Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Le responsabilità dei membri del CdA e dei soggetti sopra il CdA

Le responsabilità dei membri del CdA e dei soggetti sopra il CdA
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Sentenze commentate

16/01/2020

La (pluri)datorialità e le deleghe nel CdA, gli obblighi di vigilanza e intervento sostitutivo, gli effettivi poteri decisionali esercitati nel CdA o fuori da esso da organi esterni: le sentenze di Cassazione Penale degli ultimi 10 anni.

Procedendo in ordine cronologico dalle sentenze più risalenti alle più recenti, occorre anzitutto premettere che, già dieci anni fa, la Cassazione Penale affermava che, “per consolidata, e condivisibile, giurisprudenza di questa Corte, nelle imprese gestite da società di capitali […], gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione (così, “ex plurimis”: Sez.4, n.988 del 11/07/2002 ud.-dep.14/01/2003-Macola ed altri, Rv.226999; Sez.4, n.6280 del 11/12/2007 ud.-dep. 08/02/2008-Mantelli ed altro, Rv.238958).”

 

Nel caso di specie, “a ciò aggiungasi, “ad abundantiam”, che il G. era stato anche nominato amministratore delegato della società; né il ricorrente ha allegato documentazione da cui poter desumere l’esistenza di una delega specifica al Presidente del Consiglio di Amministrazione in materia di sicurezza del lavoro” (Cassazione Penale, Sez. IV, 26 maggio 2010 n.20052).

 

Storicamente, ha rivestito una grande importanza nello sviluppo degli orientamenti giurisprudenziali in materia la sentenza della Suprema Corte del 2010 sul caso Montefibre di Verbania (rischio amianto).

 

Secondo questa pronuncia ( Cassazione Penale, Sezione IV, 4 novembre 2010 n.38991), “anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo in caso di mancato esercizio della delega.”

 

Il criterio per l’identificazione delle responsabilità dei membri del CdA in presenza di delega di gestione sancito da tale pronuncia è il seguente: “in sostanza, in presenza di strutture aziendali complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti se sono il frutto di occasionali disfunzioni; quando invece sono determinati da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali e quindi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione. Diversamente opinando, si violerebbe il principio del divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia, il quale prevede che pur sempre a carico del delegante permangano obblighi di vigilanza e di intervento sostitutivo”.

 

 

Pubblicità
MegaItaliaMedia
 

 

Pertanto, “in definitiva, anche in presenza di una delega di funzioni ad uno o più amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro), la posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio non viene meno, pur in presenza di una struttura aziendale complessa ed organizzata, con riferimento a ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attengono direttamente alla sfera di responsabilità del datore di lavoro.”

 

Qualche anno dopo, Cassazione Penale, Sez. IV, 20 maggio 2013 n.21628 ha avuto modo di ribadire che, “secondo consolidato orientamento di questa Corte, nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

E difatti il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non può, da solo, essere considerato rappresentante della società, appartenendo la rappresentanza all’intero consiglio di amministrazione, salvo delega conferita ad un singolo consigliere, amministratore delegato, in virtù della quale l’obbligo di adottare le misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce dal consiglio di amministrazione al delegato, rimanendo in capo al consiglio di amministrazione residui doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega.”

 

Con riferimento ad una fattispecie relativa ad una Società a Responsabilità Limitata, Cassazione Penale, Sez. IV, 9 dicembre 2013 n.49402 ha poi affermato che ““in tema di sicurezza e di igiene del lavoro, nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all’interno dell’azienda, e quindi con i vertici dell’azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni” (Sez.3, Sentenza n.12370 del 09/03/2005 Rv.231076), con la conseguenza che “gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione” (Sez.4, Sentenza n.6280 del 11/12/2007 Rv.238958).”

 

Pertanto “ne discende la possibilità della coesistenza, all’interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro, cui incombe l’onere di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l’esatto adempimento degli obblighi di sicurezza.

Il principio del cumulo delle responsabilità in capo ai rappresentanti della componente datoriale non trova applicazione nel caso di esistenza di una delega esplicita […] della posizione di garanzia, quest’ultima ravvisabile nell’incarico conferito, anche in assenza di atto espresso, a una figura prevenzionale specificamente preposta a garantire gli obblighi attinenti alla sicurezza.”

 

Veniamo ora ad esaminare sentenze più recenti ed in particolare quella di Cassazione sul caso Fibronit (Cassazione Penale, Sez.IV, 27 aprile 2018 n.18384) la quale, nel pronunciarsi sulle responsabilità di due membri del CdA, dopo aver descritto la struttura di partecipazioni in cui si inseriva la controllata F. s.p.a., sottolinea il notevole distacco esistente tra il board organizzativo e decisionale (definito “forte e compatto”), costituito dalla Finanziaria F. s.p.a. e la platea del Consiglio di Amministrazione della partecipata (di cui gli imputati facevano parte), “priva di qualsiasi delega sulla sicurezza sul lavoro, autarchica esclusivamente quanto a tenuta della contabilità e più in generale limitatamente ai servizi amministrativi.”

 

Nel caso specifico la Suprema Corte premette che “sovvertendo le argomentazioni del Tribunale di Pavia il giudice di appello poneva in rilievo come, nella giurisprudenza di legittimità, si stesse progressivamente affermando il principio secondo il quale la posizione di garanzia del rischio connesso alla lavorazione industriale nelle aziende articolate, non fosse in capo ad ogni dirigente avente una formale veste apicale, bensì solo ai soggetti titolari di un effettivo potere decisionale, in grado di attuare le misure di prevenzione mancanti o insufficienti e pertanto a chi in concreto esercitasse tale potere.

Evidenziava pertanto come i due alti dirigenti, pure inseriti nel consiglio di amministrazione della F., per curriculum professionale, competenze specifiche nel settore commerciale e distanza dal luogo di produzione, erano ben lungi da possedere competenze e responsabilità che consentissero loro di realizzare, a partire dall’assunzione del ruolo all’interno dell’organo collegiale, la esigenza di una radicale trasformazione dei mezzi e delle modalità di lavorazione nella prospettiva indicata in imputazione, privi come erano di specifiche deleghe e tenuto conto della esistenza di un board decisionale che faceva capo alla proprietà aziendale e a figure tecniche di primissimo rilievo che si erano succedute in ruoli dirigenziali dell’azienda F. (S., CA. e Cu.).”

 

La Cassazione aggiunge che “evidenziava in particolare la Corte di Appello, richiamando paragrafi interi della decisione a S.U.  38343/2014 (ThyssenKrupp), che il Tribunale di Pavia, contrariamente a quanto indicato nella richiamata pronuncia, si era affidata ad un criterio formale, indiscriminatamente estensivo, della posizione di garanzia nelle imprese pluri-articolate, senza alcuna verifica della ricorrenza di un effettivo potere gestionale del rischio da parte dei prevenuti accompagnato dalla concreta possibilità di organizzazione, di gestione, di controllo e di spesa, ma limitandosi ad ascrivere loro una carenza del potere di vigilanza, laddove dallo studio della evoluzione societaria F. emergeva palese l’assoluta limitatezza e residualità delle attribuzioni del CdA, in presenza di società controllante capogruppo (Finanziaria F. s.p.a.) che assommava deleghe in servizi amministrativi, personale, acquisti ed esportazione, di fatto precludendo qualsiasi iniziativa del C.d.A. nella gestione della spesa per l’acquisto di beni e servizi a tutela del lavoro.”

 

In partica secondo la Corte di Appello di Milano “le strategie aziendali venivano assunte ed attuate al di fuori di provvedimenti consiliari o comunque nell’ambito del consiglio di amministrazione della holding controllante, né poteva ritenersi accertabile, sulla base di criteri probabilistici, la incidenza dell’inerzia del singolo consigliere privo di deleghe sul fatto illecito realizzato dal delegato, in presenza di board decisionale forte e compatto, che coincideva con la proprietà azionaria, certamente indifferente alle segnalazioni e dell’assoluta inefficienza delle eventuali dimissioni da rassegnare.”

 

Avverso la sentenza della Corte d’Appello hanno proposto ricorso per Cassazione la Procura Generale e le parti civili.

La Cassazione ha rigettato i ricorsi confermando così l’impostazione della Corte d’Appello.

 

Infatti - secondo la Suprema Corte - “il giudice distrettuale, con corrette argomentazioni in fatto prive di vizi logici, ha innanzi tutto rappresentato come la struttura di partecipazioni in cui si inseriva la controllata F. s.p.a. esprimesse un evidente distacco tra il board organizzativo e decisionale, costituito dalla Finanziaria F. s.p.a., che gestiva anche i servizi relativi al personale e agli acquisti (tra cui le materie prime, i prodotti finiti, macchinari, scorte, ricambi, accessori e ogni altro bene e merce ritenuti necessari) e la platea del consiglio di amministrazione della partecipata, priva di qualsiasi delega sulla sicurezza sul lavoro, autarchica esclusivamente quanto a tenuta della contabilità e più in generale limitatamente ai servizi amministrativi.”

 

Inoltre “la Corte in particolare ha adeguatamente indicato che i membri del consiglio di amministrazione erano privi di autonomia gestionale e di autonoma capacità di spesa, con la conseguenza che non passava sotto il loro deliberato tanto la decisione di impiegare materie prime diverse dall’amianto, quanto la implementazione dei sistemi di sicurezza sul lavoro.”

 

Per quanto concerne poi l’argomentazione sollevata dal Tribunale “fondata sostanzialmente sul dato normativo (art.2392 cod.civ.) il quale, nella originaria formulazione, prevedeva la responsabilità solidale di ciascun membro del consiglio di amministrazione per non aver vigilato sul generale andamento della società”, la Corte d’Appello aveva evidenziato “che comunque si sarebbe trattata di una responsabilità di secondo livello, che diveniva attuale solo in presenza di un illecito ascrivibile agli organi titolari di deleghe o muniti di poteri decisionali, e previa verifica della rappresentazione, in capo agli amministratori privi di deleghe, della incombente situazione di pericolo per la sicurezza dei lavoratori e della possibilità da parte di essi di promuovere, presso la capogruppo, l’attuazione di misure di salvaguardia integrative, ovvero di esprimere un dissenso operativo, in quanto funzionale a stimolare la realizzazione di interventi correttivi, in termini prevenzionistici, o dismissivi del pericoloso vettore di polveri nocive.”

 

La sentenza richiama dunque, con riferimento alla mancanza di effettivi poteri dei due imputati quali membri del CdA, la sostanziale “inutilità dell’impugnazione del deliberato consiliare in presenza di atti di indirizzo societario che si articolavano al di fuori della sede propria” nonché la “mancanza di momenti deliberativi in cui sarebbe stato possibile esprimere l’eventuale dissenso alla politica aziendale sulla sicurezza”.

 

La Cassazione conferma infine la correttezza dell’impostazione della Corte d’Appello allorché, sul piano della causalità, “rappresentava come con assoluta probabilità il dissenso e la critica, pure veicolati dai componenti del consiglio di amministrazione nei canali istituzionali segnalati dal primo giudice, non sarebbero valsi a muovere le scelte societarie nella direzione auspicabile, laddove i vertici decisionali della società avevano palesato compattezza e impermeabilità in relazione alle scelte di fondo di politica aziendale, proprio in ragione del solco tracciato nell’esercizio dei poteri di gestione e di spesa tra società finanziaria capofila rispetto alle società controllate ed ai loro organi consiliari.”

 

Concludiamo questa rassegna - condotta come sempre senza pretese di esaustività - con una sentenza del 2019 ( Cassazione Penale, Sez.IV, 12 giugno 2019 n.25836) che ha richiamato (e confermato) anche in tempi più recenti i “principi espressi in sede di legittimità” - su ricostruiti - “in base ai quali, nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega validamente conferita della posizione di garanzia (così Sez.4, n.49402 del 13/11/2013, Rv.257673-01 in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la condanna per omicidio colposo dell’amministratore delegato di società da cui dipendeva il lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro; conformi: Sez.4, n.6280 del 11/12/2007 Rv.238958; Sez.3, n.12370 del 09/03/2005 Rv.231076).”

 

Dunque “ne discende la possibilità della coesistenza, all’interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro, su cui incombe, allo stesso modo, l’onere di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l’esatto adempimento degli obblighi di sicurezza.”

 

Pertanto secondo la Cassazione “si è quindi data, in sentenza, corretta attuazione all’orientamento pressoché unitario della giurisprudenza di legittimità che individua un “cumulo delle responsabilità” in capo ai rappresentanti della componente datoriale delle società di capitali, il cui limite di estrinsecazione può essere ravvisato solo ove esista una delega esplicita o implicita della posizione di garanzia che, in questo caso, risulta del tutto assente.”

 

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 20052 del 26 maggio 2010 - Responsabilità penale in una s.p.a.

 

Corte di Cassazione - Sentenza n. 38991 del 4 novembre 2010 – Sicurezza sul lavoro: responsabilità dell’intero Consiglio di Amministrazione anche in caso di delega di gestione.

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 21628 del 20 maggio 2013 - Infortunio mortale di un lavoratore schiacciato da una balla di cellulosa e responsabilità del CDA. La responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa dalla designazione di un RSPP

 

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 49402 del 9 dicembre 2013 (u. p. 13 novembre 2013) - Ric. B.G. e L.G. - In tema di sicurezza sul lavoro nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti che hanno i poteri effettivi di gestione e di spesa per cui i relativi obblighi gravano su tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 18384 del 27 aprile 2018 - Respinto il ricorso della Procura contro l'assoluzione dei due ex consiglieri di amministrazione della Fibronit per omicidio colposo a causa dell'amianto

 

Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n. 25836 del 12 giugno 2019 - Operaio polivalente schiacciato dal rullo compattatore. Responsabili il presidente del cda, l'amministratore delegato, il preposto e il coordinatore




Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!