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COVID-19: sicurezza e limitazioni agli spostamenti in Lazio e Campania

COVID-19: sicurezza e limitazioni agli spostamenti in Lazio e Campania

Autore: Ufficio Stampa

Categoria: Coronavirus-Covid19

23/10/2020

Le nuove ordinanze della Regione Lazio e della Regione Campania per la gestione dell’emergenza COVID-19 riportano precise limitazioni agli spostamenti nei territori regionali. Le normative, gli spostamenti e le attività scolastiche.

 

Roma/Napoli, 23 Ott – Non è facile in questa fase complicata dai numeri dei nuovi contagi giornalieri al virus SARS-CoV-2, che hanno superato la soglia dei 15.000, seguire le tante normative che anche a livello regionale cercano di aumentare e rafforzare le strategie di prevenzione relative all’emergenza COVID-19.

 

Dopo esserci soffermati, nei giorni scorsi sulle novità, in materia di gestione dell’emergenza, nella Regione Veneto, nella Regione Friuli-Venezia-Giulia e nella Regione Lombardia, ora segnaliamo alcune novità normative in Lazio e in Campania.

 

Come raccontato dai media in questi giorni sia il Lazio che la Campania, sulla scia della Lombardia, hanno previsto ordinanze che impongono delle limitazioni negli spostamenti (“coprifuoco”). Limitazioni che vengono giustificate proprio dall’accelerazione del progressivo peggioramento dell’epidemia di SARS-CoV-2.

 

Rimandiamo, per gli aggiornamenti dell’ultima ora riguardo alle ordinanze regionali, ai siti web che ogni Regione dedica alla normativa in materia COVID-19.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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Informazione ai lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione dal rischio biologico causato da virus

 

Ordinanza della Regione Lazio: limitazione agli spostamenti notturni

Nella Regione Lazio si ricorda che, come evidenziato in un documento del Ministero della Salute, “sono necessarie sia misure non farmacologiche volte a rallentare la trasmissione del virus SARS-CoV-2, che misure di preparedness e, quindi, di potenziamento del contenimento già attuato e, in attesa dell’immunità, misure volte alla strutturazione di un sistema di convivenza e adattamento del Servizio Sanitario alla gestione delle patologie in modo combinato con il virus, per pazienti positivi”.

 

È quanto è indicato nell’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il presidente della Regione Lazio, appena firmata, “ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.

 

L’articolo 1 dell’Ordinanza riguarda il potenziamento della rete COVID attraverso l’incremento di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da COVID-19, “identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella già inserite nella rete COVID, anche parzialmente dedicate e provvedere all’ampliamento dei posti di quelle già inserite in rete”

 

E, come premesso, con l’articolo 2 si pone uno stop agli spostamenti notturni nel territorio regionale.

 

L’articolo 2 (Limitazione agli spostamenti in orario notturno) indica (a partire dalla notte tra venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre e per un periodo di trenta giorni):

  1. “Sul territorio della Regione, dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero per motivi di salute. La sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale incombe sull’interessato tenuto ad attestarlo con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445”.

Autodichiarazione che è allegata al documento e di cui riprendiamo un breve stralcio:

 

 

Inoltre l’articolo 3 prevede un potenziamento della didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle Università.

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al 50 per cento degli studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno, mentre le Università incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari all’75 per cento degli studenti iscritti, con esclusione delle attività formative che necessitano della presenza fisica o l’utilizzo di strumentazioni.

 

Si rimanda al sito della Regione Lazio per gli aggiornamenti in materia di normativa per l’emergenza COVID-19.

 

Ordinanza della Regione Campania: limitazione degli spostamenti interprovinciali

Il governatore della Campania ha, invece, firmato martedì una nuova ordinanza che impone la “limitazione degli spostamenti interprovinciali” per il contenimento dell’emergenza COVID-19.

 

Stiamo parlando della Ordinanza n. 82 del 20 ottobre 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività didattiche - Limiti alla mobilità sul territorio regionale - Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA)”.

Una Ordinanza che fa riferimento sia alla normativa nazionale, che alle precedenti Ordinanze regionali (n.79 del 15 ottobre 2020, n.80 del 16 ottobre 2020 e n.81 del 19 ottobre 2020) e che ricorda la necessità di adottare “ogni possibile iniziativa per contenere e contrastare il diffondersi del contagio da covid-19, particolarmente critico nella città di Arzano per la percentuale di positivi registrati da detta Azienda sanitaria come la più alta di tutto il territorio di competenza della stessa”.

 

L’Ordinanza n. 82 del 20 ottobre 2020 al punto 1 ordina che “salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata”, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 30 ottobre 2020 è “confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico”.

E l’Unità di crisi regionale opererà un costante monitoraggio e valutazione della situazione dei contagi sviluppatisi sul territorio in ambito scolastico e dei relativi casi connessi a “contatti stretti”, “al fine dell’eventuale riapertura della attività in presenza della scuola primaria a decorrere dal 26 ottobre 2020”.

 

Inoltre (punto 3) con decorrenza dal 23 ottobre 2020 “al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati alla mobilità sul territorio, ai cittadini campani è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso altre province della Campania, fatti salvi gli spostamenti connessi ad esigenze - la cui ricorrenza andrà autocertificata sotto personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 - relative a:

  • motivi di salute;
  • comprovati motivi di lavoro;
  • comprovati motivi di natura familiare;
  • motivi scolastici e/o afferenti ad attività formative e/o socio-assistenziali;
  • altri motivi di urgente necessità.

È in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale”.

 

Mentre con decorrenza immediata e fino al 30 ottobre, “salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Arzano (NA) sono disposte le seguenti misure:

  1. divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti;
  2. divieto di accesso nel territorio comunale;
  3. sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  4. sospensione delle attività commerciali e produttive, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dal DPCM 10 aprile 2020”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale dell’Ordinanza che riporta ulteriori indicazioni e limitazioni per il territorio di Arzano. E anche alla lettura del Chiarimento n. 38 del 21 ottobre 2020 che riporta alcune precisazioni relative all’Ordinanza n. 82.

 

Ordinanza della Regione Campania: attività commerciali e spostamenti

Nella Regione Campania è stata inoltre firmata, acquisita l’intesa con il Ministro della Salute, e appena pubblicata l’Ordinanza n. 83 del 22 ottobre 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di esercizi commerciali e limitazioni alla mobilità”.

 

L’Ordinanza indica che con decorrenza dal 23 ottobre e fino al 13 novembre 2020 e comunque fino all’adozione di un prossimo DPCM:

  1. “è fatto obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Gli avventori degli esercizi di svolgimento delle attività indicate al primo periodo sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30;
  2. fatto salvo quanto previsto dalla precedente lett.a), dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro;
  3. per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio, dimora o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro”.

 

Si indica poi che “la prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti di cui alla lettera a) sono altresì tenuti ad esibire specifica documentazione (ad es., ricevuta di pagamento, biglietto di ingresso, titoli analoghi) attestante il motivo autocertificato”.

 

Ricordiamo, in conclusione, che l’Ordinanza fornisce anche informazioni dettagliate sulle sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali in materia di emergenza COVID-19.

 

Si rimanda al sito della Regione Campania per gli aggiornamenti in materia di normativa per l’emergenza COVID-19.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

Ministero della Salute, Regione Lazio, “ Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il presidente della Regione Lazio - ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019” (Formato PDF, 1.59 MB).

 

Regione Campania, “ Ordinanza n. 82 del 20 ottobre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività didattiche - Limiti alla mobilità sul territorio regionale - Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA)" (Formato PDF, 87 kB).

 

Regione Campania, “ Chiarimento n. 38 del 21 ottobre 2020” (Formato PDF, 360 kB).

 

Regione Campania, “ Ordinanza n. 83 del 22 ottobre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di esercizi commerciali e limitazioni alla mobilità" (Formato PDF, 70 kB).

 

 

 

Scarica la normativa nazionale di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

 

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