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Accordo Stato Regioni su attrezzature da lavoro

Accordo Stato Regioni su attrezzature da lavoro
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

02/04/2013

Il patentino di abilitazione specifica degli operatori per le attrezzature non sostituisce gli obblighi di informazione e formazione del datore di lavoro nei confronti del lavoratore.

Pubblichiamo un articolo tratto da “L'elmetto giallo” il periodico di informazione di Asle – Rlst rivolto a imprese e lavoratori del settore edile.
 
Accordo Stato Regioni su attrezzature da lavoro
Individuare le attrezzature da lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione degli operatori spetta alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni così come prevede il comma 5 dell’art. 73 del D.Lgs 81/08.
Con l’ accordo tra Stato e Regioni siglato il 22 febbraio 2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2012 n. 60 si da finalmente concretezza a un adempimento atteso si dal 2008.
L’accordo citato riguarda l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione.
I lavoratori sono i soggetti a cui è indirizzata l’azione di formazione e informazione specifica. In ottemperanza alla legge essi devono essere informati e opportunamente formati circa l’utilizzo
di particolari attrezzature da lavoro che richiedono una specifica conoscenza per il loro corretto funzionamento in piena sicurezza.

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Tra le attrezzature soggette a questo tipo di informazione-formazione specifica rientrano anche numerosi macchinari utilizzati nei cantieri edili quali:
• gru a torre;
• gru mobile;
• gru per autocarro;
carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
• macchine movimento terra;
• pompe per calcestruzzo.
Ai datori di lavoro e ai lavoratori si ricorda che la formazione specifica prevista dall’accordo per queste attrezzature non è da considerarsi sostitutiva della formazione obbligatoria spettante,
comunque, a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08. In altre parole, il rilascio del così detto “patentino” per l’utilizzo di determinate attrezzature non costituisce affatto un percorso sostitutivo o una diversa modalità di formazione alla sicurezza, ma rappresenta un ulteriore obbligo per il datore di lavoro rispetto a quelli di informazione e formazione già previsti. Dunque, il lavoratore prima di essere adibito alla conduzione di tali attrezzature dovrà essere abilitato per la tipologia di attrezzature e quindi informato, formato e addestrato sulla attrezzatura specifica in uso, ed alla pratica di essa secondo le specifiche previste dal costruttore nell’apposito libretto di istruzioni.
Per alcune attrezzature, poi, l’accordo Stato Regioni individua anche le sottocategorie, vediamo in dettaglio alcuni esempi. Tra i Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo si evidenziano:
• carrelli semoventi a braccio telescopico;
• carrelli industriali semoventi;
• carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi.
Le Macchine movimento terra sono classificate come segue:
• Escavatori idraulici con massa operativa maggiore di 6000 Kg;
• Escavatori a fune;
• Pale caricatrici frontali con massa operativa maggiore di 4500 Kg;
• Terna: macchina semovente a ruote o a cingoli, dotata di cassone aperto, progettata sia per il montaggio di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore;
• Autoribaltabile a cingoli con massa operativa maggiore di 4500 kg;
• Pompa per calcestruzzo: dispositivo capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.
 
 
 
 
RPS
 
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Rispondi Autore: Angelo Marzaroli - likes: 0
02/04/2013 (09:30:20)
E ricordo la "semplificazione" per il settore agricolo, ove vi siano i requisiti indicati nella circolare esplicativa N°12 del 11/03/2013 del MinLav. Chiedete pure.
Rispondi Autore: Marco Colombo - likes: 0
02/04/2013 (16:31:46)
Andiamo bene... di questo passo, tutti quanti rinunceranno a diplomarsi o laurearsi tanto i vari titoli di studio percepiti obbligheranno comunque a sottostare a questi assurdi obblighi formativi... sia chiaro che questa "assurdità" riguarda chi già dimostra di per sè di saper usare un'attrezzatura, non chi non ha mai fatto nulla in precedenza (per il quale sono perfettamente d'accordo di organizzare un percorso di formazione)
Rispondi Autore: Alessia Minella - likes: 0
25/08/2014 (13:00:34)
A proposito del settore agricolo...
una persona, non imprenditore agricolo, ma solo proprietario di alcuni appezzamenti e di una trattrice agricola (non si tratta quindi di attività lavorativa)è esente dall'obbligo?

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