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Lo sapevi che – Radiazioni elettromagnetiche ed ottiche: valutazione subito

La valutazione dei rischi fisici è da effettuarsi, nell’ambito della valutazione generale di tutti i rischi, senza attendere l’entrata in vigore degli obblighi previsti dai capi IV e V del D. Lgs. n. 81/2008. Di Rolando Dubini, avvocato.

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Ospitiamo un approfondimento dell’avvocato Rolando Dubini che chiarisce come la valutazione di tutti rischi fisici (compresi quindi anche quelli derivanti dell’esposizione a campi elettromagnetici o radiazioni ottiche) sia prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 nell’ambito della valutazione generale di tutti i rischi e deve quindi essere effettuata senza aspettare la proroga dei capi specifici.
 
 
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Sul titolo VIII – Agenti fisici 
 
Il Titolo VIII, Capo I, II e III del D. Lgs. n. 81/2008 riguarda la prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro, in generale, e in particolare i rischi lavorativi derivanti da esposizione professionale a rumore e vibrazioni meccaniche.
 
“Relativamente agli agenti fisici l’emanazione del Decreto Legislativo 81/2008, pur essendosi fondamentalmente ispirata alla legislazione previgente, ha posto in capo alle aziende obblighi di valutazione e gestione del rischio che presentano anche elementi di novità”.*
 
Di particolare rilievo risulta il punto riguardante l'entrata in vigore dei diversi capi del titolo VIII del decreto: il Capo I del DLgs.81/2008 è in vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori produttivi dal 30 luglio 2008 (da intendersi come 1 gennaio 2009, a seguito di modifica, e proroga, decisa dalla legge n. 129/2008).
 
Campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali
Per quanto concerne invece il Capo IV (Campi elettromagnetici) e Capo V (Radiazioni ottiche artificiali) il legislatore ha previsto una entrata in vigore differita per tempi significativi.
Infatti, relativamente ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore all'articolo 306 del Testo Unico, e stante l'emanazione della direttiva 2008/46/CE, l'entrata in vigore ha subito uno slittamento temporale di 4 anni ed è prevista per il 30/04/2012.
Per quanto riguarda le radiazioni ottiche artificiali l'entrata in vigore è invece prevista per il 26/04/2010.
 
Per quanto riguarda, dunque, gli obblighi e le responsabilità penali conseguenti fino alle date del 30/04/2012 e 26/04/2010 non sono sanzionabili gli obblighi specificamente previsti rispettivamente dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del DLgs.81/2008, ma resteranno tuttavia esigibili e sanzionabili in caso di inottemperanza gli obblighi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII. In questo contesto ci si deve riferire alle indicazioni desumibili dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del Testo Unico anche tenuto conto del richiamo alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi di cui all'art. 181.
 
Ricordiamo infatti che l'art. 181 prevede che "il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici", ovvero nell'ambito della valutazione generale di tutti i rischi troverà spazio una valutazione di tutti i rischi derivanti da esposizione a tutti gli agenti fisici, mentre l'art. 180 precisa che "per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori". Pertanto la valutazione va effettuata per tutti gli agenti di rischio elencati all'art. 180.
 
In caso di omessa valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici, ad esempio, le sanzioni saranno quelle previste in generale dagli artt. 17 c. 1 lett. a - 28 c. 2 lett. a) o b) in relazione all'art. 181 comma 1 e art. 55, che prevede al comma 1, per omessa valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici:
- datore di lavoro: ammenda da 1.000 a 2.000 euro in relazione a 28 c. 2 lett. a)
- datore di lavoro: ammenda da 1.000 a 2.000 euro in relazione a 28 c. 2 lett. b)
 
L'articolo 180 comma chiarisce che queste disposizioni sono fondamentali, fondanti gli obblighi di prevenzione e comuni ai diversi rischi specifici, ai quali però si applicano i capi specifici, anzi si applicheranno in alcuni casi solo in futuro, i casi prima citati, i cui capi specifici non sono ancora in vigore, e che quindi dal punto di vista del diritto vigente non esistono e sono totalmente privi di efficacia e di effetti, fino a quando entreranno in vigore:
 
Art. 180. Definizioni e campo di applicazione
 2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.
 
Qualcuno, fintamente ignaro del lapidario contenuto dell'articolo 181 comma 1, nel tentativo di eludere ad esempio gli obblighi valutativi, e preventivi protezionisti in materia di campi elettromagnetici ha sostenuto la bizzarra tesi secondo la quale oggi esiste un rapporto tra norme del capo I e norme del capo IV del titolo VIII configurabile come quella di cui al seguente Articolo 298 recante il principio di specialità: “1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I del presente decreto e da una o più disposizioni previste negli altri titoli del medesimo decreto, si applica la disposizione speciale”.
Facendo finta così di non capire che non esiste alcuna possibile relazione del tipo norma generale-norma speciale tra capo I e capo IV citati, in quanto il capo IV non è in vigore, non è valido, non è efficace e dunque giuridicamente non può avere alcun effetto fino al 2012. E se è “inesistente” il capo IV, allora è gioco forza affermare, con ragionamento giuridicamente e logicamente ineccepibile, che gli obblighi penalmente sanzionati e citati di cui agli articoli 181 e seguenti sono oggi gli unici vigenti anche per quel che riguarda, ad esempio ma non solo, i campi elettromagnetici.
 
Rumore
Per quanto riguarda la valutazione del rischio rumore, il D.Lgs. n. 106/2009 ha introdotto all'articolo 190 del D.Lgs. n. 81/2008 il seguente nuovo comma, sostitutivo di identica disposizione in precedenza collocata nel titolo IV:
 
“5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento”.
 
Occorre osservare però che la Commissione consultiva fino ad ora non ha mai convalidato alcuno studio.
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano.
 
* dall’introduzione di “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II e III sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Prime indicazioni applicative”, ISPESL in collaborazione con il Coordinamento Tecnico delle Regioni, luglio 2008 (in sostituzione delle precedenti Linee guida per l'applicazione dei D.Lgs. 187/2005 e 195/2006).
 

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