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I quesiti sul decreto 81: il RLS è responsabile se non segnala un rischio?

I quesiti sul decreto 81: il RLS è responsabile se non segnala un rischio?
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

04/03/2020

Sulla responsabilità penale o meno del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso dell’infortunio di un lavoratore dovuto a una carenza di misure antinfortunistiche.

Quesito

Secondo il D. Lgs. n. 81/2008 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto ad avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività. Questo significa che il RLS può essere chiamato a rispondere penalmente per un infortunio legato a un rischio che non ha provveduto a segnalare al datore di lavoro e che tra l’altro non era stato individuato nel DVR che ha anche sottoscritto?

 

 

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Risposta

Il dubbio segnalato dal lettore che ha formulato il quesito è sorto subito appena entrato in vigore il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed è stato oggetto già di precedenti altri interventi. Se in una azienda, ha chiesto il lettore, dovesse accadere un infortunio a un lavoratore per la mancanza di una misura di sicurezza il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) può essere chiamato a rispondere penalmente per l’infortunio stesso per non avere provveduto a segnalare al datore di lavoro la carenza della misura di sicurezza che ha portato all’evento infortunistico tenuto conto anche che il RLS ha sottoscritto il DVR nel quale tale rischio non era stato evidenziato? Per dare una risposta al quesito esaminiamo i riferimenti normativi applicabili al caso in esame.

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una figura che nelle aziende opera appunto in rappresentanza dei lavoratori che lo hanno eletto o designato, ai sensi dell’art. 47 comma 2 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., per quanto riguarda le problematiche connesse alle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro. A tale figura sono assegnati dei diritti e delle attribuzioni che il legislatore ha elencato nel comma 1 dell’articolo 50 del D. Lgs. n. 81/2008 di seguito indicato:

 

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

 

E’ chiaro quindi, secondo quanto sopra detto, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nel momento in cui non operi secondo le attribuzioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro che gli sono state conferite al momento della sua elezione o designazione, “risponde” o, per meglio dire, deve rendere conto del suo operato ai lavoratori per conto dei quali svolge la propria attività i quali volendo lo possono rimuovere e sostituire con un altro comunicando e motivando le loro decisioni al datore di lavoro.

 

(…)

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

Ing. Gerardo Porreca - I quesiti sul decreto 81 – Sulla responsabilità penale o meno del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso dell’infortunio di un lavoratore dovuto a una carenza di misure antinfortunistiche.

 

 



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Rispondi Autore: Dario Tripiciano - likes: 0
04/03/2020 (08:19:50)
più che un articolo una pubblicità neanche tanto mascherata...
Tiro a indovinare: l'RLS che venisse a conoscenza di un pericolo e non lo segnalasse sarebbe chiamato a rispondere penalmente in quanto lavoratore, con l'aggravante di essere RLS e non aver "sfruttato" pienamente le sue attribuzioni.
Autore: fulvio de lucia
04/03/2020 (10:33:44)
al RLS oltre all'aggravante gli darei anche il daspo
al datore invece una bella medaglia al merito
Rispondi Autore: raffaele scalese - likes: 0
04/03/2020 (10:37:02)
Non mi posso sostituire a Gerardo Porreca sia perchè non ne ha bisogno e sia perchè gli dovremmo essere sempre grati (noi del settore SICUREZZA) per quanto ha fatto e quotidianamente fa per l'informazione, la corretta informazione.
NON mi è chiaro quale sarebbe la "pubblicità neanche tanto mascherata". A mia conocenza Gerardo è un ingegnere (per altro in pensione) e non un avvocato in cerca di clienti.
Sarebbe il caso di finirla con tutti questi retropensieri pensando sempre "chissà che cosa c'è sotto" ad ogni parere dato-
PUNTO sicuro comunque pubblica spessissimo pareri non legati ad alcun abbonamento...ma di cosa stiamo parlando ??
CMQ caro Dario ti consiglierei di leggere con attenzione l'articolo 50 e, in combinato disposto, l'articolo 299.
Troverai le risposte che ti mancano.
Anche questo è naturalmente SOLO un parere....
Rispondi Autore: Dario Tripiciano - likes: 0
04/03/2020 (10:51:49)
Caro Raffaele, sono andato a riguardarmi gli articoli da te citati, il 50, di fatto riportato nel testo di Punto Sicuro, e il 299, che peraltro non menziona gli RLS.
Mi è stato insegnato che l'RLS, in quanto tale, non è mai sanzionabile, ma rimane tuttavia un lavoratore, dunque sul ruolo permangono gli obblighi applicabili a tutti i lavoratori. Se poi fosse dimostrabile che l'RLS fosse venuto a conoscenza di pericoli o livelli di rischio non gestiti e non li avesse comunicati una qualche possibilità di coinvolgimento la intravedo (rimanendo il DL il primo responsabile).
Su Porreca non credo abbia bisogno di difesa, come giustamente tu dicevi. Diciamo che è un po' deludente vedere un titolo interessante e scoprire poi che la risposta è a pagamento, ma la questione riguarda più Punto Sicuro, evidentemente.
Saluti cordiali
Rispondi Autore: raffaele scalese - likes: 0
04/03/2020 (12:05:14)
Infatti, l'RLS è ANCHE un lavoratore e pertanto sanzionabile per le responsabilità di competenza in funzione del ruolo (anche solo lavoratore)
La domanda, per quello che ho ho potuto capire io,
riguardava la figura dell'RLS in quanto tale.
Pertanco concordo con il tuo punto di vista: come RLS, a mio avviso, NON è sanzionabile. Del resto nell'art. 50 non è previsto alcun tipi di sanzione per la specifica attività.
Per quanto riguarda l'importanza della domanda e la gratuità della risposta devo dire che TUTTE le domande pubblicare sono significative...ma non si può pretendere un servizio titale a titolo gratuito. Qualche volta si...e qualche volta no...
Vorrei concludere chiedendo a Gerardo di farsi parte attiva, questa volta, verso Punto Sicuro per una eccezione e la pubblicazione integrale.
Un abbraccio fraterno a tutti.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
04/03/2020 (14:05:44)
Dario Tripiciano ha centrato perfettamente il punto.'rls prima di tutto è un lavoratore e ai sensi dell'art. 20 DLgs 81/2020 è obbligato a segnalare le situazioni di pericolo di cui viene a conoscenza, in base alla formazione ricevuta, a pena di sanzione penale contravvenzionale.
Rispondi Autore: Roberto Zin - likes: 0
04/03/2020 (14:06:00)
Buongiorno,

sono RSPP per due aziende e come tale non trovo deprecabile il fatto che alcuni articoli siano a pagamento (o il servizio in toto).
Ritengo che gli argomenti trattati da Punto Sicuro siano di interesse per la mia attività (e correlate responsabilità) e pertanto ho aggiunto una ulteriore 'assicurazione' a mio vantaggio per poter operare informato, aggiornato e... tranquillo.
Dove tutto è gratis non sempre vi è affidabilità e serietà (e su internet se ne trova tanta roba gratis).
Rispondi Autore: Buia giovanni - likes: 0
04/05/2021 (10:12:06)
So o un RLS Aziendake un consiglio prima di muovermi fuori del ambiente militare e da tempo cve nonostante abbia fatto solleciti al mio datore di lavoro nella figura di un tenente colonnello comandante della caserma dove lavoro cfe la pulizia sei locali dove noi ci vogliamo Ei bagni sono fatiscenti nonostante tutte le volte detto verbalmente a tutti ora no h voluto pulire gli stessi locali ....chiedo come posso fare per cambiare la situazione? Attendo una viste cortese risposta grz...
Rispondi Autore: Enrico Pagliari - likes: 0
10/11/2023 (19:00:01)
Come RLS in Ospedale ,vedo una lavorazione in cucina che avrebbe creato problemi di salute a gli ammalati, mando urgente mail ai Nas , vengo denunciato dall' Azienda per diffamazione, nonostante che ogni mia denuncia al RSPP e al sindacato erano inutili. Perso con 10 mesi di condanna è legale?

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