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COVID-19: le novità per gli spettacoli aperti al pubblico e il cinema

COVID-19: le novità per gli spettacoli aperti al pubblico e il cinema
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coronavirus-Covid19

06/05/2021

Le novità per gli spettacoli aperti al pubblico con riferimento al decreto-legge 52/2021 e alle nuove linee guida della Conferenza delle Regioni. Le indicazioni generali e le indicazioni specifiche per spettacoli musicali e produzioni teatrali.

 

Roma, 6 Mag – Il “decreto riaperture” - decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” – ha introdotto diverse novità relative alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2. E alcuni cambiamenti riguardano gli spettacoli live, musicali e non, e le sale cinematografiche.

 

In relazione a queste novità ci soffermiamo oggi sia sulle indicazioni del decreto-legge n. 52/2021 che sulle linee di indirizzo per un’idonea gestione dei rischi di contagio contenute nelle nuove " Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 28 aprile 2021 ed elaborate con il supporto degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Regioni e delle Province autonome.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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Corso di aggiornamento per lavoratori che operano nel settore dello Spettacolo, di produzione e trasmissione televisiva e proiezione cinematografica o in attività equiparabili in riferimento ai rischi per la sicurezza e la salute.

 

Decreto riaperture: le novità per gli spettacoli aperti al pubblico

Partiamo da quanto indica il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 che all’articolo 5 (Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi) indica che (comma 1) a decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, “gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale”.

Inoltre la capienza consentita “non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”.

Si ricorda che le attività “devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”. E restano sospesi “gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati”.

 

Si ricorda poi (comma 3) che in zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, “può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport”.

 

Linee guida: le indicazioni generali per cinema e spettacoli dal vivo

Ricordate le novità relative al decreto-legge 52/2021, ci occupiamo ora di quanto contenuto nelle nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” della Conferenza delle Regioni in aggiornamento alle linee guida contenute nelle precedenti versioni su cui ci siamo già soffermati in precedenti articoli.

 

Veniamo alla scheda relativa a cinema e spettacoli dal vivo.

Si segnala che le indicazioni contenute “si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti”. E si sottolinea che, come abbiamo già visto, per l’attuazione dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 52/2021, nelle zone gialle “in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, il numero massimo di spettatori, fermi i criteri di cui alle presente linee guida, può essere fissato in deroga a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge 52 del 2021, dalla Regione, nel rispetto dei principi fissati dal CTS, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio”.

 

Queste le indicazioni generali:

  • “Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
  • Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
  • Privilegiare, se possibile, l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
  • La postazione dedicata alla reception e alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
  • Rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
  • Non è consentito assistere in piedi allo spettacolo.
  • Ottimizzare l’assegnazione dei posti distribuendo gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine di garantire il massimo distanziamento possibile tra le persone.
  • I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro (estendibile negli ambienti al chiuso ad almeno 2 metri, in base allo scenario epidemiologico di rischio) con l’obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • Tutti gli spettatori devono sempre indossare la mascherina (per i bambini valgono le norme generali).
  • L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.
  • Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
  • Garantire la frequente pulizia e disinfezione, almeno al termine di ogni giornata, di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
  • E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
  • Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
  • Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica” presente nelle linee guida.

 

 

Linee guida: gli spettacoli musicali e le produzioni teatrali

Riportiamo poi alcune indicazioni specifiche per produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali.

 

Il documento indica che “nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate”, le indicazioni integrative relative a questi ambiti costituiscono “indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali”. E si precisa che, “nella eventuale fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove”.

 

Le indicazioni:

  • “L’entrata e l’uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l’esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall’accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l’ordine inverso).
  • I Professori d’orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d’orchestra, la distanza minima con la prima fila dell’orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
  • I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • Si dovrà evitare l’uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l’arrivo in teatro degli orchestrali già in abito da esecuzione”.

 

Concludiamo con alcune relative alle produzioni teatrali.

Le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche (“artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.)”. Anche in questo caso si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le indicazioni valgono anche per le rispettive prove.

 

Le indicazioni:

  • “L’accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita dalla struttura.
  • Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all’ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze.
  • L’uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici.
  • Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l’attività non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
  • Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l’operatore e l’attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l’operatore deve indossare anche i guanti.
  • Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti.
  • I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati”.

 

Concludiamo segnalando che le linee guida della Conferenza delle Regioni, che vi invitiamo a visionare integralmente, riguardo agli spettacoli dal vivo si soffermano anche sulle produzioni di danza.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “ Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, aggiornamento del 28 aprile 2021, 21/51/CR04/COV19 (formato PDF, 427 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

 


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Rispondi Autore: alberto cuomo - likes: 0
07/05/2021 (11:46:37)
Ringrazio l'autore e la redazione di Puntosicuro per l'approfondimento e per il prezioso lavoro che fate per tenerci aggiornati in questo mare in continua turbolenza.
Riguardo alle produzioni teatrali e agli spettacoli, il fatto che siano previsti tamponi prima dell'inizio e ogni 72 ore sembra voler configurare una sorta di "bolla" e quindi viene da chiedere se questo autorizza a ridurre il distanziamento tra gli attori o con il personale della produzione durante gli spettacoli, ma anche le prove, gli allestimenti, i trasferimenti
grazie
Rispondi Autore: Marco Colonnello - likes: 0
22/05/2021 (17:14:21)
Buongiorno, posso sapere se è necessario il tampone per entrare al Cinema? Grazie
Rispondi Autore: Milla - likes: 0
07/07/2021 (23:10:49)
Come si concilia nei concerti all'aperto la capienza al 50% con le misure di safety e security uscite ecc... es se ho 2000 sedie e sono autorizzata a farne entrare 1000 calcolo tutto per 1000 o 2000?
Rispondi Autore: Milla - likes: 0
08/07/2021 (20:57:53)
Non è necessario nulla per entrare al cinema tranne il distanziamento sociale e rispettare le regole. Sarà il gestore del locale a organizzare la sicurezza del locale. Art 5 dl 52/20 convertito in legge con modificazioni. Il green certificate serve solo per particolari tipi di eventi, quindi il cinema salvo deroghe speciali per particolari eventi non può richiederlo. Questo alla data odierna
Rispondi Autore: Antonella - likes: 0
19/08/2021 (19:09:57)
Vorrei sapere se per entrare a vedere uno spettacolo a teatro si può munirsi solo di tampone,grazie.

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