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Sulle responsabilità di un coordinatore per la folgorazione di un operaio

Sulle responsabilità di un coordinatore per la folgorazione di un operaio
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Sentenze commentate

05/09/2019

Un operaio rimane folgorato per contatto con il cavo mono-fase di servizio ad illuminazione privata di una chiesa. La responsabilità del coordinatore. Il commento alla sentenza della Cassazione n. 27187 del 19 giugno 2019.


1. Fatto

La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato le attenuanti generiche prevalenti e ha ridotto la pena a mesi 9 di reclusione, confermando la condanna di A.DB. per il reato di cui agli artt. 40, 113, 589, primo e secondo comma, cod.pen., perché, in cooperazione colposa con altri, nella veste di coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori, per colpa consistita nel non aver verificato con le opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento relative alla presenza di linee elettriche in cantiere e al rischio di elettrocuzione e per non aver verificato l'idoneità del piano di sicurezza operativo, non impediva la morte di L.DF., dipendente della Edil Group di C.F., che restava folgorato per contatto - elettrocuzione con il cavo mono-fase di servizio ad illuminazione privata della chiesa, dove si stavano svolgendo i lavori - 26 settembre 2014.

 

2. Diritto

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “per pacifica giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell’attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo” (da ultimo v. Cass. n. 3288 del 27/09/2016, dep. 2017, Bellotti e altro, Rv. 269046)”.

 

E ancora: “[…] la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio per l'ipotesi in cui i lavori contemplino l’opera, anche non in concomitanza, di più imprese o lavoratori autonomi le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione od interferenza, e non il sovrintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal piano operativo di sicurezza(Cass. n. 34869 del 12/04/2017, Leone, Rv. 270756)” fatto salvo il dovere disospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni” ( Cass. n. 36510 del 1/09/2014).


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In tal senso la giurisprudenza costante di legittimità sottolinea che «in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l’obbligo, previsto dall'art. 92, lett. f), delD.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate» (Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016, Battisti, Rv. 267735).

 

In particolare «in materia di infortuni sul lavoro, ilcoordinatore per l'esecuzione dei lavori ex art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la condanna pronunciata nei confronti dei coordinatori per la sicurezza che nel corso dell'avvicendamento tra due imprese, mentre erano in corso lavori in quota, avevano omesso per alcuni giorni di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni dei piani di sicurezza, causando lesioni personali ad un lavoratore)» (Sez. 4, n.47834 del 26/04/2016, Prette e altri, Rv. 268255).

La configurazione complessiva del cantiere è compito dal lato sicurezza del coordinatore, mentre il datore di lavoro deve organizzare la quotidiana vigilanza sui propri lavoratori: «in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del coordinatore per la sicurezza in relazione al crollo di un'impalcatura)» (Sez. 4, n.46991 del 12/11/2015, Porterà e altri, Rv. 265661).

 

La sentenza che si commenta si muove lungo questo solco giurisprudenziale di legittimità, e ribadisce con forza che: “in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori ha ad oggetto il rischio per l'ipotesi in cui i lavori contemplino l'opera, anche non in concomitanza, di più imprese o lavoratori autonomi le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione od interferenza (Sez. 4, n.34869 del 12/04/2017 ud. - dep. 17/07/2017) e che la condotta contestata e accertata è riconducibile alla funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore, riferita anche sul rischio che deriva dall’interferenza delle imprese con un determinato luogo di lavoro”.

 

Nel caso di specie il giudice d’appello, in ciò successivamente confortato dalla Cassazione, ha ritenuto che sia ascrivibile al coordinatore l’infortunio “in cooperazione colposa con altri”. Infatti nella veste di coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori – come già indicato nelle parte iniziale di questo commento - “per colpa consistita nel non aver verificato con le opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento relative alla presenza di linee elettriche in cantiere e al rischio di elettrocuzione e per non aver verificato l'idoneità del piano di sicurezza operativo, non impediva la morte di L.DF., dipendente della Edil Group di C.F., che restava folgorato per contatto - elettrocuzione con il cavo mono-fase di servizio ad illuminazione privata della chiesa, dove si stavano svolgendo i lavori”.

 

Il giudice di appello ha sottolineato che "il ponteggio non era protetto dalla rete nel lato interno dove passava tangenziale la linea elettrica fino all'attacco sulla parete dell'edificio e verso la quale, ragionevolmente, il L.DF., che ragionevolmente stava trasportando un cavo arrotolato elettrico, poi trovato sul terreno in corrispondenza, si era sporto per motivi che costituiscono oggetto di ipotesi" e che "è certo che il L.DF. non ha cercato di aggirare la rete di protezione dato che in quel tratto di ponteggio non era stata allestita".

 

Infine un altro punto di notevole interesse della sentenza – che si allega al commento - è che il giudice che ha condannato il coordinatore si è, peraltro del tutto legittimamente, discostato dalle valutazioni espresse dai tecnici ASL dello Spisal e dal consulente del Pubblico Ministero, utilizzando principi di comune esperienza: “in tema di istruzione dibattimentale, quando per la ricostruzione della eziologia dell'evento sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, il giudice non può prescindere dall'apporto della perizia per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche e tecniche, perché l'impiego della scienza privata costituisce una violazione del principio del contraddittorio nell'iter" di acquisizione della prova e del diritto delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso (Sez. 4, n. 54795 del 13/07/2017 ud. - dep. 06/12/2017, Rv. 271668 - 01). Tuttavia, nel caso di specie, la Corte [d’appello] si è discostata dalle ipotesi formulate dei tecnici della Spisal e del consulente della pubblica accusa non sulla base di cognizioni tecniche specialistiche, ma semplicemente sulla base dell'esame dei luoghi e degli elementi di fatto a loro disposizione, pervenendo a conclusioni diverse del tutto legittime alla luce del principio del libero convincimento, fondate sull'analisi di tutti gli elementi probatori raccolti”.

 

 

Rolando Dubini, avvocato in Milano

 

 

Scarica la sentenza di riferimento:

Corte di Cassazione - Cassazione Penale sezione IV – Sentenza n. 27187 del 19 giugno 2019 - Operaio folgorato per contatto-elettrocuzione con il cavo mono-fase di servizio ad illuminazione privata della chiesa. Responsabilità del coordinatore.


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Rispondi Autore: Maria Cristina Motta - likes: 0
05/09/2019 (08:54:56)
Ma si trattava di un cavo monofase alimentato e praticamente scoperto?
Il ponteggio era messo a terra?
Esistevano protezioni sulla linea elettrica della chiesa?

Sarebbe interessante capire meglio la dinamica di questo indicente mortale!
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
09/09/2019 (22:39:26)
Il coordinatore ha chiesto il rito abbreviato ed é arrivato in Cassazione, altri imputati hanno appena finito il processo di primo grado.
Ecco le tappe del procedimento.
2015
sul tetto della chiesa,
il parroco va a processo
Mel, il sacerdote nei guai con altre 8 persone per la morte di un operaio trevigiano
BELLUNO Rinviato a giudizio anche don Giuseppe De Nardo, arciprete della chiesa di Villa di Villa a Mel, che tanti sacrifici aveva affrontato perché la ditta trevigiana «Edil Group» di Pieve di Soligo potesse restaurare la chiesa della frazione zumellese, dove perse la vita il 42enne Loris De Faveri il 26 settembre 2014 in un incidente sul lavoro. Con il sacerdote a processo altre sei persone, mentre il direttore dei lavori, 38enne di Mel e il coordinatore dei lavori, 60enne di Pedavena (i loro nomi non sono stati diffusi) hanno ottenuto il giudizio col rito abbreviato. La Procura di Belluno aveva chiuso le indagini per nove persone, indagate per la morte dell’operaio trevigiano di Farra di Soligo folgorato mentre stava rifacendo il tetto della chiesa di Villa di Villa. Quattro le ditte incolpate d’illecito amministrativo, in riferimento all’omicidio colposo, per non aver osservato le norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro. Potrebbero esser condannate al pagamento di una sanzione, se venissero provati i fatti, solo dal giudice penale.
De Faveri alle 11.15 di quel venerdì 26 settembre si trovava sul tetto della chiesetta di San Nicolò in restauro, a ridosso del corrimano di protezione del ponteggio. Sfiorò il cavo non protetto della linea elettrica al servizio dell’edificio di culto, rimanendo folgorato. Pare che in quel momento, si stesse svolgendo un funerale, ecco perchè la linea elettrica - staccata per consentire i lavori - era stata momentaneamente ripristinata senza avvisare la vittima. Nel capo d’imputazione si trovano a vario titolo: il committente, il parroco di Mel, don Giuseppe De Nardo; il 38enne titolare della ditta «Lorenzon costruzioni » di Pieve di Soligo, Andrea Lorenzon; il capocantiere Ottavio Paier, 42 anni di Cison di Valmarino (Treviso); la titolare della «Edil Group Srl», ditta subappaltatrice e esecutrice dell’opera; Francesca Cais, 46 anni di Conegliano e il preposto Mauro Meler di Pieve di Soligo 47 anni; il titolare della «Altedil Sr»l di Istrana, la ditta che ha installato il ponteggio, Andre a Dur igon 43enne di Istrana e chi ha eseguito l’intervento provvisorio sul quadro elettrico, Mario Dall’Asen, 73 anni di Mel.
23 settembre 2015

2017
folgorato in chiesa, i periti: «Erano cavi killer, bastava toccarli»
Venerdì 2 Giugno 2017
diOlivia Bonetti
MEL - «Chiunque avesse toccato quel cavo sarebbe morto: era in situazione precaria». Non hanno lasciato spazio a dubbi i consulenti di Procura e parte civile che ieri hanno parlato in Tribunale a Belluno nel processo per la morte di Loris De Faveri di Farra di Soligo. Il tecnico trevigiano della Edil Group morì il 26 settembre 2014 a 42 anni, folgorato da un cavo elettrico mentre lavora al restauro del tetto della chiesa di Villa di Villa di Mel.
Per la Procura si trattò di omicidio colposo. Alla sbarra con quell'accusa oltre al committente, ovvero il parroco don Giuseppe De Nardo, 78 anni, originario di Refrontolo ci sono altri 6 imputati: il 39enne titolare della ditta Lorenzon Costruzioni di Pieve di Soligo, Andrea Lorenzon; il capocantiere Ottavio Paier, 44 anni di Cison di Valmarino; la titolare della Edil Group srl, ditta subappaltatrice ed esecutrice dell'opera, Francesca Cais, 48 anni di Conegliano e il preposto Mauro Meler di Pieve di Soligo 49 anni; il titolare della Altedil srl di Istrana, la ditta che installò il ponteggio, Andrea Durigon 44enne di Istrana e Mario Dall'Asen, 74 anni di Mel, che eseguì l'impianto elettrico provvisorio.

2019
folgorato in chiesa: chiesti 2 anni di carcere per il parroco
Sabato 22 Giugno 2019
FARRA DI SOLIGO - Quattordici anni di condanne totali chieste ieri dal pm per la morte di Loris De Faveri, tecnico 42enne di Farra di Soligo morto folgorato sulla chiesa di Villa di Villa (Mel) il 26 settembre 2014. «L'evento - ha detto al termine della sua requisitoria il pm Sandra Rossi è avvenuto a causa del verificarsi in contemporanea di diverse condizioni e azioni non intraprese. Tutte non hanno impedito, e quindi hanno causato, il sinistro». Per questo il pm Rossi, ieri in Tribunale a Belluno, ha chiesto al giudice 2 anni di reclusione per ciascun imputato, concedendo le generiche.

In 7 sono alla sbarra: il parroco di Villa di Villa, committente dell'opera, Giuseppe De Nardo, 81enne di Refrontolo, Andrea Lorenzon 42enne di Farra di Soligo titolare della Lorenzon Costruzioni, il capocantiere Ottavio Paier, 47 anni di Cison di Valmarino, Francesca Cais, 50enne di Conegliano, la titolare della Edil Group srl (subappaltatrice ed esecutrice dell'opera), il preposto Mauro Meler, 51enne di Pieve di Soligo, Andrea Durigon 44enne di Istrana, ovvero il titolare della Altedil srl di Istrana, che installò il ponteggio e Mario Dall'Asen, 77 anni di Mel, che eseguì l'impianto elettrico provvisorio in canonica.
Nel processo sono incolpate quattro ditte: Lorenzon costruzioni srl e Edil Group di Pieve di Soligo, Altedil di Istrana e Dall'Asen impianti di Mel. È la cosiddetta responsabilità amministrativa, per cui l'azienda rischia in prima persona multe salatissime. Il pm ha chiesto ieri 150mila euro ciascuna.
LE DIFESE Sono seguite le arringhe dei vari difensori, che di fatto si sono rimbalzati l'una l'altro le responsabilità, chiedendo sempre l'assoluzione. Hanno sottolineato anche il comportamento dell'operaio, di fronte ai famigliari presenti in aula (sono usciti dal processo dopo il risarcimento). De Faveri infatti morì, come ricostruito dal super-perito nel processo, mentre stava scavalcando il ponteggio, finendo sulla malconcia linea aerea che porta elettricità dalla canonica alla chiesa. Invece di utilizzare il ponteggio, insomma, avrebbe scelto un passaggio alternativo che prevedeva il transito in un'area ove non erano previsti lavori, scavalcando in un punto privo di idoneo passaggio. Il tutto con il rischio di contatto con il cavo in tensione e pericolo di caduta.
Il difensore dell'elettricista ha sottolineato che furono anche trovati i sigilli manomessi dell'impianto elettrico, dopo l'infortunio. Ma sul differenziale della canonica si sono scagliate le altre difese: se il salvavita fosse scattato, come previsto per le abitazioni civili, a 30 milliampere l'operaio sarebbe vivo. Invece era a 300 milliampere. La sentenza il 12 luglio alle 15.30.




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