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Cantieri edili: indicazioni per l’utilizzo di scale sicure

Cantieri edili: indicazioni per l’utilizzo di scale sicure
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

26/11/2015

Indicazioni per l’uso in sicurezza delle scale nei cantieri edili con riferimento a quanto richiesto dalla normativa per scale a pioli, scale doppie, scale semplici portatili, scale fisse a gradini e scale in muratura.

Reggio Emilia, 26 Nov – Una  scheda di analisi degli infortuni mortali che avvengono in Italia ricorda che le cadute dall’alto rappresentano all’incirca un terzo degli infortuni mortali sui luoghi di lavoro registrati dal  sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi. E se il luogo in cui più frequentemente si verificano le cadute dall’alto è il cantiere con il 52,4% degli incidenti, una delle principali categorie di incidenti è correlata all’utilizzo di scale portatili.
Questi dati, relativi solo agli infortuni mortali e gravi registrati, ci permettono di comprendere quanti possano essere ogni anno i piccoli, medi e gravi incidenti che avvengono ancora oggi nell’utilizzo di questa attrezzatura di lavoro.
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In relazione a queste considerazioni, riprendiamo alcune utili informazioni tratte da un documento non recente, ma che può ancora contribuire a migliorare l’uso delle scale e a ridurre i comportamenti a rischio: la “ Guida pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili”, pubblicata sul sito prevenzionecantieri.it e realizzata dall’ AUSL di Reggio Emilia e dalla Regione Emilia Romagna.
 
Il documento riporta diverse indicazioni tratte dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).
 
Ad esempio nell’allegato XX del D.Lgs. 81/2008 si indica che è riconosciuta la conformità delle scale portatili, alle seguenti condizioni:
a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;
b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale. (...)
c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante: una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti; le indicazioni utili per un corretto impiego; le istruzioni per la manutenzione e conservazione; gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date dei rilascio (...); una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 parte parte 1a e parte 2a.
 
All’uso in sicurezza delle scale è dedicato anche l’articolo 113 del Testo Unico (TU).
Riguardo alle scale semplici portatili (a mano), si indica che queste scale ‘devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso’. E se di legno ‘devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. È vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti’.
Queste scale devono inoltre ‘essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala”.
Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, ‘non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b)’.
Inoltre:
- ‘le scale a mano usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l’una in prosecuzione dell’altra;
- le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto;
- quando l’ uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona”.
 
Il documento, che riporta anche indicazioni per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o simili), si sofferma poi (sempre con riferimento al contenuto dell’articolo 113) sulle scale doppie. Tali scale ‘non devono superare l’altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza’.
 
In relazione alle scale a pioli ricordiamo (comma 3, articolo 111 del TU) che il datore di lavoro ‘dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare’.
Inoltre (articolo 113 e allegato IV del TU) le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, ‘devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno.  La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro’.
Inoltre il datore di lavoro ‘assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi’.
Il datore di lavoro deve poi assicurare che le scale a pioli ‘siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura’.
 
Concludiamo con alcune indicazioni relative alle scale fisse a gradini e alle scale in muratura.
 
Le scale fisse a gradini (articolo 113 e allegato IV del TU), destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, ‘ devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano’.
 
E per le scale in muratura (Articolo 147 TU) si indica che ‘lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all’altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri”.
 
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale della guida che riporta anche utili tavole e disegni esplicativi sulle misure da adottare per l’uso sicuro delle scale.
 
 
AUSL di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna, “ Guida pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili”, nona edizione, gennaio 2011, (formato PDF, 7.68 MB).
 
 
 
RTM
 
 
 
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