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COVID-19: le misure di Lombardia e Veneto per contrastare il virus

COVID-19: le misure di Lombardia e Veneto per contrastare il virus
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

26/02/2020

Le recenti ordinanze della Regione Lombardia e della Regione Veneto per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni in vigore fino al primo marzo.

Brescia, 26 Feb – Nell’attuale ordinamento delle competenze legislative la tutela della salute fa parte, in Italia, delle materie di legislazione concorrente, cioè “spetta alle Regioni la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato” (Art. 117, Costituzione).

 

Riguardo alla lotta contro la diffusione del nuovo coronavirus è dunque necessario, dopo aver presentato nei giorni scorsi i recenti decreti del Governo e del Consiglio dei ministri, soffermarci anche su alcune ordinanze regionali prodotte in questi giorni.

 

E sicuramente le ordinanze più importanti sono quelle relative alle due regioni più toccate dai contagi: la Lombardia e il Veneto.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:

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L’ordinanza della Regione Lombardia

Partiamo dalla Regione Lombardia che, come ormai sappiamo, ha il numero maggiore di casi di positività al virus.

 

Il 23 febbraio il Ministro della Salute e il presidente della Regione Lombardia hanno firmato un'ordinanza con la quale si dispongono vari provvedimenti per l'intero territorio della Lombardia. L’ordinanza regola le prescrizioni per il contenimento del nuovo coronavirus nelle aree regionali classificate come ‘gialle’ (valide su tutto il territorio regionale ad eccezione della zona cosiddetta rossa). L’obiettivo è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo.

 

In particolare si indica che - fatto salvo quanto già disposto con le norme e le ordinanze per i Comuni compresi nella 'zona rossà di “Codogno, Castiglione D'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano” - per il restante territorio della Regione Lombardia e con riferimento a quanto indicato nel Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 - valgono le seguenti disposizioni:

  • la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
  • chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
  • la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
  • la sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
  • la previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

 

Riguardo poi ad altri punti presenti nel decreto-legge 6/2020 si stabilisce che per quanto riguarda in particolare la chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali (di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità), le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:

  • bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;
  • per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
  • per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura”.

 

L’ordinanza, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta poi altre indicazioni riguardo alle procedure concorsuali e all’applicazione della misura della quarantena.

 

L’ordinanza ha validità fino a domenica primo marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.

 

Riguardo all’applicazione dell’ordinanza la Regione Lombardia ha predisposto anche un documento con alcuni chiarimenti.

 

L’ordinanza della Regione Veneto

Riportiamo, infine, i contenuti analoghi dell'ordinanza che il Ministro della Salute ha firmato con il Presidente della Regione Veneto.

 

Nell’ordinanza che contiene le “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” si indica che il quadro epidemiologico relativo ai casi registrati in Veneto “evidenzia un importante elemento di preoccupazione che è la mancata identificazione del ‘caso indice’ in entrambi i focolai epidemici. Questo evento potrebbe allargare i cluster dei casi anche ad altri territori del Veneto in quanto non conoscendo la fonte, l'estensione del contagio è ad oggi imprevedibile”.

 

L'Ordinanza del 23 febbraio 2020 della Regione Veneto prevede "straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica".

 

Queste le misure:

  • Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;
  • Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
  • Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
  • Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
  • Previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Veneto da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
  • Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno.
  • Le RSA per non autosufficienti dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti;
  • Si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonchè alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;
  • Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aere e via acqua;
  • Sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario.

 

Sono anche riportate le "misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria":

  • “Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
  • Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
  • Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
  • Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
  • Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
  • Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
  • Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate
  • I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
  • Contattare il Numero Verde regionale 800462340 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
  • Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus”.

 

Anche questa ordinanza, che potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico, avrà efficacia fino a tutto il primo marzo 2020.

Anche in questo caso è stato prodotto un documento con i “ chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute e della Regione del Veneto”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Lombardia – Ordinanza del 23 febbraio 2020 – misure di contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus.

 

Regione Veneto – Ordinanza del 23 febbraio 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)

 

 

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Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
10/03/2020 (12:57:44)
Col divieto di spostamento per la popolazione generale, e viceversa l'autorizzazione per chi ha invece comprovate ragioni lavorative per muoversi, il rischio da esposizione virale coronavirus è diventato un rischio professionale per tutti i lavoratori.
Col DPCM 9 marzo 2020, che ha esteso a tutto il territorio italiano la normativa relativa alle zone controllate (ex zone rosse), non vi è più il minimo dubbio che chi lavora ha ora un rischio aggiuntivo e maggiorato rispetto alla popolazione non lavorativa di fatto obbligata a restare a casa se non ha giustificati motivi dettati da oggettive necessità per spostarsi. E dunque obbligo di valutare nel DVR il rischio biologico virale da coronavirus.

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