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La responsabilità di una concessionaria per un infortunio in un cantiere

La responsabilità di una concessionaria per un infortunio in un cantiere
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

14/06/2021

Non va attribuita al comune la posizione di garanzia del committente ex art. 90 d. Lgs. 81/08 per alcuni lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale ma alla concessionaria alla quale ha affidata la sua gestione in piena autonomia.

L’infortunio sul lavoro di cui alla sentenza in esame è accaduto durante alcuni lavori di rifacimento di un tratto di un collettore fognario comunale a seguito di uno smottamento del terreno, avvenuto in uno scavo della profondità di circa 4,5 metri privo di puntelli di protezione, che ha investito tre lavoratori dei quali uno mortalmente. Dell’infortunio erano stati riconosciuti responsabili e quindi condannati dal Tribunale per omicidio colposo il datore di lavoro di un’impresa appaltatrice, il responsabile della gestione tecnica e amministrativa di un’impresa concessionaria di un Comune e il responsabile del servizio tecnico comunale di manutenzione, quest’ultimo poi assolto dalla Corte di Appello per non avere commesso il fatto.

 

Il ricorso per cassazione era stato avviato dal responsabile della società concessionaria e dalle parti civili secondo le quali doveva essere investito della posizione di garanzia prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 il responsabile del servizio tecnico comunale di manutenzione, nella sua specifica veste di responsabile del procedimento. La suprema Corte nel rigettare il ricorso ha evidenziato che i lavori in corso al momento dell’evento infortunistico erano di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale e quindi di competenza esclusiva della società concessionaria che poteva operare in piena autonomia per cui la posizione di garanzia quale committente ex art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 andava attribuita ad essa e non al Comune quale stazione appaltante.


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Il fatto, le condanne e il ricorso per cassazione

Il Tribunale ha dichiarato il datore di lavoro di un’impresa appaltatrice e il responsabile della gestione tecnica e amministrativa di un’impresa concessionaria di un Comune, colpevoli del delitto di cui all'art. 589, commi 2 e 4 cod. pen. e ha assolto invece il responsabile del servizio tecnico comunale addetto alla manutenzione dai reati di omicidio e lesioni colpose a lui ascritti per non aver commesso il fatto. I primi due imputati sono stati anche condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento delle provvisionali come determinate in sentenza.

 

La Corte di Appello, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli stessi in ordine alle imputazioni di lesioni e in ordine alle fattispecie contravvenzionali, come rispettivamente ascritte a essi perché estinte per intervenuta prescrizione; ha rideterminato altresì la pena inflitta in primo grado agli imputati in quella di due anni di reclusione per ciascun imputato ed ha confermato la pronuncia assolutoria resa nei confronti del responsabile del servizio tecnico comunale.

 

I fatti che hanno determinato il procedimento si possono così riassumere. Il Comune ha emessa un'ordinanza con cui aveva prescritto all’impresa concessionaria del servizio idrico comunale di provvedere alla disotturazione di un tratto di fognatura comunale, anche con interventi di rifacimento della stessa, in seguito a segnalazioni pervenute dai cittadini. L’impresa concessionaria dopo un primo intervento ha informato il Comune che l'operazione di spurgo non era riuscita e che, pertanto, si doveva procedere con urgenza al rifacimento del tratto fognario interessato dalle problematiche segnalate, cosa che ha fatto affidando a una impresa appaltatrice il rifacimento di un collettore fognario lungo 72 metri.

 

La ditta appaltatrice provvedeva ad effettuare uno scavo profondo 4,5 metri per l'alloggiamento di circa 40 metri di tubazioni con parziale reinterro e durante tale operazione si era verificato uno smottamento del terreno a seguito del quale erano rimasti infortunati il datore di lavoro dell’impresa e due dipendenti uno dei quali mortalmente. Dagli accertamenti svolti era emerso che la ditta esecutrice dei lavori aveva omesso di adottare qualsiasi misura precauzionale per garantire la stabilità delle pareti dello scavo, nonostante la sua notevole profondità e gli avversi fenomeni metereologici verificatisi in quei giorni, che avevano determinato infiltrazioni piovane nel terreno.

 

Dai giudici di merito, nelle due sentenze conformi, era stato ritenuto responsabile dell’accaduto e imputato del reato di omicidio colposo, assieme al datore di lavoro, anche il responsabile dell’impresa concessionaria del servizio di gestione delle fognature in quanto, secondo quanto sostenuto nelle sentenze di merito, era da reputarsi committente delle opere di sostituzione della tratta fognaria. Erano stati richiamati in proposito gli orientamenti in base ai quali, in relazione a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, la responsabilità è riferibile oltre che al datore di lavoro anche al committente, in presenza di elementi suscettibili di rivelare un'incidenza della sua condotta sull'eziologia dell'evento, avuto riguardo alla specificità dei lavori e alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori. Lo stesso, secondo i giudici di merito, in forza della sua posizione apicale rivestita all'interno della società, era ben consapevole dell'imminente intervento straordinario di sostituzione del tratto di rete fognaria affidato alla ditta appaltatrice per cui avrebbe dovuto attivarsi verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e i requisiti tecnico professionali dell'impresa

 

Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione il responsabile    della gestione tecnica e della gestione amministrativa dell’impresa concessionaria e le parti civili costituite. Il primo ha sostenuto a sua difesa di non essere a conoscenza della decisione adottata dal geometra della sua impresa, responsabile del servizio idrico, di affidare alla ditta appaltatrice il rifacimento del tratto fognario. Quanto sopra sarebbe stato pienamente confermato dall'istruttoria dibattimentale allorquando nessun teste ha mai affermato che il ricorrente fosse stato informato di tale intervento.

 

Le parti civili dal canto loro si sono lamentate per il mancato riconoscimento della posizione di garanzia rivestita dal responsabile del servizio tecnico comunale che era stato assolto per non avere commesso il fatto. I Giudici avevano considerato l'intervento della sostituzione del tratto di fognatura alla stregua di un'opera di manutenzione straordinaria per cui lo stesso era da ritenersi compreso nella esclusiva autorità specifica della società concessionaria competente ad intervenire per la manutenzione della rete idrica in maniera autonoma e secondo la propria organizzazione. Alla luce di quanto detto pertanto la posizione di garanzia derivante dalla qualità di stazione appaltante era stata considerata gravante esclusivamente sulla concessionaria non avendo dato alcuna importanza all’intervento del Comune, evidenziato dai ricorrenti, finalizzato al superamento degli ostacoli alla realizzazione dell'opera che potevano derivare dall'opposizione dei privati cittadini proprietari del terreno interessato dal passaggio della tratta fognaria all'esecuzione dei lavori. Quanto sopra non è stato condiviso dalle parti civili che hanno ritenute incomprensibili le ragioni per le quali il tecnico comunale, nella sua specifica veste di responsabile del procedimento, non potesse essere investito della posizione di garanzia prevista dal D. Lgs. n. 81/2008.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

In relazione alla posizione del responsabile tecnico dell’impresa concessionaria la Corte di Cassazione ha annullata la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per morte dell'imputato e ha revocate le statuizioni civili per infondatezza delle motivazioni presentate. La stessa non ha ritenuto inoltre meritevole di accoglimento il ricorso presentato dalle parti civili per la infondatezza delle motivazioni. I giudici di merito, secondo la Sezione IV, avevano chiarito,sulla base delle risultanze in atti, puntualmente analizzate nella sentenza di primo grado ed in quella di appello, che l'intervento in esame era da considerarsi intervento di manutenzione straordinaria, che ha tratto origine da un'esigenza manutentiva immediata, volta al superamento dell'ostruzione dei relativi pozzetti, dopo che il tentativo di disostruzione mediante autospurgo non era andato a buon fine; e pertanto di esclusiva competenza della società concessionaria, a cui era riservata in via autonoma ogni decisione sulla scelta dell'impresa e sulle modalità esecutive dei lavori.

 

Era stato poi anche evidenziato che il responsabile del servizio tecnico comunale non sì era in alcun modo ingerito nell'esecuzione dei lavori, escludendosi per questa via la possibilità di ritenere dimostrata una sua responsabilità in ragione di un comportamento concludente, suscettibile di rivelare l'assunzione di fatto di funzioni tipiche riconducibili alla figura di un garante, né era emersa concretamente un'ingerenza di fatto, nei lavori di realizzazione di un nuovo tratto fognario. Nessuno dei testi, inoltre, aveva riferito di aver ricevuto dallo stesso direttive tecniche sulle modalità delle lavorazioni da eseguire. La posizione del Comune in definitiva non era da parificare, secondo la Cassazione, a quella del committente dei lavori, agendo la società concessionaria in piena autonomia e non essendosi riscontrate manifestazioni di interferenza nelle scelte di quest'ultima.

 

Alla luce di quanto detto, in conclusione, la Corte di Cassazione ha annullata la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al responsabile della società concessionaria per essere il reato estinto per morte dell'imputato con conseguente revoca delle statuizioni civili e ha invece rigettato i ricorsi delle parti civili costituite con condanna al pagamento delle spese processuali.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 20095 del 20 maggio 2021 (u.p. 25 marzo 2021) - Pres. Fumu – Est. Bruno - Ric. C.F. e parti civili - Non va attribuita al comune la posizione di garanzia del committente ex art. 90 d. Lgs. 81/08 per alcuni lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica comunale ma alla concessionaria alla quale ha affidata la sua gestione in piena autonomia.




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