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Circolari e norme tecniche per applicare la miglior sicurezza fattibile

Circolari e norme tecniche per applicare la miglior sicurezza fattibile
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Normativa

07/03/2019

L’obbligo di applicare la miglior sicurezza tecnologicamente fattibile desumibile da circolari ministeriali, norme tecniche e simili. Gli obblighi del datore di lavoro, l’onere della prova, l’art. 2087 e la responsabilità oggettiva.

 

1. L’obbligo del datore di lavoro

Nel caso in cui particolari cautele antinfortunistiche siano prescritte da una circolare ministeriale, l'omessa attuazione di tali misure “integra gli estremi dell'imprudenza per la inosservanza di indicazioni legittimamente suggerite, riferite a norme di esperienza e di conoscenza tecnica, che assume rilevanza di colpa penale” (Cass. Sez. IV Pen,, 24 gennaio 1990, n. 906, Libero, in motivazione).

 

In effetti l' art. 2087 del codice civile, nell'individuare l'obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile, non attribuisce ad alcuna fonte l'esclusività: ben può una circolare [ma anche una linea guida di una autorità amministrativa, gli indirizzi del coordinamento tecnico delle regioni e provincie autonome, le indicazioni operative degli organi di vigilanza, ad esempio dell'Asl territorialmente competente, ecc.] avente contenuto tecnico, individuare la frontiera più avanzata ai fini della sicurezza del lavoro, sia essa relativa all'antincendio, come pure ad altre materie prevenzionistiche. Lo stesso vale per linee guida od orientamenti del coordinamento tecnico delle regioni e provincie autonome, dell'oramai soppresso Ispesl, dell'Asl territorialmente competente ecc. O una linea guida regionale, oppure un interpello ecc.

 

È infatti sì vero che la circolare ministeriale, qualora consista esclusivamente di interpretazioni giuridiche, vincola solo coloro che appartengono all'amministrazione che l'ha emanata, e in caso di contrasto con la norma di legge verrà disapplicata dall'organo giudicante, ma è anche vero che, qualora non sia in contrasto con la legge, ma anzi di questa ne rappresenti la necessaria specificazione applicativa, per di più da un punto di vista tecnico, della tecnica più avanzata, risulterà evidente l'obbligo conseguente di adozione a carico del datore di lavoro e della sua organizzazione aziendale per quanto di competenza.



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Tutto questo coerentemente alla natura giuridica di norma aperta dell'art. 2087 c.c., la Cassazione afferma: “in questi termini, va quindi condiviso il canone interpretativo suggerito dalla sentenza n. 5048/1988, laddove si è affermato che “l’art. 2087, per le sue caratteristiche di norma aperta, vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una funzione, sussidiaria rispetto a quest’ultima, di adeguamento di essa al caso concreto”, senza che ciò costituisca “strappi ai principi”, poiché il dovere di protezione (dei lavoratori) che grava sull’imprenditore - collegato, del resto, al rischio d’impresa - comporta che debba essere lo stesso imprenditore a valutare se l’attività della sua azienda presenti rischi extra-lavorativi “di fronte al cui prevedibile verificarsi insorga il suo obbligo di prevenzione”, giusta il principio per cui ciascun datore, in riferimento alla particolarità del lavoro, da una parte, ed all’esperienza e alla tecnica, dall’altra, deve nella rappresentazione dell’evento (prevedibilità) prospettare a se stesso l’adozione delle misure (e, dunque, di tutte le misure) più consone e più aggiornate, al fine di scongiurare la sua realizzazione (prevedibilità)” (Cass., sent. n. 4012 del 20 aprile 1998).

 

Occorre notare che “le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro [incluso il D.Lgs. n. 81/2008] costituiscono un’applicazione specifica del più ampio principio contenuto nell’art. 2087 cod. civ., rispetto al quale la mancata violazione di quelle norme non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’imprenditore. L’art. 2087 cod. civ., si atteggia anche come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, nel senso che, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, la disposizione suddetta impone al datore di lavoro di adottare comunque le misure generiche di prudenza, diligenza e la osservanza delle norme tecniche e di esperienza”[Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 4721 del 9 maggio 1998, Pres. Lanni, Rel. Genghini.].

 

Dunque le norme tecniche, lo afferma a chiare lettere la Corte Suprema, hanno un contenuto vincolante e sotto certi profili perfino penalmente obbligatorio per il datore di lavoro in quanto e nella misura in cui rappresentino una estrinsecazione, una esplicitazione tecnica e pratica dell'obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile prescritta dall' art. 2087 del codice civile.

 

Coerentemente con questa impostazione della Suprema Corte, il Tribunale Ordinario di Milano - sez. IV penale 13/10/1999 (c.d. Sentenza Galeazzi) ha statuito sull'obbligo di rispettare le norme tecniche più avanzate, incluse anche quelle straniere eventualmente necessarie al fine di prevenire danni a persone e cose : “XI.2(...) la particolarità della fattispecie de qua che ha visto mancare la valutazione del rischio non perché il datore di lavoro Ligresti e il suo esperto Bracchi non sapevano come orientarsi in difetto di linee guida emanate dal Parlamento ovvero da enti delegati dal potere legislativo, che avrebbero abdicato ai propri compiti istituzionali tralasciando di prestare attenzione e di dare attuazione a principi costituzionali a tutela della sicurezza del lavoro, ma più semplicemente perché il primo non lo riteneva un suo compito ed è da pensare non abbia mai incontrato Bracchi che a sua volta non riteneva la camera iperbarica oggetto di valutazione di rischio incendio, ignorando completamente la normativa N.F.P.A. da tutti gli esperti del settore assunta a stato dell'arte, e la relazione 23 novembre 1988 della commissione tecnico-scientifica nominata dalla Regione Lombardia e che tratta anche della sicurezza antincendio”.

 

2. L’onere della prova

In tema di prevenzione degli infortuni, esiste una diversa modulazione di contenuto dei rispettivi oneri probatori a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dall'art. 2087 c.c., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette "nominate", la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno; nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette "innominate", la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o da altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (nella specie, relativa all'azione intrapresa dagli eredi di una lavoratrice deceduta per mesotelioma pleurico da amianto, dipendente dall'omissione colposa di misure di sicurezza idonee alla prevenzione e diminuzione delle polveri di amianto presenti sul luogo di lavoro da parte della società datrice, alle cui dipendenze la donna aveva lavorato come operaia dal 1963 al 1970, la Corte ha riconosciuto la responsabilità della società, atteso che, pure in assenza di norme specifiche per il trattamento dei materiali contenenti amianto - introdotte con d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 -, era tuttavia imposta l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle polveri, in virtù dell'art. 21 d.P.R. n. 303 del 19 marzo 1956, misure non adottate dalla società datrice).

 

3. L’obbligo di cui all’articolo 2087 c.c. non configura una forma di responsabilità oggettiva

Si segnala, infine, che la Cassazione è salda nel ritenere che “l’ art. 2087 cod. civ. ... non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (cfr. Cass. 29/1/2013 n.3288) [Cassazione civile sez. lav. 27 giugno 2014 n. 14614].

 

 

 

Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista



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