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Che formazione è richiesta per addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi?

Che formazione è richiesta per addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi?

La formazione richiesta dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi. Focus sulle indicazioni dell’Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008.

 

Brescia, 23 Lug – Nei lavori in quota l’esposizione al rischio di caduta dall’alto deve essere sempre protetta da adeguate misure di prevenzione e di protezione. E ricordando l’importanza dei ponteggi come opera provvisionale nelle attività di costruzione, è necessario garantire sia la sicurezza delle persone che sono addette al montaggio e smontaggio dei ponteggi, sia la sicurezza di chi il montaggio poi lo utilizzerà.

 

Torniamo dunque ad occuparci della formazione correlata ai lavori in quota, dopo aver presentato in un precedente articolo le indicazioni per i lavoratori che impiegano di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi. E lo facciamo facendo riferimento sia a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 e dall’Allegato XXI, dello stesso decreto, recante “Accordo Stato, Regioni e Province Autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota”.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:



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Il decreto 81/2008 e il montaggio e smontaggio dei ponteggi

Riprendiamo alcune indicazioni tratte dall’articolo 136 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Articolo che prevede per il datore di lavoro non solo l’obbligo di assicurare che le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi fissi siano effettuate a regola d’arte e conformemente al “ Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi” (PIMUS) ma anche che i lavoratori ricevano una formazione di carattere teorico-pratico adeguata e mirata alle operazioni previste.

 

Riprendiamo, a questo proposito, alcune parti dell’articolo 136 (Montaggio e smontaggio) della Sezione V (Ponteggi Fissi) del Capo II (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota) del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) del Testo Unico:

 

Articolo 136 - Montaggio e smontaggio

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

(…)

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;

b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;

c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio

e) le condizioni di carico ammissibile;

f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’ALLEGATO XXI.

 

L’allegato XXI e il percorso formativo

Nell’Allegato XXI si segnala, come abbiamo già detto anche per i corsi per i lavori in fune, che la partecipazione ai corsi “deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori”. Inoltre la formazione indicata è formazione specifica e “non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’articolo 37” del D. Lgs. 81/2008.

La durata e i contenuti dei corsi sono poi da considerarsi come minimi e quindi “i Soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno decidere di organizzare corsi ‘specifici’ per lavoratori addetti e per preposti con rilascio di specifico attestato”.

 

 

Veniamo dunque alla parte dell’allegato relativa ai “Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio/ smontaggio/ trasformazione di ponteggi”.

 

Dopo aver individuato i soggetti formatori, il sistema di accreditamento e i requisiti dei docenti, sono riportate alcune indicazioni sull’organizzazione e sui requisiti minimi dei corsi.

 

In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, nell’allegato si conviene sui seguenti requisiti:

  1. “individuazione di un responsabile del progetto formativo;
  2. tenuta del registro di presenza dei ‘formandi’ da parte del soggetto che realizza il corso;
  3. numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
  4. per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi); nel caso di solo 5 allievi (o meno di 5) sono richiesti comunque 2 docenti (un docente che si occupa delle attività teoriche e un codocente che si occupa delle pratiche);
  5. assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo”.

 

Riguardo poi all’articolazione della formazione si indica che il percorso formativo è “finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi”.

Tale percorso formativo è poi “strutturato in tre moduli della durata complessiva di 28 ore più una prova di verifica finale:

  1. Modulo giuridico - normativo della durata di quattro ore.
  2. Modulo tecnico della durata di dieci ore
  3. Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla)
  4. Modulo pratico della durata di quattordici ore
  5. Prova di verifica finale (prova pratica).

 

Il programma minimo dei corsi

Rimandando alla lettura dell’allegato che si sofferma anche sulla metodologia didattica da privilegiare, veniamo, al programma dei corsi per lavoratori e preposti addetti al montaggio/ smontaggio/ trasformazione di ponteggi (28 ore):

  • Modulo giuridico - normativo (4 ore):
    • Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni - Analisi dei rischi - Norme di buona tecnica e di buone prassi - Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri (2 ore)
    • Titolo IV, Capo II limitatamente ai “Lavori in quota” e Titolo IV, Capo I “Cantieri” (2 ore)
  • Modulo tecnico (10 ore):
    • Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto (4 ore)
    • DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione (2 ore)
    • Ancoraggi: tipologie e tecniche (2 ore)
    • Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie (2 ore)
  • Modulo pratico (14 ore):
    • Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG) (4 ore)
    • Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP) (4 ore)
    • Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP) (4 ore)
    • Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio (2 ore).

 

Si segnala che l’accertamento dell’apprendimento, “tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale”.

 

Riguardo poi all’aggiornamento i datori di lavoro “provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni. L’aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici”.

 

Concludiamo, infine, segnalando l’ Interpello n. 16/2015 del 29 dicembre 2015 che aveva per oggetto la “risposta al quesito in merito alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e)”.

Nel documento la Commissione Interpelli indica che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi “deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall'Allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008”, “anche al corso di formazione previsto all'art. 37, co. 7 del d.lgs. n. 81/2008” (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti).

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.



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Rispondi Autore: emma Ekanga - likes: 0
15/06/2022 (10:34:30)
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