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COVID-19: vademecum di tutela del lavoratore dal rischio biologico virale

COVID-19: vademecum di tutela del lavoratore dal rischio biologico virale
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Rischi da agenti biologici

12/03/2020

Un vademecum si sofferma sulla comunicazione specifica del datore di lavoro, a lavoratori e RLS, sul rischio di agenti biologici virali, sulla valutazione dei rischi, sulle misure di igiene e sull’uso della mascherina. A cura dell’avvocato Rolando Dubini.

 

Torniamo a presentare, come abbiamo fatto in queste settimane, alcuni documenti che riceviamo da nostri lettori e collaboratori e che nascono dall’esigenza, a volte partendo da opinioni diverse su quali siano le azioni da mettere in atto in questa fase epidemiologica da COVID-19, di fornire informazioni alle aziende e agli stessi lavoratori per migliorare la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

 

In questo caso riceviamo e pubblichiamo un documento dell’avvocato Rolando Dubini che in relazione a quanto contenuto nelle ultime normative in materia di contenimento del contagio del nuovo coronavirus, ha elaborato, a seguito di consulenze per organizzazioni dei lavoratori e di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Il documento, dal titolo “Vademecum di tutela del lavoratore dal rischio biologico virale”, tratta argomenti diversi, dalle comunicazioni dei datori di lavoro, alle misure igieniche e allo spinoso tema della valutazione dei rischi biologici di cui abbiamo riportato, in precedenti articoli, vari opinioni e posizioni.



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Il rischio biologico
Formazione sui rischi specifici dei lavoratori che operano con agenti biologici del Gruppo 3 (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

Premessa

- Obbligo per tutte le aziende di valutare il rischio biologico virale covid19 e di consegnare dpi ai lavoratori esposti

- Col divieto di spostamento il lavoratore è esposto ad uno specifico rischio professionale, a differenza della popolazione generale obbligata a stare a casa

 

Col divieto di spostamento per la popolazione generale, e viceversa l'autorizzazione per chi ha invece comprovate ragioni lavorative per muoversi, il rischio da esposizione virale coronavirus è diventato un rischio professionale per tutti i lavoratori.

 

Col DPCM 9 marzo 2020, che ha esteso a tutto il territorio italiano la normativa relativa alle zone controllate (ex zone rosse), non vi è più il minimo dubbio che chi lavora ha ora un rischio aggiuntivo e maggiorato rispetto alla popolazione non lavorativa di fatto obbligata a restare a casa se non ha giustificati motivi dettati da oggettive necessità di spostamento. Che si riducono ad attività di durata limitata, non molte ore continuative con rischio di contagio. E dunque obbligatorio valutare nel DVR il rischio biologico virale da coronavirus per tutte le attività lavorative. E dare DPI ai lavoratori.

 

1. Comunicazione specifica del datore di lavoro sul rischio agenti biologici virali ad ogni lavoratore, e agli RLS, e misure di prevenzione e protezione adottate

Per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro e la tutela dal rischio agente biologico virale a tutti i lavoratori (e a tutte le persone presenti negli ambienti di lavoro) ai sensi degli articoli 15, 17, 28 e 29, 266-286 del decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro) e, a maggior ragione, affinché il lavoratore possa autodichiarare a ragion veduta, senza essere passibile di falsa dichiarazione, l'esigenza lavorativa ("comprovate esigenze lavorative" DPCM 8 marzo 2020) che lo costringe a muoversi qualunque are del territorio italiano, oggi tutto "area a contenimento rafforzato" di cui al DPCM 9.3.3020 e alla direttiva del Ministero degli interni del 9.3.2020, il datore di lavoro dovrebbe consegnare ad ogni lavoratore (e ogni lavoratore dovrebbe richiedere tale dichiarazione al suo datore di lavoro) una dichiarazione scritta nella quale affermi:

  1. di avere valutato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel documento di valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro:
    1. il rischio da agenti biologici virali mansione per mansione (considerando i fattori trasferte, rischi locali, contatti interpersonali, misure preventive e protettive disponibili ecc.)
    2. e di avere adottato tutte le conseguenti, necessarie ed adeguate misure di prevenzione e protezione, le istruzioni, i dispositivi di protezione individuale;
  2. di avere adottato in azienda misure di contenimento del rischio contagio virale, ed in particolare il mantenimento di distanze di sicurezza tra i lavoratori, la sanificazione dei locali e avere definito esattamente quali mansioni a rischio necessitano dell'utilizzo di mascherine ffp2 o ffp3 o N95, e/o di guanti e/o occhiali e/o gel disinfettante per le mani, indicazioni sul comportamento igienico durante le trasferte e nei tragitti casa lavoro e viceversa ecc;
  3. che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020).
  4. che ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus è fatto divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020).
  5. indicazione di eventuali misure tecniche di controllo agli accessi (termoscan ecc.) eventualmente adottate.

 

Nei cantieri mobili e temporanei una tale comunicazione, nei confronti di imprese e lavoratori autonomi, è ipotizzabile anche a carico del Committente, per il tramite del CSE (coordinatore per la sicurezza).

 

2. Rispetto rigoroso delle misure di igiene

Il singolo lavoratore deve rispettare, ed esigere dal datore di lavoro, che siano rispettate, le seguenti misure igienico sanitarie indicate dalla comunità scientifica:

  • lavarsi spesso le mani;
  • evitare il contatto ravvicinato comunque, ed in particolare con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • evitare abbracci e strette di mano;
  • mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  • evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
  • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  • usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

 

Si rimanda a questo link che riporta alcuni suggerimenti delle organizzazioni sindacali in relazione all’emergenza coronavirus.

Considerata l'esperienza cinese di abbattimento del contagio l'uso della mascherina, secondo una comunicazione della Regione Lombardia, è fortemente consigliato sempre. In zona rossa hanno distribuito mascherine a TUTTI.

 

 

3. Come indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina

È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina. Altrimenti questo dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, “invece di proteggerci può diventare una fonte di infezione a causa dei germi che potrebbero depositarsi sopra”. Lo spiega l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un videotutorial pubblicato sul suo sito web.

 

  1. Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone
  2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina
  3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone
  4. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso
  5. Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone

 

4. Facsimile di Informativa per la prevenzione di possibili contagi

In ottemperanza alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, delle autorità regionali/provinciali e in ottemperanza a quanto disposto dagli art. 18, 19 e 20 del D. Lgs. 81/2008 a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti, tutti i dipendenti e coloro che, a diverso titolo, operano presso l’Azienda/Ente, devono segnalare all'Autorità sanitaria competente se, nel periodo a partire dal 14 febbraio 2020 e anche in assenza di sintomi hanno avuto contatti con casi positivi o con persone provenienti dalle zone indicate nella normativa.

 

La segnalazione va fatta chiamando il numero verde regionale di seguito di seguito indicato:

Calabria: 800 76 76 76

Campania: 800 90 96 99

Emilia-Romagna: 800 033 033

Friuli Venezia Giulia: 800 500 300

Lazio: 800 11 88 00

Lombardia: 800 89 45 45

Marche: 800 93 66 77

Piemonte: 800 333 444

Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88

Sicilia: 800 45 87 87

Toscana: 800 55 60 60

Trentino Alto Adige: 800 751 751

Umbria: 800 63 63 63

Val d’Aosta: 800 122 121

Veneto: 800 46 23 40

 

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020).

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020).

 

5. Obblighi del datore di lavoro e diritto di autotutela e D. Lgs. n. 81/2008

 

Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 (rischio di esposizione non intenzionale ad agenti biologici virali) evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro: ...

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici;

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l’esposizione;

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; ...

 

Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

 

 

 

Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista

 

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2

 

 



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Rispondi Autore: claudio Nardini - likes: 0
12/03/2020 (07:47:19)
Consegnare le mascherine a tutti indiscriminatamente considerato che è un dpi monouso e utilizzato tutti i giorni per tutti i giorni lavorativi significa esaurite nel giro di qualche giorno le scorte delle stesse, dopo voglio vedere chi ne ha veramente bisogno con che cosa si protegge, nella nostra azienda il consumo di mascherine si è triplicato nel giro di tre settimane, molti la portano ovunque anche quando non sarebbe necessario, io credo sia giusto seguire le indicazioni della OMS su quando vanno indossate le mascherine, un consegna a pioggia e un consumo indiscriminato significa rimanere completamente scoperti nel giro di pochi giorni. (parere personale)
Rispondi Autore: Riccardo borghetto - likes: 0
12/03/2020 (08:29:05)
Il Datore di lavoro"avrebbe l'obbligo di consegnare una dichiarazione scritta.. di aver valutato il rischio"...
Non esiste alcun obbligo del genere, come nessun obbligo di effettuare la valutazione del rischio, ma solo di rispettare le prescrizioni dell'autorità.
Rispondi Autore: Francesco Forte - likes: 0
12/03/2020 (08:53:09)
Ok mi spieghi una cosa e poi giuro che farò tutti i DVR del mondo.
Chi è a stretto contatto con i Virus (medici e infermieri in prima linea) DEVE avere il DVR; molte di queste persone stanno morendo, è una dato di fatto. Cosa succederà a questo punto, il responsabile dell'ospedale sarà indagato per omicidio colposo?
Altra considerazione, se anche il miglior DVR non impedisce la morte delle persone come pensiate che dei semplici RSPP o tecnici possano prevenire o limitare il rischio? Aspetto una risposta gentile avvocato. Che sia sensata e ragionevole.
Rispondi Autore: Dani Mass - likes: 0
12/03/2020 (08:57:36)
Francesco Forte, ha pienamente ragione, sottoscrivo e attendo anche io una risposta dall'Avvocato grazie
Rispondi Autore: Michele Armiraglio - likes: 0
12/03/2020 (09:04:47)
Aggiornare il dvr...diamoci piuttosto da fare per gestire in pratica la situazione!!!
Rispondi Autore: Marco Grossi - likes: 0
12/03/2020 (09:05:39)
Concordo con chi mi ha preceduto. Sbagliato a mio avviso in questa fase incentivare l'uso indiscriminato delle mascherine, che devono essere utilizzate soltanto in caso di contatti stretti, i quali devono essere sempre evitati garantendo per quanto possibile la distanza interpersonale di almeno 1 metro come da raccomandazioni internazionali.
Rispondi Autore: paolo cannazza - likes: 0
12/03/2020 (09:16:02)
Non condivido neanche una virgola del pensiero dell'avvocato, salvo le "ovvietà" sulle misure generali di tutela della popolazione. Ritengo tuttavia che abbia tutto il diritto di esprimere le sue convinzioni in merito, tanto più ahimè perché la materie trattate nel TUSSL sono si tecniche, ma anche fortemente intrise di risvolti legali.
Il D.Lgs.81 è il recepimento di una serie di direttive europee per la tutela di salute e sicurezza dei lavoratori e non credo che ci sia nello spirito della norma la gestione di una situazione come quella che stiamo vivendo in queste settimane. Seguendo questa idea non ritengo che sia lo strumento idoneo per la tutela della salute dei lavoratori, o forse li possiamo chiamare oggi semplicemente persone?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
12/03/2020 (09:26:18)
Protocolli di sicurezza Coronavirus e applicazione la più ampia possibile del lavoro agile.
Il DPCM 11.3 2020 raccomanda ai punti 7, 8 e 10 ciò che in realtà è obbligatorio ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 17, 28, 29, 266 e segg.

DPCM 11 marzo 2020 sull'emergenza coronavirus
"7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni ...
11) Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile".
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
12/03/2020 (09:28:08)
Usiamo tutti le mascherine. ognuno può essere portatore asintomatico. In Cina tutti usano le mascherine. Anche così si sconfigge il virus. e si realizza una educazione di massa all' uso dei DPI che sarà benefica anche dopo l'emergenza in tutti i luoghi di lavoro
Autore: gaetano
15/03/2020 (23:34:48)
Avvocato risponda!!! Gli RSPP degli ospedali anche inserendo i rischi specifici nel DVR saranno tutti indagati?
Non ci riporti le leggi!!!! Che ovviamente abbiamo tutti letto e compreso.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
12/03/2020 (09:35:54)
Scusi Avvocato, sono un tecnico con una discreta capacità di logica di analisi.

SE dobbiamo portare tutti mascherine (e mi trova anche concorde su questo) ALLORA non è un rischio di lavoro, quindi tutto quello che ha scritto è NON CORRETTO.

SE dobbiamo portare tutti mascherine, le mascherine devono essere disponibili per tutti, (magari gratuitamente?). MA la mascherine NON CI SONO.
Rispondi Autore: Avv Rolando Dubini - likes: 0
12/03/2020 (09:37:40)
Questo è un VADEMECUM per i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), NON per i consulenti dei datori di lavoro.l, che ne hanno fin troppi a loro disposizione. Prima di commentare sarebbe molto utile capire bene cosa si sta commentando. Gli RLS e i lavoratori hanno il sacrosanto diritto di CHIEDERE quello che il Vademecum prevede. Poi ci saranno i consulenti dei datori di lavoro che diranno al datore di lavoro cosa "concedere" o meno. A quel punto i lavoratori potrebbero protestare e iniziare una vertenza. Sono normali relazioni sindacali.
Rispondi Autore: Assandri Daniele - likes: 0
12/03/2020 (09:51:01)
Buongiorno, la valutazione del rischio (e il relativo DVR) deve essere effettuata per i rischi professionali (v. definizione di prevenzione - art. 2 D.Lgs.81/2008); il Coronavirus non appartiene a questa categoria, fatta eccezione per gli operatori della sanità. Non creiamo più confusione di quella che già c'è. Grazie
Rispondi Autore: Gianmarco Montagna - likes: 0
12/03/2020 (09:54:01)
Non condivido nulla dell'articolo, ma condivido tutti i commenti (tranne le risposte dell'avvocato cassazionista).
Ma ho una domanda semplice per l'autore dell'articolo: TUTTI dovrebbero SEMPRE usare le mascherine, quindi consumarne almeno tre/quattro al giorno (a parte il fatto che io, che ho la barba, dovrei prima tagliarmela, altrimenti la mascherina é inutile); Lei potrebbe spedirmi a casa, in giornata, un centinaio di mascherine per arrivare fino al 3 aprile? Sono disposto a pagarle il doppio del prezzo di mercato rilevato a dicembre, grazie. ****
Rispondi Autore: gpalmisano - likes: 0
12/03/2020 (10:02:17)
Evidentemente per alcuni non è del tutto chiaro, le linee di indirizzo che il D.Lgs 81/08 smi ha voluto intraprendere a riguardo i rischi e nello specifico del rischio biologico, inserito nel Titolo X, dal quale emergono chiare e inequivocabili rapporti con il rischio di esposizione a tale sostanze, limitatamente ai rischi professionali specifici. Pertanto, trovo inutile proseguire a riguardo. Sicuramente le misure da adottare, a livello aziendale, ai fini della prevenzione del contagio de SARS-COV2, non possono che essere definiti dalle linee del DPCM. Parere mio, pertanto tutte le aziende dovranno gestire le proprie esigenze lavorative, ai fini di stabilire una prevenzione al contagio, sulle direttive emanate dal DPCM. Saluti 
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
12/03/2020 (10:19:27)
Ovviamente non è per nulla vero che il titolo x riguarda solo l'esposizione intenzionale ad agenti biologici, ma include anche l'esposizione non intenzionale ad agenti biologici virali, batterici ecc. Il caso del tecnico viaggiatore che va nei paesi tropicali e deve fare il vaccino contro.la febbre gialla è talmente chiaro ed evidente che anche un bambino riuscirebbe a comprenderlo. Ma purtroppo così non è. Sta di fatto che per fortuna, soprattutto grazie alle veementi potrete dei lavoratori e dei loro rappresentanti in moltissimi supermercati i lavoratori usano le mascherine e i guanti. E leggendo l'articolo 77 del Dlgs 81 appare chiaro che è vietato consegnare DPI ai lavoratori se non è stata fatta prima la valutazione del rischio per la cui protezione sono utilizzati. Quindi ovunque si usano DPI anticoronavirus il datore di lavoro è obbligato per legge ad avere la valutazione del rischio agenti biologici virali
È un esercizio salutare leggere e rileggere il dlgs 81/2008 in base all'intenzione del legislatore,che è tutelare al massimo il lavoratore, e non fare spendere il meno possibile al datore di lavoro e fare lavorare poco e niente i consulenti di sicurezza sul lavoro. Ringrazio tutti i lavoratori e i loro rappresentanti che in questa emergenza straordinaria garantiscono a loro rischio la continuità produttiva e che fanno fatica a ricevere i necessari DPI dai propri datori di lavoro, spesso malconsigliato da consulenti che non hanno compreso lo scopo del testo unico di sicurezza del lavoro. Va inoltre precisato che oggi solo le comprovate esigenze lavorative consentono al lavoratore di andare in fabbrica, in ufficio, al campo e dunque dal DPCM 9.3.2020 ha un rischio professionale che il cittadino comune, che deve stare a casa, assolutamente non ha. E anche le piccole commissioni consentire per necessità ai privati, non sono paragonabili agli spostamenti e alle lunghe ore di lavoro dei lavoratori.
Autore: alfonso
12/03/2020 (15:49:18)
il paragone che fa relativamente alle vaccinazioni per i paesi tropicali è un chiaro rischio derivante dall'attività aziendale e quindi è corretto redigere il DVR RISCHIO BIOLOGICO; ma farlo per il COVID19 non mi sembra del tutto corretto se non per le attività sanitarie.
come già esplicitato dai commenti precedenti questa è un'emergenza sanitaria non è un rischio dell'azienda quindi basta applicare il protocollo del DPCM 11/03/2020 art. 7 lettera d.
Comunque il problema si porrà sempre se non si chiudono tutte le fabbriche per almeno 15 gg.
Rispondi Autore: Nicola Baldi - likes: 0
12/03/2020 (10:29:46)
"Usiamo tutti le mascherine. ognuno può essere portatore asintomatico." Discorso in teoria verissimo, peccato che come anche l'OMS ha detto (non io che non conto niente) non ci sono; mancano anche per quelli che sono sicuramente esposti (stanno facendo le "mascherine" con i ritagli delle lenzuola!) E poi come la mettiamo con un DPCM 8/3/2020 allegato 1 lettera m) "usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate": la cui inosservanza al DPCM comporta sanzioni penali!
Mi scusi ma quando parla di risvolti legali/vertenze adesso, in questo momento, resto veramente basito, fa veramente capire come il mondo della giurisprundenza e quello dei tecnici e del mondo reale siano su due pianeti completamente diversi (ovviamente parlo di persone oneste che fanno le cose con il buon senso, non parlo di chi se ne frega di tutto) : ed a mio avviso se continua ad andare avanti la visione del mondo giurisprudenza la sicurezza non aumenterà ma diminuirà.
Rispondi Autore: Francesco Forte - likes: 0
12/03/2020 (10:39:38)
Dott. Avvocato Ing. , ho visto che ha risposto ai quesiti sulla mascherina, non ha risposto al mio; il DDL che ha fatto una doverosa VdR biologico (ospedali, nosocomi, cliniche ecc..) e presenta dei morti da Coronavirus nel personale può essere accusato di omicidio colposo perchè la valutazione è stata incompleta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
12/03/2020 (10:41:58)
Gentile Francesco Forte, i capi di imputazione.li decide la procura della Repubblica, e tutto e possibile. Da avvocato dico che se il DVR è fatto bene e le misure di prevenzione e protezione sono state applicate la difesa è fortemente avvantaggiato. Cordiali saluti
Rispondi Autore: Francesco Forte - likes: 0
12/03/2020 (10:52:18)
Grazie avvocato per la risposta
Rispondi Autore: Luca Ferrigioni - likes: 0
12/03/2020 (11:57:56)
Buongiorno,
prima domanda: siamo sicuri dell'efficacia delle mascherine?
Le mascherine FFP2 e FFP3 da norma UNI EN 149 vengono verificate in aerosol di NaCl con una distribuzione granulometrica con diametro medio della massa di 0,6 micrometri. Il coronavirus ha un diametro di circa 80-160 nanometri cioè dalle 4 alle 8 volte più piccolo. Direi che è una protezione poco efficace...

Seconda domanda: il DPCM 11/03/2020 all'art. 1 comma 7 lettera d) riporta:"assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale."
Con "strumenti di protezione individuale" si intendono proprio le mascherine di cui sopra?

Grazie.
Rispondi Autore: Damiano Guerra - likes: 0
12/03/2020 (14:14:56)
Questo Governo intende far vedere all'opinione pubblica di aver fatto tutto quello che doveva, di aver pensato a tutte le realtà produttive, a tutti i lavoratori. Come diverse leggi che anche il legislatura effettua, parte da un concetto (in questo caso l'affermazione che le realtà produttive possono restare aperte) e poi elenca la lunga serie di limiti. Come spesso accade questi limiti, se un'azienda li intende rispettare appieno, portano alla conclusione che le realtà produttive NON possono stare aperte. Per restare aperte dovrebbero rispettare tutto quello che impone il legislatore. L'avv. Dubini precisa questi limiti, ovvero la volontà dell'avv. e del Governo è che le realtà produttive CHIUDANO. E' loro intento introdurre, ripetere, pretendere sempre più vincoli, perché il loro intento è la chiusura delle aziende. Il Governo non ha il coraggio di farlo per decreto e spera, con questi vincoli, che lo facciano autonomamente.
PS Anche prima dell'emergenza (non so quanto coscientemente) la realtà era simile.
Rispondi Autore: Andrea RSPP - likes: 0
12/03/2020 (15:02:19)
Ma ci vogliamo rendere conto o no che tutto quello che sta facendo il Governo e che dice l'Avvocato è ai fini di tutelare le persone? lavoratori e non.

O credete che si divertano a imporre chiusure aziendali? Se la situazione non fosse grave non prenderebbero di certo questi provvedimenti.

Io inviterei chiunque vuol continuare come se niente fosse a firmare un foglio dove rinuncia al ricovero ospedaliere in caso di necessità. Forse prenderebbero coscienza della situazione.
Perchè se in una situazione normale mi viene la polmonite, vado in terapia intensiva e mi curano. Ma oggi in molte terapie intensive negli ospedali i posti non ci sono, e quindi mi tocca morire di polmonite.

Le mascherine da usare sempre in questo periodo sono quelle semplici (per intenderci quelle chirurgiche) che servono a limitare la diffusione del virus. Per intenderci se io ho anche solo un raffreddore, o sto bene e ancora non so di essere malato e indosso la mascherina, è più difficile che chi mi incontra, anche a due metri di distanza, possa prenderlo.

Queste mascherine si trovano senza problemi. Quelle FFP2 e FFP3, più costose e difficilmente trovabili, sono per i malati e i lavoratori che sono a contatto col pubblico.

Rispondi Autore: Marco Grossi - likes: 0
12/03/2020 (15:55:53)
Andrea RSPP. Credo che abbiamo tutti ragione e che nessuno si sia mai sognato di mettere in dubbio l'obiettivo comune, ovvero tutelare le persone. Purtroppo siamo di fronte ad una emergenza globale ed a mio modesto parere è importante seguire le indicazioni date dai professionisti delle unità di crisi. In questo momento le mascherine scarseggiano in prima linea, negli ospedali e tra le forze dell'ordine, dove sono indispensabili. Se avessimo a disposizione mascherine da buttar via, chiaramente il premier Conte ci direbbe di indossarle tutti. Purtroppo sul mercato non ce ne sono. Non è vero che si trovano senza problemi. In Lombardia non si trovano in quanto le forniture sono (giustamente) dirottate alla Protezione Civile. Non a caso nel decreto troviamo l'uso delle mascherine "solo laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro". La garanzia della distanza di sicurezza è in questa fase la principale misura di contenimento da promuovere.
Grazie a tutti
Rispondi Autore: Maurizio Sordillo - likes: 0
12/03/2020 (17:00:10)
Gentile Avvocato nel ringraziarla mi permetto di segnalarle che mi sembra di Non aver letto nulla in merito al ruolo del Medico Competente.
Rispondi Autore: CARMELO GIANNI' - likes: 0
12/03/2020 (18:11:09)
Ognuno di noi RSPP ha valutato per ogni azienda seguita il rischio biologico.
Io mi sono limitato a redigere un semplice Allegato (non un aggiornamento) nel quale ho evidenziato che questo rischio bilogico è già stato valutato ma che in questo caso è necessario elencare gli obblighi del DL e dei Lavoratori.
Ho riportato le normali precauzioni e ho raccomandato di applicarle.
Quanto ai DPI trovo corretto fornirli ai lavoratori a rischio, così come è sempre stato.
Dare a un impiegato che svolge mansioni di ufficio in un'azienda a rischio basso (ad es. un'agenzia di assicurazioni) lo trovo inutile. Non per non fare spendere i soldi al DL ma perchè in un momento contingente come questo credo sia opportuno lasciare queste disponibilità a chi ne ha realmente necessità.
Lo stesso Dipartimento della Protezione civile, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ha diffuso più volte la comunicazione che la mascherina serve a chi è malato o a chi ne ha cura.
Infine non riesco a trovare nella normativa alcun cenno per quanto riferito alla dichiarazione che le Aziende dovrebbero consegnare ai loro dipendenti in merito all'avvenuta valutazione dei rischi. Chiedo cortesemente all'avv. Dubini di indicarmi l'articolo del T.U nel quale si fa cenno a tale ottemperanza.
Rispondi Autore: Dott. Agr. Maurizio Aurigi - likes: 0
12/03/2020 (18:29:42)
Quanto ai casi in cui è obbligatoria la valutazione del rischio biologico hanno già ampliamente chiarito l'Ing. Catanoso e l'Ing. Gallo in articoli precedenti di punto sicuro (livello di rischio superiore rispetto a quello del resto della popolazione, uso deliberato ed esposizione non deliberata ad agenti biologici). Rispetto al decreto che è uscito ieri sera penso che le poche attività rimaste aperte abbiano tutte un rischio biologico superiore rispetto a quello della popolazione non lavorativa (che dovrebbe rimanere a casa) e quindi dovrebbero tutte valutare il rischio.
Rispondi Autore: Morgan Marino - likes: 0
12/03/2020 (18:38:37)
Buonasera a tutti,

premetto che ad oggi quale RSPP non sono ancora convinto al 100% né sulla obbligatorietà di effettuare un aggiornamento della valutazione dei rischi per Coronavirus né sulla non obbligatorietà ed invidio chi questa certezza ce l’ha perché ogni certezza porta sempre un poco più di tranquillità emotiva, ma attenzione che se le certezze diventano troppe è sintomo di chiusura mentale…

Lascio stare i discorsi sulla disponibilità delle mascherine (è assodato che non ce ne sono per tutti!) e la questione di lana caprina sul essere l’esposizione a Coronavirus SEMPRE, o meno, dentro la Valutazione dei Rischi prevista dal DLGS81 (tutti siamo sicuri che qualche volta ci sta: medici, ospedali, case di cura, ecc.).

Personalmente la mia vera perplessità è che se si vuole fare una valutazione per il rischio contagio da Coronavirus, come ogni valutazione questa deve essere oggettiva il più possibile per avere senso. Trattandosi di un rischio biologico, affinché la sua valutazione sia effettivamente oggettiva sarebbero necessarie una serie di misure e campionamenti degli ambienti di lavoro in cui verificare la presenza del virus e la sua concentrazione (in aria? Sulle superfici? Sotto forma di molecola singola delle dimensioni tali per cui neanche una mascherina FFP3 la riesce a fermare? O sotto forma di vapore acqueo? Polvere? …) confrontando il valore ottenuto con il dato di letteratura (che non c’è!) per capire l’eventuale fascia di rischio. A seguito della valutazione, in quanto rischio biologico, andrebbe anche prevista una sorveglianza sanitaria che chiaramente oggi nessuno sa quale sia tranne il famigerato tampone (non c’è certezza scientifica nemmeno sul vero periodo di incubazione e da quando a quando l’eventuale contagiato è a sua volta contagiante!).

Allora nel dubbio la mia proposta è fare la seguente:

Aggiornamento della Valutazione dei rischi aziendali per potenziale esposizione a rischio biologico da contagio da Coronavirus
(si fa un bel titolo lungo così per la pace degli Avvocati si fa un poco di carta! Avv. Dubini, mi perdoni, la mia è solo misera ironia, in fondo Lei ci ricorda che “è un esercizio salutare leggere e rileggere il dlgs 81/2008 in base all’intenzione del legislatore, che … non è fare spendere il meno possibile al datore di lavoro e fare lavorare poco e niente i consulenti di sicurezza sul lavoro”. Guardi Avvocato che l’intento del legislatore non è nemmeno far buttare via i soldi alle aziende anche perché se credeva che stessero così bene avrebbe avuto le palle di chiuderle! E soprattutto non proprio vero che tutti i consulenti della sicurezza sono qui a non voler fare niente, sa com’è, non esiste un solo Super Professionista Avvocato e tutti gli altri poveri inetti… anche tra i consulenti di sicurezza sul lavoro ci sono poveri professionisti che tutti i giorni provano a dare del proprio meglio per far si che la macchina sicurezza funzioni davvero!)

Testo della valutazione: ”Il sottoscritto Datore di Lavoro non ha la minima idea di come valutare il rischio (visto che non lo sanno fare né la scienza nè i politici, mi permetto, nel mio piccolo, di non saperla fare nemmeno io!), quindi uso il buon senso e faccio di tutto per seguire le prevenzioni e protezioni previste dai vari DPCM. Siccome ritengo (su questo sono sicuro ho pure sentito un Super Avvocato!) che il fine ultimo della valutazione dei rischi è quello di tutelare il più possibile i lavoratori, inizio a tutelare i lavoratori con quelle che sono le conoscenze attuali, applicando tutte le prevenzioni e protezioni richieste dai vari regolamenti che di volta in volta vengono emanati dal Governo e i consigli dell’Istituto superiore di sanità”.

Dopo questo bellissimo filosofico aggiornamento (consulenti fannulloni visto che volete lavorare poco basta un copia ed incolla!) iniziamo a fare vera sicurezza tirando gli orecchi ai Datori di Lavoro che devono riorganizzare di corsa le proprie aziende con i pochi consigli “chiari” del legislatore: lascia a casa chi puoi lasciare a casa; distanzia tra loro i lavoratori dividendoli se possibile su più turni; dai mascherine e guanti a chi non sei sicuro possa stare più lontano del metro richiesto dal DPCM che è legge, ma ricordati che l’Organismo Mondiale della Sanità ci diceva 2m e che i Cinesi ci fanno sapere che in ambiente chiuso parrebbe possibile il contagio anche distanze un poco superiori.

Infine il vero dubbio è: abbiamo aggiornato la valutazione dei rischi così adesso il Medico Competente sa (in fondo nessuno glielo aveva detto prima) che ci può essere il Coronavirus in azienda e che quindi (e questo lo sa solo lui!) tra i lavoratori potrebbero esserci categorie più esposte al rischio (immunodepressi, cardiopatici, ecc.), quindi il Medico deve aggiornare tutte le idoneità alla mansione e fino a quando questo non avviene il Datore di Lavoro non può adibire i lavoratori alla propria mansione!
Ma se c’è una certezza sono le comunicazioni che tanti Medici Competenti stanno inviando alle aziende di sospensione ai fini cautelativi delle visite del lavoro e, anche per chi non lo avesse fatto, rimettere mano a tutte le idoneità non sarà cosa così veloce.
Morale della favola i Medici Competenti faranno chiudere tutte le attività lavorative italiane (anche quelle ritenute essenziali dal Governo, in fondo il DLGS81 si applica anche negli ospedali e via dicendo) riuscendo in ciò che la politica non è riuscita a fare?

Allora altro che valutazione si o valutazione no, il problema vero è che tutti i lavoratori se consideriamo il rischio da contagio Coronavirus tra quelli da valutare per il dlgs81, allora stiamo vedendo lavoratori in tutta Italia lasciati a lavorare senza una corretta idoneità alla mansione. Glielo dice Lei Avvocato a Conte?

Grazie a tutti per la pazienza.
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
13/03/2020 (10:04:18)
perchè Conte non utilizza la mascherina ?
Rispondi Autore: gianmarco montagna - likes: 0
13/03/2020 (11:47:15)
Trovo scorretto lasciare pubblicati lunghi commenti. e controcommenti dell'autore dell'articolo e cancellare alcuni post o censurarne altri (il mio, per esempio) che non avevano nulla di offensivo o scorretto, ma semplicemente esprimevano il dissenso rispetto al contenuto dell'articolo e degli infiniti commenti inutili (e anche contrari alle prescrizioni dei vari DPCM) del suo autore. Spettabile redazione di Punto SIcuro, potete censurare anche questo commento, ma dovreste spiegare a tutti il perché
Rispondi Autore: Redazione PS - likes: 0
13/03/2020 (13:10:54)
Buongiorno Sig. Montagna, abbiamo controllato e non abbiamo trovato nessun commento a nome "gianmarco montagna" da noi cancellato/censurato.
Se vuole darci qualche indicazione in più effettueremo un'altra ricerca.

Non cancelleremo questo commento anche se non rispetta la policy, perchè è ci dà occasione di ricordare a tutti i lettori qual è la policy da rispettare e chiarire perchè alcuni commenti vengono resi non visibili:
https://www.puntosicuro.it/policy-commenti/

Questo commento per esempio non la rispetta poichè non affronta il tema dell'articolo, ma è una lamentela/segnalazione che va fatta direttamente a redazione@puntosicuro.it.

La invitiamo quindi a inviare lì qualsiasi altra sua opinione sul nostro operato e le garantisco che la terremo in massima considerazione.

La redazione
Rispondi Autore: gianmarco montagna - likes: 0
13/03/2020 (13:20:10)
Rispondo qui per non far nascere equivoci, scusate. Il mio commento del 12.03 alle 9:54:01 termina con 4 asterischi al posto di altre due righe in cui motivavo la mia ironia sulla fornitura di mascherine (che a Milano e dintorni sono tuttora introvabili)
Rispondi Autore: Anna Maria Righi - likes: 0
13/03/2020 (17:33:51)
Personalmente ritengo che in un momento emergenziale possa essere sufficiente che il datore di lavoro predisponga tutte le misure anti-contagio via via indicate dai vari DPCM o D.L. emanati.
Tali misure dovrebbero a mio avviso essere contenute in un protocollo anti-contagio reso noto a tutti i lavoratori in modo da renderli edotti del contenuto ed esigere di conseguenza, che osservino le disposizioni ivi previste.
Ad emergenza terminata, a mio avviso, sarebbe bene prevedere una modifica del D. lgs. n° 81/2008 in modo tale da obbligare (con più forza rispetto a quanto lo sia tuttora -v. comma 4 art. 271 e allegato XLIV-) tutti i datori di lavoro a valutare l’eventuale rischio biologico determinato da epidemie particolarmente insidiose e prevedere le misure da adottare per evitare il contagio interumano causato sia da colleghi che da utenza esterna. Un collega trasfertista, che dopo aver viaggiato in zone ove vi sono epidemie in corso o anche solo agenti infettivi non normalmente presenti in Italia, “importi” agenti microbici o virali nel mio luogo di lavoro non credo possa essere classificato come un rischio generico ed in quanto tale esente dall’obbligo di valutazione dei rischi. A mio avviso diventa, al contrario, un rischio legato all’occasione di lavoro così come potrebbe essere legato all’occasione di lavoro il rischio biologico “importato dall’utenza.
Questa pandemia ci insegna inoltre che il rischio biologico può entrare di prepotenza nei luoghi di lavoro anche se l’oggetto dell’attività non è strettamente correlato all’utilizzo o manipolazione di tali agenti.
Non dimentichiamo infine che tutti i virus influenzali possono avere conseguenze severe, pertanto misure di contenimento, almeno per i luoghi aperti al pubblico, potrebbero essere utili anche per contenere gli effetti delle annuali epidemie influenzali.
Col senno di “ora” mi sovviene che forse tutti i vetri separatori posti fra utenza e personale impiegatizio negli istituti bancari, negli uffici postali e negli uffici pubblici in genere, circa trenta/quaranta anni fa e mano a mano caduti in disuso, erano forse figli, oltre che di misure anti-rapina, anche di misure anti-conatgio verosimilmente adottate in seguito all’ultima grande pandemia che colpì l’Italia prima di questa, ossia “l’Asiatica” del 1959. Mai sottovalutare i nostri avi. C’è sempre un perché nelle cose anche se alcune volte per ragioni anagrafiche non riusciamo a comprenderlo.


Rispondi Autore: baldoni giammario - likes: 0
14/03/2020 (08:12:23)
come sempre in italia la sicurezza è solo burocrazia e non reale operatività.
Ci sentiamo a poso se scriviamo, io ritengo che è sufficiente informare i lavoratori come l'organizzazione della sanità ha enunciato
E' una pandemia e tutti si devono attenere alle indicazioni nazionali senza dover inventarsi nulla
Pensiamo alla vera sicurezza i fatti si vedono sul campo forze questo evento ci farà cambiare indirizzo
Rispondi Autore: gpalmisano - likes: 0
14/03/2020 (11:59:47)
Intanto il DPCM del 14/03/2020 chiarisce nelle premesse "Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione" anticipando e chiarendo che il protocollo è adottato a "fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari"
Rispondi Autore: renato - likes: 0
15/03/2020 (10:49:34)
buongiorno a tutti volevo chiedere se nel settore di operai disinfestatori ci sono precise restrizioni a parte quelle gia elencate.faccio un esempio nel mio caso lavorativo io come tanti colleghi giornalmente ci chiedono di andare nei condomini esercitando il lavoro condominiale che prevede di entrare negli appartamenti privati ed eseguire il compito disinfestazione bocchette pattumiere situate in balcone e in certi casi dentro l'apparmento ecco io mi chiedevo se era giusto entrare negli appartamenti ho rimandare questo servizio visto il momento delicato del corona virus grazie attento risposta
Autore: Alfonso
16/03/2020 (10:44:38)
Carissimo
la tua attività è già esposta a possibili contagi di tipo biologico in quanto tu stesso ammetti che fai disinfestazione e pulizia delle bocchette dell'aerazione e pulizia delle pattumiere, pertanto la vs. società deve già essere preparata ai rischi biologici in quanto sono parte della sua normale attività. quindi potete entrare nelle case a fare disinfestazione
Rispondi Autore: gaetano - likes: 0
15/03/2020 (23:30:07)
Per favore la redazione verifichi gli articoli prima di pubblicarli o li faccia verificare da un gruppo di persone esperte nel settore. Questo articolo mi trova completamente in disaccordo!!
Rispondi Autore: gaetano - likes: 0
15/03/2020 (23:31:53)
I sindacati chiedono? Ma a che titolo? Ma possibile che non c'è in redazione qualcuno che possa intervenire?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
16/03/2020 (15:57:29)
Sull'aggiornamento del DVR faccio presente che Cgil-Cisl e UIL Lombardia ritengono necessario l'aggiornamento del DVR e:
1) numerose aziende hanno aggiornato la parte Valutazione del rischio da agenti biologici,
2) altre hanno creato una autonoma valutazione del rischio da Coronavirus, 3) altre ancora hanno elaborato buon protocollo sicurezza Coronavirus dichiarandolo "coerente e parte integrante del DVR".
Più si prolunga questa emergenza meno va sottovalutato l'impatto che questo virus sta avendo sulla globalità dei nostri comportamenti, incluse le mansioni di lavoro.
Autore: Gaetano
19/03/2020 (15:50:29)
Avvocato la prego torno sui suoi passi! La procura di Lodi...buh! Vi ho messo paura? Allora aggiornate il DVR!!!!
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
16/03/2020 (16:00:38)
La procura di Lodi ha aperto un'inchiesta conoscitiva per ricostruire le dinamiche sulla diffusione del Coronavirus e sulle procedure adottate negli ospedali di Codogno, Casalpusterlengo e Lodi, zona ritenuta il focolaio del virus.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
16/03/2020 (21:25:04)
Scusi avvocato,

Cisl, cigl, uil, non sono organi legislativi né organi deputati al controllo, ispezione, vigilanza. Possono richiedere ciò che vogliono, non è detto che la richiesta abbia fondamento legislativo.

Può specificare perché la procura ha aperto un' inchiesta? Per rischio biologico non valutato o per valutare un (eventualele) non rispetto di procedure ministeriali (triage, protocolli sanitari etc...?)
Rispondi Autore: diego - likes: 0
17/03/2020 (18:50:43)
Per le persone Immunodepresse, come posso esentarsi dal lavoro?
Rispondi Autore: Giusi - likes: 0
18/03/2020 (00:26:58)
Le persone con patologia cronica e in terapia con immunosopressori in che modo possono esentarsi dal lavoro?
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
18/03/2020 (15:33:58)
Per chi ha patologia, chiamate il vs medico e sentite il medico dell'azienda.

Per Avv. Dubini, attendo Sua risposta.
Rispondi Autore: Giuseppe Mele - likes: 0
19/03/2020 (00:15:43)
63 anni fisioterapista in struttura privata convenzionata..
Cardiopatico operato di by pass coronarici e portatore di endoprotesi per aneurisma aorta addominale iperteso, posso chiedere all' azienda astensione dal lavoro e sotto quale forma?
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
19/03/2020 (15:53:52)
Chiedere non costa nulla...
ma dovete passare attraverso il medico privato ed il medico del lavoro.

@ Avv. Dubini,

attendo pazientemente una Sua cortese risposta ..... !
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
19/03/2020 (15:54:43)
Chiedere non costa nulla...
ma dovete passare attraverso il medico di base ed il medico del lavoro.

@ Avv. Dubini,

attendo pazientemente una Sua cortese risposta ..... !
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
19/03/2020 (18:42:32)
Per Lui che sa

Dal Cittadino di Lodi
Coronavirus, controlli dei Nas negli ospedali, Procura apre inchiesta su gestione “paziente zero”
Carabinieri al lavoro per accertare la dinamica del contagio, «accertamenti sulla gestione dell’ospedale Codogno dopo la scoperta del contagio». Sequestrate le cartelle cliniche del 38enne di Castiglione

Carlo Catena
I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni di Cremona ieri pomeriggio e fino alla serata si sono recati all’Ospedale di Codogno. I controlli si sono estesi poi, stamane all’ospedale di Lodi,, per accertamenti riguardanti le dinamiche e le eventuali cause della diffusione dell’epidemia di coronavirus. In serata il procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro ha reso noto che «è stata avviata un’indagine volta ad accertare eventuali responsabilità nella gestione di quello che allo stato sembra essere il paziente zero del più grosso focolaio dell’epidemia che ha determinato l’attuale situazione di emergenza sanitaria del Paese». L’indagine, a carico di ignoti, è stata avviata d’ufficio, «a seguito delle concordanti informazioni giornalistiche che evidenziavano ritardi od omissioni nella gestione del predetto paziente e che hanno trovato conferma nelle pubbliche dichiarazioni di un autorevolissimo esponente delle istituzioni». Per paziente “zero” si intende ora il 38enne di Castiglione d’Adda che era finito in Rianimazione, anche se sta ora nettamente migliorando, e che a quanto emerso era tornato a casa dopo un primo accesso al pronto soccorso codognese con sintomi influenzali. La precedente classificazione di paziente “zero” faceva riferimento invece a un suo conoscente emiliano che era tornato dalla Cina poco prima di uscire a cena con il 38enne a fine gennaio ma si è poi scoperto negativo al virus.
«L’indagine è apparsa doverosa - sottolinea il Procuratore - seppur con la consapevolezza che ogni eventuale responsabilità è tutta ancora da dimostrare nel pieno rispetto delle garanzie difensive. Da parte della Procura di Lodi vi è piena solidarietà per quei sanitari dell’Ospedale di Codogno che sono da considerarsi vittime dell’eventuale reato commesso e che ancora oggi stanno encomiabilmente resistendo alle restrizioni imposte dalle autorità sanitarie. L’indagine è d’altronde volta, in principalità, all’individuazione delle posizioni di garanzia alle quali era connesso l’obbligo di applicare la massima cautela nella gestione della struttura dopo la scoperta del contagio». I militari hanno sequestrato le cartelle cliniche del 38enne.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
20/03/2020 (08:08:34)
Quindi un'indagine "sanitaria" su protocolli (triage etc.).

C.V.D.

(che da tecnico vuole dire come volevasi dimostrare).
Rispondi Autore: guido - likes: 0
21/03/2020 (06:33:11)
Buongiorno,
Sono strumentista in sala operatoria è il 10 marzo ho collaborato con operatore chirurgico poi sottoposto a ricovero per positività Covid 19 con O2 terapia e polmonite bilaterale.
La struttura in data 20 marzo mi sottopone a tampone il quale non viene processato per presunta non accettazione dal laboratorio di analisi dichiarando grave difficoltà.
Il tampone viene conservato in frigorifero e la decisione se effettuare o meno l’indagine procrastinata al 23 marzo.
Questa è la procedura per il contenimento del contagio, a parte le misure di isolamento a cui mi sono sottoposto in maniera autonoma ed in ambito famigliare? Dove pensiamo di andare se non si comprende che il personale sanitario ora rappresenta un vettore nella trasmissione? Grazie
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
21/03/2020 (09:51:35)
Grazie Guido. In Lombardia ad oggi 2500 decessi su 10 milioni di abitanti. Nel resto d'Italia, 50 milioni di abitanti, 1500 decessi. Sta accadendo qualcosa di sbagliato in Lombardia ...
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
22/03/2020 (09:37:48)
E qual è la novità?

Le industrie alimentari (vedi allegato XLIV) e le industrie farmaceutiche citate nell'ordinanza (vedi anche quanto detto ieri da Conte) avevano già l'obbligo del DVR dal rischio biologico e, quindi, di aggiornarlo come già detto nel mio articolo del 27 febbraio scorso.
Poi, nell'ordinanza riguardante il solo territorio di Rimini, si ribadisce che l'operatività di questa tipologia di aziende è consentita previa adozione di specifici protocolli operativi a valle dell'aggiornamento del DVR. Aggiornamento che già doveva essere stato effettuato da questa tipologia di aziende fin da quando era stata proclamata la situazione d'emergenza in Italia, visto che ciò era già espressamente previsto dal D. Lgs. n° 81/2008.

P.S.. avrebbero fatto meglio, visto che hanno voluto fissare un nuovo distanziamento interpersonale, a utilizzare quanto previsto quanto consigliato dal CDC di Atlanta e cioè 6 ft (poco più di 1,80 mt).
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
22/03/2020 (20:50:15)
Quando si cita una fonte, la si deve citare correttamente e non "a pezzi" e "a convenienza".

Direttiva 89/391/CEE
Articolo 1 - Oggetto
1. La presente direttiva ha lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
2. A tal fine, essa comprende principi generali relativi alla prevenzione dei RISCHI PROFESSIONALI e alla protezione della sicurezza e della salute, all'eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, all'informazione, alla consultazione, alla partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché direttive generali per l'attuazione dei principi generali precitati.

Articolo 6 Obblighi generali dei datori di lavoro
1. Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei RISCHI PROFESSIONALI, d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.
Rispondi Autore: Giuseppe Ruggiero - likes: 0
24/03/2020 (09:51:28)
Vorrei chiedere se per il Datore di Lavoro esiste l'obbligo di informare gli RLS dei provvedimenti di quarantena adottati nei confronti dei dipendenti sintomatici in attesa di tampone.
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
24/03/2020 (12:35:18)
Assolutamente sì. Deve avvisare pure tutti i dipendenti. In caso di mancata segnalazione avvisare immediatamente l'autorità sanitaria
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
24/03/2020 (12:35:52)
La valutazione dei rischi per tutelare la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori da TUTTI i rischi presenti nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro (incluso ovviamente il contagio da Coronavirus) di cui al Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008):
Art. 2 comma 1 lettera "q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza".
Art. 2 comma 1 lett. "o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità".
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
24/03/2020 (14:27:40)
TUTTI I RISCHI ma solo se PROFESSIONALI.
Come al solito si dimentica, ma non è una novità, di citare altri articoli del D. Lgs. n° 81/2008:

- Art. 2 comma 1, lett. n) del D. Lgs. n° 81/2008
Prevenzione


- Art. 2 comma 1, lett. l) del D. Lgs. n° 81/2008
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi



Il contagio da Corona Virus è un rischio professionale quello per chi lavora in aziende che fanno uso deliberato di agenti biologici e quelle che svolgono attività elencate il allegato XLIV.
Queste devono aggiornare il loro DVR con il rischio da Corona Virus.

Per tutte le altre aziende rischio da Corona Virus è un rischio generico come ampiamente chiarito anche nell'Incipit del Protocollo del 14/03/2020, perché comune a tutto il resto della popolazione.
In tempi di emergenza, le norme di Igiene Pubblica sono sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale.
Le Autorità Sanitarie hanno già fatto la valutazione di questo rischio generico e definito tutte le misure da attuare nel citato Protocollo.
I datori di lavoro devono applicare, in funzione delle specificità della propria azienda, questo Protocollo.
Nel caso non l'applicassero, ne risponderanno in base all'art. 650 cp e, nei casi peggiori, con l'art. 438 cp.
In conclusione, ciò che conta è la puntuale e completa applicazione del Protocollo con una sua proceduralizzazione e non fare carta concorrendo alla deforestazione dell'Amazzonia.

Di questa idea lo sono:
- le Autorità come le Regioni (Veneto, Marche, Umbria, ecc.);
- giuristi di fama come il prof. Pascucci dell'UniUrbino, il prof. Lepore (UniRoma), l'avv. Fantini (già del MinLavoro), ecc.

Basta fare una ricerca sul web per trovare i loro pareri.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
24/03/2020 (14:32:28)
Visto che nel precedente commento sono sparite le definizioni, reinvio il commento.

TUTTI I RISCHI ma solo se PROFESSIONALI.
Come al solito si dimentica, ma non è una novità, di citare altri articoli del D. Lgs. n° 81/2008:

- Art. 2 comma 1, lett. n) del D. Lgs. n° 81/2008
Prevenzione
Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i RISCHI PROFESSIONALI nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.

- Art. 2 comma 1, lett. l) del D. Lgs. n° 81/2008
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai RISCHI PROFESSIONALI per i lavoratori.


Il contagio da Corona Virus è un rischio professionale quello per chi lavora in aziende che fanno uso deliberato di agenti biologici e quelle che svolgono attività elencate il allegato XLIV.
Queste devono aggiornare il loro DVR con il rischio da Corona Virus.

Per tutte le altre aziende rischio da Corona Virus è un rischio generico come ampiamente chiarito anche nell'Incipit del Protocollo del 14/03/2020, perché comune a tutto il resto della popolazione.
In tempi di emergenza, le norme di Igiene Pubblica sono sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale.
Le Autorità Sanitarie hanno già fatto la valutazione di questo rischio generico e definito tutte le misure da attuare nel citato Protocollo.
I datori di lavoro devono applicare, in funzione delle specificità della propria azienda, questo Protocollo.
Nel caso non l'applicassero, ne risponderanno in base all'art. 650 cp e, nei casi peggiori, con l'art. 438 cp.
In conclusione, ciò che conta è la puntuale e completa applicazione del Protocollo con una sua proceduralizzazione e non fare carta concorrendo alla deforestazione dell'Amazzonia.

Di questa idea lo sono:
- le Autorità come le Regioni (Veneto, Marche, Umbria, ecc.);
- giuristi di fama come il prof. Pascucci dell'UniUrbino, il prof. Lepore (UniRoma), l'avv. Fantini (già del MinLavoro), ecc.

Basta fare una ricerca sul web per trovare i loro pareri.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
24/03/2020 (14:33:58)
IL RISCHIO DA CORONAVIRUS È RISCHIO PROFESSIONALE SPECIFICO PER LE ATTIVITÀ ESSENZIALI NON SOGGETTI lE ALLA SOSPENSIONE OBBLIGATORIA.
Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista
Nel momento in cui tutte le attività lavorative non essenziali sono sospese per proteggere i LAVORATORI dal rischio contagio, i lavoratori delle attività essenziali vengono intenzionalmente esposti ad un rischio aggravato in nome del superiore interesse nazionale. A questo punto abbiamo a che fare con un rischio specifico professionale emergenziale. Il datore di lavoro di fatto potrebbe sospendere l'attività a titolo precauzionale. Se decide comunque di avvalersi della deroga alla sospensione dell'attività per evitare il contagio, scatta senza alcun dubbio l'obbligo della specifica Valutazione del rischio biologico Coronavirus (DVR) di cui agli articoli 17, 28, 29, 271 DLgs 81/2008 (Testo Unico di Sicurezza sul lavoro).
#coronavirus #valutazionedeirischi
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
24/03/2020 (16:55:22)
Magari ci indichi in quale DPCM o Protocollo (Norme di Igiene Pubblica sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale ed a qualunque Ordinanza regionale) c'è scritto che, le aziende che NON FANNO uso deliberato di agenti biologici o NON COMPRESE nell'allegato XLIV, debbano aggiornare il DVR e non "semplicemente" applicare in toto il Protocollo, volendo proseguire l'attività, declinandolo in modo completo alle specificità dell'azienda?

Altrimenti è solo un parere.
A questo parere ce ne sono tanti altri di giuristi che dicono cose ben diverse.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
24/03/2020 (20:34:37)
Condivido la saggia riflessione di Daniele Ranieri.
Nell’immediato, la questione sul Dvr appare più formale che sostanziale. Trovandoci, si spera, di fronte a una emergenza temporanea, la cosa essenziale da fare è agire con efficacia. Emanando misure chiare e coerenti. Dove poi vadano scritte, in questa situazione, non sembra essere un fattore decisivo.

Qualcuno, però, tenta di approfittarne per riesumare interpretazioni superate. La più rilevante sostiene che si possa escludere il Dvr dal trattamento dell’emergenza in corso per il fatto che questo documento è dedicato ai “rischi professionali”, restringendo il campo di questi alle sole mansioni e ai compiti legati alla produzione aziendale.

La valutazione dei rischi, secondo l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, prevede però l’analisi di “TUTTI I RISCHI”, non solo quelli inerenti la produzione (che sono ovviamente quelli più diffusi e rilevanti), ma di tutti quelli presenti dentro “l’organizzazione aziendale”. Quei rischi nei quali il lavoratore non incorrerebbe, o nei quali avrebbe meno probabilità d’incorrere, se non lavorasse.

Tra questi rischi ne esiste una famiglia denominata “rischi generici aggravati dal lavoro”. In sostanza chiunque può cadere da qualsiasi scala (rischio generico), ma un lavoratore che per svolgere la sua mansione sia costretto a salirle e scenderle diverse volte, magari pressato dall’urgenza di portare a termine il suo compito, ha una probabilità di cadere più alta di altri (il rischio è quindi aggravato dal contesto lavorativo). Questa famiglia di rischi è normalmente inserita nella valutazione dei rischi.

Un terremoto, la caduta di un fulmine, una epidemia virale, un atto terroristico, una rapina e tanti altri avvenimenti rientrano in questa definizione? Certamente sì, se il lavoro è tale da comportare l’aggravamento delle possibilità d’incontrare uno di questi eventi o di aumentarne il grado di danno rispetto alla popolazione genericamente intesa. L’elemento è sempre dato, da una parte dall’aumento della probabilità e del danno, dall’altra dalla “costrittività” dei lavoratori, che non hanno la stessa possibilità del resto della popolazione di sottrarsi ai rischi presenti “nell’ambito dell’organizzazione in cui prestano la propria attività” (art. 2 lett. q).

Qualche spiritoso, non mancano mai, può dire: “Ma allora anche il rischio che cada un meteorite va valutato dal DdL”. Spiritoso, ma poco preparato. Il rischio, quello generico, per essere valutato e inserito nel Dvr, deve avere “l’aggravante” data dal contesto lavorativo. Il meteorite, che, com’è noto, ha già probabilità remote di arrivare sul pianeta Terra, può cadere su tutti, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo sia esso un deserto, speriamo, o addosso a una casa o una fabbrica. Non c’è nulla che nell’attività lavorativa possa rendere più probabile che cada in un punto piuttosto che in un altro. Inoltre, non esiste nulla di “tecnicamente possibile” per eliminare o ridurre il rischio. Non è così per i terremoti di cui, per esempio, esiste una mappa delle località a rischio, oltre a vari altri elementi che possono aiutare a prevedere e a ridurre il danno. Attraverso l’obbligo di costruzione antisismica, ad esempio, una particolare attenzione alle procedure di evacuazione, una diversa preparazione delle squadre di emergenza e primo soccorso rispetto al rischio specifico, una informazione e preparazione dei lavoratori (il Giappone è spesso citato come esempio). Stessa cosa vale se l’imprenditore colloca un lavoratore in locale completamente interrato in una zona a forte presenza di gas radon, o con temperature esterne stabilmente oltre i 30° (ma potrei dire vicino a una fonte inquinate, rumorosa). Il rischio che queste condizioni aggravino il rischio per la salute del lavoratore ci sono e vanno misurate, anche se non sono legate alla sua specifica professione e attività lavorativa.

D’altronde l’art.28 è di una chiarezza lampante. È evidente che se il legislatore avesse voluto ridurre la valutazione dei rischi ai soli rischi professionali l’avrebbe scritto esplicitamente e non avrebbe scritto “tutti i rischi” e basta. Dirò di più. L’Italia provò a restringere l’area dei rischi nel D.Lgs. 626/1994 all’art. 4. Il primo comma prevedeva:

Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

Fino al 2008 il rischio stress, pur correlato al lavoro, non non veniva considerato un rischio professionale e per questo motivo non veniva valutato.

Nel 2001 l’Italia venne condannata, proprio su questo punto, dalla Corte di Giustizia europea, e dovette modificare l’articolo che così venne accolto nel D.Lgs. 81/2008. Ora, nel citato art. 28, l’elencazione dei punti quali le attrezzature ecc. viene preceduta da un ANCHE. Come dire: non solo. E poi si ribadisce che deve riguardare TUTTI i rischi riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori, dizione ripetuta in più punti della normativa senza alcuna specifica, che viene invece aggiunta per quanto riguarda, per esempio, l’attività del servizio di prevenzione. Questa si occupa di una parte della valutazione, essendo un’altra demandata ad altre figure, quali il medico competente e se necessario altre figure esterne.

Torniamo all’oggi. Sarebbe logico inserire il rischio biologico causato dal Covid-19 nel complesso procedimento di valutazione-adozione di misure di programmazione-monitoraggio dell’efficacia, cioè in quel processo con cui si arriva alla stesura e alle modifiche successive del Documento di Valutazione dei Rischi. All’interno di quella “valutazione globale” prevista dalle norme. Considerando anche quanto scritto nel Titolo X del Testo Unico.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
24/03/2020 (21:02:05)
Puoi condividere tutte le opinioni che vuoi.
Il discorso non cambia.

Poi tu e Ranieri andatevi a rileggere il punto 13 della Sentenza della Corte di Giustizia CE, Sez. 5, 15 novembre 2001 - C-49/00 dove potrete trovare scritto:

13. Inoltre, è importante precisare che i RISCHI PROFESSIONALI che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di RISCHI PROFESSIONALI.

Il problema era che con il 626, recepimento della direttiva 89/391/CEE, avevano circoscritto solo ai rischi derivanti dalle attrezzature di lavoro e dalle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute.
Palesemente lo Stato italiano non poteva circoscrivere a queste sole tipologie di rischi professionali la valutazione.
Per questo l'Italia era stata giustamente condannata.

Quindi ci troviamo con il parere di un sindacalista e di un avvocato.
Li rispetto ma non li condivido.
Io condivido i pareri dei giuristi che ho già citato prima (Pascucci, Lepore, Fantini, Pelusi, ecc.) e quello che hanno detto le Autorità sanitarie delle Regioni come il Veneto, le Marche, l'Umbria, ecc.

Comunque, finita l'emergenza potrai offrire il tuo supporto legale, a tutti i lavoratori che, avendo contratto la COVID-19, decideranno di far causa alle aziende.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
25/03/2020 (10:22:09)
Obbligatorio il DVR rischio biologico Covid19 (art. 271 DLgs 81/2008)
La consapevolezza dell'obbligo inderogabile di valutare il rischio biologico da Coronavirus ai sensi dell'art. 271 DLgs 81/2008 (DVR) cresce inesorabilmente. Come è logico che sia. È indiscutibile che nelle attività essenziali autorizzate dal governo il datore di lavoro deve valutare esattamente il rischio per decidere se l'attività può proseguire o deve comunque essere interrotta per l'impossibilità tecnica di garantire adeguata protezione dei lavoratori durante l'attività lavorativa svolta nell'interesse dell'imprenditore dal gravissimo rischio di contagio virale in atto.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
25/03/2020 (18:07:15)
Desidererei che Dubini mi spiegasse quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure declinate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa.

Il motivo per cui sto continuando a replicare non è perché ce l'ho con Dubini ma perché non voglio che diventi prassi considerare i rischi esogeni, quale una pandemia da Corona Virus, come rischi professionali.

Che tal rischio sia un "Rischio generico" l'ha detto anche il Governo nell'incipit del Protocollo.
L'hanno detto varie Regioni: Veneto, Umbria, Marche, ecc.
L'hanno detto chi ne sa molto ma molto più di me in campo giuridico come il Prof. Pascucci, il prof. Lepore, il prof. Pelusi, l'avv. Fantini, ecc.
Tutti documenti che si trovano sul web.

Le norme per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro riguardano tutti i rischi professionali e non tutti i rischi indiscriminatamente.

In caso contrario, se passasse l'idea che qualunque tipo di rischio non professionale debba essere preso in considerazione, tutti noi RSPP e CSP/CSE, ci troveremmo ad essere coinvolti in concorso per i delitti di cui agli art. 589 e 590 cp con l'aggravante, ad esempio, di:
- non aver segnalato, quale RSPP di un'azienda di San Donato Milanese, il rischio di caduta di un aereo in fase di atterraggio a Linate (qualcuno mi dica quale misura dovrebbe adottare il datore di lavoro);

- non aver valutato, quale CSP e CSE, il rischio di caduta di alberi in cantiere a causa di una improvvisa tromba d'aria.

Ecco perché è importante ribadire quale sia la tipologia di rischi di cui ci dobbiamo preoccupare e considerare i rischi non professionali come rischi da gestire nell'ambito delle emergenze.

Questo è quello che avviene ovunque.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
25/03/2020 (20:19:16)
Coronavirus e tutela dei lavoratori
Anna D'Antuono
Tralasciando gli ambienti di lavoro in cui l’esposizione al COVID-19 è specifica (ambito sanitario, pronto soccorso, reparti malattie infettive, addetti alla sicurezza aeroportuale, addetti delle forze dell’ordine in aree oggetto di focolai, addetti dei laboratori di analisi, …) per cui il rischio è "professionale", occorre tutelare chi lavora negli ambienti di lavoro “in cui l’esposizione all’agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel rischio specifico” (ambienti industriali, civili, scuole, terziario, grande e piccola distribuzione, attività commerciali, della ristorazione, trasporti, etc…).
In questi casi il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 “ha già valutato il rischio biologico e sicuramente avrà presente nel documento di valutazione una sezione per il cosiddetto “Rischio Biologico Generico”.
Col divieto di spostamento per la popolazione e l'autorizzazione per chi ha invece comprovate ragioni lavorative per muoversi, il rischio da esposizione virale coronavirus a nostro parere è diventato un rischio professionale per tutti i lavoratori.
E dunque obbligo di valutare nel DVR il rischio biologico virale da coronavirus.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
26/03/2020 (10:54:22)
Questo è il parere di una Avvocato che si occupa di tutela dei consumatori per l'ADUC.

Non ho dubbi che sia una bravissima professionista nel suo settore dove avrà vinto molte battaglie per la tutela di noi consumatori.

Penso, però, che i pareri del prof. Pascucci, del prof. Lepore, dell'avv. Fantini, del prof. Pelusi, ecc., abbiano ben altro peso trattandosi di esperti del settore.
Settore che, invece, non è quello dell'avv. D'Antuono.

Intanto aspetto che Dubini, invece di fare i copia - incolla presi qua e là, mi risponda alla domanda che gli ho fatto su quale sia la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure declinate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
26/03/2020 (11:43:19)
Solo l'attenta lettura del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 consente di far luce sull'obbligo inderogabile di valutare il rischio da agente biologico Coronavirus-Covid-19. Invito tutti ad una attenta rilettura che consente di individuare tale obbligo giuridico senza dubbio alcuno, In questo caso di gravissima emergenza sanitaria e lavorativa il metodo spannometrico è i pregiudizi estranei alla lettera della norma di diritto vigente non aiutano. Una cosa è certa in modo assoluto, fare la valutazione del rischio da coronavirus non viola nessuna legge. Lo stesso non può dire chi non la predispone. Oltretutto il DVR ha il vantaggio della data certa opponibile a chiunque. per il resto vale aurea saggezza giuridica romana: de minimis non curat praetor .
I fondamenti legali della valutazione di tutti i rischi professionali e di tutti i rischi generici aggravati dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa
Art. 2 – Definizioni - D.Lgs. n. 81/2008
“q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività [rischi professionali e rischi generici aggravati dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa n.d.r.], finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”.
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi3 - D.Lgs. n. 81/2008
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) [valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività], anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori [rischi professionali e rischi generici aggravati dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa n.d.r.], ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.
Articolo 271 - Valutazione del rischio [da esposizone ad agenti biologici] - D.Lgs. n. 81/2008
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2;
b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’ALLEGATO XLIV [esemplificativo significa che le attività dell’esempio prevedono sicuramente l’esposizione non deliberata ad agenti biologici, ma significativa, e che poi è onere di ogni singolo datore di lavoro valutare se la sua attività preveda tale rischio al di là di detto elenco n.d.r ], che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi [dunque non solo rischi professionali, ma anche i rischi generici aggravati dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa n.d.r.], il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria.
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26/03/2020 (15:43:42)
E mica risponde alla domanda.
Continua con il copia-incolla.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
26/03/2020 (18:06:08)
André Berni e Andrea Reghelin hanno sviluppato un ragionamento di grande interesse, che invito tutti a considerare con grande attenzione.
Il rischio epidemico è un rischio lavorativo? E’ cioè di pertinenza del datore di lavoro?
Il motivo del contendere, che è dibattuto da tutti gli esperti del settore, chi per ambito chi per pertinenza, è se il rischio epidemico a cui stiamo assistendo in questi giorni debba intendersi come rischio lavorativo correlato ad una mansione e sia di pertinenza o responsabilità o meno del Datore di Lavoro con il supporto del Medico Competente e del RSPP.
Senza voler tediare, la materia del rischio biologico fa riferimento a tre grandi scenari di rischio:
1) il primo caso è quello dell’uso deliberato dell’agente biologico; pensiamo ad un laboratorio in cui si sta cercando di isolare il virus per ricercare un possibile vaccino ( in questo caso la materia è disciplinata dal’ All. XLVI del d.lgs. 81/08);
2) il secondo caso è quello del cosiddetto rischio generico aggravato, o rischio da esposizione potenziale, nel caso in cui in funzione della mansione e del luogo di lavoro, il lavoratore sia esposto ad un aggravamento del rischio; si pensi nel caso ad un operatore ecologico in area di quarantena (rischio generico aggravato All. XLIV del d.lgs. 81/08;
 3) Il terzo caso è il cosiddetto rischio da esposizione occasionale caratterizzato dal fatto che gli agenti biologici si possono trovare in tutti gli ambienti di lavoro così come in qualsiasi altro contesto, a prescindere dalla mansione di lavoro e dalle condizioni ambientali.

Quali sono gli adempimenti per le organizzazioni?
La questione aperta è se le organizzazioni che devono farsi promotrici di iniziative in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, si debbano limitare a trasferire le disposizioni ministeriali e le ordinanze, se debbano predisporre e redigere procedure operative di lavoro, se debbano fare formazione e informazione o se debbano prendersi in carico una vera e propria valutazione dei rischi per determinare, in funzione del luogo di lavoro e della mansione, le misure di mitigazione idonee.
Quello di cui vogliamo parlare è dell’approccio metodologico rispetto ad uno scenario di emergenza e di come la valutazione del rischio, obbligo formale o mero adempimento, nella prassi odierna dagli stessi addetti al mestiere sia visto molto spesso come burocrazia, fastidiosa formalizzazione, inutile appendice.
... se dovessimo ricercare un tema che ci appassiona nel grande contenitore normativo del Testo Unico della Sicurezza, certamente lo troveremmo nell’art. 28 del D.lgs. 81/08. Nell’art. 28 del D.lgs. 81/08 a nostro avviso c’è quella che dovrebbe essere la vera filosofia di una valutazione dei rischi:
“b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”.
Opportunità, necessità, o obbligo, il messaggio che vogliamo trasferire è che solo attraverso una valutazione ponderata al contesto, adeguata alle scelte strategiche aziendali si possano adottare le giuste procedure organizzative e gli adeguati piani di miglioramento, senza reazioni istintive, scelte emotive, o reazioni passive all’ adempimento.
Il focus deve essere posto sulla ricerca della miglior tutela possibile per i lavoratori
Ci piacerebbe che la discussione fosse riportata su un tema maggiormente comprensibile ai più, che è l’individuazione del modo più efficace per tutelare nel miglior modo possibile i lavoratori. Indipendentemente dall’esistenza di un obbligo giuridico di aggiornare il DVR (che noi pensiamo tra l’altro sussistente), da questo documento partono i processi di prevenzione dei lavoratori. L’aggiornamento di questo documento testimonia la continua attenzione del datore di lavoro sui nuovi rischi che fattori endogeni ed esogeni (come nel caso del Corona Virus) si introducono nell’organizzazione. Ma soprattutto da questo documento si origina la pianificazione delle misure di prevenzione a protezione dei lavoratori, le procedure di sicurezza e l’adozione di dispositivi di protezione collettiva e individuale.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
26/03/2020 (18:40:06)
Non ho dubbi che l'avv. Reghelin sia un esperto, come risulta dal profilo sul web, di consulenza legale direzionale nell’ambito della gestione degli aspetti legali dell’Information and Communication Technology (ICT law) e di 231 (che è ormai un contenitore enorme di reati fattispecie).

Personalmente, però, mi attengo a quanto detto da chi si occupa, da giuslavorista, del problema da decenni e cioè dal Prof. Pascucci, dal Prof. Lepore, dall'avv. Fantini e dal Prof. Pelusi, ecc..

Detto questo, se quel che conta è la tutela della salute dei lavoratori, l'adozione del Protocollo (per le aziende che non fanno uso deliberato di agenti biologici e non comprese nell'allegato XLIV) e la sua declinazione in funzione delle specificità della singola azienda, permette di raggiungere tale obiettivo.

Per declinare il Protocollo si può usare una procedura operativa che preciserà come questo sarà messo concretamente in atto.

Una procedura di questo tipo può essere strutturata come segue (contenuti non esaustivi):
1. Introduzione
2. Prevenzione del rischio da contagio
2.1 Interventi volti a contenere il rischio da contagio
2.1.1 Creazione task force aziendale
2.1.2 Informazione alle persone
2.1.3 Riduzione numero persone
2.1.4 Organizzazione aree di lavoro
2.1.5 Sanificazione delle aree di lavoro
3. Procedura di gestione in caso di positività ai test
3.1 Individuazione di casi sospetti in azienda
3.2 Attuazione misure indicate dalle Autorità
3.3 Misure immediate d’intervento
4. Messa conoscenza della procedura alle parti interessate
Allegati
Informativa Ingresso azienda – Istruzioni lavaggio mani - Informativa presso distributori automatici – Ingresso mensa - Informativa presso timbratrice - Spogliatoi, ecc.

Fare questo concretamente e non solo sulla carta, e te lo chiedo per l'ennesima volta visto che non hai mai voluto rispondere, non permette di garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoro dei lavoratori?

Allargare ai rischi NON PROFESSIONALI l'obbligo di valutazione e redazione del DVR comporta una estensione ingiustificata di quanto previsto fin dal 1989 con la Direttiva 89/391/CEE, una condotta penalmente inesigibile a carico del datore di lavoro e dei suoi collaboratori e un potenziale coinvolgimento, da parte di Procure in vena di protagonismo, di quei RSPP e CSP/CSE che non abbiano tenuto conto dei rischi non professionali.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
26/03/2020 (21:43:06)
Le aporie del prof. Pascucci
Non si capisce per quale motivo si deve valutare il rischio pandemia quando si manda il proprio dipendente all'estero, e viceversa non si dovrebbe fare la valutazione del rischio da pandemia quando si costringe il lavoratore ad andare al lavoro in Italia, anziché stare a casa, che è l'unica misura di prevenzione del contagio dettata da tutte le autorità competenti.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
26/03/2020 (22:36:06)
se un operatore va all' estero nel DVR dico solamente: " si applicano le procedure sanitarie previste dal luogo di destinazione ".

Nel DVR per coronavirus scrivo: " si applicano le procedure sanitarie previste dal dpcm".
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
26/03/2020 (22:41:36)
Perché, anche se sto a casa, con una pandemia, il contagio me lo posso beccare lo stesso visto che non sono chiuso dentro 24h su 24 né io e né i miei parenti ed esco per andare a comprarmi da mangiare, per andare al tabacchino, per andare in farmacia, per accompagnare mia madre per fare la dialisi, ecc.

Quando invece devo andare in Tanzania per lavorare ad una diga, in un territorio dove c'è una epidemia di dengue, io sono esposto ad un rischio generico aggravato proprio perché mi stanno inviando in un posto particolare dove solo in quel posto c'è il dengue e non ovunque come c'è oggi in Italia il Corona Virus.

È più chiaro così?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
27/03/2020 (02:30:23)
Paragonare il rischio di contrarre il virus stando a casa con il rischio di chi va a lavorare per ore dà l'idea di cosa significhi metodo spannometrico.

IL RISCHIO SANITARIO COME RISCHIO GENERICO AGGRAVATO CHE DETERMINA L'OBBLIGO DI EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81) INTERPELLO N. 11/2016 del 25.10.2016
"L’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 prevede, per il datore di lavoro, l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed adottare, conseguentemente, le misure di prevenzione e protezione che reputi idonee allo scopo.
Sulla base di quanto espresso in premessa, la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta".

Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
27/03/2020 (16:21:23)
Se non si riesce a capire che una cosa è essere mandato a lavorare in Tanzania dove c'è una epidemia di dengue e c'è solo lì (questo è il rischio generico aggravato) ………. e altra cosa è andare a lavorare in un'azienda (non sanitaria o che non usa agenti biologici deliberatamente) in Italia dove l'epidemia c'è in tutta Italia e pervade sia gli ambienti di lavoro che quelli di vita (questo è il rischio generico), non posso farci nulla.

La colpa è del Grande Biologo che, evidentemente, ai tempi era distratto.

In ogni caso aspetto sempre la risposta alla domanda fatta qualche post prima.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
28/03/2020 (02:15:32)
Raffaele Guariniello fa chiarezza come sempre. Ubi maior minor cessat.

COVID-19, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGO DEL DVR CORONAVIRUS (Guariniello)
TUTTI SI STANNO chiedendo se il datore di lavoro debba valutare il rischio coronavirus e individuare le misure di prevenzione contro tale rischio nel documento di valutazione dei rischi. A dare la risposta è, a ben vedere, l’art. 28, comma 2, lett. a), TUSL, ove si usa l’espressione “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”. Un’espressione altamente volutamente significativa, in quanto fa intendere che debbono essere valutati tutti rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività lavorativa: come appunto il coronavirus. Proprio quel “durante” induce a condividere la linea interpretativa accolta dalla Commissione per gli Interpelli nell’attualissimo Interpello n. 11 del 25 ottobre 2016: “il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i rischi legati alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento”.
Il Fatto Quotidiano 26/3/2020
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
28/03/2020 (08:56:54)
Si ricomincia con il copia-incolla ossessivo - compulsivo.

Quando si cita qualcosa, bisogna farlo in modo completo e non funzionale a sostenete le proprie tesi.
Purtroppo, di questo, Dubini ci ha ormai abituati.

Allora, l'Interpello n° 11/2016 era stato proposto dalla UIL Trasporti:
"La UILTRASPORTI ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla sussistenza dell’obbligo, in capo al datore di lavoro, di considerare, nell’ambito della valutazione dei rischi, anche i rischi legati alla situazione ambientale (soprattutto nei paesi esteri) per il personale navigante delle compagnie aeree. In particolare, l’istante chiede di sapere: “… se nell’obbligo giuridico in capo al datore di lavoro della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), così come disciplinato dagli artt. 15, 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 sia ricompresa anche la valutazione della situazione ambientale e di sicurezza intesa anche come security, in particolare in paesi esteri ma non solo, legata a titolo esemplificativo ma non esaustivo ad eventi di natura geo politica, atti criminali di terzi, belligeranza e più in generale di tutti quei fattori potenzialmente pericolosi per l’integrità psicofisica dagli equipaggi nei luoghi (tipicamente aeroporti, alberghi, percorso da e per gli stessi e loro immediate vicinanze) dove il personale navigante si trovi ad operare/alloggiare quando comandati in servizio”.

La risposta era stata la seguente:
"Sulla base di quanto espresso in premessa, la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta."

Come si vede, appare evidente che l'aggravamento del rischio è dovuto ad una situazione specifica in un determinato contesto geografico in cui un lavoratore è inviato per svolgere l'attività.
Per questo motivo il DVR lo devo aggiornare prevedendo le misure per tutelare l'integrità psicofisica di un equipaggio inviato in un Paese a rischio guerra, attentato, epidemia, ecc. (ma questo l'avevo già spiegato nei precedenti post).

Una pandemia, invece, permea tutti gli ambienti di lavoro e di vita e, per questo, il rischio è considerato "rischio generico".

In merito a ciò che afferma il mentore di Dubini (da lui così definito già ai tempi della diatriba sui near miss nel 2015), va ricordato che il "rischio Corona Virus" non si manifesta SOLO durante il lavoro ma è presente anche negli ambienti di vita proprio perché si è davanti ad una pandemia.

Questa è la differenza sostanziale tra l'inviare i lavoratori in un particolare contesto ambientale dove c'è il virus e c'è SOLO lì e avere una pandemia diffusa a livello mondiale dove il rischio di contagio è diffuso ovunque e cioè sia negli ambienti di lavoro che in quelli di vita.

Non è difficile da capire.
Però se vivi in adorazione perpetua di un personaggio che si è sempre e solo occupato della Pubblica Accusa, diventa difficile comprenderlo.

Pertanto, negli ambienti di lavoro delle aziende (aziende che NON fanno uso deliberato di agenti biologici e in allegato XLIV), senza toccare il DVR che riguarda i rischi professionali, si deve tassativamente contestualizzare il Protocollo alle specificità dell'azienda per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Infine ripropongo a Dubini la domanda a cui continua a non rispondere ed il motivo è ormai chiaro:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure declinate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
28/03/2020 (11:48:47)
De minimis non curat praetor.
Il DVR va fatto sempre e comunque. E deve essere aggiornato alle mutevoli circostanze lavorative. Il virus ha sconvolto il lavoro e qualcuno sostiene che non si deve aggiornare il DVR! Invece il DVR deve includere anche il rischio generico aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, come quello sanitario da agente biologico Covid-19. Rispettare la legge sanzionata penalmente sul DVR e sul suo aggiornamento non è un optional ma un obbligo non delegabile del datore di lavoro sanzionato penalmente. Datori di lavoro, se non aggiornate il DVR al rischio Coronavirus la prescrizione e la sanzione per violazione di legge contravvenzionale non viene fatta al consulente che ci ha detto di non aggiornare il DVR al Coronavirus ma a voi, ed eventualmente al medico competente, se è stato coinvolto.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
28/03/2020 (11:57:21)
i continua con il copia-incolla ossessivo - compulsivo.
Di meglio non riesce a fare.

Ripropongo la domanda che ho fatto e sarà così in seguito:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure declinate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
28/03/2020 (13:22:52)
Errare humanum est, perseverare autem diabolicum.
IL DATORE DI LAVORO DEVE NECESSARIAMENTE AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN SEGUITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?
Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l’affollamento e/o situazioni di potenziale contagio, quali quelle già suggerite nelle “Buone pratiche” approvate da ATS.
Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale.
Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.
ATS Bergamo
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
28/03/2020 (17:24:51)
Si continua con il copia incolla ossessivo-compulsivo.

ATS Bergamo.
"Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale.
Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative"

Questi sono i rischi professionali del personale sanitario, delle aziende in allegato XLIV e di quelle che fanno uso deliberato di agenti biologici.
Per questi, che già trattavano il rischio biologico nel loro DVR, il documento va aggiornato integrandolo con le prescrizioni del Protocollo.

Per le altre aziende, no.
Il rischio da Corona Virus non è un rischio professionale.
Leggiti l'incipit a pag. 3 del Protocollo.
E' un rischio generico anche se vai a lavorare perché sei in una pandemia.
Il rischio di contagio non c'è solo al lavoro ma anche nella vita sociale.
Questo vuol dire pandemia.

Per questa aziende, bisogna contestualizzare il Protocollo alle specificità delle imprese in funzione delle attività svolte e verificare che sia compiutamente applicato.

Per queste aziende ripropongo la domanda a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
28/03/2020 (17:48:36)
Repetita Iuvant
Valutazione rischi da riscrivere dopo il Covid-19
di Daniele Cirioli
Il contagio conclamato in Italia del nuovo virus, infatti, impone alle aziende l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi per la presenza del nuovo rischio biologico, nonché la fornitura dei dispositivi di protezione individuali (le mascherine).
. La principale criticità che devono affrontare datori di lavoro e consulenti è la sicurezza lavoro, aspetto di particolare importanza atteso che, ai sensi del Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008), la responsabilita ricade esclusivamente sul datore di lavoro. Il coronavirus rappresenta un nuovo rischio biologico che impone al datore di lavoro di tutelare i lavoratori. In collaborazione con il medico competente, quindi, deve procedere innanzitutto ad aggiornare il documento di valutazione rischi; quindi deve individuare le misure di prevenzione, tra cui la fornitura di Dpi (dispositivi protezione individuale); deve fornire adeguata formazione agli addetti al pronto soccorso e ai lavoratori; e così via. Tra le misure da adottare rientrano, certamente, quelle indicate dal ministero della salute nella nota n. 1141/2020, vale a dire: lavarsi frequentemente le mani; porre attenzione all'igiene delle superfici; evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali; non recarsi al pronto soccorso, in ospedale o dal medico in caso di sospetto contagio, ma attendere i servizi sanitari di pronto soccorso.
Italia Oggi 22.2.2020

Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
28/03/2020 (18:31:38)
Daniele Cirioli, cattolico, è sposato e papà di tre figli. Vive ad Alife (CE). Dottore di ricerca in Diritto delle relazioni di lavoro, è collaboratore di riferimento del quotidiano ItaliaOggi per le tematiche del lavoro e della previdenza.

Nessun dubbio sulla competenza nel suo settore.
Qui, però, parliamo d'altro senza dimenticare che è un articolo di un mese fa.

Faccio riferimento a quello che scrivono il prof. Pascucci, il prof. Lepore, l'avv. Fantini, il prof. Pelusi, ecc. che sono esperti del settore.

Del resto se qualcuno avesse un problema di emorroidi, non penso che andrà dal ginecologo.
E' vero che si tratta sempre di "cavità" ma è sempre meglio andare dal proctologo.
A ciascuno il suo.

Detto questo, vedo che si continua con il copia incolla ossessivo-compulsivo.

ATS Bergamo.
"Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale.
Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative"

Questi sono i rischi professionali del personale sanitario, delle aziende in allegato XLIV e di quelle che fanno uso deliberato di agenti biologici.
Per questi, che già trattavano il rischio biologico nel loro DVR, il documento va aggiornato integrandolo con le prescrizioni del Protocollo.

Per le altre aziende, no.
Il rischio da Corona Virus non è un rischio professionale.
Leggiti l'incipit a pag. 3 del Protocollo.
E' un rischio generico anche se vai a lavorare perché sei in una pandemia.
Il rischio di contagio non c'è solo al lavoro ma anche nella vita sociale.
Questo vuol dire pandemia.

Per questa aziende, bisogna contestualizzare il Protocollo alle specificità delle imprese in funzione delle attività svolte e verificare che sia compiutamente applicato.

Per queste aziende ripropongo la domanda a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
28/03/2020 (19:02:49)
Gutta cavat lapidem.
Secondo le disposizioni riguardanti l’Inail contenute nel Decreto Legge n°. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (il cosiddetto “Cura Italia”), il contagio da Covid-19 avvenuto in occasione di lavoro è da considerare a tutti gli effetti un infortunio.
Il punto 2 dell’articolo 42 del Decreto “Cura Italia”, infatti, chiarisce che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS – CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.
La Nota Inail n°. 3675 del 17 marzo 2020 specifica che, ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail, il termine iniziale è quello della data di attestazione positiva dell’avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma (il cosiddetto “tampone”) da parte delle autorità sanitarie.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
28/03/2020 (21:07:54)
Questa l'avevi già copia-incollata.

Ripropongo la domanda a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
29/03/2020 (01:15:20)
Vulpem pilum mutare, non mores.
Valutazione del rischio per la salute dei lavoratori derivante dall'esposizione, anche potenziale, agli agenti biologici deliberatamente o occasionalmente presenti nell'ambiente di lavoro (INAIL)
Il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall'esposizione, anche potenziale, agli agenti biologici deliberatamente o occasionalmente presenti nell'ambiente di lavoro. Questa sezione fornisce indicazioni di tipo generale e, laddove disponibili, specifiche per particolari ambienti di lavoro che possono essere d'aiuto nella fase di valutazione del rischio biologico.

Per stimare l'entità del rischio da esposizione ad agenti biologici, nel processo di valutazione è necessario:

identificare i pericoli anche potenziali
stimare la gravità delle conseguenze derivanti dall'esposizione a tali pericoli
identificare e quantificare i soggetti esposti
misurare l'entità di tale esposizione.
La valutazione del rischio biologico presenta tuttavia aspetti di incertezza notevoli, legati principalmente alla grande varietà di agenti da valutare, molti dei quali caratterizzati da complesse interazioni interspecifiche e ambientali che possono favorirne o limitarne la proliferazione, e alla diversa risposta di ciascun individuo all'esposizione.

Riguardo quest'ultimo punto, infatti, la valutazione del rischio deve tenere conto di tutti i lavoratori anche quelli temporanenamente o stabilmente più sensibili, quali ad esempio coloro che presentano una diminuzione delle difese immunitarie o le donne in gravidanza. Sarebbe molto utile, in fase di analisi dei rischi, conoscere:

la modalità di interazione microrganismo-ospite
il ciclo complessivo dell'infezione
eventuali fattori favorenti l'infezione o in grado di aumentare la patogenicità
la misura esatta della dose.
Tali informazioni, però, non sempre sono disponibili; la stima dell'esposizione, per esempio, valutabile attraverso la misura della contaminazione ambientale, presenta notevoli aspetti di incertezza: mancano metodiche di monitoraggio standardizzate, i dati sono spesso dispersi e non esistono valori limite di esposizione affidabili e definiti.

Inoltre, per la maggior parte degli agenti biologici non sono note le relazioni dose - effetto e dunque non si possono "definire" dosi utilizzabili come valori limite di esposizione. Ai fini preventivi, è comunemente adottato l'assunto conservativo secondo il quale non esiste una soglia di infettività, cioè è sufficiente anche un solo microrganismo a provocare l'infezione (Dose Minima Infettante, DI0 = 1) e, quando questa condizione è abbinata ad una elevata patogenicità (capacità di indurre una malattia in seguito ad infezione), trasmissibilità (capacità di essere trasmesso da un soggetto portatore ad un soggetto non infetto) e limitata neutralizzabilità (disponibilità di misure profilattiche o terapeutiche), l'unico intervento efficace per la prevenzione del rischio risulta l'eliminazione dell'esposizione.

Al termine del processo di valutazione del rischio il datore di lavoro è tenuto a predisporre gli interventi necessari alla riduzione, o eliminazione laddove possibile, dell'esposizione agli agenti biologici pericolosi e ad adottare le misure di prevenzione e protezione più idonee, commisurate all'entità del rischio.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
29/03/2020 (10:26:53)
Si continua con il copia-incolla ossessivo compulsivo.

Dice Inail
"Valutazione del rischio per la salute dei lavoratori derivante dall'esposizione, anche potenziale, agli agenti biologici deliberatamente o occasionalmente presenti nell'ambiente di lavoro"

E quali sono queste aziende che cita l'INAIL?
Quelle che fanno uso deliberato di agenti biologici e quelle che svolgono le attività di cui all'Allegato XLIV.
Per queste nessuno ha mai negato la necessità di aggiornare il DVR da rischio biologico integrando in esso ed adattandolo alle specificità dell'azienda, le misure previste dal Protocollo.

Qui parliamo di tutte le altre.

Per queste aziende ripropongo la domanda a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

Poi visto che sta saccheggiando gli aforismi in latino di Publio Ovidio Nasone, ecc., chiudo anche io con il latino:

"Vanum es ludere latrunculorum cum pullis columbae"


Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
29/03/2020 (11:51:56)
Par pari respondere dicto

In caso di organizzazione di attività di lavoro in luoghi ad elevato rischio di esposizione al virus, deve ritenersi legittimo e non sanzionabile disciplinarmente l’eventuale rifiuto opposto dal dipendente, in forza del principio per cui la violazione dell’art. 2087 c.c. legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, conservando il diritto alla retribuzione (cfr. Cass., Sez. lavoro, Sent., 19/01/2016, n. 836; Cass., Sez. lavoro, Sent., 01/04/2015, n. 6631).
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
29/03/2020 (18:33:01)
Queste sono quelle che fanno uso deliberato di agenti biologici e quelle che svolgono le attività di cui all'Allegato XLIV.
Per queste nessuno ha mai negato la necessità di aggiornare il DVR da rischio biologico integrando in esso ed adattandolo alle specificità dell'azienda, le misure previste dal Protocollo.

Qui parliamo di tutte le altre.

Per queste aziende ripropongo la domanda a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

De praesumptione semper ad deteriora invitat.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
29/03/2020 (20:32:06)
Parva volucris non ova magna parit
A quando una direttiva CE che regoli il rischio Pandemia e gli obblighi del datore di lavoro, direttamente collegata alla direttiva quadro 89/391 e dunque da recepire dentro il D.Lgs. n. 81/2008?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
30/03/2020 (10:24:30)
Non la faranno mai perché la Pandemia o l'epidemia sono già rischi professionali per alcune categorie di lavoratori e sono coperti dai vari provvedimenti di recepimento nei vari Paesi membri UE.
Per le altre categorie di lavoratori sono rischi generici.

ripropongo la domanda a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

De praesumptione semper ad deteriora invitat.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
31/03/2020 (13:24:29)
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischi-da-agenti-biologici-C-52/coronavirus-in-francia-richiesto-l-aggiornamento-della-valutazione-AR-19926/#commenti
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
31/03/2020 (13:38:43)
Certo che non capire che la valutazione del rischio biologico è obbligatoria non solo in caso di esposizione intenzionale, ma anche in caso di esposizione non deliberata, qualora emerga un rischio aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, e perfino in caso di esposizione occasionale ma prevedibile dimostra una incomprensione totale del dettato normativo del Dlgs n. 81/2008, che alla lettera a) dell'articolo 28 fa un preciso riferimento all'obbligo di valutare TUTTI i rischi presenti DURANTE l'attività lavorativa. Perciò in presenza di rischio durante l'attività lavorativa o il datore di lavoro valuta questo rischio, e l'attività prosegue, o può decidere di non valutare nulla, ma deve immediatamente sospendere l'attività lavorativa. Per non dire del ricorso massiccio allo smart working, che come dice giustamente il documento di Assolombarda del 2015, implica un obbligo inderogabile di valutare il rischio di questa modalità particolare di lavoro, con aggiornamento del DVR.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
31/03/2020 (18:28:50)
L'esposizione, anche non deliberata, deve avvenire durante l'espletamento della propria attività professionale e solo in quella.

Qui, invece, siamo in una pandemia, dove il rischio di contagio è presente anche al di fuori dell'attività lavorativa.
E' questa la differenza che fa sì che tale rischio, sempre per le aziende che NON fanno uso deliberato di agenti biologici e NON ricomprese tra quelle dell'allegato XLIV, venga definito dalle Autorità Pubbliche, come RISCHIO GENERICO.

E' semplice da comprendere ……. sempre se lo si vuole.

Torno a rifare le due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
31/03/2020 (19:46:53)
La Cassazione ha affermato con chiarezza il principio fondamentale del D.Lgs. n. 81/2008: la valutazione di TUTTI i rischi che si manifestano DURANTE il lavoro (art. 28 D.Lgs. n. 81/2008) deve essere effettuata col MASSIMO GRADO DI SPECIFICITÀ:
"Il datore di lavoro ha dunque l'obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.lgs.n.81/2008, all'interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Lo strumento della adeguata valutazione dei rischi è un documento che il datore di lavoro deve elaborare con il massimo grado di specificità, restandone egli garante: l'essenzialità di tale documento deriva con evidenza dal fatto che, senza la piena consapevolezza di tutti i rischi per la sicurezza, non è possibile una adeguata politica antinfortunistica (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini e altri, Rv. 248943). E ciò perché in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo deve essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si è concretamente verificato [Sez.4, n. 8622 del 04/12/2009 (dep. 03/03/2010), Giovannini, Rv. 246498]". Così Cassazione Penale, Sez. 4, 03 maggio 2019, n. 18323.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
01/04/2020 (11:28:38)
Ricominciamo con il copia-incolla ……..

La sentenza citata (e ce ne sono altre) fa riferimento a "tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda".
Quindi si riferisce a "tutti i rischi" ma a TUTTI I RISCHI PROFESSIONALI.

Qui, invece, siamo in una pandemia, dove il rischio di contagio è presente anche al di fuori dell'attività lavorativa.
E' questa la differenza che fa sì che tale rischio, sempre per le aziende che NON fanno uso deliberato di agenti biologici e NON ricomprese tra quelle dell'allegato XLIV, venga definito dalle Autorità Pubbliche, come RISCHIO GENERICO.

E' semplice da comprendere ……. sempre se lo si vuole.

Torno a rifare le due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
01/04/2020 (12:51:36)
Datore di lavoro, obbligo di redigere ed aggiornare all'occorrenza, e comunque periodicamente, il documento di valutazione rischi
Corte di Cassazione -III sez. pen. - sentenza n. 30173 del 5-07-2018
In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (per tutti, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, omissis, Rv. 261109) precisandosi altresì, nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, che il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016 – dep. 16/05/2016, omissis, Rv. 267253).
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
01/04/2020 (21:13:41)
Continua con il copia-incolla ossessivo compulsivo.

La sentenza citata fa riferimento a "tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda".
Quindi si riferisce a "tutti i rischi" ma a TUTTI I RISCHI PROFESSIONALI.

Qui, invece, siamo in una pandemia, dove il rischio di contagio è presente anche al di fuori dell'attività lavorativa.
E' questa la differenza che fa sì che tale rischio, sempre per le aziende che NON fanno uso deliberato di agenti biologici e NON ricomprese tra quelle dell'allegato XLIV, venga definito dalle Autorità Pubbliche, come RISCHIO GENERICO.

E' semplice da comprendere ……. sempre se lo si vuole.

Torno a rifare le due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
02/04/2020 (09:45:39)
ABC della Sicurezza e salute sul Lavoro
Definizione di Rischio Professionale
Che cos'è il rischio professionale per la sicurezza e l'igiene durante il lavoro?
Il concetto di "rischio professionale" può essere definito come inclusivo di tutte le minacce alla salute dei dipendenti nel corso della loro attività professionale capaci di provocare un incidente o una malattia professionale.
La “Norma UNI EN 292 PARTE I/1991” definisce il pericolo come fonte di possibili lesioni o danni alla salute ed il rischio come combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa. È fondamentale, quindi, distinguere tra i concetti di pericolo e di rischio che risultano sostanzialmente diversi in quanto il pericolo contiene in sé la certezza del verificarsi dell’evento avverso mentre il rischio implica solo la possibilità, con la conseguenza che il rischio non potrà essere eliminato finché esisterà una sorgente di pericolo. Il comma 1 dell’art. 15 del Dlgs 81/2008 stabilisce, tra le misure di tutela, la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, la programmazione della prevenzione e l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.
L’European Agency for Safety and Health at Work ha individuato i seguenti dodici rischi biologici di tipo emergente, intendendo per “rischio emergente” qualunque rischio lavorativo che sia “nuovo” e “in aumento”: «rischi occupazionali correlati alle epidemie globali, difficoltà di valutazione dei rischi biologici, esposizione dei lavoratori a microrganismi farmacoresistenti, mancanza di informazioni sui rischi biologici, scarsa manutenzione dei sistemi di condizionamento dell’aria e idrico, formazione non adeguata del personale delle autorità locali, pericoli biologici negli impianti di trattamento dei rifiuti, esposizione combinata a bioaerosol e sostanze chimiche, endotossine, muffe nei luoghi di lavoro chiusi»
Questo afferma il documento European Agency for Safety and Health at Work. European Risk Observatory Report: Expert forecast on Emerging Biological Risks related to Occupational Safety and Health.
Facilmente reperibile in rete e digitando il titolo su Google.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
02/04/2020 (12:08:27)
E ridalli col copia incolla…...

Lo studio che citi (iniziato nel 2004 ed i risultati pubblicati nel 2007) è ampiamente conosciuto da chi si occupa di SSL per determinate attività lavorative.

Non a caso, nello studio, è citata N volte la direttiva 2000/54/CE che ha il seguente campo di applicazione:
"Art. 3 - Campo di applicazione — Individuazione e valutazione dei rischi
1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa della loro attività professionale".

Lo studio che citi, me l'ero letto già a tempi visto che lavoro anche con aziende farmaceutiche.
Al par. 5.2 pag. 82 dello studio (Diagram 7) c'è un bel grafico con indicato:
"Workplace and work-process specific biological risks identified in the survey".

- Biohazards in waste treatment plants
- Poorer control of microorganisms in nursing at home
- Allergies due to biological pest control
- Biohazards in water treatment plants
- Use of enzymes under new conditions
- Highly Dangerous pathogens in laboratories
- Flavivirus
- Infections with hepatitis B, CorHIV
- Renovation of sewage systems and drain pipes
- Research on aerosols transmitting biological agents
- Research on vaccines against pandemic flu
- Manufacture of viral constructs for gene therapy
- Treatment of clinical waste
- Biotechnologies involving new substances
- Microorganisms in laboratories
- Research on biosafety level 4 agents
- Large-scale production of vaccines against pandemicflu
- Laboratory acquired infections
- Clostridium tetany

Andando poi a pag. 98 e seguenti, si può vedere a quali organizzazioni è stato chiesto di rispondere al questionario (allegato 4): Laboratori, Università, aziende farmaceutiche, centri di ricerca, ecc..

Quindi, nello studio che citi questi rischi emergenti non si presentano indistintamente in qualunque ambiente di lavoro ma in quelli indicati ed a cui si riferiva la ricerca.

E quelli indicati, guarda caso, sono tutti quegli ambienti che sono già coperti da noi dall'art. 271 del D. Lgs. n° 81/2008:
- aziende che fanno uso deliberato di agenti biologici;
- aziende che svolgono attività di cui all'allegato XLIV.

Quindi, in caso di epidemie, chi lavora in certi ambienti di lavoro sarà esposto a questi rischi in maniera diretta nello svolgimento delle attività professionali espletate.
Altri no.

Questi altri avranno un rischio comune al resto della popolazione.
Tutti dovranno applicare le misure imposte dalle Autorità Pubbliche.

Quindi, la prossima volta, prima di fare i copia-incolla, andrebbe letto tutto che, nel caso del documento citato, sono 145 pagine.

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
03/04/2020 (17:34:21)
È di indubbio interesse il ragionamento sintetico sviluppato da due autori del mondo sindacale, ovvero del mondo più vicino a colori che rischiano il contagio ogni giorno nei luoghi di lavoro.

Valutazione del rischio biologico ed emergenza Covid-19
L’articolo 271 del D.Lgs. 81/2008, prevede la valutazione del “rischio biologico”: pertanto le azioni di prevenzione dovevano già essere individuate a prescindere dal Covid19.
Tuttavia, trattandosi di una situazione emergenziale, è utile ricordare come l’articolo 18 comma 1 lett. B dello stesso D.Lgs. 81/2008 preveda come obbligo del datore di lavoro la prevenzione e gestione delle emergenze (documentata e validata).
Inoltre, trattandosi di rischi per la salute, diventa fondamentale la valutazione e la posizione del medico competente, così come imposto dall’articolo 25 comma 1 lett. A, in quanto collaboratore del datore di lavoro.

Inoltre, ferme restando tutte le possibilità messe a disposizione da Governo e Regioni, come ad esempio quelle previste dalla Direttiva 1/2020 per la Pubblica Amministrazione, occorre monitorare le azioni che l’azienda intenda intraprendere, quali telelavoro, smart working, cassa integrazione e altre e, nel caso di lavoratore contagiato, ovviamente la malattia. Tutte condizioni che però non ricadono in termini economici su lavoratori e lavoratrici.
Serve anche una maggiore attenzione nei confronti di eventuali iniziative estemporanee di alcune imprese che dispongano discrezionalmente a lavoratori e lavoratrici non contagiati l’adozione di misure quali messa in libertà, messa in ferie, permesso o richiesta di farsi mettere in malattia dal medico, omettendo di specificare che in questo caso la decisione organizzativa è dell’azienda e facendo ricadere – con colpa – tale decisione sul lavoratore, contravvenendo così il disposto dell’articolo 15 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 (“Le misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”).
Federico Bellono
Rocco Pellegrino
Camera del Lavoro – Torino
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
03/04/2020 (19:00:27)
E' il parere della Corte Costituzionale o di due sindacalisti?
Ognuno può dire quello che gli pare.
Il web è anche questo.

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
04/04/2020 (10:43:13)
Il fatto che l'INAIL, ente notoriamente con le casse piene rispetto all'INPS, abbia deciso di coprire economicamente il costo delle assenze per contagio da COVID-19 anche categorie di lavoratori come quelli indicati, non vuol automaticamente dire che i loro datori di lavoro abbiamo l'obbligo di "aggiornare il DVR".

I loro datori di lavoro, hanno sempre l'obbligo di applicare il protocollo contestualizzandolo alle specificità dell'azienda le cui misure di tutela forniscono le vere garanzie per la loro salute e non perdere tempo con gli aspetti formali.

Inoltre, come scritto nella Circolare:
"Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.

Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l’utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.
In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.

Ne discende che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale".

Mi pare che quanto scrive l'INAIL sia chiaro.

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: luca - likes: 0
04/04/2020 (21:39:41)
Salve, se in azienda si dovesse presentare un caso di positività al covid19, il datore di lavoro come si deve comportare con tutti gli altri dipendenti? Deve avvisarli, può avvisarli, o per privacy non è tenuto? Per capire le forme di tutela nel caso ci fossero colleghi con patologie e quindi a forte rischio, ma anche se fossero tutti sanissimi senza patologie pregresse. Sarei interessato a sapere cosa dice la norma.
Grazie, saluti
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
05/04/2020 (11:10:41)
ABC della Sicurezza sul lavoro
Rischio generico: è rappresentato da un situazione di pericolo che grava in eguale misura sul lavoratore intento alla propria opera come su ogni altro individuo (ad esempio rischio che ci sia un terremoto).
Rischio generico aggravato: è quello che incombe su ogni cittadino ma grava in misura maggiore, per frequenza o entità, su coloro che disimpegnano determinate attività lavorative (ad esempio, la cassiera del supermercato durante la pandemia Covid-19).
Rischio specifico: è quello strettamente inerente alle condizioni fisiche di determinate attività lavorative e incombe in modo esclusivo o nettamente preponderante su coloro che esplicano mansioni peculiari.
Autore: luca
05/04/2020 (15:59:58)
ma se si tratta di un ufficio, con vari settori ma gli spazi tipo i corridoi, i bagni, le macchinette, la portineria, sono di uso comune, non di cassiera del supermercato, cosa deve fare il responsabile della sicurezza sul lavoro e il datore di lavoro soprattutto, visto che potrebbe fare pressioni affinchè non si divulghi nulla?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
05/04/2020 (16:56:09)
Legga attentamente il Protocollo Sicurezza del. 14.3.2020, c'è un punto dedicato agli spazi comuni. Tenga conto che il lavoro in ufficio tendenzialmente non è consentito dal Protocollo, che prevede il lavoro a distanza.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
05/04/2020 (17:52:25)
Dubini, continua con il copia - incolla di definizioni ampiamente conosciute da chi ha un minimo di competenza.

La questione che continui a non capire è che in una pandemia, la valutazione anche per la cassiera, la farmacista, la portinaia, il muratore, l'autista di bus, il saldatore, ecc., l'ha già fatta l'Autorità Sanitaria e ci ha imposto quali misure adottare.

Il datore di lavoro di questi lavoratori deve adattare il Protocollo contestualizzandolo alle proprie specificità.
Il concetto è semplice, semplice……… se non ce la fai

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
05/04/2020 (20:31:30)
È obbligatorio vellutate i rischi generici aggravato di natura sanitaria (Commissione Interpelli)
Con Interpello n.11/2016 il Ministero del Lavoro fornisce una precisazione in merito all’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 che prevede, per il datore di lavoro, l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed adottare, conseguentemente, le misure di prevenzione e protezione che reputi idonee allo scopo.

In particolare, la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
05/04/2020 (20:47:03)
Dubini,
questo l'hai già scritto una settimana fa e ti è stato spiegato che quell'interpello riguarda il caso particolare di coloro che vengono inviati per lavoro in aree geografiche a rischio.
Stavolta ti re-incollo quanto già scritto.

Allora, l'Interpello n° 11/2016 era stato proposto dalla UIL Trasporti:
"La UILTRASPORTI ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla sussistenza dell’obbligo, in capo al datore di lavoro, di considerare, nell’ambito della valutazione dei rischi, anche i rischi legati alla situazione ambientale (soprattutto nei paesi esteri) per il personale navigante delle compagnie aeree. In particolare, l’istante chiede di sapere: “… se nell’obbligo giuridico in capo al datore di lavoro della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), così come disciplinato dagli artt. 15, 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 sia ricompresa anche la valutazione della situazione ambientale e di sicurezza intesa anche come security, in particolare in paesi esteri ma non solo, legata a titolo esemplificativo ma non esaustivo ad eventi di natura geo politica, atti criminali di terzi, belligeranza e più in generale di tutti quei fattori potenzialmente pericolosi per l’integrità psicofisica dagli equipaggi nei luoghi (tipicamente aeroporti, alberghi, percorso da e per gli stessi e loro immediate vicinanze) dove il personale navigante si trovi ad operare/alloggiare quando comandati in servizio”.

La risposta era stata la seguente:
"Sulla base di quanto espresso in premessa, la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta."

Come si vede, appare evidente che l'aggravamento del rischio è dovuto ad una situazione specifica in un determinato contesto geografico in cui un lavoratore è inviato per svolgere l'attività.
Per questo motivo il DVR lo devo aggiornare prevedendo le misure per tutelare l'integrità psicofisica di un equipaggio inviato in un Paese a rischio guerra, attentato, epidemia, ecc. (ma questo l'avevo già spiegato nei precedenti post).

Una pandemia, invece, permea tutti gli ambienti di lavoro e di vita e, per questo, il rischio è considerato "rischio generico".

In merito a ciò che afferma colui a cui si ispira Dubini, va ricordato che il "rischio Corona Virus" non si manifesta SOLO durante il lavoro ma è presente anche negli ambienti di vita proprio perché si è davanti ad una pandemia.

Questa è la differenza sostanziale tra l'inviare i lavoratori in un particolare contesto ambientale dove c'è il virus e c'è SOLO lì e avere una pandemia diffusa a livello mondiale dove il rischio di contagio è diffuso ovunque e cioè sia negli ambienti di lavoro che in quelli di vita.

Non è difficile da capire.

Pertanto, negli ambienti di lavoro delle aziende (aziende che NON fanno uso deliberato di agenti biologici e in allegato XLIV), senza toccare il DVR che riguarda i rischi professionali, si deve tassativamente contestualizzare il Protocollo alle specificità dell'azienda per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Ricordo, infine, che l'Interpello era stato fatto a seguito di ciò che era successo ai dipendenti della Bonatti rapiti in Libia tra il luglio 2015 e il marzo 2016.

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
06/04/2020 (09:58:31)
Come scrive con acuta intelligenza giuridica su Giustizia Civile il professor Francesco Bacchini, "occorre sottolineare, per un verso, che il Protocollo d'intesa non ha rango di fonte di legge, nemmeno secondaria, rappresentando tutt'al più una regolamentazione cosiddetta di soft law e, per altro verso, che tali obblighi nemmeno discendono dalla suddetta già intervenuta decretazione (sulla quale molte parole potrebbero spendersi, ma non è questa la sede, in termini di rilevante distinzione tra raccomandazione e/o promozione e prescrizione, tra obbligo e relativa sanzione e persuasione e assenza di sanzione, tra norma e provvedimento).
Pertanto, la natura di obbligo giuridico dei citati adempimenti in capo al datore di lavoro appare derivare dall'art. 2087 c.c., nonché dall'obbligo di valutare, a norma dell'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008 (innanzi, TUSL), tutti i rischi che espongono i dipendenti a pericoli per la loro salute e sicurezza, eliminandoli o, comunque, riducendone per quanto possibile l'esposizione, incluso il rischio biologico da Covid-19 all'interno dei luoghi di lavoro (ex art. 266 TUSL) giacché, da un lato, il Covid-19 è definito “rischio biologico generico” nell'incipit del Protocollo d'intesa e, dall'altro, nell'allegato XLVI del TUSL è presente, fra gli altri, anche il Coronaviridae, ossia l'aggregazione (o famiglia) di virus i cui componenti sono noti come “coronavirus”.

Infatti, sebbene il tenore letterale dell'art. 267 TUSL possa indurre a non ritenerlo applicabile alla fattispecie in discussione, la quale non riguarda aspetti ambientali connessi all'uso delle specifiche sostanze nelle lavorazioni proprie del processo produttivo, tuttavia, in virtù di un'interpretazione estensiva della norma in esame, non pare possibile escluderne l'applicabilità anche in relazione alla diffusione del coronavirus, soprattutto nel caso in cui sussista la probabilità di contagio all'interno dell'azienda".
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
06/04/2020 (17:56:26)
Dice Bacchini:
"Infatti, sebbene il tenore letterale dell'art. 267 TUSL possa indurre a non ritenerlo applicabile alla fattispecie in discussione, la quale non riguarda aspetti ambientali connessi all'uso delle specifiche sostanze nelle lavorazioni proprie del processo produttivo, tuttavia, in virtù di un'INTERPRETAZIONE ESTENSIVA della norma in esame, non pare possibile escluderne l'applicabilità anche in relazione alla diffusione del coronavirus, soprattutto nel caso in cui sussista la probabilità di contagio all'interno dell'azienda".

Ci sono altre interpretazioni che dicono il contrario: Pascucci, Lepore, Fantini, Pelusi, Regione Veneto, Marche, Umbria, ecc., ecc.

Quindi, la prendiamo per quella che è: una interpretazione estensiva …….. peraltro anche facilmente smontabile se il discriminante è inteso essere rappresentato dall'allegato XLVI dove vi è l'elenco degli agenti biologici suddivisi tra batteri e virus …….. visto che la famiglia dei Coronaviridae si presenta alla porta ogni autunno con un suo rappresentante.

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
06/04/2020 (18:19:22)

Mi preme sottolineare con forza che nell’individuazione e prevenzione dei potenziali pericoli per la salute (“rischi generici aggravati” come definiti nell’Interpello n. 11/2016 ai sensi art.12, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) si devono considerare molteplici fattori quali: località geografica, contesti macroclimatici complessi e relativa stagionalità, qualità delle infrastrutture, agenti fisici, agenti chimici, agenti biologici e agenti psicosociali.
Per impostare le linee di azione e stabilire gli strumenti preventivi, il Datore di Lavoro, l’RSPP ed il Medico Competente devono effettuare un’attenta valutazione del rischio e conseguenti azioni di prevenzione e protezione come normato dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. attraverso il Titolo X, rischio biologico, art. 278 Informazione sulle malattie che possono essere contratte e art. 279 Prevenzione e controllo.
Questo vale non solo per l'attuale pandemia da polmonite interstiziale Covid-19, ma anche per le influenze stagionali. D'ora in poi le larghissime omissioni della valutazione del rischio biologico non saranno mai più tollerabili.
Mi sono capitate in cantiere aziende che sostengono la tesi balzana della necessità di non aggiornare il DVR al rischio Covid-19. Il Committente ha chiesto loro una dichiarazione scritta firmata da datore di lavoro ed RSPP nella quale dichiarino sotto la loro responsabilità che non aggiornano ip DVR al rischio Covid-19 ...
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
06/04/2020 (19:40:47)
Dubini,
non siamo in Uganda dove c'è una epidemia di dengue che c'è lì e solo lì.
Quindi, se io per lavoro vengo mandato in Uganda, il mio datore di lavoro deve attuare tutto ciò che deve essere fatto per tutelarmi: valutare il rischio dell'epidemia, profilassi da seguire, informazione, misure organizzative, ecc..
A questo si riferisce l'Interpello che continui a copia-incollare senza comprenderne il contesto a cui si riferisce ed i contenuti.

Se invece sono in Italia, e non lavoro in un ambiente sanitario o in una azienda di cui all'allegato XLIV, il rischio di contrarre il virus è lo stesso sia dentro che fuori casa che al lavoro.
Questo ci hanno detto le Autorità Pubbliche.

E' un concetto semplice da comprendere.

Poi, il legislatore Dubini ha stabilito che d'ora in poi, anche le influenze non saranno tollerate e diverranno parte integrante del DVR.
Ne prendiamo atto …. ma mi domando:
- il morbillo?
- la varicella?
- la rosolia?
- la gastroenterite?
E …….
Tutte con un R ben più alto di 3,8 (Covid 19) come il morbillo che è 18.

In merito alle aziende, quelle con cui ho a che fare io invece sono state apprezzate dal committente per la procedura che hanno scritto e messo in atto per l'applicazione contestualizzata del Protocollo.

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
06/04/2020 (21:41:45)
È interessante osservare che gli enti di certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza (ISO 45001) non hanno alcun dubbio sull'obbligo inderogabile di aggiornare la valutazione dei rischi al rischio biologico Covid-19. Ovviamente gli escamotages per evitare gli obblighi di legge non hanno mai molte prospettive.
"VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
Monitoraggio biologico per la tutela della salute dei lavoratori

SCENARIO
A seguito del propagarsi dell'epidemia di COVID-19, tutti i datori di lavoro e gli RSPP hanno dovuto aggiornare o effettuare una valutazione del rischio biologico o aggiornare le misure di prevenzione e protezione specifiche.
In un ambiente di lavoro possono essere presenti differenti agenti biologici responsabili di infezioni o allergie. Le manifestazioni cliniche possono presentarsi con diversa intensità in relazione a diversi fattori, anche sinergici, tra i quali le condizioni ambientali e la suscettibilità individuale.

Attualmente gli scenari espositivi sono divisi in due categorie: uso deliberato di agenti biologici ed esposizione potenziale.
Il datore di lavoro deve tutelare la salute dei lavoratori valutando tutti i rischi, compreso quello biologico. Per far fronte a tale dovere, il D.lgs. 81/08 (All. XLVI) fornisce gli strumenti per l’identificazione, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Bureau Veritas Nexta"
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
07/04/2020 (09:34:12)
Ma Dubini...che figure che fa.

Sì smentisce da da solo di nuovo??????

A parte che Bureau non è la verità, in ogni caso, breve lezione di grammatica sul significato del termine O (ABC della lingua italiana):

Copio incollo dalla Treccani:
Le congiunzioni disgiuntive (dette anche alternative) sono ➔congiunzioni coordinative o subordinative che hanno la funzione di introdurre un’alternativa tra due parole, due concetti o due frasi, a volte escludendo uno dei due.
Le congiunzioni disgiuntive più frequenti sono o, oppure, ovvero, altrimenti:
Si può mangiare il prosciutto o la mortadella
Si beve vino oppure acqua
Mi chiedo se sia meglio vincere o perdere


Ora analizziamo grammaticalmente il testo che ha copiato / incollato senza valutarlo "attentamente".

A seguito..., tutti i datori di lavoro e gli RSPP hanno dovuto aggiornare o effettuare:

una valutazione del rischio biologico
o
aggiornare le misure di prevenzione e protezione specifiche.
In un ambiente di lavoro possono essere presenti differenti agenti biologici ....



Attualmente gli scenari espositivi sono divisi in due categorie: uso deliberato di agenti biologici
( Esposizione specifica professionale) ed esposizione potenziale (rischio generico) ...


Avvocâ ....!

Se ricordo bene, le preposizioni io le ho studiate alle elementari....
Rispondi Autore: Redazione PS - likes: 0
07/04/2020 (10:06:44)
Buongiorno, ricordiamo a tutti l'educazione, il rispetto e invitiamo alla rilettura della policy dei commenti:
https://www.puntosicuro.it/policy-commenti/

Questo spazio è nato per esprimere idee, opinioni e portare contributi costruttivi, e il modo in cui ci si esprime, fa la differenza.
Vediamo molti contributi provocatori al limite dell'insulto, e invitiamo quindi chi contribuisce in questo modo a moderare il linguaggio o, in alternativa, a evitare di intervenire.

Ulteriori contributi di questo genere e che non rispettano la policy non saranno più tollerati e verranno rimossi (anche se conterranno al loro interno anche una parte che rispetta la policy).

grazie a tutti per la collaborazione

La Redazione
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
07/04/2020 (11:50:43)
Obbligo di valutare tutti i rischi concretamente presenti durante l'attività lavorativa e correlata responsabilità penale di datore di lavoro ed RSPP per la mancata indicazione delle misure neseccarie, anche se significativamente onerose
La Cassazione Penale con sentenza n. 3313 del 23.01.2017, afferma che la mancata previsione di un rischio nel DVR è imputabile per colpa a datore di lavoro e RSPP in caso di danno all'integrità psico-fisica del lavoratore il cui rischio doveva essere previsto, valutato e controllato,, senza che tale omissione possa essere sanata dalla formazione individualmente fornita al lavoratore sullo specifico rischio.
In particolare:
"In tema di prevenzione degli infortuni:
-il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
-il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma
rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri".
Nel caso specifico 'le carenze "a monte" del documento di valutazione dei rischi e la mancanza di stringenti procedure comportamentali nel piano di emergenza interno si erano tradotti "a valle" in una carente e, per certi versi, difettosa formazione dei dipendenti" [Cassazione Penale sentenza n. 3313 del 23.01.2017]
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
07/04/2020 (11:56:43)
Si parla di incendio di una cisterna di aceto e di procedure di emergenza incendio.
"
Gli accertamenti compiuti nei giorni seguenti consentivano di accertare che l’incendio era stato provocato dallo sversamento di un quantitativo non trascurabile di acetone (liquido altamente infiammabile), da una cisternetta da 1000 litri, a causa del tranciamento del condotto, chiuso da una valvola, di fuoriuscita del liquido, avvenuto durante il trasporto della cisternetta su di un muletto condotto dal F.G., e precisamente al momento in cui il muletto faceva ingresso nel capannone."

Non vedo, onestamente, attinenza.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
07/04/2020 (12:15:11)
La questione è di una semplicità sconcertante. La legge afferma chiaramente l'obbligo di valutare tutti i rischi presenti durante il lavoro.
Alcuni invece dicono che i rischi sono tutti meno quelli che dicono loro. E quindi non sono tutti. Quando non si riesce a comprendere il significato dell'aggettivo "tutti" ogni ulteriore discussione dicendo inutile e perfino dannosa.
Covid-19 e valutazione del rischio (Guariniello)
TUTTI SI STANNO chiedendo se il datore di lavoro debba valutare il rischio coronavirus e individuare le misure di prevenzione contro tale rischio nel documento di valutazione dei rischi. A dare la risposta è, a ben vedere, l’art. 28, comma 2, lett. a), TUSL, ove si usa l’espressione “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”. Un’espressione altamente volutamente significativa, in quanto fa intendere che debbono essere valutati tutti rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività lavorativa: come appunto il coronavirus. Proprio quel “durante” induce a condividere la linea interpretativa accolta dalla Commissione per gli Interpelli nell’attualissimo Interpello n. 11 del 25 ottobre 2016: “il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i rischi legati alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento” (Il Fatto Quotidiano 26/3/2020).
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
07/04/2020 (12:36:56)
Scusi Avvocato, può rispondere cortesemente ai miei quesiti:

1)
Il Covid 19 è un rischio generico o rischio generico aggravato?
2)
Posso fare causa al supermercato se mi becco il COvid all'interno per non aver adeguato le misure per la protezione dei Clienti ?
3)
Perchè la reg. Umbria scrive:
"ggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):
il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2.
Per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione.
Nella stragrande maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus."
4)
Perchè sul sito dell'Emilia ROmagna c'è scritto:
"Misure di igiene, comportamenti da seguire per ridurre i rischi, pulizie dedicate e regolamentazione ....
Di tutto questo, e....si occupa il vademecum messo a punto dal Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna che è stato inviato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ai firmatari del Patto per il lavoro.
“Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da Covid-19 in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale- precisa l’assessore allo Sviluppo economico e lavoro Vincenzo Colla-. Ma in questo difficile contesto, in ... riteniamo che tra i compiti più importanti e utili del datore di lavoro ci sia quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione, che consenta di lavorare in sicurezza garantendo condizioni adeguate anche in un periodo di emergenza come questo”.
5)
Perchè lo SPISAL del Veneto (AULSS 8) scrive:
"Documento di Valutazione dei RischiIn tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischiin relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un pianodi intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato),sia sul contesto di esposizione"
5)
Perchè la circ. Reg. Veneto cita (Versione 01del 02.03.202)
n tale scenario, infine,in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda).Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano diintervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.
6)
Perchè INL dice ai propri uffici:
In relazione a quanto sopra esposto, non vi è dubbio che le attività svolte dai nostri Uffici non rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un rischio, da ricondursi all’uso di agenti biologici, derivante dalla specificità delle lavorazioni e pertanto non si ravvisa una “esposizione deliberata” né tantomeno una “esposizione potenziale”, richiedenti l’obbligo puntuale della valutazione del rischio e l’elaborazione del DVR eventualmente integrato ed aggiornato.
7)Perchè il protocollo INAIL parla di rischio generico e non di “specifico” o di “generico aggravato”?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
07/04/2020 (12:45:46)

Il Documento di valutazione dei rischi riguarda tutte le tipologie di rischio, nessuna escluda.
Cassazione Penale, Sez. III, 30 settembre 2015 n. 39363 ricorda che “il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori pubblici o privati (cfr. Sez. 3, Sentenza n.33567 del 04/07/2012 Ud. dep. 31/08/2012 Rv. 253171)
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
07/04/2020 (12:53:08)
Perché non risponde alle mie domande?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
07/04/2020 (13:04:36)
Non rispondo agli anonimi.
Richiamo l'attenzione sull'aggettivo "tutti".
Significa nessuno escluso. Ma si sa la lingua italiana è una lingua ostica.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
07/04/2020 (13:08:06)
Ricomincia con il loop.
Io non sono "anonimo".
Fai uno piccolo sforzo e rispondi alle domande che ti propongo da un mese e che sono formulate in lingua italiana corretta.


Per l'ennesima volta prova a capire con il tuo mentore che quel "durante" è sempre da inquadrare nell'alveo dei "RISCHI PROFESSIONALI" come previsto dalla direttiva 89/391/CEE come già spiegato giorni fa nei commenti ai tuoi copia-incolla.

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
07/04/2020 (13:16:58)
Quando capirà che l'aggettivo "tutti" significa nessuno escluso, e non solo i rischi che decide Lei di valutare, sarà sempre troppo tardi.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
07/04/2020 (13:27:56)
Forse non risponde perché non sa cosa rispondere?
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
07/04/2020 (19:30:06)
Dubini,
adesso passi al "Lei"?
Ci conosciamo dal 1989 quando, a MilanoFiori, per il CEDIS preparavi le check list rigirando a domande i contenuti dei decreti presidenziali degli anni '50.
Dimenticato?

Comunque, il "Tutti i rischi" sono tutti i RISCHI PROFESSIONALI" e non qualunque tipo di rischio che si può concretizzare in un ambiente di lavoro.
Non decido io di valutare solo i RISCHI PROFESSIONALI ma l'ha deciso la Direttiva 89/391/CEE recepita in Italia.

Quindi se fossi un lavoratore della Sanità, ad esempio, il DVR dovrà essere tassativamente aggiornato, con l'integrazione delle misure previste dalle Autorità Pubbliche, per la tutela dei lavoratori.

Se fossi un lavoratore di una azienda metalmeccanica, si dovrà applicare il Protocollo contenente le misure decise dalle Autorità Pubbliche contestualizzandolo alle specificità dell'azienda, in modo da tutelare i lavoratori.

Se l'obiettivo è quello di tutelare i lavoratori, il risultato si ottiene con l'applicazione delle misure decise dalle Autorità Pubbliche e ciò viene attuato anche nelle aziende "non sanitarie".
Oppure vuoi negare anche questa evidenza?

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
08/04/2020 (09:56:20)
Omessa valutazione del rischio, mancata individuazione della zona sicura e responsabilità penale del datore di lavoro.
Cassazione Penale, Sez. IV, 2 ottobre 2015 n. 39765 ha confermato la condanna per omicidio colposo dell’amministratore delegato di un S.r.l. e del responsabile di un deposito della stessa poiché “non aveva valutato, tra gli altri, il rischio particolare cui era esposto il lavoratore, ...nel documento di valutazione rischi della s.r.l. mancava ogni riferimento a tale specifico rischio, con conseguente omessa individuazione delle misure preordinate a fronteggiarlo (individuazione di una zona che consentisse di operare in sicurezza ed indicazione delle modalità operative).”
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
08/04/2020 (10:27:22)
La risposta della Cassazione N.39765 non ha attinenza con il quesito in oggetto in quanto riguarda rischi professionali.

Le ripropongo nuovamente le medesime domande:

Scusi Avvocato, può rispondere cortesemente ai miei quesiti:

1)
Il Covid 19 è un rischio generico o rischio generico aggravato? Perchè in post diversi ha sostenuto tesi diverse.
2)
Posso fare causa al supermercato se mi becco il COvid all'interno per non aver adeguato le misure per la protezione dei Clienti ?
3)
Perchè la reg. Umbria scrive:
"ggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):
il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2.
Per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione.
Nella stragrande maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus."
4)
Perchè sul sito dell'Emilia ROmagna c'è scritto:
"Misure di igiene, comportamenti da seguire per ridurre i rischi, pulizie dedicate e regolamentazione ....
Di tutto questo, e....si occupa il vademecum messo a punto dal Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna che è stato inviato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ai firmatari del Patto per il lavoro.
“Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da Covid-19 in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale- precisa l’assessore allo Sviluppo economico e lavoro Vincenzo Colla-. Ma in questo difficile contesto, in ... riteniamo che tra i compiti più importanti e utili del datore di lavoro ci sia quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione, che consenta di lavorare in sicurezza garantendo condizioni adeguate anche in un periodo di emergenza come questo”.
5)
Perchè lo SPISAL del Veneto (AULSS 8) scrive:
"Documento di Valutazione dei RischiIn tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischiin relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un pianodi intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato),sia sul contesto di esposizione"
5)
Perchè la circ. Reg. Veneto cita (Versione 01del 02.03.202)
n tale scenario, infine,in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda).Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano diintervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.
6)
Perchè INL dice ai propri uffici:
In relazione a quanto sopra esposto, non vi è dubbio che le attività svolte dai nostri Uffici non rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un rischio, da ricondursi all’uso di agenti biologici, derivante dalla specificità delle lavorazioni e pertanto non si ravvisa una “esposizione deliberata” né tantomeno una “esposizione potenziale”, richiedenti l’obbligo puntuale della valutazione del rischio e l’elaborazione del DVR eventualmente integrato ed aggiornato.
7)
Perchè il protocollo INAIL parla di rischio generico e non di “specifico” o di “generico aggravato”?
8)
A Livello di fonti del Diritto, ha valore la Sua ipotesi o la Circ. reg. Veneto, ATS, Protocollo INAIL?
9)
Se devo valutare TUTTI i rischi, come posso valutare il rischio meteorite su un capannone?
10)
Visto che parliamo di 45001, mi può confermare se la definizione corretta di rischio è " Combinazione delle possibilità del verificarsi di, o dell’esporsi a situazioni lavorative pericolose e la gravità dell’infortunio e della malattia (3.18) che ne derivano" ?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
08/04/2020 (11:44:23)
Il Documento di valutazione dei rischi riguarda tutte le tipologie di rischio, nessuna esclusa (e sempre incluso, ovviamente, quello sanitario)
Cassazione Penale, Sez. III, 30 settembre 2015 n. 39363 ricorda che “il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori pubblici o privati (cfr. Sez. 3, Sentenza n.33567 del 04/07/2012 Ud. dep. 31/08/2012 Rv. 253171)
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
08/04/2020 (12:01:47)
Lo ha già scritto, ed a questo ennesi copia-incolla ho risposto con una domanda, alla quale come al solito, non ha risposto.

Le ripropongo la domanda che a questo punto diventano 11.

1)
Il Covid 19 è un rischio generico o rischio generico aggravato? Perchè in post diversi ha sostenuto tesi diverse.
2)
Posso fare causa al supermercato se mi becco il COvid all'interno per non aver adeguato le misure per la protezione dei Clienti ?
3)
Perchè la reg. Umbria scrive:
"ggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):
il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2.
Per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione.
Nella stragrande maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus."
4)
Perchè sul sito dell'Emilia ROmagna c'è scritto:
"Misure di igiene, comportamenti da seguire per ridurre i rischi, pulizie dedicate e regolamentazione ....
Di tutto questo, e....si occupa il vademecum messo a punto dal Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna che è stato inviato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ai firmatari del Patto per il lavoro.
“Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da Covid-19 in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale- precisa l’assessore allo Sviluppo economico e lavoro Vincenzo Colla-. Ma in questo difficile contesto, in ... riteniamo che tra i compiti più importanti e utili del datore di lavoro ci sia quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione, che consenta di lavorare in sicurezza garantendo condizioni adeguate anche in un periodo di emergenza come questo”.
5)
Perchè lo SPISAL del Veneto (AULSS 8) scrive:
"Documento di Valutazione dei RischiIn tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischiin relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un pianodi intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato),sia sul contesto di esposizione"
5)
Perchè la circ. Reg. Veneto cita (Versione 01del 02.03.202)
n tale scenario, infine,in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda).Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano diintervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.
6)
Perchè INL dice ai propri uffici:
In relazione a quanto sopra esposto, non vi è dubbio che le attività svolte dai nostri Uffici non rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un rischio, da ricondursi all’uso di agenti biologici, derivante dalla specificità delle lavorazioni e pertanto non si ravvisa una “esposizione deliberata” né tantomeno una “esposizione potenziale”, richiedenti l’obbligo puntuale della valutazione del rischio e l’elaborazione del DVR eventualmente integrato ed aggiornato.
7)
Perchè il protocollo INAIL parla di rischio generico e non di “specifico” o di “generico aggravato”?
8)
A Livello di fonti del Diritto, ha valore la Sua ipotesi o la Circ. reg. Veneto, ATS, Protocollo INAIL?
9)
Se devo valutare TUTTI i rischi, come posso valutare il rischio meteorite su un capannone?
10)
Visto che parliamo di 45001, mi può confermare se la definizione corretta di rischio è " Combinazione delle possibilità del verificarsi di, o dell’esporsi a situazioni lavorative pericolose e la gravità dell’infortunio e della malattia (3.18) che ne derivano" ?
11)
Siccome Inl ha scritto che non aggiornerà i DVR ( e probabilmente ha voluto dare indicazioni anche per gli organi competenti), essendo covid un rischio biologico previsto dall' 81, la sentenza della Cassazione 39363 è sbagliata:
Il Documento di valutazione dei rischi riguarda tutte le tipologi .... il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto ..., è applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori PRIVATI e NON PUBBLICI. Mi conferma questo oppure il ragionamento è sbagliato ?

Ce la facciamo prima della riapertura dell'Italia ad avere una risposta a 11 semplici domande?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
08/04/2020 (18:47:55)
Continua con il copia incolla di sentenze che non c'entrano nulla con l'oggetto della discussione.

Cassazione Penale, Sez. 3, 30 settembre 2015, n. 39363 - Attività di ristorazione e D.lgs. 81/08: formazione e valutazione rischio incendio.

Qui c'era un Pub che non aveva effettuata la valutazione del rischio d'incendio.
"Nel caso in esame, essendo stata accertata - sulla scorta dei rilievi dei Vigili del Fuoco in sede di ispezione - l'inadeguatezza del documento rispetto al modo di fronteggiare i rischi di incendio e di esplosione (tipico accertamento in fatto), appare corretta in diritto anche la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale, il quale ha precisato altresì, sempre sulla base di tipico accertamento in fatto, che, trattandosi di attività con accesso e permanenza di pubblico, il rischio infortunistico collegato all'evenienza incendi non poteva essere classificato come "basso", per cui si rendeva necessaria la previsione di vie di fuga agevoli in caso di uscita rapida per il pubblico".

Quindi di che cosa stiamo parlando?

Ti ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
08/04/2020 (18:48:37)
Valutazione del rischio Covid-19 e INL
Premesso che il documento INL è sempre citato a sproposito, poiché è destinato esclusivamente a uffici e organi dell'INL e non ai datori di lavoro delle aziende, e dunque è del tutto privo di valore legale per le imprese, Vi prendiamo in parola e vi chiediamo di produrre esattamente quanto previsto alla fine del documento interno INL che citate a sproposito, che afferma testualmente: "In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all’art. 2087 c.c. è consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell’attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche aldilà dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008".

Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
08/04/2020 (21:10:13)
Buonasera, grazie per la risposta.

A mio modo di vedere, è semplicistico dire che a circolare è rivolta solo agli interni perchè indirizzata anche agli ispettorati, ai carabinieri etc. ma questa è una mia idea. Comunque ci troviamo in due situazioni distinte:

1) La Circolare vuole dare indicazione circa il NON OBBLIGO di aggiornare i DVR in sede di verifiche, quindi la Circ. ha finalità di indicazioni ma questo non ci è dato saperlo con sicurezza.
Questo ragionamento deriva da frasi come "sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine agli adempimenti ...che coinvolgono la nostra Amministrazione nell’intero contesto sociale."

È indubbio che ci troviamo di fronte ad una emergenza ... che investe l’intera popolazione indipendentemente dalla specificità del “rischio lavorativo proprio” di ciascuna attività

"(diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda)"

perchè inserire questa nota circa ambienti sanitari?

2)
La Circolare afferma che all'interno delle attività dell'Ispettorato (nota: L'INAIL HA ANCHE AMBULATORI CON PAZIENTI POTENZIALMENTE CONTAMINATI !!!!!!!!! ) lo stesso non è obbligato ad aggiornare il proprio DVR biologico.

I compiti dell'ispettorato non sono solo di cantiere, mi dispiace contraddirla.

Se è vero il Suo ragionamento (come ho scritto nella domanda 11) ovvero se il DVR deve essere aggiornato per tutti, allora la sentenza della Cassazione 39363 è sbagliata e dovrebbe essere così riscritta:
Il Documento di valutazione dei rischi riguarda tutte le tipologi .... il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto ..., è applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori PRIVATI e NON PUBBLICI.

Detto questo, rispondo alla Sua osservazione e mi auguro che Le faccia lo stesso in ottica di dialettica.

"In ragione di quanto esposto e ...è consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti .. adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI...in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità ... pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche aldilà dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008".

si chiamano PROCEDURE.
ED E' QUELLO CHE STIAMO SOSTENENDO DALL'INIZIO.
Nessun tecnico, nessun Datore di Lavoro sa come gestire la PANDEMIA perchè è un rischio ESOGENO, NON LAVORATIVO (tranne che per alcuni soggetti).
Quindi dobbiamo prendere il DPCM e calarlo nell'azienda con procedure, SENZA OBBLIGO DI AGGIORNARE IL DVR.
MEGLIO (ovviamente) se rimane traccia di quanto fatto per dimostrare la buona fede del Datore di Lavoro che altro non può fare se non applicare il DPCM (e magari migliorarlo in alcuni punti).

Copio incollo alcuni passaggi.

È indubbio che ci troviamo di fronte ad una emergenza da ascriversi nell’ambito del rischio biologico inteso nel senso più ampio del termine, che investe l’intera popolazione indipendentemente dalla specificità del “rischio lavorativo proprio” ....

.. non sia riconducibile all’attività del datore di lavoro ma si concretizzi in una situazione esterna che pur si può riverberare sui propri lavoratori ... per effetto delle dinamiche esterne non controllabili ...

...il datore di lavoro non sarebbe tenuto ai suddetti obblighi in quanto trattasi di un rischio non riconducibile all’attività ... non rientranti nella concreta possibilità di valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione ...

“non ritenere giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione”

Attendo la risposta a 11 quesiti.
Grazie,
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
09/04/2020 (21:04:49)
Le fonti legislative dell'obbligo datoriale della valutazione del rischio Covid-19
L'articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008 fa riferimento a tutti i rischi, e ne esemplifica molti che esulano dalla specifica mansione lavorativa, perché , la cosa ad alcuni non piace, i rischi da valutare sono proprio tutti, nessuno escluso. La legge usa un aggettivo inequivocabile, tutti, non tutti meno quelli che questo o quell'esperto decide a sua discrezione di non valutare.
D. Lgs. n. 81/2008
SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata. ...
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla
sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato
e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento
è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in
possesso di adeguate competenze e poteri ...

art. 2 Definizioni
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;...

TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CIRCOLARI
Articolo 266 - Campo di applicazione
1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 271 - Valutazione del rischio
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2;
b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte; ...
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta [infortunio da contagio Covid-19 sul luogo di lavoro, art. 42 D.L. n. 18 del 17.3.2020];
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio ...
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro ...
Nelle attività ... che, pur non comportando la
deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
09/04/2020 (21:42:37)
Mi scusi avvocato, non ha risposto a nessuna delle mie 11 domande mentre, al contrario, io ho risposto alle sue osservazioni.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
10/04/2020 (12:25:23)
Parziale valutazione dei rischi (ad esempio sanitario) e carente individuazione delle misure di prevenzione e protezione
La totale omissione della valutazione dei rischi é cosa diversa dalla valutazione di solo alcuni dei rischi presenti nel processo produttivo ma la normativa prevenzionistica pone a carico del datore di lavoro l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, di redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D. Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori di talché l’incompleta valutazione determina una deviazione dal facere doveroso che vale ad integrare l’omissione giuridicamente rilevante.

Pertanto, ha così proseguito la suprema Corte, “ove i rischi siano stati tutti valutati ma ne sia scaturita una carente individuazione delle misure, ancora può parlarsi di omissione della valutazione, perché essa non è costituita soltanto dal rilevamento, dall’analisi e dalla ponderazione dei rischi ma anche dalla concretizzazione del giudizio sul rischio nel modo di essere dell’organizzazione produttiva: quindi dall’individuazione delle misure di prevenzione necessarie”. [Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 19030 del 20 aprile 2017]
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
10/04/2020 (12:31:26)
Sempre e solo TUTTI I RISCHI PROFESSIONALI.


Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
10/04/2020 (14:22:29)
Valutazione del rischio COVID-19 e polizia di Stato.
Si segnala che una Circolare del 16 Marzo 2020 del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale Sanità e avente come oggetto: “Infezione COVID-19. Dispositivi di protezione individuale. Utilizzo razionale ed omogeneo sul territorio”, afferma che “sono state diramate da tempo a tutte le articolazioni territoriali specifiche indicazioni (…) ha provveduto anche ad analizzare i contenuti di servizio onde individuare tutte quelle attività meritevoli di una peculiare valutazione del rischio”. E al penultimo capoverso recita che “tali valutazioni ed indicazioni possono e devono essere fatte proprie dai datori di lavoro e dai medici competenti senza necessità di una rivalutazione territoriale del rischio considerato pure l’impegno straordinario profuso da tutte le componenti dell’amministrazione (…)”.…



La comunicazione sottoscritta dai Segretari generali provinciali di alcune organizzazioni sindacali (SILP, FSP, COISP-MOSAP, SAP, SIULP) alla Questura di Bari e ai datori di lavoro di vari reparti della Polizia di Stato della provincia di Bari indica che tali direttive non tengono in debita considerazione il fatto che la valutazione del rischio “è una prerogativa unica e solo del datore di lavoro il quale risponde personalmente del suo operato” e non menzionano, “escludendoli di fatto, gli R.L.S. in nessuna circolare emanata in merito al fenomeno coronavirus”.

Ciò premesso e “considerata anche la mancata consultazione preventiva”, si chiede di conoscere se è stata effettuata la valutazione dei rischi prodotti dal fenomeno “Coronavirus” e quali siano i criteri metodologici impiegati”.



Si ricorda poi che l’art. 28, comma 2, lett. a) del TUSL, prevede l’obbligo di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa” specificando quelli indicati nei titoli successivi. Un’espressione altamente significativa, in quanto “fa intendere che debbono essere valutati tutti rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività lavorativa: come appunto il coronavirus”.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
10/04/2020 (19:26:15)
Veramente le Forze dell'Ordine (PS, CC, GdF, ecc.) senza dimenticare i VVF, la valutazione del rischio biologico la dovevano aver fatta ben prima dell'emergenza COVID-19 e, soprattutto, dovevano aver messo in atto le misure conseguenti (organizzative e procedurali) per ridurre al minimo tale rischio , oppure ci si dimentica che gli operatori sono esposti, durante il loro servizio, a contrarre infezioni da HIV, Epatite, ecc., quando vengono a contatto, durante una colluttazione, un fermo, un intervento d'emergenza in seguito ad un incidente stradale, ecc., ecc., con soggetti già affetti da queste malattie?

E' quello che avevo detto ad un rappresentante sindacale della PS che mi aveva telefonato circa un mese fa dopo aver letto l'articolo che avevo scritto il 27 febbraio scorso.

In merito al "durante", vale quello che ho già detto prima: RISCHI PROFESSIONALI che si manifestano durante l'attività lavorativa ma che rientrano entro la sfera di controllo del datore di lavoro.
Anche una epidemia, un crollo di un ponte, un aereo che cade sopra un capannone nelle vicinanze di Linate o Fiumicino, sono rischi che si possono manifestare durante l'attività lavorativa ma non sono RISCHI PROFESSIONALI (per l'epidemia, eccetto le categorie di lavoratori più volte citate).
Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
11/04/2020 (10:51:39)
Raccomando una lettura dell'art. 2 comma 10 del DPCM 10 aprile 2020.

"Le imprese le cui attività non sono sospese RISPETTANO I CONTENUTI DEL PROTOCOLLO condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra Governo e Parti Sociali".

Le conclusioni, ammesso che non lo fossero anche prima, visto che le norme di Igiene Pubblica sono sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale, ora dovrebbero essere chiare a tutti.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
11/04/2020 (13:01:18)
La valutazione, posta a carico del datore di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori “senza limitazione ad alcune specifiche fattispecie”.
G. Porcellana e M. Montrano (ASL TO 3).

Il precetto contenuto nell’art. 6 paragrafo 3 della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, che impone al datore di lavoro l’obbligo di “valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro”, ha trovato dapprima recepimento nell’articolo 4, comma 1, del D.Lgs 626/94 e ora negli articoli 17, comma 1 lettera a) e nell’articolo 28, comma 1 del D.Lgs 81/08. Sul contenuto di quest’obbligo era già intervenuta la Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 49/00 del 15/11/2001 che aveva sottolineato come la valutazione, posta a carico del datore di lavoro, dovesse riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori “senza limitazione ad alcune specifiche fattispecie”.
Punto Sicuro 15/01/2009
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
11/04/2020 (13:06:58)
Questa storia della Condanna della Corte di Giustizia UE l'hai già postata lo scorso 24 marzo.
Stiamo finendo i copia incolla e si ricomincia?

Puoi condividere tutte le opinioni che vuoi.
Il discorso non cambia.

Poi tu e gli autori andatevi a rileggere il punto 13 della Sentenza della Corte di Giustizia CE, Sez. 5, 15 novembre 2001 - C-49/00 dove potrete trovare scritto:

13. Inoltre, è importante precisare che i RISCHI PROFESSIONALI che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di RISCHI PROFESSIONALI.

Il problema era che con il 626, recepimento della direttiva 89/391/CEE, avevano circoscritto solo ai rischi derivanti dalle attrezzature di lavoro e dalle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute.
Palesemente lo Stato italiano non poteva circoscrivere a queste sole tipologie di rischi professionali la valutazione.
Per questo l'Italia era stata giustamente condannata.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: Avv Rolando Dubini - likes: 0
11/04/2020 (16:11:08)
La sentenza del 15.11.2001 della Corte di Giustizia Europea ha chiarito in modo definitivo il significato profondo dell'obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, obbligo già previsto dalla direttiva 89/391/CEE, non correttamente recepita con d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i. A seguito di tale sentenza e per adeguarsi alla stessa, la l. n. 39/2002, ha modificato l'art. 4 del d.lgs. n. 626/1994, sostituendo il co. 1, aggiungendo l'aggettivo "tutti" con riferimento ai rischi da valutare e lasciando invariato l'elenco esemplificativo dei "rischi particolari". Il d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i, all'art. 28, co. 1, riproduce l'art. 4, co. 1, d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i. e ne completa la previsione indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune nuove tipologie di "rischi particolari", i criteri di individuazione/valutazione dei quali sono rimessi alla diligenza professionale del datore di lavoro e del suo servizio di prevenzione e protezione. È davvero triste constatare che a 19 anni di distanza da quella sentenza di condanna c'è chi sostiene ancora oggi che i lavoratori non vanno tutelati da tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, ma solo da alcuni (ovviamente quelli che dicono loro).
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
11/04/2020 (17:20:33)
Continua con il copia-incolla ossessivo compulsivo.
Quello che non comprendi dopo 19 anni dalla sentenza ed a 31 anni dalla direttiva 89/391/CEE è che la tutela dei lavoratori riguarda TUTTI I RISCHI PROFESSIONALI.

Rileggiti il punto 13 della sentenza.
Si parla di Rischi Professionali.
Puoi continuare a copia incollare più volte quello che ti pare ma il discorso non cambia.

Te lo riscrivo (repetita juvant).

Punto 13 della Sentenza della Corte di Giustizia CE, Sez. 5, 15 novembre 2001 - C-49/00 dove potrete trovare scritto:

13. Inoltre, è importante precisare che i RISCHI PROFESSIONALI che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di RISCHI PROFESSIONALI.

Il problema era che con il 626, recepimento della direttiva 89/391/CEE, avevano circoscritto solo ai rischi derivanti dalle attrezzature di lavoro e dalle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute.
Palesemente lo Stato italiano non poteva circoscrivere a queste sole tipologie di rischi professionali la valutazione.
Per questo l'Italia era stata giustamente condannata.

Ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
12/04/2020 (00:07:26)
Virus A/H1N1: le misure di prevenzione per i luoghi di lavoro [tuttora attuali, in epoca di Coronavirus].
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Settore Salute - Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di pandemia influenzale nei luoghi di lavoro”- aggiornato all'11 settembre 2009.
Nel documento, che indica che “nella attuale situazione pandemica, si può presumere che un caso di sindrome simil influenzale (ILI) sia attribuibile al nuovo virus A(H1N1), anche in assenza di conferma di laboratorio”, si ricorda l’importanza in ogni luogo di lavoro del “rispetto di elementari norme igieniche quali l’igiene delle mani e l’adozione di comportamenti di buona educazione igienica”.
... Le azioni che i datori di lavoro e i dirigenti possono mettere in atto per la riduzione della diffusione del virus influenzale: ...
rendere disponibili sul luogo di lavoro, in relazione alla valutazione di rischi legati a particolare affollamento o esposizione, un adeguato numero di mascherine respiratorie, fornendo le opportune indicazioni per il loro utilizzo da parte dei soggetti con sintomi di influenza, o anche da parte degli addetti al primo soccorso o di altre persone che potrebbero occasionalmente dover assistere temporaneamente il dipendente con sintomi di sospetta influenza”.
... Infine per una corretta risposta delle imprese all’impatto dell’influenza sulle loro attività e sui loro addetti i datori di lavoro dovranno:
- “provvedere all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in relazione al rischio espositivo ad agenti biologici in collaborazione con il medico competente, se presente, prevedendo protocolli per la gestione di dipendenti con sintomi di influenza manifestati sul posto di lavoro;
- verificare che vi sia corretta informazione per l’uso di mascherine (in ambiti lavorativi non sanitari);
- identificare in collaborazione con il medico competente i dipendenti essenziali al ciclo produttivo da sottoporre a vaccinazione , per garantire il mantenimento delle attività di servizi pubblici di primario interesse o in altre attività socialmente utili”;
Punto Sicuro 14.10.2009
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/informazione-formazione-addestramento-C-56/virus-a/h1n1-le-misure-di-prevenzione-per-i-luoghi-di-lavoro-AR-9322/
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
12/04/2020 (10:21:44)
Dubini, ti faccio una domanda:
prima di scrivere i tuoi copia-incolla, leggi quello che riporti o no?

In merito a quanto riportato in questo tuo ultimo post, le possibilità sono due:
1) non leggi quello che riporti;
2) riporti in modo parziale le informazioni per supportare le tue tesi.

Comunque, nelle "Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di pandemia influenzale nei luoghi di lavoro" del 1 dicembre 2009, pubblicato sul sito del Ministero della Salute (per trovarlo basta digitare il titolo "Raccomandazioni generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di pandemia influenzale nei luoghi di lavoro) a pag. 4, par. 2.1, secondo capoverso, c'è scritto quanto segue:
"I datori di lavoro di aziende in cui il rischio biologico da virus è già contemplato nella valutazione dei rischi (come ad esempio per le aziende sanitarie che erogano servizi di diagnosi e cura), verificheranno che le misure di prevenzione previste, compreso l’uso dei DPI, sia adeguato a quanto previsto dalle indicazioni scientifiche e circolari ministeriali specifiche relative al virus A/H1N1 causa dell’attuale evento pandemico, adeguando se necessario, le azioni di prevenzione da porre in atto in particolare sul versante della informazione, formazione, procedure ed organizzazione del lavoro, utilizzo dei DPI."

Per tutte le altre, sono previste le "Raccomandazioni" citate che altro non sono quelle ampiamente note.

Non solo.
All'inizio del par. 2.1 "Azioni dei datori di lavoro e dei dirigenti utili per la riduzione della diffusione del virus influenzale nei luoghi di lavoro", c'è scritto:
"Le raccomandazioni che seguono tendono a favorire la corretta gestione degli eventi connessi con la pandemia influenzale in atto che va affrontata con misure di sanità pubblica anche nei luoghi di lavoro. Si raccomanda a tutti i datori di lavoro, anche attraverso il proprio responsabile del servizio prevenzione e protezione ed il medico competente, di aggiornarsi sulle corrette misure di prevenzione e profilassi che la comunità scientifica e le autorità internazionali, nazionali e regionali indicano ed indicheranno sulla base della evoluzione dell’evento pandemico in atto".

In altre parole, già 11 anni fa ci dicevano le stesse cose che ci dicono oggi.
Fattene una ragione.

Pertanto, evita di copia-incollare senza prima leggere ciò che si invia in modo da evitare clamorosi autogol.

Ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
12/04/2020 (11:06:10)
Il buon senso e la corretta applicazione delle norme di legge nelle preziose indicazioni della Asl di Rieti.
Covid-19: prime indicazioni per le Aziende non sanitarie attive sul territorio della ASL del SSR Rieti (14.3.2020)
Indicazioni per il datore di lavoro:
Come prima misura il datore di lavoro deve:
- ridurre la presenza dei lavoratori sul luogo di lavoro ...
- aggiornare, in collaborazione con il Medico Competente aziendale, il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il documento di valutazione dei rischi (DVR) per quanto riguarda la protezione dall’infezione da COVID.19 dei lavoratori che proseguono l’attività e solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale
- mettere in campo misure tese ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro e
alla fornitura al personale di DPI idonei secondo anche quanto riportato all’art. 7, lettera d) del DPCM 11/03/2020, e per quanto previsto dal titolo X-Esposizione ad agenti biologici- del D.Lgs 81/08, in seguito all’aggiornamento della valutazione del rischio
- portare adeguatamente ed efficacemente a conoscenza dei lavoratori interessati dettagliate informazioni ...
Si veda Punto Sicuro del 30.3.2020
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
12/04/2020 (11:56:26)
Dubini ma Lei pensa che i lettori di PS siano incompetenti? Perché taglia e stravolge gli articoli che tra le altre cose non supportano neanche le sue idee ? Sarà il 5 autogol che fa, Le ripeto: sta facendo brutte figure.

Riporto per intero quanto precisato dall' ASL Rieti.
"
Prime indicazioni per le Aziende non sanitarie attive sul territorio della ASL del SSR

L’epidemia di COVID-19 è un’emergenza di sanità pubblica verso la quale anche il mondo del
lavoro deve adottare le :

misure di prevenzione e protezione dettate dalle Autorità sanitarie locali sulla base dei decreti del Ministero della Salute, della Regione Lazio e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pertanto si ritiene utile e necessario assicurare il puntuale rispetto delle indicazioni del
DPCM 11/03/2020 ART. 7 lettera a), b, c) e del protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020.

-aggiornare, in collaborazione con il Medico Competente aziendale, il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il
documento di valutazione dei rischi (DVR) per quanto riguarda la protezione dall’infezione da
COVID.19 dei lavoratori che proseguono l’attività e solo per i rischi specifici connessi alla
peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di
contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale


-nelle situazioni lavorative in cui non si ravvisa un pericolo di contagio aggiuntivo e differente
rispetto alla popolazione generale risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e
diffuse dal ministero della Salute e dai DPCM, in particolare dal DPCM del 11/03/2020 (art. 1
commi 7 e 8) e dal protocollo condiviso del 14/03/2020, declinandole alla specificità dei luoghi
e delle attività lavorative e in particolare qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza
impersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario
l’utilizzo di DPI conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

A questo punto le domande sono 13:
Perchè la Asl di Rieti non ritiene di dover aggiornare il DVR? Perchè taglia gli articoli con i copia/incolla?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
12/04/2020 (18:53:29)
Ormai siamo ai copia-incolla con il "taglia e ricuci".

Per sostenere le proprie tesi taglia di qua, aggiunge di là, copia di qua, incolla di là; il tutto per provare a convincere quelli che non hanno condiviso il Dubini-pensiero.

Pubblica stralci di documenti che confutano le sue stesse tesi come il documento del Ministero della Salute del 2009.

Prendiamola ridere, è Pasqua.

Comunque, se io avessi scritto un articolo su una determinata tematica su un periodico web ad alta visibilità e diffusione e il 98% dei commenti (mi limito ai primi 100 e cioè prima di iniziare il nostro botta e risposta) fossero critiche ai contenuti ed alle conclusioni, mi farei almeno due domande:

1) ho scritto un articolo con contenuti e conclusioni errate oppure

2) i lettori che frequentano il sito non sono in grado di comprendere quello che scrivo per carenza di competenze e, quindi, sto scrivendo articoli sul sito sbagliato.

Le conclusioni mi sembrano ovvie.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
12/04/2020 (23:51:09)
Suggerisco la massima cautela a RSPP e consulenti che sconsigliano di valutare questo o quel rischio.
Cassazione Penale sentenza n. 2814 del 21/12/2010, Di Mascio della Sezione IV
Il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il datore di lavoro ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
13/04/2020 (10:42:03)
Certamente il RSPP risponde della mancata segnalazione dei rischi ma dei RISCHI PROFESSIONALI come già ampiamente spiegato nei post precedenti.

Dubini non si è accorto che nel nostro caso, invece, la segnalazione del rischio di contagio da COVID-19, l'ha già fatta a TUTTI, compresi i datori di lavoro, l'Autorità Pubblica che ha imposto l'adozione delle misure del Protocollo in forza dell'emanazione di norme di Igiene Pubblica che, come noto a tutti eccetto qualcuno, sono sovraordinate alle norme di Igiene Occupazionale.
Misure che devono essere adottate in ogni azienda contestualizzandole in funzione delle specificità di ciascuna di esse come anche anche ribadito dall'art. 2 comma 10 del DPCM 10 aprile 2020 (altro argomento sfuggito a Dubini).

I RSPP si dovranno preoccupare di supportare il datore di lavoro nella verifica della concreta e completa attuazione di quanto previsto nel Protocollo segnalandogli prontamente le eventuali difformità nell'applicazione affinché questi intervenga immediatamente per tutelare la salute dei propri lavoratori.

Su questo si devono impegnare i RSPP e i consulenti per poter affermare di fare professionalmente il loro lavoro ai fini della tutela della salute dei lavoratori e non di altro.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
13/04/2020 (11:02:30)
Il RSPP ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa (incluso quello sanitario) e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli,
Cassazione Penale Sezioni Unite sentenza n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri
Il RSPP, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
13/04/2020 (11:02:45)
Gent.ssimo Avv. Dubini,
Le chiedo di fare con me un ragionamento.

Partiamo da un copia/incolla (di quelli che Le piacciono tanto).
D.Lgds 81/08: ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE
«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme d... finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi PROFESSIONALI per i lavoratori;

Quindi l'RSPP deve supportare la valutazione di (tutti) i rischi PROFESSIONALI.

Se diciamo che bisogna gestire i rischi NON PROFESSIONALI, stiamo esponendo gli RSPP a PESANTISSIME CONSEGUENZE LEGALI e Lei, come avvocato, dovrebbe essere il primo a NON Interpretare Leggi e Regolamenti.
Siamo su un quotidiano a tiratura nazionale alta viabilità. Ciò che dice potrebbe essere letto da persone meno informate.
Se l'RSPP dovesse valutare anche i rischi non lavorativi, deve controllare come i dipendenti vengono a lavoro e che strada fanno per tornare a casa per prevenire il rischio infortunio in itinere (risarcito tra l'altro dall'INAIL?)
Noi RSPP dobbiamo rispettare le indicazioni ufficiali. E le indicazioni ufficiali (CIrcolari, ATS, SPISAL etc.) dicono CHIARAMENTE cosa fare in termini di DVR-Covid distinguendo i vari casi.

Le chiedo di rispondere a 15 domande:

1)
Il Covid 19 è un rischio generico o rischio generico aggravato? Perchè in post diversi ha sostenuto tesi diverse.
2)
Posso fare causa al supermercato se mi becco il COvid all'interno per non aver adeguato le misure per la protezione dei Clienti ?
3)
Perchè la reg. Umbria scrive:
"ggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):
il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19 rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2.
Per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta, è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino adeguate o meno ai fini del controllo dell’esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione.
Nella stragrande maggioranza dei comparti lavorativi l’esposizione a SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta: il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus."
4)
Perchè sul sito dell'Emilia ROmagna c'è scritto:
"Misure di igiene, comportamenti da seguire per ridurre i rischi, pulizie dedicate e regolamentazione ....
Di tutto questo, e....si occupa il vademecum messo a punto dal Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna che è stato inviato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ai firmatari del Patto per il lavoro.
“Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da Covid-19 in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale- precisa l’assessore allo Sviluppo economico e lavoro Vincenzo Colla-. Ma in questo difficile contesto, in ... riteniamo che tra i compiti più importanti e utili del datore di lavoro ci sia quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione, che consenta di lavorare in sicurezza garantendo condizioni adeguate anche in un periodo di emergenza come questo”.
5)
Perchè lo SPISAL del Veneto (AULSS 8) scrive:
"Documento di Valutazione dei RischiIn tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischiin relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un pianodi intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato),sia sul contesto di esposizione"
5)
Perchè la circ. Reg. Veneto cita (Versione 01del 02.03.202)
n tale scenario, infine,in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda).Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano diintervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.
6)
Perchè INL dice ai propri uffici:
In relazione a quanto sopra esposto, non vi è dubbio che le attività svolte dai nostri Uffici non rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un rischio, da ricondursi all’uso di agenti biologici, derivante dalla specificità delle lavorazioni e pertanto non si ravvisa una “esposizione deliberata” né tantomeno una “esposizione potenziale”, richiedenti l’obbligo puntuale della valutazione del rischio e l’elaborazione del DVR eventualmente integrato ed aggiornato.
7)
Perchè il protocollo INAIL parla di rischio generico e non di “specifico” o di “generico aggravato”?
8)
A Livello di fonti del Diritto, ha valore la Sua ipotesi o la Circ. reg. Veneto, ATS, Protocollo INAIL?
9)
Se devo valutare TUTTI i rischi, come posso valutare il rischio meteorite su un capannone?
10)
Visto che parliamo di 45001, mi può confermare se la definizione corretta di rischio è " Combinazione delle possibilità del verificarsi di, o dell’esporsi a situazioni lavorative pericolose e la gravità dell’infortunio e della malattia (3.18) che ne derivano" ?
11)
Siccome Inl ha scritto che non aggiornerà i DVR ( e probabilmente ha voluto dare indicazioni anche per gli organi competenti), essendo covid un rischio biologico previsto dall' 81, la sentenza della Cassazione 39363 è sbagliata:
Il Documento di valutazione dei rischi riguarda tutte le tipologi .... il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto ..., è applicabile a tutte le tipologie di rischio e a tutti i settori PRIVATI e NON PUBBLICI. Mi conferma questo oppure il ragionamento è sbagliato ?
12)
quali sono i molti rischi esemplificati dall' articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008 che esulano dalla specifica mansione lavorativa?
13)
Perchè la Asl di Rieti non ritiene di dover aggiornare il DVR? Perchè taglia gli articoli con i copia/incolla?
14)
Perchè nell'Articolo 2- Definizione nella parte inerente il SPP si parla di rischi professionali?
15)
Se l'RSPP dovesse valutare anche i rischi non lavorativi, deve controllare come i dipendenti vengono a lavoro e che strada fanno per tornare a casa per prevenire il rischio infortunio in itinere (risarcito tra l'altro dall'INAIL?)
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
13/04/2020 (18:15:07)
Ormai siamo al cabaret con le esibizioni dei copia-incolla riproposte come in una tournée.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
14/04/2020 (12:21:19)
Il datore di lavoro è obbligato a valutare il rischio Covid-19 sul luogo di lavoro (Osha Agenzia Statunitense della sicurezza sul lavoro)
Some OSHA-Related Issues Raised by COVID-19
Assessing New Hazards
In fulfilling their obligation to provide a safe workplace for employees, employers need to assess potential hazards in the workplace. Given the current pandemic, OSHA emphasizes that this responsibility includes considering whether workers may encounter someone infected with COVID-19 in the course of their duties, and if they will be exposed to environments or materials contaminated with the virus.

In its guidance on COVID-19, OSHA divided job tasks into four risk exposure levels: very high, high, medium, and lower risk. “The level of risk depends in part on the industry type, need for contact within 6 feet of people known to be, or suspected of being, infected with SARS-CoV-2, or requirement for repeated or extended contact with persons known to be, or suspected of being, infected with SARS-CoV-2.” (Guidance, at 18.)
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
14/04/2020 (12:44:02)
Io non conosco minimamente la legislazione americana, quindi non posso fare paragoni né smentire o supportare.

Una sola domanda: viviamo ancora in Italia?

Ci sono 15 domande che attendono risposta. Grazie.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
14/04/2020 (19:56:30)
Finiti i copia incolla in italiano, passiamo a quelli stranieri.
Per adesso siamo in USA.
Aspettiamo HSE (Gran Bretagna), Germania, Svizzera, ecc.. Per risparmiarti la fatica, posso darti io i riferimenti.

Come al solito, Dubini riporta stralci di documenti per cercare di supportare le proprie tesi.
Però i documenti vanno letti tutti.
Per questo invito chi legge a digitare su un motore di ricerca "OSHA 3990" e leggersi la Guida e, in particolare, le pagine da 18 a 20.

Peccato che in USA l'approccio "regolatorio" sia completamente diverso dal nostro e neanche lontanamente comparabile.
Questo Dubini non lo sa, perché preferisce andare in Cina.

La guida che ha scoperto oggi, è stata pubblicata ai primi di marzo.
Questa guida (OSHA3990) definisce, a priori, le 4 tipologie di esposizioni al rischio e, si badi bene, è stata espressamente scritta per spiegare cosa deve fare il datore di lavoro in funzione della entità del rischio già definita dall'OSHA per varie tipologie di attività.

Anche qui la valutazione sul rischio da COVID-19 è stata fatta da un ente pubblico (leggere pag. 18).
"To help employers determine appropriate precautions, OSHA has divided job tasks into four risk exposure levels: very high, high, medium, and lower risk. The Occupational Risk Pyramid shows the four exposure risk levels in the shape of a pyramid to represent probable distribution of risk."

L'OSHA ha definito a priori quali sono le attività che rientrano nei 4 livelli di rischio:

Very high exposure risk jobs are those with high potential for exposure to known or suspected sources of COVID-19 during specific medical, postmortem, or laboratory procedures. Workers in this category include:
- Healthcare workers (e.g., doctors, nurses, dentists, paramedics, emergency medical technicians)
- Healthcare or laboratory personnel collecting or handling specimens from known or suspected COVID-19 patients
- Morgue workers performing autopsies

High exposure risk jobs are those with high potential for exposure to known or suspected sources of COVID-19. Workers in this category include:
- Healthcare delivery and support staff (e.g., doctors, nurses, and other hospital staff who must enter patients’ rooms) exposed to known or suspected COVID-19 patients;
- Medical transport workers (e.g., ambulance vehicle operators) ;
- Mortuary workers involved in preparing (e.g., for burial or cremation);

Medium Exposure Risk Medium exposure risk jobs include those that require frequent and/or close contact with (i.e., within 6 feet of) people who may be infected with SARS-CoV-2, but who are not known or suspected COVID-19 patients.

Lower exposure risk (caution) jobs are those that do not require contact with people known to be, or suspected of being, infected with SARS-CoV-2 nor frequent close contact with (i.e., within 6 feet of) the general public.

In funzione del livello di esposizione, l'OSHA indica le misure da applicare.

Quindi, quale è la differenza che Dubini vuole evidenziare?
Nei primi tre livelli di rischio valutati da OSHA ci sono, praticamente le stesse mansioni che qui in Italia e in EU, sono considerati esposti a RISCHI PROFESSIONALI.
Quindi, in concreto nessuna differenza nell'approccio.
Cosa ben diversa, invece, nella legislazione che, solo chi ci ha lavorato, conosce.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
14/04/2020 (20:33:16)
Un'altro pezzo da novanta del diritto di è pronunciato con chiarezza cristallina.
Aggiornamento della valutazione dei rischi ed effettività del Protocollo
Marco Lai
Docente a contratto di Diritto e sicurezza del lavoro presso l’Università di Firenze
Diritto e Pratica del Lavoro n. 13/2020 pag. 811
Venendo a brevi spunti conclusivi su questioni controverse, non del tutto convincente pare innanzitutto la distinzione, accolta negli indirizzi operativi emanati da alcune Regioni (6), tra obblighi prevenzionistici, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e obbligo di attuazione delle misure anti contagio dettate dalla pubblica autorità. Per cui, secondo tale interpretazione, non si dovrebbe procedere, per i settori non sanitari, ad un’integrazione/aggiornamento del Dvr (documento di valutazione dei rischi) in presenza di coronavirus. Sul punto è da sottolineare che l’art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 (norma sanzionata a carico del datore di lavoro) stabilisce che il Dvr deve contenere “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”, e non necessariamente causati dall’attività lavorativa.
Del resto le interazioni tra i due nuclei prevenzio- nistici sono evidenti. Si pensi, ad esempio, alle misure generali di tutela (art. 15), là dove si prevede “l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progressotecnico” (comma 1, lett. c ) o “la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio” (comma 1, lett. g ); all’obbligo a carico del datore di lavoro e dei dirigenti di “adottare le misure per il controllodelle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa” (art. 18, comma 1, lett. h); e soprattutto alle disposizioni in materia di gestione delle emergenze, con particolare riguardo al primo soccorso e alla evacuazione dei lavoratori (artt.43/45).
È da ritenere pertanto che, fermo restando per le realtà aziendali già esposte a rischio biologico (titolo X, D.Lgs. n. 81/2008), a partire da quelle del settore socio-sanitario, l’obbligo di procedere ad una nuova valutazione dei rischi, dovendo il datore di lavoro elaborare specifiche procedure di prevenzione e protezione (7), anche in tutte le altre attività il Dvr non potrà non tener conto delle misure anti contagio da adottare nel particolare contesto lavorativo.
Le indicazioni operative contenute nel Protocollo condiviso vengono a rappresentare, a nostro avvi- so, un utile riferimento per l’integrazione, se non per un vero e proprio aggiornamento del Dvr.
Rispetto ai profili di effettività (e di sanzionabilità) del Protocollo in esame, è da ritenere che le misure cautelari ivi contenute, pur non avendo di per sé carattere cogente, tuttavia vengano ad integrare la portata “aperta” dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., improntata, come noto, sui criteri della particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica. In particolare, una volta che il Protocollo sarà recepito nei contesti lavorativi, il criterio dell’esperienza potrà risultare funzionale al riguardo.
Per cui se il datore (anche non aderente alle asso- ciazioni datoriali firmatarie) non dimostra di aver adottato misure proprie equivalenti a quelle indicate nel Protocollo contravviene al suo generale obbligo di sicurezza derivante dall’art. 2087, Codice civile.

Nota 6
Cfr. Regione Veneto, COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari, 5 marzo 2020; Regione Marche, Nota informativa per le aziende del territorio marchigiano, nel periodo di epidemia da nuovo coronavirus, 10 marzo 2020. Per l’Ausl di Bologna, Prime indicazioni per le aziende ai fini dell’adozione di misure per il contenimento del contagiodaSARS-CoV-2neiluoghidilavoro,6marzo2020,il medico competente, quale collaboratore del datore di lavoro, deveprovvederealla“messa in atto delle misure igieniche universali all’interno dell’azienda e per l’aggiornamento del Dvr, ove ciò si renda necessario”.

Nota 7
Ivi compresa la revisione del protocollo sanitario ad opera del medico competente.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
14/04/2020 (22:56:41)
Gent.ssimo Avvocato, mi sa che ha fatto un altro autogol.
Partiamo da alcuni punti.

Punto 1:
"Per cui, secondo tale interpretazione, non si dovrebbe procedere, per i settori non sanitari, ad un’integrazione/aggiornamento del Dvr (documento di valutazione dei rischi) in presenza di coronavirus"
Non è proprio cosi, infatti si suggerisce di introdurre procedure eventualmente a corredo del DVR.
" ...anche in tutte le altre attività il Dvr non potrà non tener conto delle misure anti contagio da adottare nel particolare contesto lavorativo.
Le indicazioni operative contenute nel Protocollo condiviso vengono a rappresentare, a nostro avvi- so, un utile riferimento per l’integrazione, se non per un vero e proprio aggiornamento del Dvr.
"
Prima di tutto questo vuol dire che gli autori suggeriscono (a loro avviso) di integrare o aggiornare il DVR. Questo perché nel Procedure possono anche essere esterne al DVR.

Ma andiamo alle conclusioni:
" Per cui se il datore (anche non aderente alle asso- ciazioni datoriali firmatarie) non dimostra di aver adottato misure proprie equivalenti a quelle indicate nel Protocollo contravviene al suo generale obbligo di sicurezza derivante dall’art. 2087, Codice civile.

Non c'è scritto " se il datore di lavoro non aggiorna il DVR sarà sanzionato ai fini dell' 81 ". Ma che viene sanzionato a norma delle Leggi sanitarie che vengono anche prima dell ' 81.

Questo dimostra cristallinamente che Lei non ha letto l' articolo che ha postato che (oltre ad essere un' interpretazione) non sostiene completamente la Sua tesi ma, piuttosto, la necessità (giustissima) di adottare il protocollo.

In ogni caso,

continua a non rispondere alle nostre domande, che hanno attinenza con quanto da Lei copiato/incollato.

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?" (Catanoso)

A Livello di fonti del Diritto, ha valore la Sua ipotesi o la Circ. reg. Veneto, ATS, Protocollo INAIL?

Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
15/04/2020 (09:24:34)
Il DVR è il documento fondamentale di gestione di tutti i rischi durante il lavoro. Non capire questo e proclamarsi esperti di sicurezza significa aver sbagliato mestiere ed esporre il datore di lavoro a conseguenze penali, civili, 231 e patrimoniali incalcolabili.
Qui una analisi seria e argomentata per chi fa finta di non sapere.
Obbligatorio il DVR rischio biologico Covid19 (art. 271 DLgs 81/2008 commi 1 e 4)
La consapevolezza dell'obbligo inderogabile di valutare il rischio biologico da Coronavirus ai sensi dell'art. 271 DLgs 81/2008 (DVR) cresce inesorabilmente. Come è logico che sia. È indiscutibile che nelle attività essenziali autorizzate dal governo il datore di lavoro deve valutare esattamente il rischio per decidere se l'attività può proseguire o deve comunque essere interrotta per l'impossibilità tecnica di garantire adeguata protezione dei lavoratori durante l'attività lavorativa svolta nell'interesse dell'imprenditore dal gravissimo rischio di contagio virale in atto.
Il rischio epidemico è un rischio lavorativo? E’ cioè di pertinenza del datore di lavoro?
Il motivo del contendere, che è dibattuto da tutti gli esperti del settore, chi per ambito chi per pertinenza, è se il rischio epidemico a cui stiamo assistendo in questi giorni debba intendersi come rischio lavorativo correlato ad una mansione e sia di pertinenza o responsabilità o meno del Datore di Lavoro con il supporto del Medico Competente e del RSPP.
Senza voler tediare, la materia del rischio biologico fa riferimento a tre grandi scenari di rischio:
1) il primo caso è quello dell’uso deliberato dell’agente biologico; pensiamo ad un laboratorio in cui si sta cercando di isolare il virus per ricercare un possibile vaccino ( in questo caso la materia è disciplinata dal’ All. XLVI del d.lgs. 81/08);
2) il secondo caso è quello del cosiddetto rischio generico aggravato, o rischio da esposizione potenziale, nel caso in cui in funzione della mansione e del luogo di lavoro, il lavoratore sia esposto ad un aggravamento del rischio; si pensi nel caso ad un operatore ecologico in area di quarantena (rischio generico aggravato All. XLIV del d.lgs. 81/08;
 3) Il terzo caso è il cosiddetto rischio da esposizione occasionale caratterizzato dal fatto che gli agenti biologici si possono trovare in tutti gli ambienti di lavoro così come in qualsiasi altro contesto, a prescindere dalla mansione di lavoro e dalle condizioni ambientali.
Andrea Berni e Andrea Reghelin
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
15/04/2020 (12:48:06)
Il sottoscritto e il 98% di quelli che hanno commentato non condividendo la tua opinione sull'obbligo di aggiornamento indiscriminato del DVR, hanno sempre sostenuto che nei primi due casi:
1) uso deliberato di A.B. e
2) aziende che eseguono attività in allegato XLIV,
l'aggiornamento lo dovevano fare,
perché il rischio biologico era presente durante la prestazione lavorativa.

Nei tuoi copia incolla te lo sei dimenticato?

In tutti e tre casi, le norme di Igiene Pubblica, sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale, impongono l'applicazione del Protocollo che, con l'art. 2 comma 10 del DPCM 10/10/2020, è diventato cogente (te ne sei accorto?).


E' sul punto 3 che non vi è obbligo di aggiornare il DVR in quanto, per questa categoria di lavoratori, tale rischio non è professionale (cioè Specifico) ma Generico.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
15/04/2020 (12:50:51)
Una tutela per ogni datore di lavoro.
Manleva dalle conseguenze della mancata valutazione del rischio Covid-19
Il sottoscritto ……………………………………. nato a ……………………………….………. il ………………………… Professione ……Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)/Consulente………………………… Residente in via …………………………………………………………. n° ………..
Cap ………………. Città ………………………………………………………………………..……………. Provincia ………
Recapito telefonico ………………………………… Email ………………………………
Documento d’identità ………………………………. numero …………………………
Codice fiscale .......................................
......

in relazione alla valutazione del rischio durante il lavoro da agente biologico Covid-19 durante il lavoro (articoli 17-28-29-266-271 commi 1e 4 del Decreto legislativo n. 81/2008)

D I C H I A R A

di sollevare il Datore di Lavoro Sig.…………………......………… da ogni responsabilità connessa alla mancata valutazione/aggiornamento del documento di valutazione del rischio da agente biologico Covid-19 durante il lavoro (artt. 17-28-29-266-271 commi 1e 4 del Decreto legislativo n. 81/2008)
N O N C H É

di manlevare nel modo più ampio il Datore di Lavoro Sig. ............da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere somme, indennità, rimborsi, rivalse, compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi , ecc. nell’eventualità di infortunio sul lavoro causato da contagio Covid-19 riconosciuta dall'Inail e/o da un giudice civile o penale che comporti esborsi per il Datore di lavoro Sig. ………………….,..........

Luogo e data

Firma del RSPP/Consulente
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
15/04/2020 (13:06:29)
Dubini, mi può ripetere gli obblighi non delegabili che fanno capo al Datore di Lavoro?
Ho seri dubbi che un tale modulo abbia valore legale.

Se Lei rispondesse alle mie 15 domande, forse arriverebbe a conclusioni differenti.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
15/04/2020 (15:31:21)
C'è un'ampia discussione, a mio parere assurda, sull'obbligo o meno del datore di lavoro di aggiornare il DVR al rischio Covid-19. Alcuni RSPP e consulenti, spalleggiati da qualche ente incompetente, sostengono questa tesi balzana. La manleva è destinata a loro. Io fatore di lavoro, prima di mandarti via RSPP/consulente, ti metto alla prova e ti chiedo di firmare questa manleva. Se la firmi ti mando via perché non conosci i tuoi obblighi di valutare tutti i rischi durante il lavoro. Se non la firmi perchè obtorto collo decidi di valutare il rischio Covid-19 durante il lavoro amici come prima.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
15/04/2020 (17:32:28)
Io sono senza parole.

Prima Lei risponde a 15 domande e si chiarisce la mente.
Dopo Le spiego gli obblighi del Datore di Lavoro ai sensi dell'81.
Dopo Le spiego che quello che a proposto non ha valore.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
15/04/2020 (17:33:52)
Prima Lei risponde a 15 domande e si chiarisce la mente.
Dopo Le spiego gli obblighi del Datore di Lavoro ai sensi dell'81.
Dopo Le spiego che quello che a proposto non ha valore.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
15/04/2020 (17:51:16)
C'è un'ampia discussione, a mio parere assurda, sull'obbligo o meno del datore di lavoro di aggiornare il DVR al rischio Covid-19. Alcuni RSPP e consulenti, spalleggiati da qualche ente incompetente, sostengono questa tesi balzana. La manleva è destinata a loro. Io datore di lavoro, prima di mandarti via RSPP/consulente, ti metto alla prova e ti chiedo di firmare questa manleva la cui finalità è esclusivamente di risarcirmi i danni patrimoniali derivanti dalla tua scelta di RSPP consulente di NON valutare un rischio. Se la firmi ti mando via perché non conosci i tuoi obblighi di valutare tutti i rischi durante il lavoro. Se non la firmi perchè obtorto collo decidi di valutare il rischio Covid-19 durante il lavoro amici come prima. La manleva non riguarda in alcun modo la responsabilità penale individuale, e difatti fa riferimento solo alla scelta fatta di ritenere non valutabile il rischio Covid-19, e prevede una responsabilità risarcitoria.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
15/04/2020 (19:19:37)
Sì, come no.
E' indubbiamente questa la spiegazione.
Ringraziamo la Redazione che ha ti ha chiesto di precisare.

Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
15/04/2020 (19:53:56)
Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS CoV-2) in occasione di lavoro
INAIL - Circolare n. 13/2020
Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico.
A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l’ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
16/04/2020 (09:42:38)
Ricomincia con il copia incolla.

Questa è la terza volta che la pubblichi e l'abbiamo già commentata.

Inutile dire che una cosa è la copertura assicurativa ed altra cosa è l'eventuale responsabilità penale che deriva non dal mancato aggiornamento del DVR ma dalla mancata applicazione del Protocollo.

Non vale la pena riscrivere di nuovo perché è inutile.


Ripropongo le solite due domande a cui Dubini continua a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
16/04/2020 (10:03:32)
La responsabilità penale concorsuale o perfino esclusiva del RSPP per mancata individuazione dei rischi connessi con l'attività lavorativa
Corte di Cassazione sez. 4 pen. 20 luglio 2018, n. 34311
Il Rspp «(… ) pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non operativo e gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente all’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri”.
E ancora, “… pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro o anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa, che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione».
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
16/04/2020 (10:45:21)
RSPP si attiene alle Circolari / note degli enti ispettivi, quindi adempie alle sue mansioni collaborando per aggiornare il DVR o preparando procedure.


Se fa lo sforzo di rispondere a questa semplice domanda converrà anche Lei. Ma ovviamente pur di non rispondere continua con il copia/incolla:

A Livello di fonti del Diritto, ha valore la Sua ipotesi o la Circ. reg. Veneto, ATS, Protocollo INAIL?

Attendo la risposta a 15 domande.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
16/04/2020 (12:48:51)
Dubini,
continui a copia-incollare pronunce della cassazione che nulla hanno a che vedere con la situazione attuale.

Pensa che quello che mi riporti con questa sentenza, riguardo i compiti e le responsabilità del RSPP, l'avevo già scritto in un mio libro nel novembre 1995.

La situazione pericolosa è nota.
L'ha segnalata a tutti l'Autorità Pubblica.
Sempre l'Autorità Pubblica, con le sue norme di Igiene Pubblica, ha detto cosa fare.
Le norme di Igiene Pubblica sono sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale .

Il RSPP supporterà il datore di lavoro per l'applicazione del Protocollo contestualizzandolo alle specificità dell'impresa.
La salute dei lavoratori la garantisci con l'applicazione di queste misure e non con i formalismi.

Semplice da capire.

In merito alle domande che ti faccio ed a cui non vuoi rispondere ed alla ridicola sparata della "Manleva" di ieri (con giustificazioni ridicole fatte dopo richiesta della Redazione), chiunque legga si è fatto un'idea.

Ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere:

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
16/04/2020 (14:33:31)
La legge che obbliga a valutare tutti i rischi durante il lavoro, articolo 28 dlgs 81/2008, è inconfutabile. Non esistono due scuole di pensiero sul DVR Covid-19.
C'è chi chiede di rispettare: 1) la legge, valutando anche il rischio n.1 sul lavoro oggi, 2) la sentenza della corte di giustizia europea del 2001 di condanna dell'Italia per aver violato l'obbligo di imporre la valutazione di i tutti i rischi.
E chi incita a violare 1) la legge 2) la sentenza e a fare recapitare all'Italia un nuovo richiamo europeo.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
16/04/2020 (15:08:24)
Le è stato già spiegato che la sentenza del 2001: siamo stati condannati per non aver valutato tutti i rischi professionali.
Le è stato già spiegato che la legge obbliga a valutare TUTTI I RISCHI LAVORATIVI
Le è stato già spiegato che noi ci atteniamo alle indicazioni fornite dagli Enti e dal Governo attraverso il Protocollo

Lei però non ha ancora risposto ad una semplicissima domanda:

A Livello di fonti del Diritto, ha valore la Sua ipotesi o la Circ. reg. Veneto, ATS, Protocollo INAIL?

Ci sono 15 domande che attendono risposta.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
16/04/2020 (19:11:32)
Lascia perdere.
Oltre l'ennesimo copia incolla non riesce ad andare.

Continua a proporre pronunce della cassazione che non hanno nulla a che vedere con l'attuale situazione.
Capire che sono i rischi professionali, TUTTI I RISCHI PROFESSIONALI e non altri, oggetto della valutazione, è un concetto difficile da far proprio.

Ormai siamo al ridicolo.

Comprendere che un'azienda metalmeccanica che applica puntualmente il Protocollo sta adempiendo concretamente agli obblighi di tutela della salute dei propri lavoratori, è come provare a spiegare un'equazione differenziale alle derivate parziali o la Trasformata di Fourier ad un bimbo delle scuole elementari.

Tanto per non perdere l'abitudine, ripropongo le solite due domande a cui continui a non rispondere, aggiungendotene un'altra:

- Quali devono essere i contenuti di un aggiornamento di un DVR per il COVID-19?

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
16/04/2020 (20:44:21)
Dubini, da quanto ho capito, ha l' idea che solamente i Sindacati proteggano i lavoratori e che senza aggiornamento del DVR non si garantisca la protezione degli operatori (tralasciando tra le altre cose che il virus è assolutamente democratico e colpisce tutti).
Bisognerebbe iniziare ad applicare le Leggi e non interpretarle ad oltranza
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
16/04/2020 (21:00:01)
L’omissione di condotte doverose in relazione alla funzione di rspp/aspp realizza la violazione dell’intero sistema antinfortunistico né ha alcuna rilevanza la mancanza della previsione di una sanzione per la violazione del sistema stesso.
Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 37334 del 27 settembre 2012 (u. p. 26 giugno 2012) - Pres. Marzano – Est. D’Isa – P.M. Fodaroni - Ric. omissis. -
“Se dunque”, ha sostenuto la Sez. IV. “la configurazione della mappazione dei rischi come strumento essenziale dell'intero sistema antinfortunistico, l'omissione di condotte doverose in relazione alla funzione di responsabile o di addetto al servizio di prevenzione e protezione ( Cass. Pen. Sez. 4A 15/2/2007 n. 15226) realizza la violazione dell'intero sistema antinfortunistico, senza che abbia alcuna rilevanza il mancato apprestamento di una specifica sanzione penale per la violazione di sistema” e “invero, ove da tale violazione discendano lesioni o morte non solo sarà configurabile un concorso in quei delitti ma sarà configurabile la specifica aggravante della loro commissione configurata all'articolo 590 c.p., comma 5 e articolo 589 c.p., comma 2”.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
16/04/2020 (21:12:06)
Ci provo di nuovo,sono cocciuto, ma bisognerebbe che Lei ci rispondesse però.
Ho una Circolare del Veneto che dice di aggiornare il DVR solo in certe condizioni e di applicare il DPCM nelle altre.
Io sto applicando le indicazioni della mia regione. In base a cosa sarei sanzionato visto che sto applicando le normative?
Il Prof. Marco Lai (che ha citato Lei tra l' altro) ha parlato di violazione di c.c. e non di 81 per non applicazione del dpcm per alcune aziende e di violazione di 81 (più ovviamente altre azioni di c.p. o c.c.) per altri casi.

Avvocato per capire dove sbagliamo bisogna che ci risponda e che ci smentisca pubblicamente, altrimenti questa non é una conversazione.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
17/04/2020 (07:36:04)
Emergenza Covid-19 e valutazione dei rischi
Marco Masi
In questi giorni così drammatici per il nostro Paese, assisto con una certa “curiosità” al vivace dibattito che sta coinvolgendo studiosi ed operatori della sicurezza su allegati, integrazioni, aggiornamenti della valutazione del rischio.
Come sa, ho avuto l’onore di partecipare ai lavori del D.lgs 81/08 in qualità di coordinatore del Comitato Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro nell’ambito della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, quindi conosco come soprattutto il Titolo I sia stato il frutto di riflessioni, confronti ed approfondimenti.
L’articolo 28 ha ripreso ed ampliato le previsioni dell’articolo 4 del d.lgs. 626/94, articolo già oggetto di modifica a seguito della condanna da parte della Corte di Giustizia Europea proprio per non aver chiaramente indicato che il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza. Inoltre, l’articolo 3, comma 1, in maniera chiara prevede “il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutte le tipologie di rischio”, dunque non ai soli rischi individuati nei Titoli successivi al primo.
Mi dispiace dirlo ma quello che dovrebbe essere chiarissimo diventa incerto anche a causa del silenzio da parte del Sistema Istituzionale, in particolare del Comitato ex art. 5 e del coordinamento delle Regioni e Province autonome, che facilita il proliferare di indicazioni incoerenti a volte provenienti dalle Regioni stesse...
Nello scorso mese di marzo, la Regione Veneto ha dato indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari secondo le quali non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2. Il 9 aprile, la Regione Toscana ha preannunciato l’apertura di un tavolo specifico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con le Parti sociali per definire linee guida sulle misure di prevenzione per la riapertura delle aziende, precisando che dovranno essere recepite nei nuovi documenti aggiornati di valutazione dei rischi che le imprese saranno chiamate a elaborare in base all’emergenza Covid-19.
È evidente come posizioni così discordanti non siano di aiuto né ai datori di lavoro né ai lavoratori i quali, oltre a combattere una crisi economica senza precedenti, si trovano totalmente privi di indicazioni coerenti a livello nazionale con conseguenze imprevedibili.

Ing. Marco Masi, coordinatore del Gruppo di Lavoro “Sicurezza Appalti” in ITACA, l’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, nonché dirigente della Regione Toscana ed ex coordinatore del Coordinamento Tecnico delle Regioni e Province Autonome.
da Punto Sicuro del 15/04/2020
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
17/04/2020 (11:26:06)
Sempre il solito copia-incolla ossessivo-compulsivo.

Questo è un parere come un altro.
Francamente do molto più peso ai pareri di Pascucci, Lepore, Fantini, Pelusi, ecc.

Comunque, anche lui non si è letto il punto 13 della citata sentenza della Corte di Giustizia UE che parla di RISCHI PROFESSIONALI.

Quindi, il suo discorso fila solo per le aziende che fanno uso deliberato di A.B. e per quelle in allegato XLIV ma non per le altre.
Per le altre si applicano le misure del Protocollo che, essendo stato definito in base alle migliori conoscenze scientifiche sull'argomento, che non sono certo quelle del sottoscritto o di Masi o di Dubini e del suo mentore, garantisce, contestualizzandole, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per i lavoratori.
Non solo.
Essendo il "top" delle misure oggi applicabili in base alle conoscenze scientifiche disponibili e definite dalle Autorità Pubbliche , ad un'azienda che le applica correttamente e completamente , nessuna censura può esserle mossa.

Tanto per non perdere l'abitudine, ripropongo le solite tre domande a cui Dubini continua a non rispondere:

- Quali devono essere i contenuti di un aggiornamento di un DVR per il COVID-19?

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
17/04/2020 (12:09:14)
Colui che non fa altro che copiare e incollare i propri commenti, 15 e più volte, e con una improntitudine degna di miglior causa accusa chi invece ogni volta contribuisce con una informazione nuova di fare quello che lui solo sta attuando, dimostra una pochezza argomentativa degna di miglior causa.
Tutti i rischi durante il lavoro devono essere valutati (articoli 17, 18, 28, 29, 266, 271 commi 1 e 4 d. Lgs. n. 81/2008), dura lex sede lex.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
17/04/2020 (12:34:50)
Ma cosa Le costa confutare le nostre idee rispondendo alle domande ? Se ha ragione, Le sarà facile risponderci.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
18/04/2020 (09:48:32)
Informazioni nuove?
Ma quali informazioni nuove!
Il copia-incolla ripetuto N volte senza mai rispondere alle domande che ti vengono fatte?

Veramente si tu quello che continua a copia-incollare più e più volte in ogni discussione sul COVID-19:
- pronunce della cassazione che non hanno nulla a che vedere con l'attuale scenario;
- la sentenza della Corte di Giustizia UE del 2001 che parla di Rischi Professionali (vedi P.13 della sentenza),
- il parere di Guariniello;
- la circolare INAIL;
- estrapolazioni da documenti che, se letti attentamente, sconfessano la tua stessa tesi,
- ecc., ecc..

Quelli che si devono valutare sono i i rischi professionali, TUTTI I RISCHI PROFESSIONALI e non i rischi che nascono al di fuori dell'organizzazione aziendale.

Prova a rispondere a queste tre domande invece di ripetere sempre le stesse cose:

- Quali devono essere i contenuti di un aggiornamento di un DVR per il COVID-19?

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
18/04/2020 (12:41:48)
Il solito parere aureo di Raffaele Guariniello è di conforto per chi mette al primo posto la tutela dei lavoratori da tutti i rischi presenti durante il lavoro, ai sensi degli articoli 17, 28, 29, 266 e 171 commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 81/2008.

Proprio l’eccezionalità di questi giorni potrebbe indurre a un appannamento magari velato delle garanzie previste a tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Non sembra questa la scelta operata dal nostro legislatore, attento a coinvolgere le stesse imprese nelladelicata opera di contenimento del virus, a tutela dei lavoratori e per conseguenza delle stesse popolazioni, anche attraverso le misure di sostegno stabilite nel D.L. n. 18/2020.
TUTTI SI STANNO chiedendo se il datore di lavoro debba valutare il rischio coronavirus e individuare le misure di prevenzione contro tale rischio nel documento di valutazione dei rischi. A dare la risposta è, a ben vedere, l’art. 28, comma 2, lett. a), TUSL, ove si usa l’espressione “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”. Un’espressione altamente volutamente significativa, in quanto fa intendere che debbono essere valutati tutti rischi che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante l’attività lavorativa: come appunto il coronavirus. Proprio quel “durante” induce a condividere la linea interpretativa accolta dalla Commissione per gli Interpelli nell’attualissimo Interpello n. 11 del 25 ottobre 2016: “il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i rischi legati alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento”.
Tra le misure anti-coronavirus a tutela della salute nei luoghi di lavoro, ha assunto un particolare rilievo il lavoro agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi. È tutt’altro che agevole coglierne le implicazioni sul terreno della sicurezza sul lavoro. Anzitutto, perché sono rimasti irrisolti i dubbi interpretativi e applicativi sollevati dalla Legge n. 81/2017 sul lavoro agile. E inoltre perché il D.P.C.M. 8 marzo 2020 impone comunque il rispetto dei principi dettati dagli articoli da 18 a 23 di questa legge. E non si pensi che gli obblighi del datore di lavoro siano circoscritti a una mera individuazione dei rischi connessi alla prestazione del lavoro agile, quasi che la predisposizione e l’attuazione delle misure di prevenzione fossero esclusivamente rimesse alla discrezione e alla sapienza del lavoratore agile destinatario dell’informativa sui rischi.
P.s. Questo è uno spazio libero al commento. Non rispondo agli anonimi. A chi ripete sempre gli stessi inutili commenti copia e incolla che non conosce il significato dell'obbligo di valutare tutti i rischi durante il lavoro E a chi personalizza la discussione per mancanza di argomenti giuridicamente fondati. E chi invita reiteratamente a violare la legge sanzionata penalmente a carico del datore di lavoro. I consulenti che espongono a rischio penale e giudiziario i datori di lavoro vanno evitati accuratamente perché non sanno quello che fanno
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
18/04/2020 (13:26:06)
Chiederei alla Direzione / Redazione di PS di intervenire, qui si stanno facendo accuse pesanti, sotto il profilo personale e giuridico.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
18/04/2020 (19:21:23)
Ma un anonimo a quale titolo lancia accuse che peraltro lo riguardano personalmente? Chi accusa dovrebbe avere come minimo il buon gusto di qualificarsi e identificarsi.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
18/04/2020 (20:31:52)
Mi qualifico alla Polizia quando mi fermano per controlli, mi qualifico quando frequento i tribunali. Su internet non ho e non voglio avere un profilo pubblico. E questo non Le interessa. Detto ciò, Lei ha apertamente detto che non risponde a chi non la pensa come lei ed ha detto che in questo forum vi sono utenti che incitano a non rispettare la legge.
Chiedo nuovamente che gli amministratori intervengano per moderare questo (non) dibattito.
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0
18/04/2020 (20:37:34)
Se in questo forum qualcuno sta incitando a non rispettare leggi é dovere della Redazione intervenire.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
19/04/2020 (09:34:18)
Dubini non fa che riproporre sempre le stesse cose.
Se gli fate delle domande, come sto facendo io da due mesi, non vi risponde ma vi incolla il parere di questo o di quello (ovviamente, sempre i soli due o tre pareri che sposano la sua linea) o vi incolla pronunce della cassazione che non hanno nulla a che vedere con le particolarità della situazione che stiamo vivendo.

Figuriamoci, poi, se mi copia incolla uno dei pareri di un soggetto che per 40 anni ha rappresentato la Pubblica Accusa…….
Uno che non ha mai, dico mai, fatto un commento su una pronuncia della cassazione che, invece, accoglieva il ricorso di un RSPP, di un CSE, ecc., coinvolti in un procedimento penale.

Quindi, per cortesia, lasciamo perdere certi personaggi e la loro visione.

Se io scrivessi articoli dove il 98% dei commenti sconfessa le mie "interpretazioni", mi porrei almeno due domande:
1) scrivo sciocchezze visto che il 98% di chi legge non concorda con quanto ho scritto oppure
2) scrivo su un periodico dove il 98% dei lettori non è in grado di comprendere il mio pensiero.

In entrambi i casi, le conseguenze, sarebbero logiche.

A proposito di domande, ripropongo le solite tre domande a cui Dubini continua a non rispondere:

- Quali devono essere i contenuti di un aggiornamento di un DVR per il COVID-19?

"Quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure contestualizzate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa?"

"Quando un ente di vigilanza andrà in un'azienda cosa verificherà?
Se il Protocollo è concretamente applicato oppure il nome dell'evidenza documentale in cui la contestualizzazione del Protocollo è stata descritta?
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
21/04/2020 (00:16:53)
. Il DVR è il documento fondamentale di salute e sicurezza e chi di fronte al rischio biologico COVID-19 che trasforma radicalmente l'organizzazione del lavoro aziendale non aggiorna il documento aziendale di valutazione dei rischi sta violando il D.Lgs. n. 81/2008 articoli 17, 28, 29, 266, 271 commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 81/2008.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
21/04/2020 (08:10:55)
Dubini immagino Lei faccia riferimento all'articolo della D.ssa Fraschieri.

Mi preme sottolineare che l'articolo in questione sconfessa, nella sostanza, le sue tesi.
Mi domando dunque se abbia realmente letto l'articolo. In ogni caso, provo a spiegarLe cosa dice l'articolo.

1) l'articolo afferma che il Covid è un rischio generico (non generico aggravato e non professionale come Lei ha sostenuto; a tal proposito, non ho ancora capito se per Lei è aggravato o professionale).
2) L'articolo afferma che il FASE 1 il DVR non si doveva aggiornare (mentre Lei ha sostenuto la necessità di aggiornarlo).
3) L'articolo sostiene che in FASE 2 il DVR andrà aggiornato; a tal proposito bisogna capire se vi sono indicazioni ministeriali diverse, ovvero se in FASE 2 il Governo non emanerà direttive e se lascerà ai singoli D.L. l'onere di valutare il rischio (come in Francia per capirci), cosa che (a mio modesto parere) creerà difformità di diversa natura.

In ogni caso, ovviamente, se si va verso un cambio di rotta, ci si dovrà adeguare.

Mi permetto anche di farle notare che attendiamo ancora la risposta a circa 18 quesiti.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
21/04/2020 (08:39:21)
La Valutazione dei rischi (DVR) precede e determina i contenuti di tutte le procedure e i protocolli di sicurezza vigenti in azienda e nell'ente.
di Rolando Dubini, avvocato penalista del Foro di Milano, cassazionista.
La valutazione dei rischi è primo e fondamentale obbligo legale sanzionato penalmente (in generale) ai sensi degli articoli 17, 28, 29 del D.Lgs. n. 81/2008;del datore di lavoro per proteggere la propria forza lavoro dagli infortuni lievi, gravi o mortali o malattie professionali che siano. Consiste nell’analisi scrupolosa, specifica e dettagliata di tutto ciò che all’interno dell’unità lavorativa l, o comunque durante il lavoro ovunque esso si svolga, può rappresentare un potenziale danno per le persone che lavorano (o che sono comunque, anche occasionalmente z presenti), includendovi anche i materiali, le apparecchiature, i metodi e le normali prassi, gli agenti fisici, le sostanze pericolose, gli agenti biologici presenti anche occasionalmente. Conclusa la fase dell’”Individuazione dei pericoli“, il datore di lavoro dovrà procedere con la fase vera e propria relativa alla valutazione del rischio, quantificando con una valutazione sintetica di ogni rischio il grado alto-medio-basso di ognuno di essi, e quindi alla individuazione di tutte le opportune misure procedurali e di tutti i protocolli di prevenzione e protezione per tutelare i lavoratori.
Le procedure e i protocolli di sicurezza concretamente adottati in azienda sono il risultato finale di una specifica valutazione delle modalità con le quali il singolo pericolo si manifesta potenzialmente come rischio rilevante in azienda. Prima la valutazione del rischio, DOPO la singola procedura, o protocollo, AZIENDALE di salute e sicurezza
La valutazione “di tutti i rischi” per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività lavorativa, costituisce uno degli aspetti più rilevanti nell’impostazione del decreto legislativo 81/08, assumendo il valore di criterio metodologico della prevenzione. Essa, come recita il decreto, deve essere “globale e documentata” e con ciò vengono a seguire specificati i più importanti rischi. Tra questi quelli fisici, chimico, biologico, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, stress lavoro-correlato, etc. Da valutare sono anche quelli non esplicitamente nominati dal legislatore, perché, recita l'articolo 28 del D.Ogs. n. 81/2008, sono tutti i rischi che si manifesta restano durante il lavoro,nessuno escluso. Nessun tipo di classificazione adottata per classificare i rischi può essere opportunisticamente strumentalizzata per evitare di proteggere i lavoratori da rischi che comunque non nacciano l'integrità fisica del lavoratore durante il lavoro. Non è ammesso l'utilizzo di una nozione intenzionalmente ristretta di rischio professionale, che poi è banalmente il rischio che si manifesta durante il lavoro in ragione della professione svolta che costringe il lavoratore a stare a contattarmi con tutta una lunga serie di rischi, al fine di consentire al datore di lavoro di violare il proprio obbligo incondizionato di proteggere lavoratrici e lavoratori da tutti i rischi che si manifestano durante il lavoro. Non proteggere i lavoratori da tutti o rischi che si manifestano durante il lavoro è un comportamento illecito finalizzato a ridurre in modo illegale i costi di sicurezza aziendale per la prevenzione e protezione della salute e sicurezza durante il lavoro.
In tal senso " in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (per tutti, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, omissis, Rv. 261109) precisandosi altresì, nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, che il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016 – dep. 16/05/2016, omissis, Rv. 267253)" [Corte di Cassazione -III sez. pen. - sentenza n. 30173 del 5-07-2018].
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
21/04/2020 (09:28:49)
Mi stavo preoccupando perché per ben un giorno e mezzo non era prevenuto l'ennesimo copia incolla di Dubini riguardante, ovviamente, le solite pronunce della Cassazione che nulla hanno a che vedere con l'odierno scenario.

Questo che ci ha copia incollato sarà l'estratto di qualche altro suo contributo per la concreta attività di tutela della salute dei lavoratori.

A proposito dell'articolo della Frascheri, ricordo che la task forze sta già suddividendo in 4 classi di rischio le attività, facendo lei la ri-valutazione del rischio per le varie tipologie di attività.

Come datore di lavoro, a fronte dell'entità del rischio in cui la mia azienda verrà collocata', dovrò attuare le misure conseguenti che saranno indicate dalla Task Force.
Quindi, sia la valutazione dei rischi che le misure da adottare saranno, così sembra, definite dalla Task Force.

Se invece la Task Force lascerà, come hanno fatto alcuni altri Stati (pochissimi, in verità), l'onere della valutazione dei rischi al singolo datore di lavoro, chiedendogli di classificare la propria azienda in base all'attività eseguita, allora dovrà essere questi a definire cosa fare, come farlo, ecc., per tutelare i propri lavoratori e formalizzare il tutto in un nuovo DVR.
Cosa che non credo avverrà in Italia in quanto verrebbe smentito tutto quanto deciso ed attuato fino ad oggi dalle Autorità Pubbliche.

Personalmente penso che si manterrà la stessa linea seguita fino ad oggi e cioè quella in cui la valutazione del rischio da COVID-19 e le conseguenti misure da attuare sono state definite dal Protocollo delle Autorità Pubbliche lasciando ai singoli datori di lavoro con RSPP, RLS e MC, il compito di contestualizzarle in funzione delle specificità dell'azienda.

Leggendo alcuni interventi , mi continuo a domandare quando si capirà che, essendo le norme di Igiene Pubblica sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale in una situazione emergenziale , non vi è alcun bisogno di rimettere mano al DVR , riguardante la gestione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro non certo nelle condizioni di epidemia, ma gestire le attività con le nuove procedure emergenziali imposte dalle Autorità Pubbliche e contestualizzate per la specifica azienda.
Tutto quello indicato dalla Frascheri nell'articolo può esser tranquillamente trattato nella citata Procedura Aziendale per il contenimento del contagio da COVID-19.

In altre parole, con una Procedura specifica in cui sono contestualizzate tutte le misure tecniche ed organizzative per la concreta applicazione delle cautele anticontagio definite dal Protocollo e dalla Task Force, si è tranquillamente in grado di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Questa procedura, rispetto, al DVR, viaggerà ad un livello superiore ma parallelo per il contenimento di questo specifico rischio e terrà conto di tutti gli aspetti ad essa correlati.

Se non terremo distinta la gestione del rischio da contagio da COVID-19 dalla gestione dei rischi professionali, la conseguenza, come continuo a ripetere, è che come Datori di lavoro, dirigenti, Preposti, MC, RSPP, appaltatori, Fornitori vari, CSP /CSE, ecc., saremo sistematicamente coinvolti nei procedimenti penali per non aver segnalato / gestito qualunque tipo di rischio esogeno.

Ovviamente, tutto questo farà comodo e fornirà un nuovo business (in termini economici, di immagine, ecc.) a chi strumentalmente continua a sostenere la necessità di aggiornare il DVR anche per le aziende in cui questo rischio biologico non è presente, neanche a livello potenziale, durante le normali attività.
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
21/04/2020 (10:42:44)
Ovviamente il business è tutto di consulenti ed rspp che anziché aggiornare il DVR al rischio biologico COVID-19, rischio che ha sconvolto l'organizzazione del lavoro di tutte le aziende, pensano di cavarsela con poche paginette di istruzioni su distanze, mascherine e lavaggio delle mani. Un suicidio professionale ai confini della realtà.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
21/04/2020 (12:54:31)
E come al solito, ci tocca smetire Dubini.
Adesso andiamo sul piano economico della faccenda.

Quanto costa un DVR biologico? Quanto costa una procedura? Quindi, un consulente ha MENO business a fare una procedura. Tra l'altro, cosa conterrà mai di più un DVR biologico in termini di protezione lavoratori rispetto ad una procedura di applicazione del DPCM? NULLA.

Non ci ha ancora smentito in merito a 18 quesiti. Come mai?
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
22/04/2020 (09:13:48)
Ovviamente il business è il nostro come consulenti che faremo fare ai datori di lavoro SOLO la contestualizzazione del Protocollo e cioè la concreta applicazione delle migliori misure che le conoscenze scientifiche oggi offrono e non di chi offrirà supporto legali a tutti i lavoratori che saranno incentivati, magari facendogli intravedere chissà quali risarcimenti, a far causa alle aziende non sanitarie perché sono stati contagiati, non si sa dove e non si sa quando, dal Corona Virus.

Proprio l'esatta visione della realtà.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
22/04/2020 (10:29:46)
Una volta ho letto che oltre chi muore per la sicurezza bisogna anche pensare chi vive sulla sicurezza.
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
22/04/2020 (13:18:25)
L'eccellente documento Inail del 21.4.2020, frutto del lavoro della parte ex Ispesl dell'Istituto, che finalmente fa chiarezza facendo piazza pulita di fallaci note e indicazioni amministrative di questo o quel funzionario totalmente fuorvianti, fallaci e in violazione di legge, che invitavano incredibilmente a non valutare tutti i rischi durante il lavoro conseguenti al COVID-19. Come già in passato, per la valutazione dello stress lavoro-correlato, l'Inail individua anche questa volta un eccellente metodo di valutazione di una tipologia di rischio fondamentale nell'ambito dell'aggiornamento obbligatorio del DVR in relazione al rischio biologico da COVID-19. Rischio che, a cascata, obbliga a valutare il rischio di prossimità in relazione alle distanze di sicurezza interpersonale, il rischio legato alla riorganizzazione del lavoro produttivo e alla massiccia adozione del lavoro agile, a distanza, ecc. ecc.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
23/04/2020 (11:07:22)
Qualcuno può spiegare a Dubini che questo documento è destinato come suggerimento alla Task Force e non alle aziende.

Sarà la Task Force a dire cosa e come fare con i contenuti che saranno formalizzati in un DPCM o in un DL da convertire successivamente.
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
23/04/2020 (12:06:42)
Qualcuno può spiegare a Catanoso che la nota INL è destinata ai funzionari INL e non ai datori di lavoro?
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
23/04/2020 (12:08:54)
La Valutazione del rischio da contagio COVID-19 in TUTTI i luoghi di lavoro secondo l'INAIL
Documento tecnico INAIL, 21 Aprile 2020 sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:
- Esposizione : la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- Prossimità : le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- Aggregazione : la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).
Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.
Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:
- Esposizione : la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- Prossimità : le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- Aggregazione : la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).
Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.
In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell’aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell’ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti “terzi”, ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni.
Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione sociale.
Metodologia di valutazione integrata
Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:
- esposizione
- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).
- prossimità
- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non
predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).
Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:
- aggregazione
- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).
Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente.

Continua nel Testo integrale del Documento Tecnico Inail 21.4.2020
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
23/04/2020 (13:37:51)
Avvocato ma ha letto il documento o no?

Ha capito che è un " .. documento ... [in] bozza... attualmente al vaglio del Governo e potrebbe essere la base per la ripartenza ....."

OVVERO non è per le aziende allo stato attuale ? Ma quante volte deve essere smentito in maniera plateale nel web?



Avvocato ma INL non ha "datori di lavoro"?
il D.Lgs 81/08 si applica solo al settore pubblico adesso?
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
23/04/2020 (13:38:49)
Avvocato ma INL non ha "datori di lavoro"?
il D.Lgs 81/08 si applica solo al settore PRIVATO adesso?
pardon'
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
23/04/2020 (15:33:39)
La Nota Inail è destinata ai funzionari INL. Basta leggerla per comprenderlo. Per di più nella seconda parte dice chiaramente che il Protocollo Aziendale anticontagio va armonizzato col DVR e messo in allegato al documento di valutazione dei risultati echi dell'azienda.
Chi scambia per legge valida erga omnes un atto amministrativo interno di una amministrazione statale evidentemente non conosce diritto italiano, con rispetto parlando, s'intende. Tra l'altro l'INL non ha alcuna competenza in materia di sicurezza del lavoro per quanto attiene le attività diverse dai cantiere, e nei cantieri fa verbali di prescrizione ai singoli contravventori, non regole generali per tutti i datori di lavoro di tutti i settori produttivi
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
23/04/2020 (15:56:37)
Mi dispiace continuare a smentirla pubblicamente.

1) INL non si occupa SOLO di cantieri.

Basta andare nel sito per verificarlo.
" Le funzioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono disciplinate dal Decreto legislativo del 14 settembre 2015 n. 149. Funzioni e attribuzioni: in base alle direttive emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Ispettorato esercita e coordina sul territorio nazionale la funzione di Vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze attribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come stabilito dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. All'Ispettorato competono, inoltre, gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, occupandosi delle caratteristiche dei vari cicli produttivi al fine di poter stabilire l'applicazione della tariffa dei premi Emette circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo, previo parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2) la nota dice non parla di armonizzazione. Questo lo ha aggiunto Lei. La nota parla di
“Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un'appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008."

3) INL si è allineata alla valutazione del DPCM.

4) SE la task force NON farà una valutazione dall'alto si dovrà procedere IN FASE 2 ad una valutazione del rischio. Per adesso NON SI HANNO INDICAZIONI.
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
23/04/2020 (16:42:06)
L'articolo 13 del Dlgs 81/2008 è chiarissimo, la vigilanza nei luoghi di lavoro che non sono cantieri è di competenza esclusiva delle Asl. Che lei non lo sappia non desta stupore. Non esiste valutazione del rischio dall'alto, ma solo del datore di lavoro, obbligo indelegabile di cui al dlgs n. 81/2908
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
23/04/2020 (17:05:09)
Dubini mi sa che confone INL con le ASL .. non sono lo stesso ente, ma tanto oramai siamo abituati a doverla smentire e spiegarLe ogni concetto anche quelli più basilari.

Copio incollo un'altra definizione. Art. 2

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

n) “prevenzione” ... «il complesso delle disposizioni o misure necessarie [...] per evitare o diminuire i rischi professionali [...]»...

Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
23/04/2020 (17:14:29)
Articolo 13 - Vigilanza - Decreto legislativo n° 81, 9 aprile 2008
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio:

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
23/04/2020 (17:20:45)
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 149/2015, dal 14 settembre 2015, è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro".
L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Ha una propria autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui spetta il monitoraggio periodico sugli obiettivi e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie, e sotto il controllo della Corte dei Conti.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 109 del 26 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 21 giugno 2016, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, è stato emanato il regolamento che disciplina lo Statuto dell'Ispettorato. Lo Statuto, congiuntamente al decreto istitutivo, ne regolano l'attività. L'Ispettorato ha sede centrale a Roma e ha un massimo di ottanta sedi territoriali.

Le funzioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono disciplinate dal Decreto legislativo del 14 settembre 2015 n. 149. Funzioni e attribuzioni: in base alle direttive emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Ispettorato esercita e coordina sul territorio nazionale la funzione di Vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze attribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come stabilito dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. All'Ispettorato competono, inoltre, gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, occupandosi delle caratteristiche dei vari cicli produttivi al fine di poter stabilire l'applicazione della tariffa dei premi Emette circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo, previo parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In base alle direttive del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali fa proposte inerenti gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche e ne monitora la loro realizzazione; forma e aggiorna il personale ispettivo, compreso quello di INPS e INAIL. Svolge attività di prevenzione e promozione della legalità volte al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nel settore dei trasporti su strada, svolge e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro. Esegue studi ed effettua analisi con riferimento ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi; cura la gestione delle risorse assegnate; si occupa di tutte le ulteriori attività connesse alle funzioni ispettive che vengono ad esso demandate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; riferisce informazioni utili allo svolgimento delle attività istituzionali e alla programmazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

Al fine di evitare la sovrapposizione degli interventi, si coordina con i servizi ispettivi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale. Il d.p.c.m. del 23 febbraio 2016 detta le disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali dell'Ispettorato e il d.p.c.m. del 25 marzo 2016 disciplina la gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché l'attività negoziale dell'Agenzia. Il personale dell'Ispettorato non potrà superare le 6.357 unità divise in diverse qualifiche.

Il personale ispettivo in servizio presso le sedi centrali del Ministero del Lavoro è trasferito, a partire dalla data del 1° gennaio 2017 (art. 2, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2016), nella sede centrale e in quelle territoriali di Roma. A tale personale è stata riconosciuta la facoltà di chiedere di rimanere nei ruoli del Ministero. Gli ispettori dell'INPS e dell'INAIL, invece, restano alle dipendenze degli Istituti di appartenenza con l'attività programmata dall'Ispettorato.

Presso la sede di Roma dell'Ispettorato viene istituito, altresì, il "Comando Carabinieri per la tutela del lavoro". Il Direttore dell'Ispettorato ha il compito di dettare le linee di condotta e i programmi ispettivi periodici per l'attività di vigilanza svolta dall'Arma e il coordinamento con l'Ispettorato. I funzionari ispettivi di INAIL e INPS assumono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con l'acquisizione di tutti i poteri già conferiti agli ispettori ministeriali in modo da assicurare, così, omogeneità nell'attività di vigilanza. I dirigenti dell'Ispettorato curano l'attuazione dei programmi stabiliti dal Direttore, adottando i relativi atti ed esercitando i relativi poteri di spesa, formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore e gestiscono la spesa, il personale e le risorse strumentali assegnate ai propri uffici.

L'Ispettorato si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità.

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2016 individua anche le risorse finanziarie già assegnate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da trasferire all'Ispettorato, comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale in forza all'Ispettorato stesso che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi. Sono inoltre trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero, dell'INPS e dell'INAIL finalizzate alla formazione del personale ispettivo. Le entrate dell'Ispettorato sono costituite, altresì, da eventuali risorse aggiuntive provenienti da compensi per servizi prestati o da altri proventi patrimoniali o di gestione. In capo al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono posti i poteri di vigilanza, di ispezione e di indirizzo. In particolare, il Ministro si occupa di emanare direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, di approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché i programmi di attività dell'Ispettorato e provvede, inoltre, all'acquisizione di dati e notizie con indicazione di altre eventuali e specifiche attività da intraprendere
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0
23/04/2020 (17:25:32)
Lei cita una norma che non c'entra nulla con gli obblighi dell'81/2008: nel caso specifico degli obblighi di sicurezza all'INL si applica l'articolo 13 dello stesso decreto.
Articolo 13 - Vigilanza - Decreto legislativo n° 81, 9 aprile 2008
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio:

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
26/04/2020 (20:18:21)
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 24 aprile 2020 pagina 14
"e. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della
salute dei lavoratori".
Rispondi Autore: Sebastiano - likes: 0
28/04/2020 (01:02:02)
Salve, nella struttura in cui lavoro abbiamo un problema, un collega ha la moglie che lavora come infermiera in un covid hospital, per un mese siamo riuscito a tenerlo fermo ma adesso pretende di rientrare, il problema é anche che la nostra titolare non ci tutela e vuole farlo rientrare. Noi siamo tutti preoccupati per é sempre un soggetto a rischio che in qualsiasi momento potrebbe infettarsi. Abbiamo esposto le nostre ragioni alla titolare, ma non ci ascolta. La responsabile che controlla la situazione in zona ci ha detto che la titolare deve prendersi la responsabilità e tutelarci e se proprio deve rientrare fornire tutti i DPI adeguati, cosa che lei per motivi economici non vuol fare. Cosa dobbiamo fare?
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
28/04/2020 (08:19:54)
Teoricamente si dovrebbero applicare le condizioni di sempre, ovvero temperatura in ingresso, mascherine chirurgiche sotto 1 metro etc.

Non sono previsti particolari obblighi.

Se lavorate sotto 1 metro la titolare ha l'obbligo (indipendentemente da mariti, mogli etc.) di darvi le mascherine.
Il MC dovrebbe fare uno screening per soggetti fragili, ma anche questa misura è a monte di tutto.

E' altamente consigliata la fornitura di mascherine anche se distanza > 1 metro (anche mascherine lavabili non certificate visto che non sono obbligatorie) ma ripeto allo stato attuale non ci sono obblighi particolari.
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
28/04/2020 (10:03:51)
C'è anche la circ 6360 del 27/02/20 che fa riferimento a sanitari senza dpi o con dpi non idonei.
In questo senso si potrebbe considerare un contatto stretto a rischio, mi auguro non sia questo il caso...
Rispondi Autore: monica - likes: 0
08/05/2020 (21:06:52)
gentili signori, io avrei bisogno di un consulto, un lavoratore delleo spettacolo per partecipare a un set dovrebbe firmare un documento richiesto dalla produzione una autocertificazione( e fino a qui tutto normale) con aggiunta di maleva di responsabilità morale civile e penale in caso l?attore si ammali sul set o dopo il set. A me semrba una cosa non legale, ma mi sono sentita di scrivervi per capire da chi ne sa più di me cosa posso rispondere a queste persone. c'è una legge che tutela il lavoratore? in questo senso? teniamo conto che gli attori per produzione pubblicitarie sono soggetti assutni regolarmente e che vengono collocati . avete consigli?
Rispondi Autore: Simone - likes: 0
15/05/2020 (22:14:34)
Buonasera...avrei una domanda importante sulla mia situazione!!!mi hanno vietato di lavorare fino al 30 luglio perché sono un soggetto con patologie e quindi "soggetto a rischio"!!!possono farlo?non c'è una soluzione per tornare a lavorare?il medico del lavoro mi ha detto che, al momento, non c'è soluzione!!!è vero?
Rispondi Autore: MassimoLuglio - likes: 0
29/05/2020 (11:09:38)
La mia azienda(una multinazionale)
mi sta obbligando a pulire i bagni che usano altre 6 persone, perché non vuole farlo fare all'impresa delle pulizie che già lo fa tre volte la settimana, lo può fare?
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
09/06/2020 (19:31:22)
La Valutazione Rischio Contagio Covid-19 sul lavoro col metodo Inail
avv. Rolando Dubini, Foro di Milano, cassazionista.

L’INAIL ha prodotto un “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”.
L'Inail offre un metodo di valutazione del rischio di contagio molto intuitivo, semplice, rapido, e perfettamente coordinato con il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e Parti sociali il 24 aprile 2020, e oggi allegato 12 del DPCM del 17 maggio 2020.
Il Rapporto dell’INAIL identifica le seguenti tre variabili sulle quali “costruire” la classificazione del rischio contagio:
a) Esposizione, intesa come la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio durante lo svolgimento delle specifiche attività lavorative (ad esempio come il settore sanitario, la gestione dei rifiuti speciali, i laboratori di ricerca, etc.)
b) Prossimità, ovvero, le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non consentono una sufficiente distanza sociale (particolari compiti eseguiti nelle catene di montaggio, ad esempio) per parte del tempo lavorativo o per la quasi totalità
c) Aggregazione, che interessa la tipologia di lavoro quando prevede il contatto con altre persone oltre ai lavoratori dell’impresa (ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.)
Le prime due variabili (esposizione e prossimità) presentano entrambe delle scale di misurazione, da zero a quattro. L’incrocio delle misurazioni singole, determina una prima classe di rischio. Il tutto, mediante la nota ed oramai diffusa matrice di valutazione del rischio. La terza variabile, invece, altro non è che un correttivo da apportare al risultato della matrice. Trattasi della variabile aggregativa legata alla presenza di persone diverse dal gruppo lavorativo aziendale (clienti, fornitori, ad esempio).

Una volta determinata la classe di rischio, come di consueto, si passa alla definizione delle misure da adottare. In modo molto pratico l’INAIL definisce alcune misure al fine di evitare il contagio. Queste misure, a loro volta, si suddividono in:

1. Misure organizzative
2. Misure di prevenzione e protezione
3. Misure di attivazione e nel caso di focolai epidemici
Gran parte di quanto proposto è pienamente in linea col citato Protocollo Condiviso del 24/04/2020. Un metodo semplice, di immediata applicazione, coerente con la cornice del D. Lgs. n. 81/2008.
Come afferma il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 … misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, Allegato 17 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 - SCOPO E PRINCIPI GENERALI : " il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia".
Va pure ricordata la DIRETTIVA (UE) 2020/739 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2020 recante "inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione", che porta all'inserimento dell'agente biologico SARS-CoV-2 come agente biologico del 3° gruppo nel D.Lgs. n. 81/2008 e che afferma con chiarezza che la direttiva " stabilisce, per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici, le misure da adottare al fine di determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori a tali agenti". Per qualsiasi attività. La direttiva afferma la necessità di "mantenere i suoi standard elevati al fine di garantire un’adeguata protezione della salute dei lavoratori, particolarmente importante nel contesto di una crisi sanitaria mondiale. La pandemia di Covid‐19, una nuova malattia da coronavirus, ha colpito tutti gli Stati membri dall’inizio del 2020 e sta causando gravi perturbazioni in tutti i settori e servizi, con ripercussioni dirette sulla salute e la sicurezza di tutti i lavoratori ovunque nell’Unione". Perciò, " in considerazione dei dati clinici ed epidemiologici attualmente disponibili concernenti le caratteristiche del virus, come le modalità di trasmissione, le caratteristiche cliniche e i fattori di rischio per l’infezione, è opportuno aggiungere con urgenza il SARS-CoV‐2 all’allegato III della direttiva 2000/54/CE al fine di continuare a garantire un’adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. Attualmente non sono disponibili vaccini o cure efficaci, ma si stanno compiendo sforzi significativi a livello internazionale e finora è stato individuato un numero considerevole di vaccini candidati. Tenuto conto delle prove scientifiche più recenti e dei dati clinici disponibili nonché dei pareri forniti da esperti che rappresentano tutti gli Stati membri, il SARS-CoV‐2 dovrebbe quindi essere classificato come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3".
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
09/06/2020 (19:32:45)
Il lavoro di pulizia e di sanificazione prevede la valutazione del rischio lavorativo, la fornitura di DPI idonei, una formazione adeguata.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
09/06/2020 (19:33:55)
Il medico competente è responsabile del giudizio di idoneità, che vincola il lavoratore fragile.
Rispondi Autore: Ospite - likes: 0
20/06/2020 (08:41:06)
Dopo un lungo periodo di smart working, il datore di lavoro puo’ richiedere al dipendente di sottoscrivere una dichiarazione di buon comportamento “nella vita privata” prima di fare rientrare il dipendente in ufficio?

Di seguito il testo da sottoscrivere: “sono consapevole e responsabile della mia salute, e adotto tutte le misure raccomandate per prevenire l’infezione da Covid-19. Pertanto, il datore di lavoro conta sul mio impegno e sulla mia responsabilità di rispettare le norme sanitarie definite dall’autorita’ sanitaria e dal datore di lavoro nella mia vita quotidiana”.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
21/09/2020 (15:12:34)
Purtroppo lo svolgimento della pandemia mi ha dato ragione su tutto il fronte e smentito tutti i critici contrari all'uso generalizzato delle mascherine. Usiamo e facciamo usare le mascherine, igienizziamo frequentemente le mani e manteniamo la distanza di sicurezza, meglio due metri che uno.
Il rischio Covid-19 è un rischio permanente, metterlo nella valutazione dei rischi è prima di tutto una questione di buon senso.
Rispondi Autore: massimo - likes: 0
13/10/2020 (16:08:35)
salve. con le misure anti covid in un ufficio quanti impiegati possono stare per otto ore lavorative?
Rispondi Autore: Morello Paride - likes: 0
16/10/2020 (22:06:52)
Salve io lavoro come tecnico e manutentore di impianti di gas medicinale presso le Asl e più volte devo entrare nei reparti a rischio biologico corona virus per sistemare prese che perdono oppure sostituirle o vari controlli vorrei sapere il mio datore di lavoro cosa dovrebbe darmi di dpi obbligatori grazie della vostra collaborazione
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
26/05/2021 (18:23:50)
Arrivano le prime pronunce della Cassazione riguardo quanto discusso.
Cassazione Penale, Sez. 4, 24 maggio 2021, n. 20416 - Reato di epidemia colposa da Covid 19 nella casa di riposo. Non sussiste nesso di causalità tra l'omessa integrazione del DVR con il rischio biologico e la diffusione del virus

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