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I quesiti sul decreto 81: impresa appaltatrice e lavoratori autonomi

Quesito

Una impresa appaltatrice ha affidato a due lavoratori autonomi l’intera esecuzione di un’opera edile avuta in appalto. Non essendo l’affidataria un'impresa esecutrice, perché non opera in cantiere, come può mai svolgere i compiti di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 81/2008 senza che i lavoratori autonomi vengano considerati suoi subalterni? Va fatto in tal caso il POS delle lavorazioni e chi lo deve fare?

 

 

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Risposta

Una organizzazione di lavori piuttosto singolare quella segnalata dal lettore nel quesito che può comunque però riscontrarsi in edilizia specie nel settore delle piccole costruzioni. Il lettore infatti fa riferimento a una organizzazione nella quale il committente di un’opera edile ha appaltato i lavori ad una impresa affidataria la quale, non partecipando all’esecuzione dei lavori, ha integralmente trasferito a sua volta i lavori ricevuti in appalto a due lavoratori autonomi e concentra la sua attenzione sugli obblighi posti in questo caso a carico dell’impresa affidataria. Come può fare l’impresa affidataria, si chiede, infatti ad adempiere agli obblighi di controllo e di coordinamento che il legislatore ha imposto a tali tipi di imprese con l’art. 97 del D. Lgs n. 81/2008? E’ tenuta inoltre l’impresa affidataria a redigere il piano operativo di sicurezza ( POS) anche se non opera in cantiere?

 

L’organizzazione segnalata è stata schematizzata in calce e una risposta al quesito può essere data semplicemente consultando gli obblighi che il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. ha posto a carico di ciascuno dei soggetti facenti parte della organizzazione stessa e cioè gli obblighi del committente dell’opera edile ex art. 89 dello stesso D. Lgs., del datore di lavoro dell’impresa affidataria alla quale il committente stesso ha appaltato i lavori e dei due lavoratori autonomi ai quali l’appaltatore ha trasferito integralmente i lavori acquisiti dal committente.

 

Per quanto riguarda il committente, essendovi nella organizzazione dei lavori in esame un’unica impresa e due lavoratori autonomi, lo stesso, in stretta applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 sugli obblighi del committente e facendo tali commi riferimento alla presenza anche non contemporanea di più imprese, non è tenuto a nominare i coordinatori per la sicurezza sia per la progettazione che per l’esecuzione dei lavori e non è tenuto di conseguenza a redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC). Il committente è tenuto però ad adempiere a tutti gli altri obblighi stabiliti dello stesso art. 90 fra i quali quello di cui al comma 9 lettera a) di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria con le modalità di cui all’Allegato XVII dello stesso D. Lgs..

 

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, dal canto suo, in applicazione dell’art. 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, anche se l’impresa non è esecutrice come nel caso in esame, deve comunque provvedere a redigere il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’articolo 89 comma 1 lettera h), con i contenuti riportati nell’Allegato XV dello stesso decreto legislativo, e a farlo quindi pervenire, mancando il coordinatore in fase di esecuzione, al committente. Ma come può fare l’impresa affidataria, ha chiesto a tal punto il lettore nella seconda parte del quesito dato che non è esecutrice a rispettare l’obbligo di redigere il POS?

 

(…)

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

Ing. Gerardo Porreca - I quesiti sul decreto 81 - Sugli obblighi del datore di lavoro di un’impresa affidataria che non esegue dei lavori nei cantieri temporanei o mobili.



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Rispondi Autore: Massimiliano Cimo' - likes: 0
04/09/2019 (09:38:48)
Ho dubbi sulla mancata nomina del coordinatore. Infatti il committente nella verifica dell'idoneità dell'impresa deve verificare se questa è in grado o meno di portare a termine i lavori affidati in base anche alle certificazioni aziendali. Quindi in caso di mancanza di requisiti deve comunque nominare il coordinatore a prescindere che poi l'impresa si rivolga ad un autonomo, atteso che la nomina deve avvenire prima dell'affidamento dei lavori qualora si preveda la presenza di più imprese esecutrici. Chi dice in anticipo al committente che l'impresa poi non si avvarrà di altra impresa e non di un autonomo?

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