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COVID-19: quali sono le novità delle ordinanze del Ministero della Salute?

COVID-19: quali sono le novità delle ordinanze del Ministero della Salute?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

27/08/2020

Tre ordinanze del Ministero della Salute si soffermano sulle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19. Le protezioni nei luoghi chiusi pubblici, l’arrivo da alcuni paesi europei e la sospensione delle attività nelle discoteche.

Roma, 27 Ago – Se consideriamo che il Ministero della Salute non solo esercita, ferme restando le competenze regionali, rilevanti funzioni in materia di tutela della salute, ma coordina il Sistema sanitario nazionale (l'Istituto Superiore di Sanità – ISS ne è l’organo tecnico-scientifico), è evidente quanto sia importante il ruolo di tale Ministero nel fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Un ruolo che, come abbiamo visto attraverso i tanti documenti pubblicati dall’ISS, viene esercitato sia attraverso la ricerca scientifica che attraverso l’emanazione di decreti, circolari e ordinanze per favorire il contenimento del virus SARS-CoV-2.

 

 

Non è dunque un caso che, con riferimento ai dati non particolarmente incoraggianti di questa fase estiva che mostrano un aumento dei nuovi contagiati dal SARS-CoV-2, siano diverse le ordinanze del Ministero che nel mese di agosto hanno cercato di aumentare la prevenzione del rischio biologico.

 

Ci soffermiamo in particolare sulle ordinanze del 1, del 12 e del 16 agosto recanti “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:



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Ministero della Salute: l’ordinanza del 1 agosto 2020

La prima ordinanza del Ministero della Salute di agosto per l’emergenza COVID-19 presenta un articolo con tre commi che compariranno, successivamente, anche nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020.

 

Riprendiamo il contenuto dell’articolo 1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria) dell’Ordinanza 1 agosto 2020.

 

Si indica che “ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”.

Inoltre è fatto obbligo “di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile”.

 

Sono poi indicate anche le possibili deroghe riguardo all’uso delle protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e al distanziamento interpersonale.

 

Ministero della Salute: l’ordinanza del 12 agosto 2020

Veniamo, invece, all’Ordinanza del 12 agosto 2020 che riguarda le misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale anche con riferimento al soggiorno o transito, per vacanza, per lavoro o altri motivi, in alcuni territori extranazionali.

 

Questo è il contenuto dell’articolo 1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria):

 

  1. “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
    1. obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
    2. obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
  2. Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.
  3. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento”.

 

Ministero della Salute: l’ordinanza del 16 agosto 2020

Veniamo, infine, alla più recente Ordinanza del 16 agosto 2020, che, in relazione all’evoluzione epidemiologica, sospende le attività di ballo nelle discoteche, nelle sale da ballo e in altri locali di intrattenimento aperti al pubblico, sia all’aperto che al chiuso.

 

Inoltre, come vedremo, l’ordinanza stabilisce l’obbligo di indossare la mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, dalle ore 18 alle ore 6, nei luoghi all’aperto a rischio assembramento. E si prende atto, come indicato nella Ordinanza, della “comune volontà della Conferenza dei presidenti delle regioni e del Ministero dello sviluppo economico di aprire con immediatezza un tavolo di confronto con le Associazioni di categoria, al fine di individuare gli interventi economici di sostegno nazionali al settore” interessato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della norma.

 

Anche in questo caso riprendiamo l’articolo 1, recante sempre “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria”:

  1. “Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
    1. è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
    2. sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

 

  1. Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b)”.

 

Si indica, in conclusione, che l’ordinanza “produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Ordinanza del Ministero della Salute del 01 agosto 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO-LEGGE n. 104 del 14 agosto 2020 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 07 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

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