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COVID-19: chiarimenti e indicazioni applicative del DPCM 18 ottobre 2020

COVID-19: chiarimenti e indicazioni applicative del DPCM 18 ottobre 2020
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

22/10/2020

Una circolare del Ministero dell’Interno fornisce indicazioni applicative riguardanti le novità del DPCM 18 ottobre 2020. Chiusura di strade, eventi sportivi, sale gioco, fiere di comunità, sagre, convegni, riunioni ed esercizi pubblici.


Roma, 22 Ott -  Le novità delle normative emergenziali nel rinforzare le strategie di contenimento del virus SARS-CoV-2 spesso sollevano polemiche, dubbi interpretative e questioni che necessitano di chiarimenti.

In particolare un chiarimento è arrivato qualche giorno fa sui contenuti e l’applicabilità del DPCM 18 ottobre 2020Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’”.

 

Ricordiamo che tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri introduce misure restrittive che integrano e modificano le previsioni del precedente DPCM del 13 ottobre 2020. E le sue disposizioni trovano applicazione dalla data del 19 ottobre 2020 (fatta eccezione per l'art. 1 comma 1 lett d n. 6 che si applica dal 21 ottobre 2020) fino al 13 novembre 2020.

 

A fornire chiarimenti su questo DPCM è la Circolare del 20 ottobre 2020 del Ministero dell’Interno, in particolare del capo di Gabinetto Bruno Frattasi, che ha in oggetto: “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

Nel presentare la circolare ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

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I chiarimenti sulla chiusura di strade o piazze nei centri urbani

La circolare fornisce indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi del provvedimento.

 

Partiamo da uno degli aspetti che ha suscitato più contestazioni, specialmente da parte degli enti locali: la chiusura di strade o piazze nei centri urbani (art.1, comma 1, lett.a).

 

Il DPCM 18 ottobre 2020 introduce la facoltà di “disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o delle piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.

 

Si indica che tale disposizione “si ricollega a misure già presenti nel quadro regolatorio delle prescrizioni anti-COVID”, ad esempio con riferimento a:

  1. “l’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35) a mente del quale, fra le diverse misure, può essere introdotta quella della “chiusura al pubblico di strade urbane”;
  2. l’art. 1, comma 2, lett. d) ed e), del d.P.C.M. 26 aprile 2020, che ha attribuito temporaneamente al sindaco il potere di disporre la chiusura di specifiche aree in cui non fosse stato possibile assicurare il distanziamento interpersonale;
  3. l’art.1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

 

La nuova norma consente “l’interdizione di specifici ambiti urbani in cui si determinino fenomeni di addensamento, allo scopo di limitare quelle occasioni di concentrazione e aggregazione di persone” che “possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un’attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento”. Ed essendo l’intervento è diretto a una mitigazione del rischio di contagio da COVID-19 (la finalità ispiratrice “risiede nella tutela della salute pubblica”) il relativo “strumento di declinazione è da individuarsi nelle ordinanze del Sindaco, quale Autorità sanitaria locale”, nonché, in qualità di ufficiale di governo”.

 

Si evidenzia che, trattandosi, come già indicato di una “misura precipuamente improntata a finalità di tutela e salvaguardia della salute pubblica, la sua adozione dovrà fondarsi innanzitutto su una ricognizione degli spazi urbani nei quali, per comportamenti consuetudinari, possa ritenersi più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di propagazione del contagio. È opportuno che la suddetta valutazione venga compiuta anche con l’ausilio delle competenti strutture di prevenzione sanitaria”.

E chiaramente l’attuazione di tale intervento “richiederà poi la più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto, anche nel più generale quadro delle funzioni attribuite ai Prefetti dall’art. 4, comma 9, del decreto legge n. 19/2020 e, da ultimo, dall’art. 11 del d.P.C.M. 13 ottobre 2020, da esplicare in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, eventualmente esteso anche alla presenza dei responsabili delle suddette strutture sanitarie territoriali”.

 

Si indica poi che per un principio di proporzionalità e adeguatezza, “potrà essere valutata l’opportunità di applicare le restrizioni provvedimentali solo in determinati giorni della settimana, limitandole a quelli caratterizzati da un più intenso afflusso di persone”. E si potrà anche “disporre una chiusura parziale delle strade o delle piazze, restringendo, cioè, l’accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi”.

In quest’ottica “si precisa che la definizione della forza pubblica, da impiegare nell’espletamento dei servizi, sarà oggetto di apposita riunione tecnica di coordinamento che i Sigg.ri Questori organizzeranno con le Forze dell’ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale, anche ai fini dell’individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il dispositivo. Resta inteso che anche l’attuazione di tale misura potrà beneficiare del concorso di unità militari, laddove presenti nell’ambito dell’operazione ‘Strade Sicure’, anche all’esito di una rimodulazione del piano d’impiego delle forze già in disponibilità”.

 

Infine appare indispensabile che “la misura venga tempestivamente anticipata, da parte dell’autorità comunale, con adeguati mezzi comunicativi, sia alle associazioni di categoria, sia alla cittadinanza interessata”.

 

Competizioni sportive, sale giochi e sale scommesse

Riportiamo brevemente alcune indicazioni riguardanti gli eventi e le competizioni sportive (art.1, comma 1, lett. d), nn. 1e 2).

 

Si indica che, con riferimento a quanto disposto dal DPCM 18 ottobre, “sono oggetto di divieto gli eventi e le competizioni riguardanti le discipline sportive di contatto di interesse provinciale. Sono inoltre vietate le attività sportive di contatto a carattere ludico-amatoriale. Al riguardo, è bene precisare che con tale dizione si intende qualunque attività sportiva di contatto effettuata a livello occasionale e spontaneo (ad esempio, le partite di calcetto tra amici)”.

Sono escluse dal divieto, invece, “le forme individuali degli sport di contatto, con la conseguenza che le relative attività di allenamento potranno continuare a svolgersi, purché nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza. Solo a titolo di esempio, per il calcio, potrà essere svolto il lavoro individuale con la palla; per le arti marziali, l’allenamento con manichini; per la danza, le figure singole, ecc”.

 

Riguardo poi alle sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art.1, comma 1, lett. d), n. 3), si indica che il provvedimento opera una “restrizione riguardo agli orari di apertura e chiusura di tali attività, fissandone i rispettivi limiti alle ore 8 e alle ore 21”.

 

Fiere, sagre, convegni, riunioni ed esercizi pubblici

Con riferimento a quanto contenuto nel DPCM (art.1, comma 1, lett. d), nn. 4 e 5) si segnala che le sagre e le fiere di comunità, “contraddistinte dal carattere locale, sono oggetto di espresso divieto, mentre rimangono consentite quelle di carattere nazionale e internazionale”.

 

Sono poi sospese “tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza”.

Inoltre si richiama l’attenzione sulla previsione che “ha reintrodotto, per le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo che sussistano motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza. Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione”.

 

La circolare precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, “è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc.”.

 

La circolare si conclude con alcune indicazioni relative agli esercizi pubblici (art.1, comma 1, lett. d), nn. 8 e 9).

 

Si segnala che, “onde evitare comportamenti elusivi che si erano già profilati nell’immediatezza dell’entrata in vigore del d.P.C.M. del 13 ottobre 2020, il provvedimento in commento interviene opportunamente a stabilire che l’attività degli esercizi pubblici è consentita dalle ore 5 alle ore 24 con consumazione al tavolo, e dalle ore 5 alle ore 18 (e non più alle ore 21) in assenza di consumo al tavolo”.

 

Si sottolinea l’importante novità rappresentata dal numero massimo di 6 commensali per tavolo e si ricorda che la disposizione, “al fine di agevolare le attività di controllo, introduce l’obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale stesso, sulla base delle linee guida e dei protocolli vigenti nel settore”.

 

Un’altra rilevante novità “riguarda la ristorazione con asporto. Mentre tale attività era, infatti, prima consentita senza limiti orari, essa invece, per effetto della novella, è esercitabile fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Infine, sono stati introdotti nella disposizione relativa agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che ‘restano comunque aperti’ anche quelli situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante collocate lungo la rete autostradale”.

 

La circolare sottolinea, in conclusione, il fatto che l’art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 contempla la possibilità, per le Regioni, di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle recate, a livello nazionale, dai dd.P.C.M.”.

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Ministero dell’Interno, Gabinetto del Ministro, “ Circolare del 20 ottobre - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. (formato PDF, 73 kB).

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 07 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

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