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Sulla responsabilità per l'infortunio di un lavoratore in un circolo

Sulla responsabilità per l'infortunio di un lavoratore in un circolo
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

21/09/2020

In materia di infortuni sul lavoro per la configurabilità di una responsabilità del committente per culpa in eligendo non è necessario che sia stato stipulato un contratto di appalto con l’impresa affidataria bastando che ci siano stati degli accordi.

 

In materia di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per culpa in eligendo nella verifica dell' idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto essendo sufficiente che, nella fase di progettazione dell'opera, intervengano accordi per una mera prestazione d'opera, atteso il carattere negoziale degli stessi. È un principio questo che la Corte di Cassazione ha richiamato in questa sentenza e che in passato ha già più volte espresso (si cita una per tutte la sentenza n. 10014 del 06/12/2016 della Sez. III, pubblicata e commentata dallo scrivente nel quotidiano del 20/03/2017).

 

Come altro precedente la stessa Corte ha citata la sentenza n. 26898 del 15/05/2019 della Sez. IV nella quale era stata confermata la responsabilità di un committente che aveva affidato lavori edili ad un soggetto svolgente una diversa attività lavorativa, il quale si era avvalso della collaborazione del proprio padre che, durante i lavori svolti non in sicurezza, era deceduto a seguito della caduta da una scala nonché la sentenza n. 35185 del 26/04/2016 della Sez. III nella quale per la morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall’alto della copertura di un fabbricato, sono stati ritenuti responsabili per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza.

 

L’infortunio del quale si è occupata la Sez. III nella sentenza che ora si commenta è accaduto invece in un Circolo e dello stesso è stato ritenuto responsabile un componente del Consiglio direttivo che aveva vistato e datato il preventivo delle opere di manutenzione da realizzare. La Corte di Cassazione lo ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso dallo stesso presentato.


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Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso per cassazione

La Corte di Appello ha confermato la sentenza del Tribunale con cui il consigliere responsabile di un circolo era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 113 e 589, commi primo e secondo, cod. pen., perché per colpa generica nonché per violazione alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, segnatamente, dell'art. 15, comma 1), lett. a), in relazione all'art. 90, comma 1, D. Lgs. n. 81 del 2008, ometteva, nell'affidare i lavori di manutenzione presso il circolo stesso e nell'organizzare le operazioni di cantiere, di verificare l' idoneità tecnica dell'impresa affidataria dei lavori, non accertava l'impossibilità della medesima di eseguire lavori in forma privata e non predisponeva l'uso di attrezzature tecniche adeguate e comunque tali da ridurre al minimo i rischi connessi all'operazione pericolosa di sostituzione della sirena dell'impianto di allarme del circolo, collocata ad un'altezza di oltre due metri da terra, consentendo l'utilizzo di una semplice scala a pioli e cagionando il decesso del titolare dell’impresa, dovuto ad un trauma cranico per essere caduto dalla stessa.

 

La Corte territoriale aveva riconosciuta la sussistenza di una posizione di garanzia in capo all’imputato. Questi, infatti, come emerso da alcune testimonianze, aveva il potere di autorizzare spese di limitato importo con piena autonomia di gestione nella scelta della ditta o del lavoratore autonomo, mentre il Consiglio direttivo provvedeva ad autorizzare spese di importi superiori. Lo stesso non aveva portato in Consiglio richieste per l'esecuzione dei lavori riguardanti l'impianto di allarme e aveva datato e vistato con un “ok” il preventivo dei lavori fornito dall’impresa e quindi aveva di fatto autorizzato la spesa e il lavoro preventivato. In base al principio di effettività, ha precisato la Sez. IV, in materia di prevenzione sugli infortuni del lavoro l'inosservanza delle norme precauzionali è riferibile a colui il quale è munito dei poteri di gestione e di spesa.

 

Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato è ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, per violazione di legge e vizio di motivazione avendo lo stesso dedotto che erroneamente i giudici di merito avevano individuato in lui il soggetto che aveva affidato i lavori all’impresa affidataria in base a un “ok” apposto sul preventivo, considerandolo quindi titolare di una posizione di garanzia sulla base di valutazioni meramente congetturali. La sentenza impugnata aveva confuso completamente due concetti, secondo il ricorrente: il potere di autorizzare una spesa (entro certi limiti in capo allo stesso) e il potere di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori statutariamente e per prassi assegnato al consigliere addetto ai lavori ed alle attività tecniche. La Corte territoriale, ha sostenuto ancora il ricorrente, aveva stabilito che lui, avendo autorizzato la spesa, aveva anche scelto l’impresa che avrebbe dovuto eseguire i lavori mentre di tale scelta era stato incaricato un altro membro del consiglio che, essendo ingegnere, possedeva la professionalità e l'esperienza per farlo.

 

Le decisioni della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione manifestamente infondato. Il ricorrente come unico motivo di ricorso ha contestata la sussistenza della sua posizione di garanzia e la credibilità e la genuinità della testimonianza di colui che a suo dire aveva realmente designato la ditta alla quale affidare l'esecuzione dei lavori. La Corte territoriale, infatti, aveva attribuito rilievo decisivo alla circostanza che il preventivo delle opere fornito dall’impresa esecutrice era stato vistato e datato dall’imputato con un "ok” e aveva ritenuto quindi che erano stati autorizzati sia la spesa che il lavoro preventivato.

 

La Corte di merito, secondo la Cassazione, nel configurare la responsabilità dell’imputato ha correttamente richiamato un principio già consolidato in giurisprudenza e cioè che “in materia di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per culpa in eligendo nella verifica dell'idoneità tecnico - professionale dell'impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell'opera, intervengano accordi per una mera prestazione d'opera, atteso il carattere negoziale degli stessi”.

 

Per quanto sopra detto la suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, al versamento della somma di 2.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

 

Scarica la sentenza di riferimento:

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 13473 del 30 aprile 2020 (u.p. 27 novembre 2019) - Pres. Menichetti - Est. Esposito - P.M.  Barberini - Ric. S. E. – In materia di infortuni sul lavoro per la configurabilità di una responsabilità del committente per culpa in eligendo non è necessario che sia stato stipulato un contratto di appalto con l’impresa affidataria bastando che ci siano stati degli accordi.


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