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D.Lgs. 81/2008 e regolamento Reach: la valutazione dei rischi chimici

D.Lgs. 81/2008 e regolamento Reach: la valutazione dei rischi chimici
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

30/03/2017

Un intervento si sofferma sulla valutazione del rischio da agenti pericolosi per la salute e i modelli emergenti in ambito europeo con riferimento al regolamento Reach e al Testo Unico in materia di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

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Bologna, 30 Mar – In molti settori industriali “si impiegano prodotti chimici senza avere adeguate e specifiche competenze” e nonostante gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, soprattutto le micro e piccole aziende “impiegano sostanze chimiche senza conoscere opportunamente i Regolamenti Europei REACH e CLP”, un sistema che può offrire, in realtà, importanti conoscenze, sinergie ed opportunità.

 

A sottolinearlo è un convegno che si è tenuto il 16 ottobre 2015 durante la manifestazione Ambiente Lavoro e dal titolo “Reach_2015. L'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di lavoro” e che è stato organizzato da Regione Emilia-Romagna, Inail e Ausl di Modena.

 

E proprio per supportare le aziende negli adempimenti correlati ai regolamenti europei e a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 riguardo al rischio chimico, ci soffermiamo oggi su uno degli interventi contenuti nella pubblicazione “REACH. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di lavoro”, che raccoglie gli atti, a cura di C. Govoni, G. Gargaro e R. Ricci, di due convegni che si sono tenuti sul regolamento REACH ( regolamento n. 1907/2006) ad Ambiente Lavoro 2015.

 

In “REACH, CLP e scenari di esposizione: la valutazione del rischio da agenti pericolosi per la salute e i modelli emergenti in ambito europeo” – intervento a cura di Elisabetta Barbassa (Contarp Inail Direzione Regionale Lombardia), Alessandro Carella e Giorgio Papa (Contarp Inail Direzione Regionale Marche), Maria Rosaria Fizzano e Piero La Pegna (Contarp Inail Direzione Generale) - si ricorda che il Regolamento REACH richiede ai produttori e/o agli importatori di “effettuare una valutazione della sicurezza chimica (CSA - Chemical Safety Assessment) derivante dall'utilizzo dei prodotti chimici, considerando gli eventuali pericoli sia per l'uomo (consumatore e lavoratore) che per l'ambiente”. E la valutazione della sicurezza chimica nel processo di registrazione (REACH) si articola nelle “seguenti fasi:

- valutazione dei pericoli;

- valutazione dell'esposizione;

- caratterizzazione del rischio”.

 

Si indica anche che la valutazione dei pericoli (Hazard Assessment) richiede di “identificare tutti i pericoli di una sostanza, in riferimento sia agli effetti sulla salute umana che sull'ambiente, determinando, se possibile, i livelli di esposizione che sono considerati sicuri (DNEL per la salute umana e PNEC per l'ambiente)”.

Mentre per la valutazione dell'esposizione (Exposure Assessment) la linea guida dell'ECHA (“Guidance on information requirements and chemical safety assessment”) prevede la “creazione di scenari espositivi, da cui sia possibile arrivare ad una stima dell'esposizione stessa, utilizzando sia dati ottenuti da misure sperimentali che studi su sostanze analoghe (simili caratteristiche chimico-fisiche, ecc.) oppure stime derivanti dall'uso di modelli”.

 

Si ricorda anche che, riguardo al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), il Titolo IX della normativa impone ai datori di lavoro di effettuare una valutazione dei “rischi che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici”. E le modalità ed i criteri per effettuare la valutazione dei rischi da agenti chimici per la salute sono indicate nel Capo I del Titolo IX.

 

Nell’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, è presente una tabella che riporta i parametri, e alcune precisazioni correlate, da prendere in considerazione per la valutazione del rischio per la salute secondo l'art. 223 del D.Lgs. 81/2008.

 

Questi i parametri presentati:

- proprietà pericolose degli agenti chimici e le informazioni sulla salute e sicurezza;

- livello, il tipo e la durata dell'esposizione;

- circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di agenti chimici, compresa la quantità degli stessi;

- valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;

- effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

- se disponibili, conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

 

Ad esempio riguardo al parametro “proprietà pericolose degli agenti chimici e le informazioni sulla salute e sicurezza”, si precisa che la valutazione del rischio chimico deve essere “basata sulle proprietà chimiche, chimico-fisiche e tossicologiche intrinseche a breve, medio, lungo termine degli agenti impiegati o che si liberano nel luogo di lavoro”. Nell’intervento sono anche indicate le categorie da considerare per la valutazione del rischio per la salute.

 

Un ruolo importante è poi giocato dai “modelli di calcolo per la stima dell'esposizione, sia nell'ambito del Regolamento REACH - per la predisposizione e la verifica degli scenari di esposizione da questo previsti - sia come ausilio nella valutazione del rischio chimico ai sensi del D.Lgs. 81/2008”.

Infatti sia nell'ambito della valutazione del rischio chimico ai sensi del D.Lgs. 81/2008 che per la valutazione dalla sicurezza chimica ai sensi del Regolamento REACH, una “fase fondamentale a rappresentata dalla stima della quantità di inquinante a cui è esposto il lavoratore”. E in ambito REACH particolare enfasi viene data “all'utilizzo di algoritmi matematici che permettono di avere una stima del livello di esposizione ad agenti chimici nei vari scenari espositivi”. Tra questi algoritmi, descritti nelle guide dell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA), ye ne sono “sia alcuni che ricadono nei modelli di 1° Livello (TIER 1), come l'ECETOC-TRA, altri di livello superiore come, ad esempio, Stoffenmanager, che è intermedio tra TIER 1 e TIER 2, e l'Advanced Reach Tool (ART) che è di tipo TIER 2.

 

Si indica tuttavia che tali modelli, su cui ci soffermeremo in un prossimo articolo, “non esauriscono il vasto panorama di modelli attualmente disponibili: si è focalizzata l'attenzione su quest'ultimi in quanto possono essere considerati esemplificativi di modelli di differente accuratezza e complessità e sono tra quelli che, per il contributo inalatorio, forniscono una stima quantitativa”.

 

Concludiamo segnalando che la relazione si sofferma sui seguenti modelli: Ecetoc Tra; Stoffenmanager; Advanced Reach Tool. E vengono anche presentati due esempi della loro applicazione in ambito professionale in due realtà lavorative di tipo artigianale: il comparto di produzione di scafi in vetroresina e il processo di verniciatura a spruzzo in un'autocarrozzeria.

 

 

Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, ECHA, “ REACH. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di lavoro”, pubblicazione che raccoglie gli atti, a cura di C. Govoni, G. Gargaro e R. Ricci, dei due convegni “REACH_2015. L'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nei luoghi di lavoro” e “REACH Sanità. L’applicazione dei Regolamenti Europei delle Sostanze Chimiche in ambito sanitario” (formato PDF, 78.44 MB)

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP”.

 

 

RTM


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