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Disposizioni per la prevenzione dei rischi di cadute dall’alto

Disposizioni per la prevenzione dei rischi di cadute dall’alto
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

27/02/2018

Una nuova legge della Regione Campania interviene sulle disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall’alto nelle attività in quota su edifici. Le modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3.

 

Napoli, 27 Feb – Considerando che le cadute dall’alto sono una delle principali cause di infortuni mortali in Italia è giusto che molte Regioni si siano soffermate in questi anni sulle strategie di prevenzione e sugli aspetti normativi emanando decreti, delibere e linee di indirizzo per ridurre il numero di infortuni che avviene specialmente nei lavori in quota in edilizia.

 

Ad esempio ricordiamo il Decreto N. 119 del 14 gennaio 2009 della Regione Lombardia per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile o il DPG regionale 23 maggio 2016, n. 6/R della Regione Piemonte per l’esecuzione dei lavori in copertura.

O, ancora, gli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna - Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 149 del 17 dicembre 2013 sui lavori in quota – e la Deliberazione n° 2774 del 22 settembre 2009 della Regione Veneto.

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DPI di Terza Categoria per lavori in quota
Formazione specifica sui D.P.I. (D. Lgs. n.81, 9 aprile 2008, Art. 66 D.P.R. 177/2011)
 

Più recentemente è intervenuta anche la Regione Campania con la Legge regionale 20 novembre 2017, n. 31 contenente “Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall’alto nelle attività in quota su edifici. Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania)”.

 

La legge aggiunge in particolare un articolo nuovo dopo l’articolo 53 (Disposizioni in materia di sicurezza) della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3.

 

L’articolo 53 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3

Prima di conoscere il nuovo articolo aggiunto, riportiamo una parte dell’articolo 53 della legge 3/2007:

 

Articolo 53: “Disposizioni in materia di sicurezza”.

 “1. La Giunta regionale promuove ed incentiva, su proposta dell’assessore regionale alla formazione e lavoro d’intesa con l’assessore ai lavori pubblici, la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili, la prevenzione degli infortuni, l’igiene negli ambienti di lavoro nonché di normativa tecnico amministrativa di settore. Detti corsi sono rivolti al personale tecnico e amministrativo delle amministrazioni pubbliche interessato alla verifica della corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza, nonché alle maestranze delle ditte appaltatrici.

 2. La Giunta regionale predispone schemi di piani di sicurezza e di coordinamento, nonché specifica modulistica, relativi alle diverse categorie di contratti pubblici di competenza regionale che costituiscono atto di indirizzo per i contratti pubblici eseguiti sul territorio regionale. Il regolamento regionale definisce il contenuto minimo degli schemi di cui al presente comma.

3. Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito con legge n. 248/06, nonché per la verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, è istituito presso l’osservatorio regionale, che supporta e coordina i lavori, una unità operativa per il controllo sulla sicurezza presieduto dall’assessore ai lavori pubblici o da un dirigente regionale dallo stesso delegato. (…)

(…)

6. Le stazioni appaltanti stabiliscono di aumentare, nei limiti indicati nel bando di gara, l’incidenza percentuale della garanzia fideiussoria da stipulare, a copertura degli impegni contrattuali, da parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti che subissero contravvenzioni o condanne in materia di sicurezza per fatti inerenti i tre anni antecedenti a quello relativo all’effettuazione delle offerte. Le stazioni appaltanti, inoltre, prevedono l’inserimento, nel bando di gara e nel contratto, di forme di premialità per le imprese appaltatrici che adottano nel proprio sistema organizzativo adeguate politiche di sicurezza, così come l’obbligo di sospensione del contratto fino all’adozione o adeguamento dei provvedimenti utili alla messa in sicurezza del cantiere. Con il regolamento regionale sono definiti i criteri di applicazione del presente articolo.”.

 

La nuova legge per prevenire le cadute dall’alto

Nel nuovo art. 53 bis (Tipologie di interventi e misure di prevenzione e protezione) - aggiunto ora dalla Legge regionale 20 novembre 2017, n. 31 - si indica che (articolo 1, comma 1) “al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall’alto” i progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), “riguardanti le coperture piane e inclinate di edifici nuovi o esistenti:

a) devono contenere l’applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota, il transito e l’accesso in condizioni di sicurezza;

b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e quant’altro necessario ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall’alto”.

 

L’elaborato tecnico della copertura

Al comma 2 si indica che l’elaborato tecnico della copertura “integra il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” se è prevista la redazione di tale fascicolo, “altrimenti costituisce documento autonomo da allegare alla richiesta del titolo abilitativo. L’elaborato tecnico deve essere aggiornato nel caso di interventi che determinano modifiche strutturali dell’edificio o della semplice manutenzione della copertura”.

 

Si indica poi (comma 3) che l’elaborato tecnico della copertura è “custodito dal proprietario o amministratore del condominio ed è messo a disposizione di coloro che successivamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 svolgono attività in quota sulle coperture o sulle facciate”.

 

Formazione, prescrizioni tecniche e regolamenti

Nel comma 4 si indica che le richieste di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a SCIA che prevedono un rischio di lavoro in quota di altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, “sono corredate anche dai documenti attestanti che i soggetti addetti ad operare in quota hanno ricevuto una formazione e un addestramento adeguati alla tipologia di attività”.

 

E la Giunta regionale (comma 5), con proprio regolamento, “individua le prescrizioni tecniche in relazione alle misure di prevenzione e protezione di cui al comma 1, lettera a) e specifica la documentazione di cui al comma 1, lettera b) nonché le modalità di presentazione della stessa”.

 

Infine (comma 6) la Giunta regionale “disciplina, altresì, con uno o più regolamenti, le modalità e le prescrizioni per lo svolgimento delle attività incluse nell’ambito di applicazione, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall’alto nelle attività in quota.”.

 

Concludiamo sottolineando che la legge è in vigore dal 21 novembre 2017, il giorno dopo (come indicato nell’articolo 2) la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania.

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Campania - Legge regionale 20 novembre 2017, n. 31 - Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall’alto nelle attività in quota su edifici. Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania).

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