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Imparare dagli errori: quando non si tiene conto dei rischi interferenti

Imparare dagli errori: quando non si tiene conto dei rischi interferenti
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Infortuni sul lavoro

13/05/2021

Gli infortuni di lavoro correlati alla presenza di rischi interferenti nei luoghi di lavoro. Un infortunio in un solaio e l’interferenza tra due ditte durante i lavori di smontaggio di un ponteggio. Un esempio di gestione dei rischi.

Brescia, 13 Mag – Non c’è dubbio che la gestione e la valutazione delle eventuali interferenze nei luoghi di lavoro siano aspetti molto importanti per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Interferenze che sono alla base di molti infortuni professionali, come ricordato in diverse puntate della rubrica “ Imparare dagli errori”, sia che siano interferenze tra diverse attività lavorative, ad esempio con riferimento al mondo degli appalti, sia che riguardino più semplicemente i diversi mezzi operativi o i mezzi e i pedoni.

 

Convinti che conoscere quali siano gli “errori” e i fattori di rischio più frequenti nei luoghi di lavoro sia un buon punto di partenza per una efficace prevenzione, torniamo oggi a parlare di rischio di interferenze con riferimento ad alcune indicazioni sui rischi interferenziali raccolte dall’Ing. Catanoso in un contributo pubblicato sul nostro giornale.

 

Le dinamiche infortunistiche presentate sono tratte, come sempre, dall’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

 

Questi gli argomenti trattati:


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Gli infortuni professionali e i rischi interferenziali

Nel primo caso l’incidente avviene per l’assenza di informazioni sulle attività interferenti in un cantiere edile.

Un lavoratore si accinge ad eseguire il montaggio di un infisso esterno in alluminio, transitando sul piano di una veranda e sprofondando a causa della non idonea struttura della chiusura del piano. Il lavoratore precipita per circa 3,50 metri e urta la nuca su di un laterizio posto di costa decedendo a seguito di frattura del cranio.

Le indagini successive hanno rilevato che il lavoratore “non era a conoscenza del fatto che il solaio della veranda era stato parzialmente demolito, poi coperto con un pannello di cartongesso posto su di un tavolone lungo metri 4, largo per cm. 30, spesso cm. 4, che lo reggeva sul vuoto nel verso longitudinale, non per tutta la superficie oggetto della demolizione che era di metri 1,50 per metri 1,20. Oltretutto il pannello anzidetto era stato coperto con un telo di PVC e dei tappetti in tessuto”.

In questo modo “era stata realizzata una vera e propria trappola per gli ignari delle condizioni del luogo. Il committente, esecutore dei lavori di demolizione ed apposizione della non idonea protezione del vuoto nel solaio, non ha informato il lavoratore infortunatosi del rischio presente in cantiere. Essendo un cantiere in cui dovevano essere presenti più ditte, al fine di pianificare in sicurezza le attività, gestendo anche le interferenze fra le ditte, doveva provvedere all’attuazione del coordinamento sia in fase di progettazione che di esecuzione, al fine di eseguire i lavori in sicurezza”.

 

Il fattore causale rilevato nella scheda parla di un “cantiere non in sicurezza poiché l’opera provvisionale della chiusura del vuoto nel solaio era incompleta e non uniforme”.

 

Il secondo caso riguarda un infortunio che si è verificato per interferenza tra due ditte durante i lavori di smontaggio di un ponteggio.

Le operazioni sono condotte in quota da due lavoratori dipendenti della impresa incaricata alla gestione del ponteggio in cantiere e, a terra, da un loro collega che è “addetto al ricevimento dei particolari e al loro ricovero, individuato nei pressi del ponteggio”.

Un lavoratore di altra impresa, intento alle pulizie di cantiere, verso le ore 14.00 si trova al piano campagna chinato con la schiena verso terra, intento a raccogliere un elemento di ponteggio nelle vicinanze quando, all’improvviso, viene colpito alla spalla destra da un oggetto metallico da lui non identificato.

A terra “sono poi stati rinvenuti due giunti in ferro (in prossimità dell’area sottostante la carrucola), costituti da tre elementi collegati tra loro mediante bulloni. La parte di ponteggio su cui lavoravano gli addetti in quota era priva di tavola fermapiede ed è probabile che i due giunti siano caduti da tale zona. L’infortunio ha causato una frattura pluriframmentaria corpo e spina della scapola destra per una inabilità durata 130 giorni”.

 

I fattori causali rilevati:

  • “la parte del ponteggio su cui lavoravano gli addetti in quota era privo di tavola fermapiede”
  •  “i lavoratori smontano il ponteggio facendo cadere elementi a terra”
  • “l'infortunato opera nella zona sottostante quella di smontaggio ponteggio”.

 

Un esempio di gestione dei rischi nella realizzazione di un tetto

Come già indicato in premessa riprendiamo alcune indicazioni relative al contributo dell’Ing. Catanoso dal titolo “ Cantieri edili o d’ingegneria civile: rischi interferenziali e non”.

 

Per spiegare come gestire i rischi interferenti e non, nell’articolo viene utilizzato un esempio con riferimento alla realizzazione di una nuova porzione del tetto di un piccolo capannone industriale da ristrutturare per riadibirlo poi ad officina meccanica.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del contributo, che spiega nel dettaglio le condizioni di partenza e il ruolo del coordinatore durante la progettazione dell’opera (CSP) e del coordinatore durante l’esecuzione dell’opera (CSE) con riferimento ai piani di sicurezza e coordinamento (PSC) e ai piani operativi di sicurezza (POS).

 

Il contributo indica che “il CSP deve individuare i rischi e proporre scelte progettuali o organizzative in grado di eliminarli o ridurli al minimo; se un rischio non è eliminabile con quanto sopra ma solo riducibile, ci si deve domandare se esso è:

  • un rischio derivante dalle "particolarità" dell'area di lavoro o

Nei primi due casi, sarà il PSC a governarne il controllo mentre nel terzo caso, ogni impresa, che ha il proprio personale esposto a tale rischio, dovrà definire nel proprio POS come intenderà governarlo”.

 

Inoltre il CSE, quando inizieranno i lavori, “verificherà che:

  • le lavorazioni vengano eseguite, previa messa in atto delle scelte progettuali ed organizzative definite in fase progettuale;
  • le lavorazioni avvengano nel rispetto di quanto scritto nel PSC per rischi interferenziali (ad esempio, il divieto di eseguire qualunque tipo di lavorazione e/o di passare al di sotto dell’area di posa degli elementi della nuova copertura, il posizionamento di barriere fisiche e della segnaletica di divieto d’accesso al di sotto, ecc.);
  • quanto definito nel POS dell’impresa esecutrice, sia correttamente attuato dalla stessa.

Questa ultima verifica, però, non potrà essere eseguita con continuità da parte del CSE e ciò per almeno tre motivi:

  • tutte le fasi di realizzazione del nuovo tetto non potranno ritenersi tutte fasi critiche da necessitare della presenza stabile del CSE in cantiere durante tutto il loro sviluppo;
  • il CSE individuerà quali ritiene siano le fasi critiche durante lo sviluppo dei lavori in cui è indispensabile la sua presenza durante lo svolgimento delle stesse (una fase critica è una fase dell’attività in cui si possono concretizzare situazioni e comportamenti in grado di alterare il livello di sicurezza atteso, già frutto dell’analisi dei rischi e della definizione delle misure prevenzionali previste nel PSC), rendendolo non più accettabile.
  • non è concretamente possibile che il CSE effettui con continuità una attività di vigilanza sul rispetto di obblighi propri della catena gerarchica dell’impresa durante tutta la fase di lavoro;
  • la legge individua nel datore di lavoro, nel dirigente e nel preposto, i soggetti deputati all’attuazione e controllo di quanto previsto del PSC e nel POS”.

 

Si indica poi che “anche se la norma non lo richiede espressamente, è opportuno che il CSE, al fine di dare evidenza del proprio operato, produca specifiche evidenze documentali (verbali di coordinamento, ecc.), da condividere con tutti i soggetti interessati (imprese affidatarie, esecutrici, lavoratori autonomi, nonché direttore dei lavori e committente).

Inoltre, è consigliabile che tale attività produca anche evidenze fotografiche contenenti non solo le non conformità ma anche e soprattutto le conformità rilevate durante l’espletamento dell’attività, in modo da dimostrare il rispetto di quanto previsto nel PSC e nel POS in quel preciso momento temporale in cui il sopralluogo è stato effettuato”.

 

Concludiamo che l’articolo dell’Ing. Catanoso riporta poi una ulteriore casistica relativa ai rischi interferenziali.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 5634 e 8076 (archivio incidenti 2002/2016).

 

Link all’articolo “Cantieri edili o d’ingegneria civile: rischi interferenziali e non”

 

Link agli articoli di PuntoSicuro dedicati ai rischi da interferenze

 


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Rispondi Autore: Cristina - likes: 0
13/05/2021 (16:19:02)
Appalti in odore di mafia sono pieni di interferenze.

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