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Criticità e potenzialità delle funzioni di RLS e RLST

Criticità e potenzialità delle funzioni di RLS e RLST
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: RLS

17/03/2017

Un intervento si sofferma sul ruolo dei RLS/RLST con particolare riferimento al comparto artigiano. La normativa, la convivenza operativa e funzionale fra RLS e RLST e il ruolo di coordinamento degli RLS di imprese affidatarie o appaltatrici.

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RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (D. Lgs. n. 81, 9 aprile 2008, Artt. 37,47)

 

Torino, 17 Mar –  In relazione all’importanza e alle criticità dei compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e in considerazione anche del rapporto e dialogo necessario tra RLS e RLS territoriali (RLST), il sito Olympus ospita diversi approfondimenti sul tema del ruolo degli RLS, anche in relazione alla situazione specifica delle imprese artigiane.

 

Ad esempio sul sito è presente un interessante intervento al convegno “La sicurezza nelle imprese artigiane in Piemonte anno terzo”, che si è tenuto a Torino il 23 novembre 2016, che affronta, come indica il titolo, “Il ruolo e le funzioni dei RLS/RLST. Criticità e potenzialità”.

 

L’intervento, a cura di Luciano Angelini (Aggregato di Diritto del lavoro - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Condirettore di Olympus), si sofferma inizialmente sull’articolo 9 dello Statuto dei Lavoratori che indica che ‘i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica’.

E ricorda le parti del D. lgs. 81/2008 (TU) relative alla consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori:

- Art. 47 – RLS

- Art. 48 – RLST

- Art. 49 – RLS di sito produttivo

- Art. 50 – Attribuzioni del RLS

- Art. 51 – Organismi paritetici (OP)

- Art. 52 – Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

 

L’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente e che si sofferma più nel dettaglio di alcuni degli articoli del TU, si sofferma poi sulla presenza di RLS/RLST nel comparto artigiano.

 

A questo proposito è riportato l’articolo 2 dell’ Accordo interconfederale applicativo del decreto legislativo 81/2008 nel comparto artigiano (13 settembre 2011):

 

Art. 2 - Ruoli, compiti e funzioni del RLS

        

Le Parti firmatarie del presente Accordo valutano che il RLST operante nel sistema della bilateralità artigiana (Organismi paritetici) è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e, in tal senso, sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata.  

Nell'ambito dell'esercizio dei diritti dei lavoratori, in merito all'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le Parti firmatarie concordano che la figura del RLST venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori.  

In tali imprese, qualora siano stati istituiti e regolarmente formati ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 i RLS, gli stessi sono rieleggibili solo qualora le parti sociali di riferimento concordino la prosecuzione del RLS aziendale.

(…)

 

Viene inoltre espressa perplessità sulla “condizione di residualità in cui la contrattazione artigiana relega il modello di rappresentanza aziendale (RLS) a favore di quella territoriale”.

E si indica che la legge “affida alla contrattazione collettiva il compito di rendere davvero effettiva la rappresentanza collettiva”. Ed è condivisibile “prefigurare in capo alla contrattazione collettiva anche una ‘funzione orientativa’ dei lavoratori nel considerare la rappresentanza territoriale più efficace di quella aziendale in quanto a competenze, capacità relazionali e dinamiche operativo/collaborative. Il valore aggiunto del modello di rappresentanza territoriale si esprime anche attraverso la rete degli Organismi paritetici, ai quali il legislatore riconosce anche il ruolo di prima istanza di riferimento per la soluzione di controversie relative all’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, comprese le attribuzioni degli RLS, come specificate in sede di contrattazione (art. 47, co. 5, d. lgs. n. 81/2008)” Tuttavia – continua il relatore – “il diritto dei lavoratori a scegliere direttamente un proprio RLS nelle imprese fino a 15 lavoratori resta radicato direttamente nella legge”.

 

Vengono poi riportate informazioni sull’ Interpello del 25 ottobre 2016, n. 16 relativo ad un quesito della Regione Marche: “se nell’ambito delle società in cui operino esclusivamente soci-lavoratori, a causa del divieto di eleggibilità sia attiva che passiva come RLS posto dall’Accordo interconfederale dell’Artigianato, sia da considerarsi necessario il ricorso alla rappresentanza territoriale o di sito produttivo”.

Questo il responso:

- “visto l’art. 2, co. 1 lett. a) del decreto 81/2008 che equipara il socio lavoratore di cooperativa o di società al lavoratore,

- visto l’art. 47, comma 2 che prevede la presenza in tutte le aziende di un Rappresentante dei lavoratori,

- se, anche in virtù della contrattazione collettiva, non si procede alle elezioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 47 (RLS) le funzioni di rappresentante devono essere esercitate dal RLST o dal RLSSP”.

 

In definitiva se l’obiettivo da perseguire è quello di “assicurare una rappresentanza collettiva efficace in materia di salute e sicurezza dei lavoratori”, occorre dunque “ripensare la condizione di radicale alternatività fra i due modelli, l’aziendale e il territoriale”. E in tale prospettiva, la contrattazione dell’edilizia offre alcuni importanti “esempi di:

- possibile convivenza operativa e funzionale fra RLS e RLST nell’ambito di una stessa azienda;

- possibile ruolo di coordinamento degli RLS di imprese affidatarie o appaltatrici svolto da RLST o RLS di sito produttivo”.

 

Per mostrare la possibile “convivenza operativa e funzionale fra RLS e RLST” nell’ambito del ‘Modello aziendale di rappresentanza’ sono riportate nelle slide alcune indicazioni tratte da un “contratto provinciale dell’Aquila 2011 (edilizia e affini)”. E sono riportati altri esempi (ad esempio da altri contratti provinciali edilizia e affini) relativi alla possibile assunzione di un ruolo di coordinamento degli RLS da parte del RLST o del RLLSP.

 

Si ricorda che il legislatore “considera il buon coordinamento della funzione rappresentativa uno degli strumenti strategici per conseguire più alti livelli di effettività ed efficacia nello svolgimento dell’attività rappresentativa soprattutto quando essa deve svolgersi in contesti difficili. In tale prospettiva si inquadra l’istituzione nel 2008 del Rappresentante dei lavoratori di sito produttivo, di cui occorre svilupparne le potenzialità, prevedendo:

A) l’obbligatorietà della sua elezione/individuazione

B) la sua presenza oltre gli ambiti imposti dalla rigida nozione di sito produttivo, estesa cioè alle altre forme di interconnessione organizzativa fra imprese, quali i gruppi e le reti”.

 

Concludiamo questa breve presentazione ricordando, con le parole del relatore, che RLS e RLST “esercitano in modo necessariamente diverso il ruolo di rappresentanza, secondo le modalità e le procedure definite in sede di contrattazione collettiva, che dovrà operare nel rispetto delle disposizioni di legge”. È riportato anche un “parere Olympus” rilasciato alla Direzione Prevenzione e Promozione salute della Regione Marche sull’art. 50, co. 1, lett- b) del decreto 81/2008, “sulla consultazione del RLST in ordine alla valutazione dei rischi all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda quando si operi all’interno della bilateralità artigiana”. Un quesito che visto il contenuto degli accordi nazionali e regionali dalla bilateralità artigiana chiede di “valutare se l’obbligo di consultazione del RLST può ritenersi legittimamente assolto con l’invio del documento di valutazione all’OP”. Infatti “decidendo di incanalare verso l’OP tutta la documentazione aziendale prodotta per adempiere l’obbligo di valutazione dei rischi, l’Accordo applicativo mette in condizione il RLST di essere efficacemente consultato. Esaminata la documentazione ricevuta, il RLST potrà agire nel modo e nelle forme che riterrà più opportuni, compreso l’eventuale accesso in azienda, oppure potrà ritenere già positivamente conclusa l’attività di consultazione”.

 

 

Il ruolo e le funzioni dei RLS/RLST. Criticità e potenzialità”, a cura Luciano Angelini (Aggregato di Diritto del lavoro - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Condirettore di Olympus), intervento al convegno “La sicurezza nelle imprese artigiane in Piemonte anno terzo” (formato PPT, 976 kB).

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su ruolo, compiti e responsabilità degli RLS

 

 

Tiziano Menduto


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