Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Sulla posizione di garanzia del committente

Sulla posizione di garanzia del committente
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

09/10/2017

Nel caso di un rapporto di prestazione d’opera non è automatica la posizione di garanzia del committente rispetto al lavoratore autonomo non potendo esigersi dal committente stesso un controllo pressante e capillare sulla organizzazione dei lavori.


Pubblicità
MegaItaliaMedia

Si riferisce la Corte di Cassazione in questa sentenza a un rapporto di prestazione d’opera e all’eventuale coinvolgimento del committente nel caso di un infortunio sul lavoro occorso a un lavoratore autonomo. E’ ben vero che in tale tipo di rapporto, ha precisato la suprema Corte nella stessa, secondo l'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 il dovere di sicurezza é riferibile anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di un concorso di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo, ma é altrettanto vero che tale principio non può essere applicato automaticamente, non potendo esigersi dal committente stesso un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori.

 

In questa prospettiva, ha sostenuto la suprema Corte, per fondare la responsabilità del committente non si può prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, nonché i criteri seguiti dallo stesso per la scelta del prestatore d'opera, la sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di prestazione d' opera e la percepibilità agevole ed immediata da parte sua di eventuali situazioni di pericolo.

 

Il fatto e l’iter giudiziario

La Corte di Appello ha parzialmente riformata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale a carico di un componente del Consiglio di amministrazione di una società avente delega in materia di sicurezza del lavoro, limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione al delitto di lesioni personali colpose aggravate, e ha confermata nel resto la condanna emessa in primo grado. Con la stessa sentenza la Corte di Appello ha altresì revocate le sanzioni applicate alla società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

 

Oggetto del processo é stato un infortunio occorso a un lavoratore dell’età di 77 anni il quale aveva stipulato con la società un contratto di compartecipazione agraria stagionale, in forza del quale lo stesso era stato adibito dalla predetta società alla raccolta di olive. Sulla base degli accordi contrattuali, la società si era impegnata a porre a disposizione gli attrezzi per la raccolta, fra cui una scala per il lavoro in quota, e aveva riconosciuto come corrispettivo della prestazione la cessione di una quota dell'olio d'oliva ricavato dal raccolto.

 

In base alla ricostruzione degli eventi fatta nel giudizio di merito, il prestatore d’opera, nell'eseguire le prestazioni di raccolta delle olive oggetto del citato contratto, ha poggiata la scala fornitagli dall'azienda su un ramo di un albero d'ulivo dopodiché ha iniziato a salire allorquando, giungendo a metà del percorso a salire, il ramo su cui la scala era poggiata si sarebbe spezzato. La scala, dopo avere effettuato una rotazione sul montante sinistro, ha trascinato con sé nella caduta il lavoratore il quale è rovinato a terra da un'altezza di circa 3 metri riportando le lesioni di cui in rubrica dalle quali è derivata tra l'altro, quale postumo permanente, la perdita della funzione deambulatoria.

 

All’imputato era stato contestato di avere adibito il lavoratore alle mansioni sopraindicate, ritenute non adeguate alla sua età, senza sottoporlo a visita medica preventiva e di averlo dotato di una scala non conforme ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto sprovvista di sistemi di trattenuta o altri sistemi idonei che ne assicurassero la stabilità.

 

La Corte distrettuale, con riferimento alle lamentele dell’appellante relative al rapporto di lavoro, ha fatto osservare che la peculiarità dello stesso non ha esonerato l’imputato, in qualità di datore di lavoro, dal garantire la sicurezza del lavoratore presso l'azienda agricola dallo stesso amministrata e ha inoltre rilevato che la scala allo stesso fornita dalla società, benché conforme alla normativa UNI e munita di marchio CE, non presentava i requisiti di sicurezza necessari per il lavoro in quota cui il lavoratore. era stato assegnato, mancando di sistemi di trattenuta (quali ganci, funi o cordini) idonei a fissare la parte superiore della scala agli alberi. La stessa ha evidenziato altresì la rilevanza di tale caratteristica della scala sul prodursi dell'evento, senza che alcuno gli tenesse ferma la scala e ha escluso, infine, che l'infortunio potesse essersi verificato a causa di un comportamento abnorme e imprevedibile del lavoratore, tale da interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuita all’amministratore e l'infortunio stesso.

 

Il ricorso in Cassazione e le motivazioni

Avverso la sentenza della Corte di Appello l’amministratore della società ha presentato ricorso per il tramite dei suoi difensori di fiducia affidandolo a una serie di motivazioni. Lo stesso ha formulato delle osservazioni in merito alla dinamica dell’infortunio sostenendo che il lavoratore infortunato, come da lui stesso dichiarato, non aveva ancora completata la salita sulla scala al momento della caduta, e non poteva utilizzare alcun sistema di trattenuta della scala (cordino o altro) e aveva riferito altresì di essersi preventivamente assicurato che la scala fosse ben ferma escludendo la necessità di una seconda persona per tenerla ferma. Il ricorrente ha osservato inoltre, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dall'ispettore dalla ASL che è intervenuto, che il ramo "trasversale" trovato in terra, che si é ritenuto essere quello spezzatosi sotto il peso della scala e del lavoratore, era, in realtà, una frasca di olivo di quelle che, solitamente, si sviluppano in altezza per cui ha avanzato l’ipotesi che il lavoratore fosse in realtà caduto all'indietro per perdita di equilibrio e non per un movimento della scala.

 

Come altra motivazione l’imputato si è lamentato che la Corte territoriale non aveva preso in considerazione la natura del rapporto di lavoro tra il lavoratore e la società. Se infatti si fosse tenuto conto che quello intercorso con la società era un rapporto di lavoro autonomo e non subordinato, ha sostenuto ancora, si sarebbe dovuto considerare che il rischio gestito dall'imprenditore-committente si limitava solo a quello interferenziale mentre nel caso in esame quello concretizzatosi era un rischio specifico di auto protezione gravante sul lavoratore autonomo.

 

Le decisioni della Corte di Cassazione

Il ricorso é stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso, infatti, secondo la stessa, avrebbero meritato un diverso e maggiore approfondimento da parte della Corte territoriale. La suprema Corte ha fatto riferimento soprattutto alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale intercorrente fra la società e il lavoratore, rapporto che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto irrilevante e che, invece, doveva formare oggetto di specifico approfondimento. La Cassazione non ha, infatti, condivisa l'affermazione di un'indistinta responsabilità a fini antinfortunistici del ricorrente indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro, non potendosi parlare di una sovrapponibilità degli obblighi di garanzia del datore di lavoro nei riguardi del lavoratore subordinato rispetto a quelli gravanti sull'imprenditore-committente rispetto al prestatore d'opera.

 

Nel caso di un rapporto di prestazione d'opera (fattispecie perorata dal ricorrente e che la Corte distrettuale ha ritenuto di non considerare)”, ha precisato la Sez. IV, “é ben vero che secondo l'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 il dovere di sicurezza é riferibile, oltre che al datore di lavoro, anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo; ma é altrettanto vero che tale principio non può essere applicato automaticamente, non potendo esigersi dal committente stesso un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori”. “In questa prospettiva”, ha così proseguito, “per fondare la responsabilità del committente, non si può prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, considerando la specificità dei lavori da eseguire; i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera; l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d' opera; la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo”.

 

Nel caso in esame, secondo la suprema Corte, occorreva quindi analizzare accuratamente a quale tipologia appartenesse il rapporto di lavoro che legava il lavoratore alla società e quale fosse la situazione di fatto esistente onde stabilire quali fossero gli obblighi e i poteri/doveri di vigilanza concretamente esigibili in materia prevenzionistica gravanti sui soggetti responsabili dell'azienda e sui loro amministratori. Tanto più ciò è vero ove si consideri che la tipologia di prestazione alla quale il lavoratore era assegnato (la raccolta delle olive, con andamento affatto saltuario), per come emerge dagli atti, non presupponeva un'ingerenza significativa da parte della società di cui il ricorrente era amministratore.

 

Al riguardo, inoltre, non può trascurarsi, ha evidenziato la suprema Corte, che l'art. 62 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che "ferme restando le disposizioni di cui ai titolo I [Disposizioni generali], si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile ai lavoratore nell'ambito dei proprio lavoro” e ha messo in evidenza, altresì, che le disposizioni in materia di luoghi di lavoro non si applicano, fra gli altri, "ai campi, ai boschi e agii altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale" (art. 62, comma 2, lettera d-bis del D. Lgs. 81/2008).

 

Di qui un ulteriore elemento deponente per la peculiarità, anche sotto il profilo oggettivo e prevenzionistico, del rapporto di lavoro che legava il lavoratore all'azienda e per la rilevanza che, conseguentemente, doveva annettersi alla situazione di fatto sottostante al rapporto stesso e ai discendenti obblighi gravanti sull'imputato in tema di sicurezza delle prestazioni di raccolta delle olive. Lo stesso Tribunale, ha ancora aggiunto la Sez. IV, nella sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado, aveva sì ravvisato nel contratto di compartecipazione che legava il lavoratore alla società la prevalenza di elementi deponenti per la natura subordinata del rapporto di lavoro ma lo aveva fatto non sconoscendo che si trattava di rapporto sui generis, caratterizzato da significativi elementi di autonomia, elementi che, come correttamente rilevato dal ricorrente, risalgono all'assenza di direttive o di ordini specifici, nell'ambito di un'attività che il lavoratore svolgeva per pochi giorni all'anno e in cambio di un compenso in natura. A fronte di ciò, e in risposta alle lamentele dell'appellante, la Corte di merito, secondo la Sez. IV, aveva semplicemente eluso la questione, che invece andava affrontata e risolta in quanto decisiva per stabilire i termini esatti della posizione di garanzia che, nell'ambito del rapporto, era stata assunta dall’amministratore della società.

 

Conseguentemente fondata è stata quindi ritenuta dalla Corte di Cassazione la lamentela del ricorrente nella parte in cui è stata denunciata la mancata analisi, da parte della Corte distrettuale, dello sviluppo causale della vicenda in riferimento alla natura del rapporto di lavoro. Secondo la Sez. IV, inoltre, non é stata in particolare sottoposta a doveroso vaglio la tesi, sostenuta dalla difesa sulla base di concreti elementi probatori adeguatamente specificati nel ricorso, secondo la quale la caduta del lavoratore sarebbe stata determinata non già dalla rottura di un ramo su cui egli avrebbe poggiato la scala (come ritenuto dalla Corte territoriale), ma da una perdita di equilibrio da parte dello stesso operatore, il quale per procedere alla raccolta delle olive si sarebbe aggrappato a un ramo più sottile, del tipo di quelli che si sviluppano in verticale, e sarebbe caduto perché quel ramo si è spezzato tenendo presente che, in effetti, un ramo simile era stato trovato dall’ispettore dell’ASL per terra, spezzato, in prossimità dell'albero.

 

Alla luce delle considerazioni sopra indicate la Corte di Cassazione ha quindi annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello per un nuovo giudizio.

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 27305 del 31 maggio 2017 (u. p. 4 aprile 2017) -  Pres. Blaiotta– Est. Pavich – Ric. A.M.. - Nel caso di un rapporto di prestazione d’opera non è automatica la posizione di garanzia del committente rispetto al lavoratore autonomo non potendo esigersi dal committente stesso un controllo pressante e capillare sulla organizzazione dei lavori.

 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: CARLO TIMILLERO - likes: 0
09/10/2017 (09:39:25)
Interessante sentenza che, per una volta, limita le responsabilità del committente in nome di una sostanziale autonomia del lavoratore autonomo. Interessante in prospettiva..... nel caso concreto mi pare ci fossero molti elementi che potevano portare a configurare il rapporto in maniera diversa, a partire dall'età del lavoratore "autonomo" (77 anni?). Infine mi pare poco pertinente al caso il riferimento alla definizione di luogo di lavoro contenuta nell'articolo 62.
Rispondi Autore: studiopernechele@email.it - likes: 0
09/10/2017 (10:51:29)
"Contratto di compartecipazione agraria stagionale a cosa si riferisce"? "La società ha messo a disposizione gli attrezzi- scala per la raccolta delle olive a un'autonomo di 77 anni , con che criterio di valutazione"?
"Il soggetto infortunato era solo sul luogo di lavoro o in presenza di eventuale preposto nominato dal committente"?
"Il soggetto infortunato era in possesso dei DPI necessari per l'esecuzione del lavoro specifico lavori in quota : casco + guanti + calzature antinfortunistiche + scala adatta"?
A mio avviso l'effettività di quanto è successo non può prescindere dalle suddette considerazioni, che sono la base di quanto richiesto dal D.Lgs. 81/08. La cultura della sicurezza non può essere aggirata dal "tipo di rapporto contrattuale" o " non poteva utilizzare alcun sistema di trattenuta della scala", peraltro
facilmente contestabili. Sarei grato di un vostro parere.
Rispondi Autore: Andrea Rota - likes: 0
09/10/2017 (12:31:12)
Marcatura CE della scala???????

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!