenti di assenza di tossicodipendenza?
 
R. Il dubbio nasce dall'applicabilità dell'obbligo di formazione uso attrezzature (accordo stato Regioni 22/02/2012) agli operatori indistintamente dalla carica che lo stesso ricopre.
In qualità di datore di lavoro non è soggetto alla sorveglianza sanitaria ma solo alla formazione.
 
2 – Patentini bonifica amianto
 
D. I patentini rilasciati agli addetti alla bonifica da amianto rilasciati da Enti accreditati  sono sempre validi (su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla Regione nella quale è stato conseguito) oppure hanno una scadenza, oltre la quale è necessario seguire un ulteriore corso di aggiornamento?
 
R. I patentini non hanno scadenza. Sono validi su tutto il territorio nazionale. Al momento non sono stati stabiliti aggiornamenti, anche se la Commissione consultiva nel piano nazionale amianto del 2013 li prevede e non è escluso che si organizzino. Ma al momento non ci sono.
Restano tuttavia gli obblighi di aggiornamento per i lavoratori ed i preposti previsti all'art 37 D.lgs. 81/’08.
 
3 – ASPP, RSPP e i corsi di aggiornamento
 
D. Un dipendente già ASPP della ditta verrebbe incaricato come RSPP ed ha effettuato la formazione, purtroppo per motivi di disorganizzazione non sono stati effettuati ancora i corsi di aggiornamento del modulo B (da effettuarsi al mio intendere dopo 5 anni dallo svolgimento del corso stesso cioè in questo caso entro dicembre del 2013). L’ASPP potrebbe tranquillamente essere nominato RSPP interno dopo la conclusione del corso di aggiornamento di 40 ore? Ovvero dovrebbe rifare i moduli di formazione? Inoltre i corsi di aggiornamento on- line, sono ritenuti validi dagli enti ufficiali?
 
R. L'accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006 (allegato I- Credito formativo pag. 6) prevede che dopo i 5 anni è obbligatorio l’aggiornamento (non viene indicato entro i 5 anni). Rientrando nei macrosettori  ATECO 1, 2, 6, 8, 9 le ore di aggiornamento sono 40. Quindi può essere nominato RSPP dopo l’aggiornamento. Per quanto riguarda la modalità e-learning, si riporta quanto0 presente nella FAQ della Regione Veneto:
 
DOM: Sono validi i corsi di formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro somministrati con metodologia di e-learning?
RISP: L’Accordo sancito in sede di dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome il 26.01.06 sulla formazione per Addetti e Responsabili  dei Servizi di Protezione e Prevenzione (art. 32 D.Lgs. 81/08) esclude l’ammissibilità dell’erogazione dei corsi (moduli A,B,C) con modalità di e-learning, consentendo l’utilizzo di tale metodologia per i corsi di aggiornamento.
 
Sempre nella FAQ viene indicato che per i corsi e-learning devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso.  Le prove di valutazione “in itinere” possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica.
La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell’azione formativa. 
 
4 – Attività di docenza per l’utilizzo di gru a torre mobili
 
D. Un lavoratore con esperienza professionale pratica, documentata, pluriennale nell'utilizzo di gru a torre mobili,  qualificato dall'azienda e da una agenzia formativa secondo l'Accordo stato-regioni sulle attrezzature del 22.02.2012, può svolgere attività di docenza (per la sola parte pratica) secondo quanto previsto dallo stesso Accordo (Allegato A punto 2.1. “Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1, lettera f), in possesso dei requisiti sopra richiamati.)” o invece è soggetto a quanto disposto dal successivo decreto interministeriale del 6 marzo 2013 che detta criteri più stringenti e  prevede oltre alle capacità pratiche anche capacità (titoli-esperienza pluriennale, ore di docenza ecc.) in materia di formazione?. In sintesi il decreto interministeriale del 2013 si applica anche ai formatori relativi alle attrezzature ex Accordo Stato-Regioni del 2012?
 
R. I requisiti per la qualificazione dei docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsti dal DM 6 marzo 2013, si applicano solo ai percorsi di formazione ex artt. 34 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 8, così come espressamente previsto dall’art. 1, comma 2 del richiamato DM 6 marzo 2013 (Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011).
 
Di conseguenza i requisiti di qualificazione dei docenti che operano nei corsi di formazione per le attrezzature elencate nell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, sono quello stabiliti dallo stesso Accordo del 22 febbraio 2012 e non dal decreto ministeriale sopra citato.
 
Non va confusa la previsione di cui all’art. 73, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - che effettivamente è riferita alla formazione specifica dei lavoratori ex art. 37 - con quella dell’art. 73, comma 4 (con il richiamo dell’art. 71, comma 7) che è stata attuata dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, per espresso rinvio dell’art. 73, comma 5.
 
In conclusione un lavoratore con una esperienza pluriennale pratica documentata risulta qualificato a svolgere il ruolo di formatore per la parte pratica.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Maria Cristina Motta - likes: 0
23/03/2016 (17:49:35)
Io specificherei che, per assumere l' incarico di RSPP un ASPP deve frequentare il corso C, oltre all' aggiornamento di 40 ore del corso B.
Rispondi Autore: cmlvesuvio nola - likes: 0
31/03/2016 (13:31:03)
Al quesito 1 ritengo che la risposta debba essere : " anche il Datore di Lavoro, se esposto a rischio normato, ha l'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria. Questo è vero già per i rischi in genere, poichè ha il diritto dovere di tutelare la sua salute e nel caso di rischio per terzi ancor di più, in quanto oltre a sè stesso espone a rischio terzi.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!