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Emergenze su strada: quali sono le prassi corrette per la segnalazione?

Emergenze su strada: quali sono le prassi corrette per la segnalazione?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Cantieri stradali

03/08/2020

Il decreto ministeriale 22 gennaio 2019 riporta i criteri per la segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Focus sulle segnalazioni di emergenza: le procedure per gli operatori e gli interventi in galleria.

 

Brescia, 3 Ago – Sono tante le situazioni di emergenza che possono crearsi sulle strade per diverse tipologie di accadimenti possibili, come incidenti stradali, eventi di natura meteorologica o ostacoli che vengono a trovarsi improvvisamente sulla carreggiata. In questo caso si hanno “situazioni di pericolo per l'utenza stradale che, comparendo bruscamente, impongono la messa in atto di procedure di segnalazione di emergenza eseguite in condizioni di criticità non essendo sempre possibile prevedere e programmare le risorse umane e tecnologiche necessarie per fronteggiare l'evento”. E tra i possibili interventi di emergenza possono essere compresi “anche quelli messi in atto dagli operatori per assistere l’utenza veicolare in presenza di anomalie rispetto alla normale circolazione stradale”.

 

Come affrontare in sicurezza le procedure di segnalazioni di emergenza?

 

A presentare con queste parole le possibili situazioni di pericolo e, specialmente, a fornire utili informazioni per prevenire i rischi correlati alle procedure di segnalazione di emergenza è un allegato presente nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 recante “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”. Un decreto, che ha abrogato il Decreto Ministeriale 4 marzo 2013, e che abbiamo presentato nei mesi scorsi soffermandoci sulle prassi relative agli spostamenti a piedi, ai veicoli operativi e all’entrata e uscita dai cantieri.

 

Oggi ci occupiamo, invece, delle situazioni di emergenza e delle corrette prassi nelle fasi di segnalazione per prevenire infortuni in presenza di traffico veicolare:


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Guida sicura
Formazione sui rischi specifici di chi lavora al volante (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Le indicazioni generali per le segnalazioni di emergenza

Nel punto 6 del primo allegato del decreto si segnala che i criteri generali di comportamento descritti devono essere attuati esclusivamente “nel periodo transitorio, cioè da quando si viene a conoscenza dell'insorgere della situazione anomala, fino a quando non siano stati adottati, dai competenti organismi, i provvedimenti necessari per la rimozione definitiva del pericolo”.

 

E se indicazioni fornite non possono essere esaustive “rispetto a tutte le possibili situazioni di emergenza di fronte alle quali si può trovare chi opera” in esposizione al traffico veicolare, “tuttavia l'applicazione dei principi di base e dei criteri generali di sicurezza” riportati, “con gli opportuni adattamenti alle situazioni contingenti”, costituiscono sicuramente una “buona regola operativa per affrontare l'emergenza tutelando la propria e l’altrui incolumità”.

 

Si indica poi che in situazioni di emergenza il segnalamento “è costituito da veicoli d’intervento muniti di dispositivi luminosi supplementari lampeggianti o di pannello di passaggio obbligatorio o di pannelli a messaggio variabile, o una combinazione di tali sistemi”. E gli interventi di emergenza “devono essere preceduti da un adeguato presegnalamento”.

 

Ricordiamo che, riguardo al presegnalamento, al punto 2.4 dell’allegato si indica che in relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada “deve essere individuata la tipologia di presegnalazione più adeguata”. Ad esempio: “sbandieramento con uno o più operatori, moviere meccanico, pannelli a messaggio variabile, pittogrammi, strumenti diretti di segnalazione all’utenza tramite tecnologia innovativa oppure una combinazione di questi”.

 

Tornando al segnalamento d’emergenza si sottolinea che tale azione è successivamente sostituita rapidamente, se il pericolo persiste, “da un sistema segnaletico più complesso, secondo le previsioni” contenute nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002”.

 

La segnalazione di un’emergenza effettuata da operatori

L’allegato riporta il caso in cui la segnalazione sia effettuata da un solo operatore.

 

Riscontrata una situazione anomala “l’operatore provvede a:

  • rallentare l'andatura del veicolo di servizio, predisponendosi alle operazioni di emergenza, azionando i dispositivi supplementari a luce lampeggiante (ed il pannello a messaggio variabile, se il veicolo ne è dotato);
  • posizionare il veicolo in posizione visibile agli utenti in arrivo, il più possibile sulla destra, per quanto possibile con netto anticipo rispetto all'ostacolo e, comunque, in modo da non costituire un fattore di rischio per gli utenti;
  • nel caso di strade con almeno due corsie per senso di marcia, se presente la corsia di emergenza o uno spazio di fermata utile sul margine destro, arrestare il veicolo in posizione visibile agli utenti in arrivo, il più possibile sulla destra in anticipo rispetto all'ostacolo; in assenza di spazi utili di fermata sul margine destro, nel caso in cui un evento rilevante non segnalato possa costituire elemento di pericolo per la circolazione, fermarsi sulla corsia interessata dall’evento, inducendo gradualmente il rallentamento del traffico in arrivo;
  • dare informazione della situazione visibile alla propria struttura secondo le proprie procedure operative;
  • scendere dal veicolo di servizio, collocandosi in posizione di sicurezza;
  • preavvisare gli utenti del pericolo mediante i dispositivi di segnalazione in dotazione ai veicoli di servizio;
  • evitare di effettuare segnalazioni transitando o stazionando sulle corsie di transito o farle in modo improvviso e concitato con il rischio di indurre i guidatori dei veicoli sopraggiungenti ad effettuare manovre brusche e precipitose;
  • proseguire nella segnalazione, eventualmente anche attraverso sbandieramento, in attesa di ricevere istruzioni e/o informazioni da parte della propria organizzazione e dell’eventuale arrivo in sito dei servizi attivati e dei soccorsi”.

 

Sono poi riportate le indicazioni per la segnalazione di una situazione di emergenza da parte di due operatori.

 

In questo caso “riscontrata una situazione anomala, gli operatori articolano l’intervento nel seguente modo”:

  • un primo operatore attua, nell'ordine, tutte le operazioni viste nel caso di un solo operatore;
  • “un secondo operatore si reca, invece, adottando le opportune precauzioni, sul posto del sinistro o dell'ostacolo (senza esporsi inutilmente al traffico sopraggiungente), verificando brevemente la situazione in atto e tranquillizzando, in caso di incidente, gli eventuali bisognosi di soccorso. Fornisce, inoltre, le informazioni al centro radio o sala operativa, quando presenti, o al proprio preposto per ricevere le istruzioni del caso da parte dei superiori”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale dell’allegato che riporta anche indicazioni sulle azioni da svolgere nel caso siano presenti tre o più operatori.

 

La segnalazione di intervento in galleria in situazioni di emergenza

Un altro tema affrontato riguarda la segnalazione di intervento in galleria in situazioni di emergenza.

 

L’allegato al decreto indica che - “riscontrata una situazione anomala in galleria, fermi restando i principi di cui ai punti 3.3 e 4.2” dell’allegato (3.3 - Spostamento a piedi in galleria e lungo ponti e viadotti; 4.2 - Fermata e sosta del veicolo in galleria) - gli operatori “provvedono ad informare preventivamente la propria organizzazione in modo da consentire l’inserimento dell’evento, ove possibile, sui pannelli a messaggio variabile in itinere e sui semafori agli imbocchi o in galleria”.

 

Si indica poi che nel caso di eventi anomali di cui si ha notizia, “un operatore posizionato fuori dalla galleria, nel punto di maggiore visibilità, provvede alla segnalazione al traffico in arrivo mediante sbandieramento. In funzione della lunghezza della galleria e del punto in cui è stata riscontrata la situazione anomala, un ulteriore operatore, in posizione visibile al traffico veicolare e comunque a non meno di 150 metri di distanza dall’evento, può provvedere alla segnalazione al traffico in arrivo mediante sbandieramento all'interno della galleria”. E il veicolo di servizio, “previa attivazione dei dispositivi luminosi di sicurezza e del pannello a messaggio variabile, se in dotazione, è posizionato possibilmente ad almeno 50 metri dall’area dove è presente l’evento, in posizione visibile agli utenti in arrivo, anche sulla stessa corsia interessata dall’evento e comunque, in modo da non costituire un fattore di rischio per gli utenti e per la propria sicurezza”.

 

 

Si segnala, infine, che “in funzione della durata della situazione di emergenza, dopo aver attivato gli eventuali soccorsi e le eventuali squadre di supporto, si procede alla segnalazione ed alla delimitazione della zona dell’evento mediante l’utilizzo di segnaletica alleggerita o segnaletica standard per il segnalamento temporaneo”.

 

In conclusione, rimandiamo ancora alla lettura integrale dell’allegato I del decreto del 22 gennaio 2019 che, riguardo alle situazioni di emergenza, si sofferma anche sulla rimozione di ostacoli dalla carreggiata da parte degli operatori, un’attività che “richiede la massima attenzione per la salvaguardia della propria incolumità”.

 

 

RTM

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 22 gennaio 2019 - Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

 

 


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