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Cantieri edili: funzioni e obblighi dei coordinatori della sicurezza

Cantieri edili: funzioni e obblighi dei coordinatori della sicurezza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Coordinatori

22/01/2016

Una pubblicazione dell’Inail sulla progettazione della sicurezza nei cantieri si sofferma sugli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Roma, 25 Gen – Come abbiamo sottolineato in molti articoli e interviste, la figura professionale del coordinatore della sicurezza riveste un'importanza cruciale nell'ambito dei cantieri edili e, più in generale, dei ‘lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali (...)’ (Allegato X del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.).
Una figura chiave, con un  ruolo difficile e una “posizione intermedia tra il committente e il progettista, al quale spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere”. E l'operato del coordinatore “richiede conoscenze sempre più specifiche delle tecniche costruttive, oltre che un continuo aggiornamento sull'evolversi normativo”.

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A presentare in questo modo la figura del coordinatore della sicurezza di cantiere è il documento Inail dal titolo “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, una pubblicazione che si rivolge a tutti coloro che devono ottemperare agli obblighi previsti dal Titolo IV del Decreto legislativo 81/2008 e che propone anche schemi per la redazione di PSC e POS e algoritmi per la valutazione dei rischi.
 
Il documento - elaborato dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici e a cura di Raffaele Sabatino e Antonio Di Muro – sottolinea che la figura del coordinatore “si sdoppia in due funzioni, con ruoli distinti, che possono essere eventualmente ricoperti anche da due professionisti diversi:
 
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP): questa figura “la troviamo nei cantieri dove è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea”.
Il CSP deve coordinare “anche le misure preventive e protettive in dotazione all'opera, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire lavori successivi sull'opera stessa”. E una volta nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, “avrà il compito di essere il primo riferimento del committente, o del responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera ed essere la figura che deve vigilare sulle ‘misure generali di tutela’: al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro”. Inoltre i costi della sicurezza “debbono essere inseriti nel PSC, a cura del CSP”; infine, nel caso di lavori pubblici, tali costi debbono essere indicati nel quadro economico, al fine di non essere assoggettati a ribasso d'asta. La definizione dei costi della sicurezza assume, pertanto, valore contrattuale”;
 
- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE): il CSE “viene nominato qualora si sia in presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, e qualora sopravvengano nuove imprese affidatarie”. La nomina del CSE è “un obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori. Il ruolo del CSE è un ruolo assolutamente operativo, che prende forma e sostanza al momento dell'avvio delle opere. È un professionista esecutivo quindi, che segue passo dopo passo il corretto andamento dei lavori; ha sostanzialmente compiti di continua vigilanza e controllo nel cantiere. Deve osservare il cantiere, assicurarne la correttezza e la sicurezza, segnalare inadempienze al committente, o al responsabile dei lavori, e se questi non ascoltassero le sue indicazioni, segnalare le inadempienze e le irregolarità totali alle ASL territoriali e alla Direzione Provinciale del lavoro”.
 
Il documento si sofferma in particolare sull’obbligo di designazione dei coordinatori.
 
A questo proposito si segnala ancora che “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione”.
In questo caso il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, “designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98.
L'obbligo di designazione del coordinatore per l'esecuzione si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese”.
 
Ci si sofferma poi su un “elemento di particolare novità rispetto alla disciplina previgente”.
L'obbligo di designazione del CSP, ovvero del CSE, “ha come unica condizione la previsione di presenza di più imprese, anche non in contemporanea. Sono stati eliminati i limiti dimensionali (cantieri con entità pari o superiore a 200 uomini giorno) e qualitativi (cantieri con lavori comportanti rischi particolari)”.
 
Vediamo più nel dettaglio gli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
 
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) “redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993”.
Si ricorda che il fascicolo “non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.p.r. 380 del 6 giugno 2001”. E il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), “è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera”.
 
Concludiamo con gli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
 
Durante la realizzazione dell'opera, “il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.
 
Ricordiamo infine che nei casi di cui all'art. 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, “redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'art. 91, comma 1, lettere a) e b)”.
 
 
 
INAIL - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, “ La progettazione della sicurezza nel cantiere”, documento curato da Raffaele Sabatino (INAIL, Dipartimento Innovazioni Tecnologiche) e Antonio Di Muro (Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per conto di Enti pubblici e privati), con la collaborazione di Andrea Cordisco e Daniela Gallo, edizione 2015 (formato PDF, 12.43 MB).
Algoritmo cantieri (Formato XLS, 260 kB).
 
 
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Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
22/01/2016 (09:19:32)
Premesso che non si dovrebbe parlare di "Progettazione della sicurezza nel cantiere" ma di "integrazione della sicurezza nella progettazione dell'opera", trovo preoccupante che un ente istituzionale in una sua pubblicazione continui ad attribuire al CSE compiti di "continua vigilanza" quando la Cassazione Penale,a cominciare da gennaio 2010 (sentenza n° 1490) ha finalmente cominciato a comprendere la profonda differenza esistente tra chi ha l'obbligo di continua vigilanza (datore di lavoro, dirigenti e preposti) e chi, invece, ha un altro ruolo come il CSE.

Le sentenze della Cassazione Penale che l'INAIL sembra non conoscere, sono queste:
Cassazione Penale Sez. IV, n° 1490 del 14 gennaio 2010 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 18149 del 13 maggio 2010 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 12703 del 29 marzo 2011 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 14654 del 12 aprile 2011 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 25663 del 27 giugno 2011 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 46839 del 19 dicembre 2011 - Cassazione Penale Sez. IV, n° 6379 del 16 febbraio 2012 - Cassazione Penale, Sez. IV, n° 37738 del 12 settembre 2013 - Cassazione Penale, Sez. IV, n° 47283 del 17 novembre 2014 - Cassazione Penale, Sez. IV, n° 7960 del 23 febbraio 2015 - Cassazione Penale, Sez. III, n° 41820 del 19 ottobre 2015).

Accanto a queste ci sono tante altre sentenze di assoluzione nella giurisprudenza di merito (non appellate) tra cui le seguenti:
Tribunale di Avellino, Sez. Pen., 03 ottobre 2011, n. 151; Tribunale di Como, Sez. Erba, 30 luglio 2013, n. 129; Tribunale di Como, Sez. Pen., 26 febbraio 2014, n. 270; Tribunale di Sondrio, Sez. Pen., 18 marzo 2014, n. 102; Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Pen., 20 maggio 2014, n. 1089; Tribunale di Milano, Sez. Pen. 6, 24 settembre 2014, n. 7017; Tribunale di Busto Arsizio, Sez. Pen., 29 maggio 2015, n. 891.
Rispondi Autore: Fausto Pane - likes: 0
22/01/2016 (12:18:20)
In effetti il documento INAIL risulta 'omissivo' nel fermare la citazione della giurisprudenza al 2008. Il fatto di fermarsi lì, secondo me squalifica la pur pregevole operazione informativa svolta da INAIL ed induce a considerazioni fuorvianti del tipo 'sono CSE, rischio la galera, voglio tanti soldi...'
Un grazie a Carmelo per la preziosa raccolta di sentenze. E' già copiaincollata sul mio PC.
Saluti a tutti.
Fausto Pane
Rispondi Autore: Andrea Iovino - likes: 0
22/01/2016 (12:34:24)
Perfetto e puntuale l'appunto di Carmelo, mi ha preceduto nell'intenzione di precisare che uno dei doveri del CSE, non è certo quello della "continua vigilanza".
Rispondi Autore: Mauro Gallazzi - likes: 0
22/01/2016 (14:44:59)
Sono totalmente d'accordo con il commento del Dott. Catanoso, in quanto ancora una volta si cerca di attribuire responsabilità, oltre a quelle che già si ritrova e sono tante, su una figura ancora oggi troppo debole nel processo edilizio e con pochi o quasi nulli poteri contrattuali a partire dal Committente fino ad arrivare all'ultima impresa presente in cantiere.
Sarebbe opportuno che le varie associazioni di categoria cominciassero a responsabilizzare di più i propri iscritti e nello stesso tempo li informassero, anche con corsi di aggiornamento come fanno i Coordinatori, sui contenuti del Decreto 81.
Ci rendiamo conto che ancora oggi basta avere un secchio e una cazzuola per aprire una partita IVA e il giorno dopo cominciare la costruzione di un edificio di dieci piani senza avere un minimo di formazione?
E' sicuramente più comodo però, addossare tutto sulle spalle del Coordinatore piuttosto che dar fastidio a qualcuno dei piani alti.
Rispondi Autore: Avv Rolando Dubini - likes: 0
18/07/2017 (09:35:53)

Gli adempimenti del Coordinatore "vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori".
Esiste "continuità normativa tra titolo IV dlgs 81/2008 e dlgs 494/1996".
Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20703 – Responsabilità del CSE per inosservanza dell’art. 92 comma 1 lett.a) D.lgs 81/08
Avv. Giulia BRUNELLI
STUDIO LAGEARD
Il caso in esame ha ad oggetto la responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dei lavori di un cantiere edile per il reato di cui all’art. 92, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/2008, a lui ascritto in quanto non verificava, con opportune azioni di controllo e coordinamento, l’applicazione da parte delle ditte realizzanti le strutture in cemento armato, delle disposizioni ad esso pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta procedura delle relative procedure di lavoro.
In tale pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008 prevede, a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, una serie di adempimenti che comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l’osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 D. Lgs. n. 81/2008, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nel POS e negli accordi tra le parti sociali. Tali adempimenti che vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori.
Tale pronuncia, del resto, si inserisce nella linea interpretativa sostenuta da questa Corte, secondo la quale sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 494/1996 (concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori), ancorché formalmente abrogate dall’art. 304 D. Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, norma, quest’ultima, che ha recepito in termini sostanzialmente conformi il contenuto della disciplina previgente.
Infine, i giudici di legittimità richiamano una precedente pronuncia nella quale era stato affermato che “il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni” (Cass., Sez. 4, 26 aprile 2016, n. 47834).
Rispondi Autore: Pasquale Mingrone - likes: 0
27/11/2018 (14:52:36)
Se il CSp non viene nominato perché si è in presenza di una sola impresa e i lavori in cantiere prevedono scavi, chi esegue la valutazione del rischio bellico?
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
27/11/2018 (17:57:17)
COME POSSO CAPIRE IL LIVELLO DI RISCHIO?

- il css e il csp hanno come strumeto la VRB (valutazione del rischio bellico), possono provvedere loro alla stesura del documento oppure avvalersi di professionisti del settore.

PERCHE' CHIAMARE UN TECNICO QUALIFICATO ESTERNO QUANDO LA VRB PUO' ESSERE FATTA DA UNA DITTA BCM?

- semplicemente perchè le ditte BCM non rilasceranno mai una valutazione del rischio bellico esaustiva, cercheranno sempre di sostituirla con analisi superficiali con utilizzo di strumenti MIRACOLOSI, che al fine della valutazione hanno un' importanza relativa.

Inoltre ricordo che le ditte BCM non possono rilasciare nessun documento legato all'analisi superficiale eseguita.

Ne ha dato comunicato il ministero difesa in una lettara mandata a tutte le ditte BCM nel marzo 2016. tale comunicato recita:


1. Questa Direzione è venuta a conoscenza di situazioni in cui imprese specializzate in bonifica bellica conducono attività di valutazione del rischio bellico per conto del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP), soggetto deputato a tale attività a mente di quanto previsto dall’art. 91, comma 2-bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2008, n. 81.


2. Al riguardo, si ritiene necessario precisare che il contributo fornito dalle sopra citate imprese non può che limitarsi ad un’analisi storica della zona di interesse al fine di determinare se la stessa sia stata coinvolta da eventi bellici ovvero se nel suo ambito vi siano stati precedenti rinvenimenti di ordigni, prevedendo eventualmente un’indagine magnetometrica superficiale. In quest’ultimo caso, si evidenzia che tale indagine potrà esclusivamente indicare le aree ed il livello di interferenza ferromagnetica presenti, che eventualmente messe in sistema con l’analisi storica, potranno indirizzare la valutazione finale del CSP in merito all’opportunità di procedere alla bonifica bellica sistematica.


3. In relazione a quanto precede, si sottolinea che in nessun caso potranno essere:

- eseguite attività di tipo invasivo sul terreno, quali scavi o perforazioni, in quanto tali attività andrebbero a configurarsi quali operazioni di bonifica bellica sistematica preventiva svolte in assenza delle prescrizioni tecniche ed al di fuori dell’attività di vigilanza del Ministero della Difesa, così come previsto dal D.Lgs. 66/2010 e dalla Legge 177/2012;

- rilasciate attestazioni che il terreno di interesse sia esente da rischio bellico, nella considerazione che mediante un’indagine di tipo superficiale non si ha alcuna certezza sull’eventuale presenza di ordigni a profondità maggiore di un metro dal piano di campagna.


4. Infine, si rappresenta che, laddove fossero rilevate eventuali infrazioni a quanto sopra disposto, le stesse saranno valutate in sede di comitato tecnico consultivo ai fini di eventuali provvedimenti di cui all’articolo 5 del decreto interministeriale 11 maggio 2015, n. 82 e, ove ne ricorrano i termini, potranno essere segnalate all’Autorità Giudiziaria per attentato alla pubblica incolumità.

PERCHE' HA PIU' VALORE UNA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN'ANALISI DI CAMPO?

- la corretta stesura della valutazione del rischio è di fatto un documento redatto e firmato, che certifica una ricerca e un lavoro svolto, quindi in caso di ritrovamento accidentale, aiuta nel determinare la buona fede di chi esegue l'opera. L'analisi superficiale oltre ad avere costi esorbitanti NON VERRA' MAI ACCOMPAGNATA DA UN DOCUMENTO CHE CERTIFICHI IL RISCHIO BASSO, quindi è come non farla.

PERCHE' VIENE SEMPRE PROPOSTA DALLE DITTE BCM L'ANALISI SUPERFICIALE?

- semplicemente per una questione di costi, una buona valutazione del rischio bellico può costare dai 500 ai 1500€ mentre un'analisi superficiale varia dai 4000€ a salire

QUANDO PUO' DEFINIRSI RISCHIO NULLO?

- esistono solo due tipi di livello di rischio BASSO e ALTO, quindi anche dopo l'avvenuta bonifica e il relativo svincolo dell'area esiste una percentuale di rischio, legata a tutti quegli ordigni che sono stati realizzati con materiale nonrintracciabile.

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