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Su una possibile interpretazione analogica dell’art. 26 del Decreto 81

Su una possibile interpretazione analogica dell’art. 26 del Decreto 81
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

10/06/2019

Gli obblighi di cui all’art. 26 del d. lgs. 81/08 presuppongono un rapporto di appalto, d’opera o di somministrazione secondo le definizioni civilistiche di tali tipi di contratti ma non è escluso che possano applicarsi anche a altri tipi di rapporto.

Una sentenza questa in commento molto interessante perché dà una interpretazione analogica dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 riguardante la sicurezza negli affidamenti di lavori, servizi o forniture e richiama, come aveva già fatto in passato in altre espressioni, il concetto di interferenza fra imprese che operano nello stesso luogo, condizione questa principale perché scattino gli obblighi, dallo stesso art. 26 previsti, dello scambio di informazioni, della cooperazione, del coordinamento da parte del committente nonché della redazione del Duvri e cioè del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali. A spingere la suprema Corte ad avanzare una singolare interpretazione analogica dell’art. 26 in questa circostanza è stato il ricorso alla stessa presentato dal rappresentante legale di una società cooperativa, committente di una fornitura di una partita di mangime, condannato per il reato di omicidio colposo  posto in essere ai danni dell’autista di una ditta di trasporti rimasto folgorato durante le operazioni di scarico del mangime stesso in un silos ubicato nell’azienda committente a seguito del contatto di un braccio metallico dell’autocarro contenente il mangime con una sovrastante linea elettrica in tensione.

 

Avendo il ricorrente sostenuto che il rapporto che legava il committente all’impresa di trasporti nella circostanza non rientrava nella tipologia dei rapporti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994, attuale art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, legati a contratti di appalto o di servizio o di somministrazione per cui non erano applicabili le disposizioni di cui all’articolo medesimo, la suprema Corte nel rigettare il ricorso ha sostenuto che pur se è vero che gli obblighi di cui al citato art. 7 (e quindi di cui all’attuale art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008) presuppongono un rapporto di appalto o di somministrazione, secondo le definizioni civilistiche di tali tipologie contrattuali, non si esclude che gli obblighi stessi si possano applicare ad altre tipologie di rapporti, posto che la ratio della norma è quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative nel medesimo luogo di lavoro e far sì che il datore di lavoro committente organizzi la prevenzione dei rischi interferenziali, derivanti da tale compresenza, attivando e promuovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione e soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all'ambiente di lavoro dove prestano la loro attività lavorativa.

 


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Il fatto e l’iter giudiziario

La Corte di Appello., in parziale riforma della sentenza del Tribunale appellata dal rappresentante legale di una società cooperativa che gestiva un allevamento e committente della fornitura di una partita di mangime, condannato per il reato di cui all'art. 589 comma 1 e 2, cod. pen., posto in essere ai danni di un lavoratore a seguito di incidente sul lavoro, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, giudicate equivalenti rispetto all'aggravante contestata e ha rideterminato la pena inflitta confermando nel resto.

 

All’imputato era stato contestato di avere con violazione degli artt. 7 comma. 1 lett. b) e comma 2 lett. a), 21 comma 1 e 35 comma 1 del D. Lgs. 626/94 e, comunque, per colpa, costituita da imprudenza, negligenza e imperizia, cagionato la morte di un’autista alle dipendenze di una ditta che aveva trasportato del mangime. Questi stava procedendo alle operazioni di scarico del mangime nei silos della ditta committente allorquando una parte del braccio metallico dell’autocarro utilizzato per lo scarico è entrato in contatto con i sovrastanti conduttori elettrici ad alta tensione provocando così la morte dell’operatore per folgorazione. L’imputato, in particolare, secondo il capo d'imputazione non avrebbe fornito le dovute informazioni, collaborando con il datore di lavoro della vittima, sulle precauzioni da adottare per scongiurare il contatto con i cavi scoperti della linea elettrica e non avrebbe provveduto alle dovute protezioni con i vari rimedi possibili (la messa fuori tensione della linea durante le operazioni, la protezione elettrica con apposita tubazione, la schermatura della linea).

 

Il ricorso per cassazione e le motivazioni

Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore formulando alcune motivazioni. La difesa ha evidenziato innanzitutto che tra la società committente e l’impresa di trasporti non sarebbe stato stipulato alcun contratto di appalto, condizione necessaria questa perché lo stesso potesse assumere una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore vittima dell'infortunio. I giudici del merito, ha sostenuto il ricorrente, avrebbero operato, sia pure con motivazioni tra loro differenti nel primo e nel secondo grado, una interpretazione analogica della norma di riferimento, includendo il tipo contrattuale in atto nel novero di quelli per i quali il legislatore ha previsto gli obblighi a carico del committente, con ciò incorrendo nella violazione dell'art. 14 delle preleggi.

 

Come altro motivo la difesa ha evidenziata una violazione di legge con riferimento al ritenuto rischio interferenziale che avrebbe coinvolto le due parti contrattuali in quanto nel caso particolare non vi sarebbe stata interferenza tra le due distinte organizzazioni né fra le mansioni svolte dall'autista deceduto presso l'azienda committente e i dipendenti della stessa, cosicché non si sarebbe potuto configurare doveri di cooperazione e controllo in capo al committente ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994. Il deducente ha osservato, in particolare, che le attività di carico e scarico del mangime erano eseguite solo dall'autista dipendente della ditta fornitrice e che solo i dipendenti di questa, deputati a manovrare i mezzi meccanici, tra i quali la coclea brandeggiante utilizzata per raggiungere la "bocca" dei silos, potevano entrare in contatto, durante la esecuzione delle manovre, con la linea elettrica soprastante. I rischi specifici, ha rilevato inoltre l’imputato, sono solo quelli che provengono dalla sfera del committente e non anche quelli generici derivanti dall'ambiente esterno come la linea elettrica gestita e mantenuta in via esclusiva da soggetti terzi rispetto al datore di lavoro, individuato come committente e titolare di una posizione di garanzia.

 

Sotto altro profilo, il ricorrente ha rilevato che la norma in esame pone a carico del datore di lavoro un obbligo di informare l'impresa appaltatrice o i lavoratori autonomi prestatori d'opera, ma non anche i singoli suoi dipendenti. La formazione di costoro resta appannaggio del datore di lavoro, tenuto a trasmettere le informazioni e conoscenze ricevute dal committente. L'istruttoria avrebbe dimostrato che i lavoratori della ditta di trasporti avevano ricevuto tali indicazioni dal loro datore di lavoro, a sua volta informato dal committente, e che il lavoratore infortunato, in particolare, nei tre anni precedenti della sua attività lavorativa, aveva effettuato decine di trasporti presso l’allevamento ed era perfettamente a conoscenza della presenza della linea elettrica e della manovra da compiersi. La  parte ricorrente ha osservato altresì che, se pure è vero che il pericolo di contatto con la linea elettrica era riconoscibile anche dagli esterni, non sarebbe altrettanto vero che tale pericolo era comune a personale estraneo alla ditta dei trasporti, essendo le operazioni di carico e scarico del mangime all'interno dell'allevamento compiute in totale autonomia senza aiuto o interferenza da parte di alcuno con la conseguenza che il rischio del contatto con la linea elettrica era del tutto estraneo ai lavoratori dipendenti dell'allevamento, le cui mansioni erano espletate interamente a terra.

 

Le decisioni in legittimità della Corte di Cassazione

 

 

La Corte di Cassazione ha ritenuti infondati i motivi del ricorso che ha pertanto rigettato. In premessa la stessa, con riferimento alla cornice normativa nella quale va inquadrato il caso e valutati gli obblighi derivanti dalla coesistenza di due organizzazioni lavorative nel medesimo contesto, ha evidenziata la corrispondenza contenutistica, dopo l'abrogazione del D. Lgs. n. 626 del 1994 e l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81 del 2008, delle norme di cui all'art. 7 comma 1 lett. b) e comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 626/94 e all’art. 26 comma 1 lett. b) e comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 81/2008 per cui ogni richiamo all’art 7 del D. Lgs. n. 626/1994 può essere riferito al corrispondente art 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

 

Ciò posto, al fine di rispondere al rilievo difensivo secondo cui l'interpretazione offerta dalla corte territoriale si sarebbe tradotta sostanzialmente in una interpretazione analogica dell'art. 7 citato, inammissibile in campo penale, la suprema Corte ha richiamato il concetto di "interferenza" precisando che della stessa non vi è una definizione normativa, ma che una definizione stessa può rinvenirsi nella Determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che l’ha intesa come una circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

 

Gli obblighi di cui all’art. 7, e il riferimento va così esteso all’attuale art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, ha così proseguito la Sez. IV, “presuppongono si un rapporto di appalto o di somministrazione, secondo le definizioni civilistiche di tali tipologie contrattuali, ma essi non esauriscono i rapporti ai quali fa riferimento l'intero art. 7, posto che la ratio della norma è quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative nel medesimo luogo di lavoro e far sì che il datore di lavoro committente organizzi la prevenzione dei rischi interferenziali, derivanti da tale compresenza, attivando e promuovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione e soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltataci all'ambiente di lavoro dove prestano la loro attività lavorativa”. Se questa è la ratio della norma, ha quindi precisato la suprema Corte ribadendo un principio già altre volte affermato, ciò che rileva per ravvisarne l'operatività, non è dunque la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro, quanto l’effetto che tale rapporto crea, cioè l'interferenza tra organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per i lavoratori di tutte le imprese coinvolte.

 

La Sez. IV ha quindi precisato che, non è solo il contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro che genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni, ma anche la coesistenza in un medesimo contesto delle più organizzazioni. L'interferenza rilevante, dunque, ha così concluso la Corte di Cassazione, va intesa in senso funzionale, come interferenza non di soli lavoratori, ma derivante dalla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi per cui, alla luce di tali principi, deve escludersi la violazione di legge denunciata, avendo la Corte territoriale operato una interpretazione della norma del tutto coerente con la ratio dell'istituto.

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 1777 del 16 gennaio 2019 (u.p. 6 dicembre 2018) - Pres. Piccialli – Est. Cappello - P.M. Zacco - Ric. P.G.. - Gli obblighi di cui all’art. 26 del d. lgs. 81/08 presuppongono un rapporto di appalto, d’opera o di somministrazione secondo le definizioni civilistiche di tali tipi di contratti ma non è escluso che possano applicarsi anche a altri tipi di rapporto.

 

 



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Rispondi Autore: Filippo Pataoner - likes: 0
10/06/2019 (07:40:13)
Cito: "La suprema Corte nel rigettare il ricorso ha sostenuto che pur se è vero che gli obblighi di cui al citato art. 7 (e quindi di cui all’attuale art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008) presuppongono un rapporto di appalto o di somministrazione, secondo le definizioni civilistiche di tali tipologie contrattuali, non si esclude che gli obblighi stessi si possano applicare ad altre tipologie di rapporti". Ed ancora: "L'istruttoria avrebbe dimostrato che i lavoratori della ditta di trasporti avevano ricevuto tali indicazioni dal loro datore di lavoro, a sua volta informato dal committente, e che il lavoratore infortunato, in particolare, nei tre anni precedenti della sua attività lavorativa, aveva effettuato decine di trasporti presso l’allevamento ed era perfettamente a conoscenza della presenza della linea elettrica e della manovra da compiersi.". E' un problema serio questo, perché da un lato abbiamo una normativa che dice una cosa, dall'altro la cassazione che esprime un'altra opinione. Insomma, tante idee e ben confuse.
Rispondi Autore: tazio brodolini - likes: 0
10/06/2019 (08:10:38)
Segnalo il capolavoro al secondo capoverso: 12 righe senza nemmeno un punto, con fuochi d'artificio di incidentali.
Tutto molto chiaro.
Rispondi Autore: Massimo Peca - likes: 0
10/06/2019 (09:34:24)
Chi legge la normativa prevenzionistica alla lettera, sebbene integrata da tutte le altre norme, sottovaluta l'essenza: cioè quella di proteggere i lavoratori.
Questo ha detto la Cassazione. Ed ha ragione.
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
10/06/2019 (10:04:08)
Mi chiedo: perché mai il legislatore ha perso tempo a porre dei limiti alle norme, se poi la corte estende all'infinito l'applicazione delle stesse?
Mi sembra che il legislatore dovrebbe predominare sulla Corte.
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
14/06/2019 (12:21:23)
In realtà il titolo degli articoli di legge non ha alcun valore legale, ed è solo una sintesi riassuntiva. Non è vero che l'articolo 26 del dlgs 81/2008 si applica solo ai contratti di appalto, d'opera e somministrazione, come sembrerebbe dal titolo. Infatti leggendo il comma 2 si nota che si afferma con chiarezza che gli obblighi di cui al citato art. 26 riguardano tutti i casi (a prescindere dalla forma contrattuale) di "affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si
svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo". Quindi la sentenza commentata ha fatto buon governo di quanto previsto dalla norma, che ha applicato in modo esatto. La Cassazione NON ha affatto dato una interpretazione estensiva della norma, ma l'ha applicata con la consueta precisione. Mai farsi fuorviare dai titoli degli articoli o delle leggi, che non hanno valore legale. Conta solo il testo dell'articolo. Per agevolarne la ricerca e l'interpretazione, talvolta il testo dell'articolo è preceduto da un titolo, tradizionalmente denominato rubrica. Si noti, tuttavia, che la rubrica non costituisce tecnicamente parte integrante della norma (rubrica legis non est lex) e pertanto, in caso di contrasto logico tra la stessa e il resto dell'articolo, prevarrà quest'ultimo. È l'ABC dello studente di diritto del primo anno di giurisprudenza.
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
14/06/2019 (15:02:41)
Non guardo il titolo. Ma più volte nell'art. 26 si delimita il campo a "impresa appaltatrice o lavoratori autonomi".
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
14/06/2019 (15:09:21)
L'articolo 26 si applica laddove si verifica la cicostanza delimitata a partire dalla prima riga del primo comma "1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi" ... Affidamento implica qualunque forma contrattuale. Parola di avvocato penalista patrocinante in Cassazione.
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0
14/06/2019 (16:05:35)
.......soprattutto la Corte non ha applicato l'analogia, cosa non consentita dall'art. 14 delle preleggi. Al contrario ha negato che vi sia stata interpretazione analogica da parte dei giudici di merito. ..... Unicuique suum tribuere
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
14/06/2019 (17:32:26)
Non sono avvocato, ma mi piace l'italiano.
Se io dico (e scusate la banalità) che "Regalo caramelle ai miei nipoti", dico una cosa ben diversa da "Io regalo caramelle" e nessuno (tranne appunto i nipoti) può pretendere caramelle da me.
Se dobbiamo togliere i paletti inseriti dal legislatore, basta dire che l'81 è incostituzionale perché non protegge tutti i lavoratori. Ma non credo che la Corte possa fare come vuole lei!
Ricordo quando anni fa fummo costretti a modificare la "valutazione dei rischi" in "la valutazione di TUTTI i rischi"; evidentemente conta ogni singola parola.
Rispondi Autore: CARLO TIMILLERO - likes: 0
14/06/2019 (17:45:12)
Egregio Franco Rossi. le regole dell'interpretazione giuridica sono chiare.
Purtroppo viviamo in un paese dove chiunque si sente in in diritto, e purtroppo in grado, di interpretare una norma ( ..... come di allenare la nazionale di calcio!). Mi occupo di sicurezza dall'88 - tempi non sospetti - e sistematicamente mi confronto con operatori della sicurezza di formazione tecnica ( ingegneri, architetti, periti) che invece di approfondire i contenuti tecnici delle norme, quelli che salvano le vite, si dilettano a fare i giuristi prendendo di granchi pazzeschi e, soprattutto, perdendo d'occhio l'obiettivo del nostro lavoro: aiutare le aziende, e non solo, a rendere i luoghi di lavoro più sicuri.
Per cui ripeto " unicuique suum". A ciascuno il suo. Abbiamo bisogno di bravi tecnici non di pessimi giuristi. saluti
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
14/06/2019 (18:27:57)
Io non interpreto, ma leggo la norma. E' la corte che va al di là dei suoi limiti, allargando l'interpretazione. E non è la prima volta: basta andarsi a leggere l'assurda sentenza n. 39104 del 2018. Infine, giusto per capirci, mi interesso di sicurezza dal 1972.

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