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La sorveglianza sanitaria: protocolli sanitari e responsabilità penali

La sorveglianza sanitaria: protocolli sanitari e responsabilità penali

Un intervento ad un convegno si sofferma sul ruolo del medico competente e sulla sorveglianza sanitaria. Focus sulla sorveglianza sanitaria, sugli accertamenti sanitari, sui protocolli sanitari e sulle responsabilità penali.

Pordenone, 28 Mar – L’articolo 2 del Decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) indica che il medico competente è il ‘medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29 comma 1 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto’.

 

Mentre la ‘sorveglianza sanitaria’ è l’insieme ‘degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa’.

E la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per le “aziende in cui i lavoratori sono esposti una tipologia di rischio soggetta a controlli medici periodici:

  • indipendentemente dal numero di lavoratori
  • indipendentemente dalla tipologia di contratto”.

Ed è effettuata dal Medico Competente e consiste “nella valutazione dell'idoneità specifica del lavoratore alla mansione lavorativa in funzione del rischio che il suo lavoro comporta”. Inoltre la periodicità minima dei controlli “è definita dal D.Lgs. 81/08, ma è il Medico Competente che, in virtù della esperienza professionale e dei rischi specifici, stabilisce il contenuto della sorveglianza e valuta se applicare una periodicità più stringente”.

 

A soffermarsi, in questi termini, su vari aspetti della figura del medico competente e dei contenuti della sorveglianza sanitaria è un intervento al convegno “ L’errore del medico competente: profili penali e conseguenze” che si è tenuto il 7 ottobre 2022 e che - organizzato da Confindustria Alto Adriatico, IFNE (Istituto di Formazione Nord-Est) ed Azienda Sanitaria Friuli Occidentale – ha analizzato funzioni e compiti assegnati dalla normativa al medico competente con riferimento anche al tema dell’individuazione delle eventuali responsabilità penali.

 

Presentando l’intervento ci soffermiamo in particolare sui seguenti argomenti:


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La sorveglianza sanitaria, i giudizi e gli accertamenti sanitari

Nell’intervento del Dott. Prof. Carmelo Dinoto (Medico del lavoro e Medico legale), che riporta nel convegno il punto di vista del medico competente, si ricorda dunque che la sorveglianza sanitaria è “la somma delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo”.

In particolare “tutti i dati delle indagini mediche e anamnestici, vengono registrati dal Medico Competente in apposita cartella sanitaria informatizzata, conservata a salvaguardia dei segreto professionale a cura del medico stesso, e che segue il lavoratore attraverso la sua carriera professionale”. E, come indicato sopra, dall’esito della sorveglianza sanitaria ‘ne deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni), per la mansione specifica; questo giudizio indipendentemente dalle cause che ne hanno generato l’esito, è l’unico dato personale sanitario che viene trasmesso all’azienda”.

 

L’intervento, dopo aver parlato ampiamente del ruolo del medico competente, indica poi che tale figura, sulla base del DVR ed ai sensi dell’art. 25 c. 1 lett. b, “programma ed effettua la Sorveglianza Sanitaria attraverso Protocolli Sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; pianifica, quindi, gli esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio”.

 

In particolare gli accertamenti in corso di sorveglianza sanitaria “devono essere sempre:

  • Finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori
  • Mirati ai fattori di rischio professionali tenendo conto dell’ambiente di lavoro e delle modalità di svolgimento della mansione”.

 

E gli accertamenti sanitari previsti dal protocollo sanitario “devono essere coerenti ed in linea con i rischi aziendali”. Ciò significa che “il Protocollo non può essere carente di alcuni accertamenti così come sono vietati accertamenti addizionali non giustificati dal rischio e non previsti dalla normativa. Eventuali ulteriori accertamenti possono essere effettuati esclusivamente in relazione a progetti di promozione alla salute e/o come benefit aziendali”

 

Il medico competente, la sorveglianza sanitaria e la responsabilità penale

Riguardo al tema connesso con la responsabilità penale, l’intervento indica che il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., oltre a sanzionare l’intero articolo 41 (Sorveglianza sanitaria), “considera infatti penalmente rilevante anche la violazione dell’art. 25 comma 1 lett. b in merito alla stesura dei Protocolli Sanitari come di seguito evidenziato:

  • il mancato impiego di protocolli specifici calibrati sulla peculiarità del rischio;
  • l’omessa applicazione degli indirizzi scientifici più avanzati per la stesura dei Protocolli Sanitari, il mancato impiego dei quali rende l’esito della sorveglianza sanitaria inutiliter data” (data inutilmente).

Quindi, ad essere sanzionata – continua il relatore – “non è solo la violazione della programmazione della sorveglianza sanitaria e/o l’omissione dell’effettuazione della stessa, ma altresì la stesura di Protocolli non coerenti con la Valutazione dei Rischi e/o la mancata applicazione di Protocolli che tengano in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Pertanto non sono ammissibili Protocolli Sanitari che prevedano ‘accertamenti’ con risposte soggettive”.

 

E a conferma di quanto affermato si segnala che vi sono diverse sentenze che riportano la condanna del medico competente (MC) “per la mancata partecipazione alla valutazione dei rischi (ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera a))”.

Ad esempio il Tribunale di Pisa, nella sentenza n. 399/2011 del 27.04.2011, “ha riconosciuto la responsabilità del MC di un’impresa edile nell’aver omesso di ‘collaborare attivamente alla valutazione dei rischi aziendali’ in quanto il DVR presentava incongruenze, rispetto al protocollo sanitario, in relazione all’esposizione quotidiana al rumore, alle vibrazioni e alla movimentazione manuale dei carichi”. E in un diverso caso, lo stesso Tribunale, con la sentenza n. 1756/2011 del 11.02.2012, “condannava un altro Medico Competente sempre per non aver collaborato alla valutazione dei rischi in un’azienda di conservazione, immagazzinamento e commercio di pellami per ‘la mancata evidenziazione dei rischi biologico e chimico” per cui si sarebbero dovute attuare adeguate contromisure sanitarie. L’operato professionale del medico – viene chiarito nella sentenza – è sorretto da due fondamentali canali di acquisizione di dati:

  • il primo è rappresentato dalle informazioni che devono essere fornite dal DdL (e di cui il medico non ha responsabilità)
  • il secondo dalle conoscenze che il MC può e deve acquisire di sua iniziativa, per esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro”.

 

La sorveglianza sanitaria e la redazione del protocollo sanitario

Si segnala dunque che il protocollo sanitario è “l'insieme delle visite mediche, degli accertamenti integrativi, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati e ritenuti necessari dal medico competente, al fine di garantire la tutela dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo”.

Inoltre:

  • viene definito dal Medico Competente in funzione dei rischi specifici della mansione e presenti nell’ambiente di lavoro tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, c.01, lett.b D.Lgs. 81/08 e s.m.i).
  • include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, mirati al rischio e meno invasivi possibili (art. 229, c.4, D.Lgs. 81/08) e costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi (art. 29 c. 1)”.

 

Deve poi “rispettare:

  • I principi della medicina del lavoro -I principi del codice etico ICOH
  • Gli indirizzi scientifici più avanzati”.

E “implica quindi:

  • Accertamenti mirati al rischio che valutano lo stato/funzionalità degli organi bersaglio dei fattori di rischio; se non vi è rischio specifico non vi sarà alcun accertamento;
  • Accertamenti necessari che hanno il duplice scopo di consentire l’espressione del Giudizio di Idoneità e di monitorare gli organi bersaglio”.

 

Si segnala anche che in fase di redazione del Protocollo Sanitario il Medico Competente “deve prevedere determinati accertamenti, sempre sulla base dei rischi lavorativi (Es. Turno Notturno, Lavori in Altezza, Mansioni previste dall’All.to I Provvedim.16 marzo 2006, Mansioni Previste dall’All.to I Conferenza Unificata 30 ottobre 2007 ecc.) al fine di verificare l’esistenza di eventuali patologie che, in presenza di determinati rischi, potrebbero aggravarsi o essere un problema per la sicurezza e/o la salute del singolo e dei terzi, quali:

  • Diabete
  • Cardiopatie
  • Disfunzioni tiroidee
  • Ipertensione arteriosa
  • Epilessia
  • Assunzioni di psicofarmaci
  • Assunzione acuta o cronica di alcol (ove previsto)
  • Assunzione di sostanze stupefacenti (ove previsto)”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale dell’intervento che, oltre a soffermarsi sul ruolo e le responsabilità del medico competente, riporta molte altre indicazioni sulla sorveglianza sanitaria e i protocolli sanitari, ad esempio con riferimento alla valutazione dei rischi, alla verifica di assunzione di alcol e stupefacenti, alla cartella sanitaria, al giudizio di idoneità e all’Alternanza Scuola Lavoro.

 

 

RTM

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Intervento del Dott. Prof. Carmelo Dinoto (Medico del lavoro e Medico legale) su “medico competente e sorveglianza sanitaria” al convegno “L’errore del medico competente: profili penali e conseguenze”, ottobre 2022.

 


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