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Pillole di sicurezza: rischio cancerogeno

Pillole di sicurezza: rischio cancerogeno

La valutazione del rischio cancerogeno o mutageno deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

 

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In riferimento alla valutazione del rischio cancerogeno ricordiamo un estratto del testo del D.lgs. 81/08 che indica quando e come deve essere fatta.

 

SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

 

Articolo 235 - Sostituzione e riduzione

1. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

 

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

 

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’ALLEGATO XLIII.

 

Sanzioni Penali

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

• Art. 235: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 262, co. 2, lett. a)]

Sanzioni per il preposto

• Art. 235: arresto sino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro [Art. 263, co. 1, lett. a)] 

 

Articolo 236 - Valutazione del rischio

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all’articolo 17.

 

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

 

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

 

4. Il documento di cui all’articolo 28, comma 2, o l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:

a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene134 o di processi industriali di cui all’ALLEGATO XLII, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;

b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene o mutagene135 prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;

c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;

d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;

e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;

f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e le miscele136 eventualmente utilizzate come sostituti.

 

5. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.

 

6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 50, comma 6.

 

Sanzioni per il datore di lavoro

• Art. 236, co. 1, 2, 3, 4 e 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 262, co. 1, lett. a)]

Sanzioni per il preposto

• Art. 236, co. 3: arresto sino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.965,61 euro [Art. 263, co. 1, lett. a)]

 

LETTERE CIRCOLARI

Lettera circolare del 25/01/2011 Prot, 15/SEGR/0001940 - Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 commi 2 e 4, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

 

INTERPELLI

INTERPELLO N. 2/2019 del 15/02/2019 - Applicazione, per l’attività degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

 


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