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Green pass: i datori di lavoro devono segnalare al prefetto le violazioni?

Green pass: i datori di lavoro devono segnalare al prefetto le violazioni?
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Coronavirus-Covid19

12/10/2021

Un nuovo approfondimento dell’avvocato Rolando Dubini in relazione al decreto-legge 127/2021 e alla segnalazione delle violazioni. Perché i datori di lavoro non devono segnalare al prefetto le violazioni della disciplina green pass.

Sono tanti i temi che riguardano l’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro e che presentano, come anche visto in una recente nota scritta da Cinzia Frascheri (Responsabile nazionale SSL CISL), dubbi interpretativi e applicativi. Uno di questi, presentato nell’articolo dell’avvocato Dubini “ Chi ha l’obbligo giuridico di riferire la violazione dell’obbligo di green pass?”, riguarda la presenza o meno di un obbligo giuridico di riferire al prefetto le violazioni in azienda relative al possesso di Green Pass o certificazione verde COVID-19.

 

Anche in relazione ai quesiti sollevati da alcuni lettori torniamo ad affrontare l’argomento, sempre partendo da quanto indicato dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recanteMisure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”. Decreto-legge che, ricordiamo ancora, prevede - dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza - l’obbligo della certificazione verde COVID-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati.

 

Riguardo a chi competa il riferire delle eventuali violazioni dell’obbligo del Green Pass raccogliamo un nuovo breve approfondimento dell’avvocato Rolando Dubini con un titolo che esplicita la sua opinione in materia: “Perchè i datori di lavoro non devono assolutamente segnalare al prefetto le violazioni della disciplina green pass”.

Si tratta in realtà di un approfondimento che integra quanto già indicato nel precedente articolo riportando ulteriori indicazioni normative in materia.


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Perchè i datori di lavoro non devono assolutamente segnalare al prefetto le violazioni della disciplina green pass - approfondimento

 

Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” - Ambito lavorativo privato (art. 3)

 

ART. 3 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo privato)

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 [da parte dei datori di lavoro sul rispetto del divieto di accesso al lavoro dei lavoratori senza green pass] o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 [da parte del datore di lavoro] nel termine previsto, nonchè per la violazione di cui al comma 8 [lavoratore che accede ai luoghi di lavoro senza certificazione verde] si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

 

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento [dai decreti legge precedenti, non da questo decreto che modifica un decreto precedente n.d.r.] e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione [ln effetti i commi 9 e 10 dell’Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, inserito dal Decreto Legge n. 127 del 21.9.2021]

 

La vigilanza è di competenza delle forze della Polizia di Stato, dei carabinieri, nonché del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di pubblica sicurezza.

 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132).

Art. 4 - Sanzioni e controlli

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

 

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale. (GU Serie Generale n.329 del 30-11-1981 - Suppl. Ordinario)

Art. 13 - Atti di accertamento

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ... possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria...

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ... possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

 

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

 

Infine, come risulta dall'articolo di legge seguente, l'accertatore è ovviamente colui che ha il potere di contestare immediatamente la trasgressione dell'obbligo amministrativo, che non può assolutamente essere il datore di lavoro.

 

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale. (GU Serie Generale n.329 del 30-11-1981 - Suppl. Ordinario)

Art. 14. Contestazione e notificazione

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

 

 

Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

 


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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Giorgio Busalla - likes: 0
12/10/2021 (08:18:30)
Scusate, potete chiarire il disposto legislativo, Il datore di lavoro, con la collaborazione del Medico competente e del R.S,L , accerta l'idoneità del lavoratore ad accedere nei luoghi di lavoro in sicurezza. Grazie
Rispondi Autore: Aigus - likes: 1
12/10/2021 (09:04:11)
Ancora una volta non mi trovo d'accordo sul fatto che il ddl non debba segnalare al Prefetto, bensì debba essere compito degli organi di vigilanza. Basta leggere gli articoli 4,8 e 9 per evidenziare, purtroppo, il compito datoriale di eventuale comunicazione.
Rispondi Autore: Renato di Marzo - likes: 0
13/10/2021 (09:44:02)
Sono d'accordo anche io con Aigus. Le recenti FAQ del governo dicono espressamente che il datore di lavoro deve fare una segnalazione alla Prefettura. E quindi anche gli eventuali incaricati nominati.
Rispondi Autore: ELENA - likes: 0
13/10/2021 (11:16:54)
C'è un tipo che parcheggia sempre la macchina sulle strisce pedonali, posso inviare al prefetto l'accertamento e la contestazione della violazione della legge così gli somministra la sanzione? Ovviamente la mia è una provocazione, ma credo che si sia travalicato oltre lo stato di polizia, e pare a me che chi ci governa che stia veramente esagerando, mi fa specie che solo Dubini si opponga e tutti noi siamo dietro come caproni. Tengo a precisare che sono favorevole alla vaccinazione, non sono nè no vax, nè no green pass, nè facinorosa di carattere
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
14/10/2021 (11:15:51)
Chi segnala al prefetto le violazioni del lavoratore (che comportano l'invio di un funzionario pubblico per una ulteriore verifica finalizzata alla contestazione dell'illecito amministrativo) è soggetto alla verifica della ADEGUATEZZA dei modelli organizzativi di controllo.


"FAQ del Governo sul Green Pass
Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno
incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo
delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?
No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021".
Rispondi Autore: Lavoratore preoccupato - likes: 0
21/10/2021 (09:23:06)
Mi trovo in un azienda in cui il proprietario e tutta la sua famiglia sono dichiaratamente no-vax e no tamponi, infatti nella nostra azienda non si effettuano controlli green pass a parte aver messo un cartello esterno, ma sia il capo che il figlio e la nuora lavorano con noi, spesso non indossando nemmeno le mascherine.
Come posso denunciare la situazione per fare effettuare un controllo?
Autore: Ionut
21/12/2021 (11:22:08)
Buongiorno siamo tutti nella stessa barca... Mia moglie lavora in un azienda dove titolari compresi gli figli girano senza niente ne tampone ne vaccino..gli operai avendo tutti gli vaccini fatti sono tutti un po preoccupati... Ma non abbiamo ancora capito dove si possa fare sta benedetta denuncia...
Rispondi Autore: Frank - likes: 0
03/04/2022 (19:17:50)
La mia azienda ha permesso a un no vax over 50 il rientro 2 giorni prima della fine del decreto vale a dire 30 e 31 marzo in azienda.si può denunciare tale abuso di legge?

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