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Inidoneità e idoneità: il mantenimento della mansione e del posto di lavoro

Brescia, 19 Lug – Prima di venire a considerare le possibilità di adibizione del lavoratore divenuto inidoneo alla mansione, dobbiamo richiamare le decisioni costituzionali poste a presidio di alcuni beni fondamentali:
– il diritto al lavoro (art. 4) “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”; (art. 5) “La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”;
– il diritto ad una esistenza libera e dignitosa per sé e per la famiglia (art. 36) “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”;
– il diritto alla salute, tutelata come bene fondamentale dell'individuo e interesse della comunità (art. 32) “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
 
Questo per dire che il contratto di lavoro, prima che una fonte di rapporti obbligatori, è, secondo le Sezioni Unite della Cassazione [1], "un programma di comportamento tra le parti".
Il che definisce nella forma più ampia e più alta lo stesso principio della corrispettività delle prestazioni; senza per ciò incidere sul diritto datoriale a fare impresa e sul sinallagma contrattuale (lo scambio, la reciprocità delle prestazioni).


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L'art. 41 del Dlgs. 81/08, al comma 6, stabilisce che il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche per la sorveglianza sanitaria, "esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.”
Il successivo comma 7 decide che nei casi di inidoneità temporanea vadano specificati i limiti temporali di validità del giudizio.
 
In realtà sarebbe opportuno intervenire sulla norma, allargando l'obbligo di specifica anche all'idoneità parziale temporanea. Non tanto e non solo perché, secondo logica, ciò accade già nella pratica; quanto, piuttosto, perché la stessa idoneità con prescrizioni comporta il rischio della risoluzione del rapporto di lavoro [2].
 
L'art 42 (Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica) stabilisce che:
1. Il datore di lavoro (...) in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza".
 
Pare evidente una contraddizione tra la titolazione dell'articolo, che tratta dei provvedimenti nel (solo) caso di giudizio di inidoneità, col suo contenuto. Il quale invece tratta dei provvedimenti da attuarsi “in relazione ai giudizi" diversi dall'idoneità piena.
 
La sostanza però che ci interessa, è che l'art. 42 assicura perentorietà alle prescrizioni[3] poste dal medico competente; stabilendo nel contempo l'obbligo per il datore di lavoro di darne attuazione.
Se così non fosse, anche la prescrizione più lieve potrebbe venir messa in discussione (con riguardo all'organizzazione aziendale).
Col risultato, mi sembra, di pregiudicare l'intero istituto del giudizio di idoneità. Oltre che stridere immediatamente con l'art. 3 della legge 604/66 [4] (Norme sui licenziamenti individuali): "Il licenziamento per giustificato motivo (...) è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro...".
 
Si tratta certo di non trascurare il contemperamento dei diversi interessi, costantemente richiamato dalla Corte di Cassazione (“(...) interessi protetti a livello costituzionale, i quali devono essere bilanciati in sede di interpretazione della legislazione ordinaria” - Cass. S.U., sent. cit.)
 
Tuttavia una lettura di senso, oltre che letterale, dell'art. 42, porta a ritenere che solo qualora le misure indicate dal medico competente, prevedano un'inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro adibisca, se possibile, il lavoratore ad altra mansione; compatibile con le sue condizioni e con la (necessaria) valutazione del M.C.
 
Nel caso invece di un giudizio di idoneità con prescrizioni (temporaneo o permanente che sia), l'art. 42 non obbliga al tentativo di cd. repechage. Ma, tanto più, quindi, non consente la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo.
Il datore di lavoro che intendesse comunque operare questa scelta, si porrebbe in violazione dell'art. 2087 del codice civile [5] (5), il quale decide che egli adotti "nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a garantire l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore". Si esporrebbe dunque (anche) all'obbligo risarcitorio in sede di processo civile.
 
Certamente siamo in presenza di un contrasto con l'art. 1464 c.c. (Impossibilità sopravvenuta parziale): "quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte... può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale”.
Meno, mi pare, con l'art. 41 della Costituzione. Il quale certo garantisce la libertà di iniziativa economica dell'imprenditore ( e dunque di organizzazione dell'impresa), ma a condizione che questa non si ponga in contrasto con l'utilità sociale, o in modo da recar danno all'integrità fisica e alla personalità morale del lavoratore. Questa previsione esce rafforzata - se possibile - dal dettato dell'art. 32 della Costituzione, laddove la tutela della salute quale bene indisponibile rappresenta - in nesso inscindibile - un diritto dell'individuo lavoratore e un interesse della collettività.
 
Rispetto a tali contrasti - se riconosciuti - deve decidere il legislatore ( in genere dopo un
consolidamento giurisprudenziale); anche se, a temperamento della "potenza" dell'art. 1464, si pone l'art. 1455 c.c. (Importanza dell'inadempimento): “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo dell'interesse dell'altra".
Il giudice di merito sarebbe chiamato, nel caso, a valutare anche questo aspetto.
 
Del tutto differente è la condizione che veda il lavoratore oggetto di giudizio di inidoneità da parte del medico competente.
 
In questo caso funge da spartiacque la richiamata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 7755 del 7 agosto 1998.
Il giudice di legittimità ha in quella circostanza stabilito che la sopravvenuta inidoneità alla mansione specifica non costituisce di per sè stessa un giustificato motivo di licenziamento. Il datore di lavoro dovrà invece, secondo un criterio di correttezza e di buona fede [6], attivarsi per verificare se sia possibile - senza dover stravolgere l'organizzazione aziendale - adibire il lavoratore ad altra mansione, anche inferiore.
Solo quando questo onesto tentativo non dovesse avere successo, il datore di lavoro potrà procedere alla rescissione del contratto. Ché, anzi, a quella decisione sarebbe tenuto proprio in rispetto dell'art. 2087.
 
È chiaro che in eventuale sede giudiziaria di impugnazione, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver correttamente svolto il tentativo cd. di ripescaggio.
Il lavoratore, a tal punto, avrà l'onere di dimostrare "specificamente" come in realtà siano presenti (se effettivamente presenti) le condizioni per la sua adibizione a una diversa mansione.
Naturalmente senza che questo debba implicare uno stravolgimento dell'organizzazione aziendale, ad es. attraverso la creazione di una mansione ad hoc, oppure lo spostamento di un altro lavoratore, oppure l'adozione di misure organizzative e tecniche per "garantire" comunque la permanenza nella mansione.
 
Qui bisogna però, a mio avviso, operare la distinzione tra una sopravvenuta inidoneità temporanea ed una permanente.
 
Nel primo caso il datore di lavoro dovrà procedere pur sempre alla ricerca di una mansione alternativa cui adibire il lavoratore.
Nel caso non risultasse alcuna mansione disponibile, il datore di lavoro potrà procedere alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione [7]; ma non al licenziamento del lavoratore per giustificato motivo.
È fatto salvo, infatti, il diritto del lavoratore giudicato (anche) inidoneo temporaneamente di porre ricorso, avverso il giudizio del medico competente, all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, c. 9, D.Lgs. 81/2008).
Nel caso la commissione medica ex art. 41 modifichi il giudizio in uno di quelli di idoneità, il lavoratore dovrà immediatamente venire riammesso al lavoro e potrà agire giudizialmente in rivalsa per il recupero delle spettanze durante tutto il periodo di sospensione.
 
Ciò vale anche in caso di inidoneità permanente. Con la specifica che in nessun caso il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento per giustificato motivo, prima che siano trascorsi sia i 30 giorni stabiliti per la facoltà del ricorso, sia - una volta posto il ricorso - il tempo necessario perché l'organo di vigilanza esprima il proprio giudizio, a conferma o modifica di quello espresso dal medico competente. Da rilevare che il giudizio della commissione è sovraordinato rispetto a quello del medico competente. Potrà eventualmente venire sostituito da diverso giudizio in sede di successiva visita:
– periodica;
– su richiesta del lavoratore;
– nel caso di cambio della mansione;
– al rientro da malattia o infortunio di durata superiore ai 60 giorni continuativi.
 
È dato di esperienza che la stragrande maggioranza degli infortuni e delle malattie professionali siano occorsi con violazione delle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro.
In questo caso il lavoratore può chiedere il risarcimento, per le menomazioni subite, attraverso:
– l'instaurazione di un processo civile;
– esercitando l'azione civile nel processo penale.
“Il processo penale è tendenzialmente più celere e vi è la possibilità di ottenere già direttamente in sentenza una somma che il responsabile è obbligato a versare immediatamente (cd. provvisionale)” (M. Del Nevo).
 
Da qui la nuova incidenza dell'art. 61 del D.Lgs. 81/08 (Esercizio dei diritti della persona offesa) nello stabilire che:
1. In caso di processo penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso;
2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro [..o di malattie professionali!] hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa... con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
 
Nella pratica - ma sto semplificando - l'azione risarcitoria verrà svolta dall'INAIL. Sia per la copertura dell'inabilità temporanea assoluta che per il ristoro del danno cd. biologico (ad eccezione della zona in franchigia, collocata dall'1 al 5% di punteggio d'invalidità).
Il datore di lavoro, nel caso di riconoscimento della responsabilità, dovrà perciò subire l'azione di rivalsa (“in regresso”) dell'INAIL.
Il lavoratore potrà inoltre, in aggiunta, promuovere/intentare l'azione risarcitoria -spesso risolta conciliativamente - rispetto alla cd. “quota differenziale” del danno biologico (in tal caso, anche con riguardo alla quota di inabilità collocata in franchigia).
 
Quello che però preme porre in evidenza, è il dolente, irrisolto problema dei lavoratori i quali abbiano - in conseguenza di violazione delle norme poste a tutela di SSL - patito una menomazione non totalmente (o gravissimamente) invalidante e tuttavia sufficiente a giustificare la non idoneità alla mansione [8].
In questo caso, dice la Costituzione, è la Repubblica (e dunque il legislatore) che deve farsi carico della tutela del bene costituzionalmente protetto (nel caso qui in esame, il lavoro per il lavoratore). Coadiuvata dai giudici di merito e di legittimità. E, si spera, prima o poi, anche dal giudice delle leggi.
 
 
Pietro Ferrari
Dipartimento Salute Sicurezza Ambiente Camera del Lavoro di Brescia
 



[1] Cass. Sez. unite, sentenza 7755/98
[2] Come - a differenza che nel passato - ci stanno oggi mostrando le pratiche malsane della crisi; stiamo dunque parlando di licenziamenti, a mio parere, illegittimi. E dunque da impugnare.
[3] Concordo con M. Del Nevo che “il "significato" fondamentale dei giudizi di idoneità espressi dal medico competente è pertanto quello di "prescrizioni di pericolo": ...".  E che il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta  ""prevedibile" pericolo per la salute del lavoratore" (va reso evidente che il concetto di prevedibilità rappresenta criterio per l'individuazione della colpa). Concordo dunque che  "Le "idoneità con limitazioni", non avendo nessuna copertura legale, non hanno alcun valore (art. 23 Costituzione)".
[4] In quanto legge speciale sulla materia, che, con l'art. 3, specifica i contenuti generali dell'art. 1455 c.c.
[5] Diversamente che per il giudizio di inidoneità; rispetto al quale le Sezioni Unite, nella richiamata sentenza del 1998, hanno deciso che "(...) alla questione relativa al licenziamento [per inidoneità], rimane estraneo l'art. 2087 (...) che impone all'imprenditore obblighi di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del prestatore una volta che a questo siano state assegnate le mansioni".
[6] Lo stabiliscono gli artt. 1175 (Comportamento secondo correttezza), 1366 (Interpretazione in buona fede) e 1375 (Esecuzione in buona fede) del codice civile. I quali, rispettivamente, recitano:
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.
– Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
– Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
[7] O secondo accordo tra le parti: ferie, permessi ROL, sospensione retribuita.
[8] Altro punctum dolens (sul quale, per fortuna, sta intervenendo la giurisprudenza della Cassazione) è rappresentato dall'ipotesi in cui la condizione menomativa - accaduta con violazione delle norme in materia di SSL - porti al superamento del periodo di comporto. Il “comporto” - per semplificare - è il periodo massimo stabilito dalla contrattazione collettiva per la conservazione del posto di lavoro.
 


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Rispondi Autore: Adriano Ossicini - likes: 0
19/07/2013 (08:15:18)
Francemnet non si comprende il passaggio "..sarebbe opportuno intervenire sulla norma, allargando l'obbligo di specifica anche all'idoneità parziale temporanea..." in quanto tale principio è già correttamente inquadrato in considerazione che NON è concepibile, dal punto di vista clinico e medico-legale; un giudizio di idoneità parziale senza limitazioni o prescrzione, sarebbe un non senso per quale moticvo allora sarebbe parziale?
Rispondi Autore: pietro ferrari - likes: 0
19/07/2013 (09:26:08)
buongiorno Ossicini,
non mi sono spegato bene io (?). Mi riferivo all'obbligo di specifica temporale anche nel caso di idoneità parziale temporanea, legandomi a quanto stabilito dal comma 7 dell'art.41 D.Lgs.81/08.
Il suo percorso logico è ineccepibile, ma parla di una cosa da me non sostenuta.
cordialmente, ferrari
Rispondi Autore: marcello - likes: 0
21/03/2014 (13:40:03)
mmmmmm
Rispondi Autore: harleysta - likes: 0
21/03/2014 (14:36:17)
...e se vi dico che ho visto una persona, inidonea alla mansione, andarsene a casa con 800 euri al mese?
Rispondi Autore: pietro ferrari - likes: 0
21/03/2014 (15:46:30)
in prima battuta, credevo:"..ho visto una persona, inidonea alla mansione, andarsene a casa con una Harley-Davidson".
Ma anche "mmmmmmm" di marcello, non è male.
a tutti, comunque, cordialità.
Rispondi Autore: TERESA - likes: 0
16/09/2014 (17:42:39)
In un'azienda ospedaliera ,il giudizio della medicina del lavoro ,viene DIAGNOSTICATO LO STATO DI SALUTE al dipendente:,idoneo con limitazione,non idoneo alla movimentazione dei carichi ,non idoneo alla stazione eretta prolungata ,non idoneo alla flessione ripetuta del rachide ,e poi lo obbligano a fare tutto. Questo senza un ordine di servizio scritto . Puo' rifiutarsi ?
Rispondi Autore: Alievski Gjunes - likes: 0
05/11/2014 (20:21:24)
dopo aver lavorato 7 anni in una fabbrica stampaggio gomma
plastica, ho avuto problemi respiratori a causa di una ernia
che mi provocava tosse , dopo 3/4 mesi di malattia il medico
competente del azienda mi comunica che non sono piu idoneo
alla mansione, decdo di fare ricorso dopo varie sentenze il
giudice di lavoro decide di fare un ctv, sul giudizio di un ,medico
legale: sulla base della documentazione medica specailstica
deposita in atti pure plausibile che il sing. Alievski abbia
sofferto nel 2011 di una condizione trnsitoria iperattiva dei
recettori tussigeni in conseguneza di un stimolo infettivo in
soggetto con lieve broncopatia restrettiva da tabagismo
nel 2011 storia clinica orientava per un quadro clinico acuto-
subacuto di ipperativà bronchiale (post-infettiva?), in soggetto
con quadro bronco-polmonare secondario a tabagismo

attiualmente le condizioni cliniche del paziente sono stazionarie
viene dichiarato benessere e l'obiettività clinica polmonare
sostanzialmente negativa.

sulla base della condizione dell salute del 2011 il medico
competente dott. massimo piscaglia, nel agosto del 2011 in
quel anno espirimeva giudizio di non dionietà permanente alla
mansione ,il giudizione che viene confermato dalla comissione
ASUR in data 20/08/2011 la stessa comissione ipotizzava origine
professionale della patologia bronchiale origine che tutta via
veniva esclusa dal INAIL.
sulla scorta degli elementi sudetti, tenuto conto della
documentazione medica in atti nonchè del gudizio
espresso della comissione ASUR ritengo che lo stato di salute
del ricorrente nel 2011 non fosse compatibile con le mansioni
svolte dallo stesso.
non sono amesse patologie compravamente ascrivibili etiopapgensi
professionele. Questo e il giudizio del medico legale poco affidabile
corrotto dal azzienda che mi a liecnziato.
Rispondi Autore: TRENTACOSTE MAIRA - likes: 0
06/11/2014 (11:30:11)
In un'Azienda ospedaliera, il GIUDIZIO MEDICO COMPETENTE, idoneo con limitazioni ,non adibire alla movimentazione dei carichi ,non idoneo all'assistenda hai pazienti non autosufficenti ,non sollecitare i movimenti ripetute del rachide ,non idoneo alla stazione eretta prolungata, in poche parole ,con documentazione accertata e giudizio di invalidita' al 40%,dovrebbero necessariamente cambiarle la mansione sul posto di lavoro,
ma purtroppo non ce personale e quei pochi sono costretti a subire essere sfruttati ed ammalarsi di piu',dopo 15 anni di lavoro ritrovarsi a non poter camminare per le ginocchia e la schiena a 52 anni non e conpepibile ,chiedo se ce una legge che tutela questo tipo di persone ,spero in una risposta .......
Rispondi Autore: Patrizia Rossa - likes: 0
20/03/2015 (20:36:52)
Buonasera, vorrei cortesemente sapere se nel caso in cui il medico competente dovesse dare giudizio di inidoneità temporanea alla mansione per 30 giorni, è vero che non si è costretti a stare in malattia? E nel caso fosse possibile, che stipendio si percepisce?
Grazie saluti
Patrizia
Rispondi Autore: maria petronzio - likes: 0
12/05/2015 (12:16:04)
un lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo per 60 giorni alla mansione e mandato a casa perchè non c'è mansione che possa svolgere percepisce lo stipendio? è soggetto a visita fiscale?
Autore: Corches Gabriela
16/03/2018 (17:06:34)
Sono operaia da 11 anni in una azienda alimentare. Sto facendo terapie con infiltrazioni alla spalla sx per causa borsite, periatrite, tendinopatia degenerativa rilevato dal ecografia. Il medico di lavoro mi aveva immediatamente dato la nonidoneità per un mese, dicendo che devo andare dal medico di base per farmi mettere in malattia. Volevo sapere se vengo retribuita e se sono soggetta a visita fiscale visto che si soprapongono i certificati medici. Vorrei capire quale certificato vale. Grazie
Rispondi Autore: cristina de vita - likes: 0
02/06/2015 (04:27:18)
salve sono una ragazza di 33 anni da 8 anni lavoro come oss ...negli ultimi 2 anni ho avuto diversi episodi di lombalgia che mi costringono a casa per periodi medio lunghi circa 3-4settimane .... ho chiesto gia' in passato una visita alla medicina del lavoro della mia usl esattamente aprile 2014 ... ne ho richiesta un altra visto i miei episodi cronici .... RX RACHIDE LOMBO-SACRALE ha evidenziato una scoliosi dx convassa severa con rettilineizzazioni della lordosi e aspetti di spondilodiscoartrosi piu' evidenti al passaggio dorso lombare e la RM DELLA COLONNA LOMBOSACRALE ha evidenziato accentuazione della fisiologica lordosi lombare nel tratto inferiore. In D11 –D12presente aspetto estrusivo in sede intraforaminale sx che giunge a contatto con il rachide omeolaterale di D11. IN D12-L1 piccolo aspetto estrusivo in sede paramediana dx migrata cranialmente .Lieve bulding dei dischi L2-L3 ed L3-L4. Bulding piu’ pronunciato del disco L4-L5 che determina parziale impegno di entrambi i forami di congiunzione specie a sx ove il disco presenta aspetto piu’ propiamente protusivo.In L5 –S1 aspetto protusivo mediano-paramedico bilaterale ,con minima impronta sul profilo anteriore dell ‘astuccio durale. Cono midollare in sede, nei limiti di norma l’intensita’ del segnale spongioso midollare dei metameri compresi nel campo di esame…Ho gia’ fatto una visita fisiatrica ,faccio cicli di fisioterapia e spesso miorilassanti …ma il dolore persiste soprattutto quando torno da lavoro visto la pesantezza del reparto … volevo sapere se ho le caratteriristiche per un eventuale limitazione dei carichi in modo da poter forzare l’azienda per una limitazione … che gia’ so’ che nn mi sara’ concessa ….grazie mille… aspetto con ansia una risposta
Rispondi Autore: giorgio timini - likes: 0
04/06/2015 (19:13:35)
Ho subito un infortunio sul lavoro con la perdita dell'occhio dopo la visita con il medico del lavoro ha detto che posso riprendere il lavoro con la prescrizione dell'uso di occhiali protezione il mio lavoro consiste nella ricarica degli estintori ecc vorrei un vostra consulenza grazie
Rispondi Autore: fabio schinini - likes: 0
12/11/2015 (18:02:39)
Salve la mia situazione può essere interessante per molti quindi gradirei una risposta competente.In pratica lavoro in poste da 33 anni. Ho una malattia prof.alla colonna. Sono addetto a mansioni interne. Sono idoneo alla qualifica ma con limitazioni che mi hanno tolto da sorveglianza sanitaria.in pratica con questo giudizio di idoneità con prescrizioni limitative la mia è un inidoneità mascherata da idoneità con prescrizioni. Azienda visto che le limitazioni deve osservarle non sapendo cosa farmi fare e non potendomi licenziare visto che ho malattia professionale mi tiene a scaldare le sedie.secondo me si prefigura un mobbing.Cosa ne pensate? Ciao fabio
Rispondi Autore: gennaro arena - likes: 0
28/11/2015 (14:03:09)
salve ,il mio probleme è il seguente diventato inabile alla mansione di notte nel 2009 ho conservato la retribuzione con l agginta di un altra voce sempre fissa fino a febbraio 2015 quando senza nessuna ragione mi sono state tolte le indennita per un totale di 470 euro ,ripeto che queste indennita mi vengono corrisposte mensilmente dal 2005 anche se non sono eseguite in virtu dell art.42.
cosa ne pensate del comportamento del mio datore di lavoro???
grazie
Rispondi Autore: mattia bicocca - likes: 0
29/12/2015 (20:36:26)
BUON GIORNO.LAVORAVO PRESSO UN OSPEDALE, IL MIO DIRIGENTE SANITARIO, DOPO LA RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE, MI ORDINA DI PRESTAR SERVIZIO CON TURNI A ROTAZIONE PRESSO UN SETTORE DOVE IL MEDICO COMPETENTE MI HA PRESCRITTO IL DIVIETO INQUANTO IL SETTORE ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE MI PROVOCA MALESSERE COME ASMA ALLERGICO,ESSENDO ALLERGICO ALLE POVERI- MA IL DIRIGENTE NON GLI IMPORTA. AL PRIMO GIORNO DI PRESENZA DOVETTI ABBANDONARE IL POSTO X ATTACCHI DI ASMA,ED IL GIORNO DOPO RECARMI DAL MEDICO DI BASE ,CHE MI DIEDE 5 GG. AL MIO RIENTRO SCRISSI AL DIRIGENTE DEL FATTO ED ANCHE AI SUPERIORI,ED IL DIRIGENTE HA SMENTITO TUTTO,MA IO HO RACCOLTO LE FIRME CHE ERO STATO PRESENTE. COSA POSSO FARE X IL MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI? POSSO CHIEDERE RISARCIMENTO DANNI? IL FATTO AVVENNE NEL GIUGNO 2013. GRAZIE
Rispondi Autore: Stefano savorelli - likes: 0
24/01/2016 (08:50:15)
Buon giorno, il medico del lavoro può non darmi l'idoneità solo perché gli esami del fegato sono sballate? Esame tossicologico è ok e non ho fatto mai un giorno di mutua.
Rispondi Autore: angela polignanao - likes: 0
29/01/2016 (09:56:01)
Salve sono un vigile urbano in servizio da 20 anni. Negli ultimi 2 anni ho avuto problemi di salute dovute ad ernie della colonna vertebrale..ernie cervicali, cifosi dorsale ed ernie lombo-sacrali.
Sono stata sottoposta a maggio 2015 a visita della ASL (spesal) che ha riconosciuto una idoneità con limitazioni. In pratica alternare lavoro d'ufficio a lavoro esterno con auto. il dirigente mi ha assegnato il turno in questo modo:
)2 ore servizio esterno con auto;
)1 ora redazione atti in ufficio;
)2 ore servizio esterno con auto;
)1 ora redazione atti in ufficio;
La situazione è peggiorata perchè nelle 4 ore al giorno esterne mi sono stati assegnati compiti di controllo, verifica e monitoraggio di impianti pubblicitari, segnaletica ecc. Poichè sono sempre sola, ciò comporta guida continua, uscita ed entrata dall'auto di servizio...i dolori sono aumentati e ultimamente sono comparse le vertigini.
posso richiedere nuova visita alla commissione medica ed in caso di giudizio di inidoneità alla mansione rischio il licenziamento?
Rispondi Autore: MARIA TERESA CIANCHI - likes: 0
19/02/2016 (11:42:14)
BUONGIORNO IO SONO UNA COLL. ATA NELL ANNO 2012 HO FATTO UNA.VISITA COLLEGIALE PER IN PROBLEMA AI PIEDI E VARIE PATOLOGIE NONOSTANTE TUTTO QUESTO ERO STATA DICHIARATA IDONEA COMUNQUE IO PERÒ AL MOMENTO NON POTENDO RISOLVERE IL PROBLEMA HO CHIESTO DI POTER.AVERE UNA SECONDA VISITA COLLEGIALE FACENDO RICORSO IN SECONDA ISTANZA SONO ANDATA A ROMA E LI NEL 2013 SONO STATA DICHIARATA PERMANENTEMENTE INIDONEA ORA PERÒ AVENDO RISOLTO I PROBLEMI.RIMANENDOMI SOLTANTO L ALLUCE VALGO E IL PIATTISMO BILATERALE VORREI RIPRENDERE SE È POSSIBILE.LE MANSIONI DI NUOVO REGOLARI SONO STATA DI NUOVO DI RECENTE A VISITA MEDICA COLLEGIALE RICHIESTA DA ME È LEGGENDO LA RISPOSTA DI ROMA MI HANNO DETTO CHE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE RIAVERE L IDONEITÀ ASSOLUTA. COME POSSO FARE E A CHI NEL MIO CASO MI POTREI RIVOLGERE?ASPETTO CON FIDUCIA UNA VOSTRA RISPOSTA DISTINTI SALUTI
Rispondi Autore: Di Natale Anna - likes: 0
24/02/2016 (12:53:00)
Con l'inserimento di un neuromodulatore sacrale come terapia del dolore soffro di neuropatia del pudendo rischio la non idoneità al lavoro Sono un Oss in un centro diurno Alzheimer Grazie mille
Rispondi Autore: Monica - likes: 0
19/04/2016 (22:52:04)
Buona sera , io dopo aver avuto la sfortuna di aver subito 2 ablazioni X WPW , tiroidectomia totale e malattia rara , ultimamente impianto di loop recorder, mi ritrovo a esser stata giudicata idonea con limitazioni dalla commissione medico legale , è tolta idoneità X le mansioni di ASA DI REPARTO , con L obbligo di lavori sedentari . Risposta del ente ... X lei non c'è posto , se vuole va lavorare in cucina ( premetto che io ho avuto varie volte proposte da parte del ente , di un prepensionamento ) . Io ho 46 anni ho una richiesta di invalidità e i posti ci sarebbero , ma X non muovere persone messe X favoritismi o X mezzo dei sindacati , per me non ce ne !! Come devo fare ? Senza tutto il resto del malessere creatomi e riconosciuto dall interrogazione del mio loop , quindi documentata è scritta dal cardiologo situazione di stress emotivo dovuto a situazione lavorativa . Cosa devo fare ? Il mio avvocato X adesso tranquillo , ma ci sono i presupposti X mobbing , loro vogliono il che io vada in prepensionamento
Rispondi Autore: livia cavatassi - likes: 0
20/05/2016 (11:01:59)
Un dipendente di un Ente locale comunale dichiarato inidoneo temporaneamente dalla Commissione Medica di Verifica regionale del MEF per più di 9 mesi, continua ad avere diritto alla intera retribuzione dopo il 9° mese o va in riduzione della retribuzione come si fa per la malattia ex art. 21 ccnl 6.7.95?
Rispondi Autore: Stefanone Paderno - likes: 0
19/06/2016 (00:56:52)
a parte tutti i problemi che abbiamo, ed ogni italiano ne ha da vendere, come ci dobbiamo comportare ora che le VISITE DI CONTROLLO le dobbiamo pagare piene? e peggio, possiamo essere operati solo se firmiamo la responsabilità! qualche medico statale ha una risposta? qualche medico del sindacato ha una risposta?
Rispondi Autore: @cresciocrescio Stefano Crescenzi - likes: 0
23/11/2016 (13:12:15)
sono stato temporaneamente sospeso dal medico competente durante l'annuale visita del lavoro con questa dicitura "temporaneamente non idoneo alla mansione specifica" e l'azienda si e limitata a inviarmi soltanto una lettera aggiuntiva a questo generico verbale nella quale mi si diceva che ero sospeso temporaneamente dalla mansione fino al completamento delle indagini ma senza specificare il limite temporale ho inviato anche un e-mail al medico competente chiedendo per quanto tempo devo essere sospeso in attesa di indagini ,purtroppo non ho ricevuto risposta alcuna.sono quasi 60 giorni che non lavoro e l'azienda non mi ha mai aggiornato sulla situazione e regolare tutto ciò???
Rispondi Autore: Michele Ottaviani - likes: 0
14/03/2017 (22:20:15)
Io avrei una domanda. Mi trovo in una situazione particolare, la mia azienda si trova in liquidazione amministrativa coatta e chiuderà definitivamente tra un mese e mezzo, la cassa integrazione è stata approvata tuttavia tutti i lavoratori sono richiamati al momento, me compreso. Io però avendo problemi di salute sono stato giudicato non idoneo alla mansione. Ecco la domanda: io posso chiedere di essere messo in cassa per il periodo tra adesso fino alla chiusura definitiva tra un mese e mezzo?
Rispondi Autore: franco panella - likes: 0
30/06/2017 (14:28:32)
Buongiorno ,sono stato licenziato per malattia in una p.a militare nel 2008,quando mi trovavo fermo causa infortunio nel 2009 mi è stata riconosciuta la causa di servizio con la dicitura idoneo al servizio d'istituto ,ma l'amministrazione non mi ha fatto rientrare ho perso svariate cause e non ultima ricorso in appello ma io come posso fare per avere riconosciuta la mia richiesta .il giudice del lavoro o cassazione può intervenire?. grazie
Rispondi Autore: patrizia bianco - likes: 0
22/12/2017 (11:50:30)
buongiorno lavoro in un ente pubblico sono stata giudicata da una commissione medica non idonea temporarmente al servizio x due anni alle mansioni proprie del proprio profilo professionale contraidicazioni movitazioni di carichi manuali e prottata stazionamento in piedi il mio profilo è cat.A idoneta' a prevalenza sedettarie ci sono presuposti x un eventuale licenziamentoo cambiare il mio profilo e fare temporamente in un altro settore impiegata
Rispondi Autore: Valbona doko - likes: 0
30/01/2019 (14:42:28)
Medico di lavoro,mi prescrive idonieta limitata per2 mesi,datore di lavoro non rispetta il diritto che mi aspetta ho avuto un restrizione ileocecale acuta non so che devo fare,,

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