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Codice degli appalti: progettazione, idoneità tecnica e fase esecutiva

Codice degli appalti: progettazione, idoneità tecnica e fase esecutiva
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Appalti e costi della sicurezza

01/03/2017

Un intervento si sofferma sulle novità riguardanti la materia della salute e sicurezza sul lavoro nel nuovo codice degli appalti pubblici. Focus su livelli di progettazione, idoneità tecnico-professionale e previsioni in fase esecutiva.

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Bari, 01 Mar – Nelle scorse settimane ci siamo più volte soffermati, anche con specifiche interviste ad Ambiente Lavoro, sul tema degli appalti con riferimento alle novità del nuovo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

E abbiamo presentato una relazione, al convegno “Formazione, Giurisprudenza, Appalti Pubblici e Antincendio. Novità e aggiornamento tecnico-normativo” (Bari, 12 settembre 2016), dal titolo “Nuovo Codice degli appalti pubblici: novità riguardanti la materia della salute e sicurezza sul lavoro” e a cura dell’Ing. Giuseppe Paradies.


Nel primo articolo di presentazione ci siamo soffermati sulle novità del ruolo di committenti, responsabili dei lavori e responsabili unici del procedimento (RUP) e in questo secondo articolo riportiamo altri aspetti del codice che hanno a che fare con la sicurezza e salute, ad esempio in relazione ai “livelli di progettazione”.

 

Infatti all’ art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) del D.Lgvo 50/2016  si sancisce - comma 1, lettera c  - riguardo agli appalti di lavori che “la progettazione dei ‘lavori pubblici’ deve “assicurare: ‘… c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza’.

Questo è un punto “inserito insieme ad altre previsioni”, ma è “comunque un passo avanti rispetto alla previgente normativa che non prevedeva nulla in tale fase, se non facendo riferimento alle previsioni” del D.Lgs. 81/2008 (art. 90 c 1 e punto 1.1.1 dell’All. XV).

Inoltre il relatore indica che sempre nell’ambito delle previsioni connesse con i livelli di progettazione, “si fa esplicito riferimento agli oneri relativi alla progettazione dei PSC” (dei Piani di Sicurezza e Coordinamento) chiarendo “che gli stessi possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante (art. 23 comma 11)”. E si segnala che nell’art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche), al comma 1 è chiarito che tutti gli oneri relativi ‘alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81,….. fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti’.

La relazione ricorda poi che con riferimento agli appalti di servizi (art. 23 comma 15) è precisato che il progetto deve contenere ‘… le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; (…)’.

 

Veniamo alla scelta del contraente e all’idoneità tecnico-professionale, una fase, “particolarmente delicata nella P.A.” che è quella che “forse più di tutte ha visto l’introduzione di qualche novità e qualche nuova criticità”.

Ricordiamo che nel settore privato “la idoneità tecnico professionale è accertata con riferimento alle previsioni dell’Allegato XVII” (Idoneità tecnico professionale) del D.Lgvo 81/2008.

Nel D.Lgvo 50/2016 viene sottolineato all’art. 30 che il “generale principio di economicità, che deve supportare l’azione amministrativa, può essere subordinato, fra l’altro, ai criteri di ‘tutela della salute’. In fase di esecuzione gli operatori debbono rispettare (art. 30 comma 3) ‘gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X’”. Il relatore indica che tale previsione è più volte “richiamata nel prosieguo del Codice ed il mancato rispetto della stessa può essere motivo sia di esclusione dalla gara” - ad esempio con riferimento alla previsione di cui all’art. 80 comma 5 che conferisce alla stazione appaltante (S.A.) un “ampio potere discrezionale” - sia di “non aggiudicazione dell’appalto (art. 94 comma 2)”.

E si indica che la possibilità in capo alla S.A. di “poter dimostrare con ‘qualunque mezzo adeguato e non, come era la precedente previsione, solo con riferimento ai dati in possesso dell’Osservatorio, appare di difficile attuazione e foriera di ricorsi, specie nel caso di violazioni non passate dal vaglio giurisdizionale e forse estinte”. Tuttavia “interessante appare la innovativa previsione dell’art. 100” (Requisiti per l'esecuzione dell'appalto) che “permette alle S.A. di poter richiedere ‘requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali’”. E in tale ambito – continua il relatore – “potrebbero essere richieste quelle qualificazioni che attengono, fra le altre, alla Salute e Sicurezza sul lavoro, quali, per esempio, le qualificazioni per le imprese che operano negli ambienti sospetti di inquinamento ( DPR 177/2011) o per la bonifica degli ordigni bellici” (DM 11 maggio 2015 n. 82).

 

Rimandando alla lettura integrale dell’intervento, che si sofferma anche sulle garanzie/premialità, sulle offerte anomale e sul tema dei costi della sicurezza, concludiamo con qualche breve cenno al Titolo V (Esecuzione) del D.Lgvo 50/2016.

 

L’Ing Paradies segnala che “previsioni specifiche inerenti la Sicurezza sul Lavoro in fase esecutiva sono indicate nell’ambito dell’art. 101 ‘Soggetti delle stazioni appaltanti’ e dell’art. 105 ‘Subappalto’”. E riguardo i compiti del RUP (art. 101) è chiarito che ‘la esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81’. In particolare il direttore dei lavori (DL, sempre art. 101), ‘con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, .. ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. .... Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonchè ..... .. . d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle’.

Il relatore indica che questo è in realtà “un passo indietro rispetto alla previsione del Regolamento che indicava solo la ‘possibilità’ per il DL di assumere questo incarico. È pacifico che una tale previsione cozza con la complessità di gestione della sicurezza nei cantieri, specie più complessi”. E per come è formulato l’articolo, non sembra possibile per la stazione appaltante “affidare ad altri l’ incarico di CSE” (Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante l’esecuzione dell’opera).

La relazione si sofferma poi sulla figura del direttore operativo (art. 101 comma 4): ‘gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori’. Il relatore indica, a questo proposito, che la previsione, “già inserita nella precedente normativa, di conferire al Direttore operativo l’incarico di CSE, in un organigramma che lo vede in qualche modo subordinato al DL e non in contatto diretto con il committente, appare non rispettoso delle previsioni del D.Lgvo 81”.

 

Inoltre “viene confermata la funzione di possibile assistenza al CSE” da parte degli ‘ispettori di cantiere’ (art. 101, comma 2) che “rispondono del loro operato direttamente al direttore dei lavori. Figura non prevista del Dlgvo 81/2008 e di dubbio inquadramento nell’ambito del TUSL. Ha responsabilità penali? Può essere oggetto di sanzioni o contravvenzioni? Quali sono i suoi poteri”?

 

Concludiamo segnalando che la relazione si sofferma su altri aspetti rilevanti: nuovi obblighi previsti, riconferme, indicazioni non in linea con le previsioni del TUSL,…

 

E si sottolinea infine, come già anticipato in un articolo di PuntoSicuro, la scomparsa dei PSS (Piani di Sicurezza Sostitutivi) “per altro previsti nell’All. XV del D.Lgvo 81/2008”.

In particolare nella previgente normativa “il PSC, il POS ed il PSS erano esplicitamente richiamati come documenti allegati al contratto (art. 131 comma 3 del 163/2006 ed art. 137 comma e del Regolamento 207/2010)” e, conclude il relatore, è “un errore non aver riproposto tale obbligo”.

 

 

Nuovo Codice degli appalti pubblici: novità riguardanti la materia della salute e sicurezza sul lavoro”, relazione a cura dell’Ing. Giuseppe Paradies, intervento al convegno “Formazione, Giurisprudenza, Appalti Pubblici e Antincendio. Novità e aggiornamento tecnico-normativo” (formato PDF, 960 kB).

 

Nuovo Codice degli appalti pubblici: novità riguardanti la materia della salute e sicurezza sul lavoro”, presentazione a cura dell’Ing. Giuseppe Paradies, intervento al convegno “Formazione, Giurisprudenza, Appalti Pubblici e Antincendio. Novità e aggiornamento tecnico-normativo” (formato PDF, 859 kB).

 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su appalti e costi della sicurezza

 

 

RTM



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