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DPI e sicurezza: una check list per l’autovalutazione nelle aziende

DPI e sicurezza: una check list per l’autovalutazione nelle aziende
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: DPI

03/03/2017

Una lista di controllo per verificare la conformità delle aziende in relazione ai dispositivi di protezione individuali. Marcatura, documentazione, formazione, idoneità al rischio, limiti di protezione, ergonomia, conservazione e manutenzione.


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DPI di Terza Categoria per lavori in quota
Formazione specifica sui D.P.I. (D. Lgs. n.81, 9 aprile 2008, Art. 66 D.P.R. 177/2011)

Treviso, 3 Mar – Uno degli aspetti importanti nella tutela effettiva della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è l’utilizzo, laddove necessari, di dispositivi di protezione individuale (DPI) in buono stato, adeguati ai rischi e alle caratteristiche dei lavoratori.

Ed infatti nella rubrica “ Imparare dagli errori”, dedicata al racconto e all’analisi degli infortuni lavorativi, abbiamo spesso mostrato quali possano essere le conseguenze di DPI mancanti, non utilizzati o inadeguati.

 

Per favorire l'autovalutazione da parte delle aziende della conformità alla normativa vigente in materia di DPI, anche con riferimento alle problematiche più frequenti riscontrate nelle attività di vigilanza e alle modalità con cui vengono usualmente effettuati i controlli da parte dello SPISAL dell’ Azienda ULSS 9 di Treviso, ci soffermiamo oggi su una specifica check list pubblicata nello spazio web dell’ULSS trevisana.

 

La “Scheda valutazione: dispositivi di protezione individuali (DPI)”, aggiornata nel mese di gennaio 2016 e prevista per l’autovalutazione delle aziende, è divisa in varie sezioni. E se per ogni sezione sono proposte diverse domande per verificare la conformità alla normativa, nella parte con le “istruzioni per la compilazione” sono riportate ulteriori indicazioni sui riferimenti normativi e sulle istruzioni per l’azienda. È evidente - sottolinea comunque la presentazione dell’ULSS 9 della check list - che al di là di quanto riportato nella scheda non si esclude “l'obbligo di rispettare comunque tutte le indicazioni previste dalla normativa”.

 

Partiamo dalla prima sezione della scheda relativa alla marcatura e documentazione: istruzioni, informazione, formazione e addestramento.

 

In questa prima sezione si chiede, ad esempio di verificare, la marcatura CE, la presenza della dichiarazione di conformità e della nota informativa.

Nelle istruzioni per la compilazione si ricorda che:

- “la dichiarazione di conformità deve essere disponibile in azienda;

- la nota informativa del fabbricante deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e in lingua italiana. Deve contenere, tra l’altro, le istruzioni di deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione, disinfezione”.

E riguardo alla formazione/informazione si indica che, come richiesto dal D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro “fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori e li informa preliminarmente per quali rischi il DPI li protegge”. Ed è “importantissimo” fornire informazioni anche sui limiti di protezione: “ad esempio un apparecchio di protezione delle vie respiratorie con filtro non protegge in caso di carenza di ossigeno. Su tutti i DPI deve essere fornita formazione specifica e, se ritenuto necessario, addestramento. L’addestramento è comunque obbligatorio per i DPI di III categoria e per la protezione da rumore (II categoria) e deve essere documentato”.

 

Nella sezione relativa alla valutazione dei rischi sono riportate ulteriori domande su individuazione per fase lavorativa, idoneità per rischio, priorità protezioni collettive, ergonomia, interferenza, limiti di protezione.

Ad esempio:

- “i DPI vengono utilizzati per la protezione dai rischi che non possono essere evitati con misure tecniche ed organizzative di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva?

- nel DVR è stata valutata correttamente l’idoneità dei DPI rispetto al rischio da cui devono proteggere senza generare un rischio maggiore?

- i DPI sono stati scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore (con il concorso del medico competente), garantendo comfort ed efficacia protettiva?

- i DPI sono tra loro compatibili nel caso di rischi multipli che prevedano l’uso simultaneo di più DPI?

- i DPI scelti sono stati individuati dichiarando il livello minimo di prestazione in funzione dei codici di marcatura CE?

- sono stati individuati i limiti di protezione del DPI e, se necessario, la loro durata”?

 

A questo proposito le istruzioni indicano che i DPI “possono essere utilizzati in alternativa ai mezzi collettivi solo nei casi in cui quest’ultimi non possano essere allestiti per necessità tecniche e operative (es.: DPI anticaduta anziché parapetti in lavori sui tetti di breve durata, APVR anziché aspirazione localizzata in lavori di cantiere e/o di breve durata)”.

Inoltre riguardo alla scelta, l’idoneità del DPI rispetto al rischio è il “primo criterio di scelta da osservare; il DPI deve essere individuato nel modo più preciso possibile con riferimento ai criteri di marcatura. I DPI possono presentare rischi derivanti dal dispositivo in sé (progetto, qualità dei materiali, ecc.) e rischi derivanti dall’uso del dispositivo (limiti di uso e limiti di protezione, non osservanza delle istruzioni fornite, mancata manutenzione, ecc.)”.

E, come riportato nelle domande, il medico competente (ove presente) deve poter “contribuire alla valutazione dei rischi e all’adozione delle misure preventive incluse le questioni che riguardano l'adeguatezza o il confort del dispositivo”.

 

Rimandando alla lettura integrale della scheda, che riporta altre utili informazioni, veniamo alle sezioni relative alla fornitura, all’assegnazione individuale e all’uso corretto da parte dei lavoratori.

A questo proposito, oltre alle domande di verifica della conformità normativa, nelle istruzioni si indica che i DPI “devono essere regolarmente forniti tenendo conto dell’usura, dei tempi di scadenza e invecchiamento in modo da garantire la continuità della protezione nel tempo”. Ed è opportuno che le “consegne siano documentate”.

Si sottolinea poi che i lavoratori “sono obbligati a utilizzare i DPI messi a loro disposizione nei casi previsti dal datore di lavoro, a seguito della valutazione del rischio. Deve essere verificato che i lavoratori indossino correttamente in DPI (adattamento) nei casi in cui ciò è rilevante per la protezione (esempio: DPI protezione rumore)”. Infatti il datore di lavoro, dirigente e preposto “devono vigilare sull’uso dei DPI previsti per ciascuna operazione e sulle modalità con cui sono indossati. Esempio sull’uso non corretto: utilizzo di maschera filtrante per polveri per operazioni che espongono a solventi”.

 

Una sezione della scheda è dedicata alla conservazione, manutenzione, sostituzione, pulizia, riconsegna, scadenza dei DPI con domande che, tra le altre cose, riguardano:

- la definizione di misure necessarie per conservare adeguatamente i DPI: ad esempio “uno spazio chiudibile ben individuato e dedicato alla conservazione del DPI; anche in prossimità della postazione di lavoro”;

- la presenza e attuazione di procedure per la pulizia: ad esempio è importante “mantenere la pulizia delle maschere, favorire la portabilità di inserti auricolari e cuffie per il rumore”;

- la definizione delle modalità e tempi delle operazioni di manutenzione/controllo “in base a quanto riportato nella nota informativa del DPI, in riferimento al tipo di manutenzione e la frequenza di controllo previsti.

Inoltre sono stati definiti, se necessari, i tempi massimi di utilizzo dei DPI o loro parti, e le procedure per la riconsegna? Ed esiste documentazione della periodicità di pulizia, verifica, manutenzione, sostituzione dei DPI?

 

Segnaliamo, infine, che il 31 marzo 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale.

Regolamento di cui torneremo a parlare anche con una prossima intervista di PuntoSicuro, realizzata durante la manifestazione bolognese Ambiente Lavoro, a Virginio Galimberti, in rappresentanza dell’Ente italiano di normazione (UNI).

 

Concludiamo riportando l’indice della check list:

 

- Sezione 1 – Marcatura e documentazione: istruzioni, informazione formazione e addestramento

- Sezione 2 – Valutazione dei rischi – individuazione per fase lavorativa, idoneità per rischio, priorità protezioni collettive, ergonomia, interferenza, limiti di protezione

- Sezione 3 – Fornitura, assegnazione individuale

- Sezione 4 – Uso corretto da parte dei lavoratori

- Sezione 5 – Conservazione, manutenzione, sostituzione, pulizia, riconsegna, scadenza

- Sezione 6 – Segnaletica

- Sezione 7 – Idoneità sanitaria, valutazioni del medico competente, caratteristiche individuali

 

 

ULSS 9 Treviso, ULSS 8 Veneto, ULSS 7 Veneto, “ Scheda valutazione: dispositivi di protezione individuali (DPI)”, versione V1.3 del 7 gennaio 2016 (formato PDF, 217 kB).

 

 

Tiziano Menduto



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